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Raccolta delle principali normative nazionali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
e delle principali normative della regione Marche pubblicate nel Bollettino Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
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NAZIONALE

Legge n. 183 del 4 novembre 2010, Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonchè misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (G.U. n.262 del 9.11.2010, supplemento ordinario n. 243/L)
Il provvedimento trasferisce deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. Queste alcune novità previste nel documento: possibilità di apprendistato in azienda come alternativa all'ultimo anno di obbligo scolastico; norme sulla conciliazione e l'arbitrato; misure contro il lavoro sommerso; l’obbligo, per le università pubbliche e private, di conferire alla Borsa continua nazionale del lavoro i curricula dei laureati; la conciliazione può essere proposta tramite l'associazione sindacale a cui l'interessato aderisce (la richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza); riguardo l’arbitrato, sono contemplate anche altre forme oltre a quello che può instaurarsi durante il tentativo di conciliazione, per es., la possibilità per il lavoratore all’atto dell’assunzione di decidere se ricorrere all’arbitrato in caso di future controversie, con esclusione del licenziamento (a tal fine, il lavoratore sottoscrive una clausola compromissoria valida per ogni lite, escluso il licenziamento, per il quale resta obbligatorio ricorrere al giudice ordinario). Il testo contiene anche modifiche all’articolo 33 della Legge 104/1992 relativo ai permessi ai lavoratori che assistono familiari con handicap grave; le modifiche che riguardano sia i dipendenti pubblici che i dipendenti privati, si riferiscono alla definizione degli aventi diritto ai permessi, stabilendo che in assenza di ricovero della persona con handicap grave da assistere, potranno godere dei tre giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contributi: il genitore; il coniuge; il parente o l’affine entro il secondo grado (esempio, nonni, nipoti in quanto figli del figlio, fratello); i parenti ed affini di terzo grado (esempio, zii e bisnonni) possono fruire dei permessi lavorativi solo quando i genitori o il coniuge della persona con handicap siano deceduti o mancanti o quando i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti.
Ministero della salute, Decreto 15 ottobre 2010, Istituzione del sistema informativo per la salute mentale (G.U. n. 254 del 29.10.2010)
Con questo provvedimento viene istituito il Sistema informativo salute mentale (nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario) allo scopo di: - monitorare l'attività dei servizi, con analisi del volume di prestazioni e valutazioni epidemiologiche sulle caratteristiche dell'utenza e sui pattern di trattamento; - supportare le attività gestionali del Dipartimenti di salute mentale (di seguito DSM), per valutare il grado di efficienza e di utilizzo delle risorse; - prevedere il supporto della costruzione di indicatori di struttura, processo ed esito sia a livello regionale che nazionale. Un sistema per la rilevazione di dati sulle attività assistenziali dei dipartimenti di salute mentale, che mira alla piena condivisione delle informazioni tra aziende sanitarie, regioni o province autonome e amministrazioni centrali, in risposta ai bisogni di salute dell'utenza. Il progetto si applica agli interventi sanitari e socio-sanitari di assistenza rivolta a persone adulte con problemi psichiatrici e alle loro famiglie e prevede: servizi per lo scambio di dati tra il livello regionale e nazionale; strumenti espressamente dedicati all'analisi dei dati resi disponibili a livello nazionale e regionale. Nel decreto viene precisato che il sistema informativo riguarda dati personali non identificativi, relativi alle attività svolte dai Distretto Salute Mentale (interventi, personale e strutture), raccolte a livello regionale e da elaborazioni predisposte e pubblicate a livello nazionale. Il sistema è predisposto per permettere alle unità organizzative delle regioni di consultare la base dati centrale in forma aggregata limitatamente ai dati relativi alla regione di appartenenza e alle unità organizzative della Direzione generale della prevenzione sanitaria e della Direzione generale del sistema informativo del Ministero della Salute di consultare i dati presenti sulla base dati centrale in forma aggregata. Sono stati inoltre stabiliti i termini per la trasmissione delle informazioni da parte delle regioni e province autonome: - il primo invio riguarderà i dati relativi all'anno 2010: il flusso informativo personale ha cadenza annuale e deve essere inviato entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di rilevazione; il flusso informativo attività ha cadenza semestrale e i dati devono essere messi a disposizione entro sessanta giorni dalla fine del periodo di rilevazione. In allegato al decreto il disciplinare tecnico contenente descrizione del sistema informativo (caratteristiche infrastrutturali e gestione dei supporti di memorizzazione, modalità di trasmissione) e contenuti informativi.
Decreto n. 177 del 14 settembre 2010, Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi di cui all’articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in materia di attività di utilità sociale, in favore di associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (G.U. n. 255 del 30.10.10)
Il regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi in favore di organizzazioni di volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), per l'acquisto di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità' sociale e di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche. (I contributi non sono cumulabili con altri contributi, concernenti il medesimo bene, erogati dalle amministrazioni pubbliche). Possono presentare la domanda per la concessione del contributo i seguenti soggetti: le organizzazioni di volontariato, costituite in forma di associazione o nelle forme previste dall'articolo 3 della legge 266/1991 (legge quadro sul volontariato) , iscritte nei registri di cui all'articolo 6della medesima legge; - le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 del decreto 460/1997 “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”, iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS (di cui all'articolo 11 del medesimo decreto legislativo). Il provvedimento descrive le tipologie di acquisti (o acquisizione mediante contratto di leasing) ammissibili al contributo: - autoambulanze; beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni; beni acquistati da organizzazioni non lucrative di utilità' sociale (ONLUS), da donare a strutture sanitarie pubbliche. Vengono inoltre così suddivise le quote del Fondo nazionale per le politiche sociali annualmente destinate all'attività' istituzionale delle organizzazioni di volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS): - 60 per cento per l'acquisto di autoambulanze; 35 per cento per l'acquisto di beni strumentali; 5 per cento per l'acquisto di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche. Si precisa che i contributi sono concessi per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno e che la domanda di concessione del contributo deve essere inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; nel decreto vengono definiti termini - entro il 31 dicembre dell'anno in cui sono stati effettuati gli acquisti o le acquisizioni tramite leasing - e modalità di presentazione delle domande, indicando la documentazione da allegare; entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande il Ministero renderà noto l'elenco delle organizzazioni ammesse a finanziamento con l'indicazione del contributo concesso.
Legge n. 170 del 8 ottobre 2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico (G.U. n. 244 del 18.10.2010)
Con questo provvedimento vengono riconosciuti la dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia quali disturbi specifici di apprendimento che vengono denominati "DSA" - che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma che possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana -: per dislessia s'intende un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere; per disgrafia s'intende un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in una difficoltà di realizzazione grafica; per disortografia s'intende un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica; per discalculia s'intende un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi di calcolo. L'obiettivo della legge è quello di garantire alla persone con DSA: il diritto all'istruzione; favorire il successo scolastico anche attraverso misure didattiche di supporto; ridurre i disagi relazionali ed emozionali; adottare forme di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti; preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori sui problemi legati ai DSA; favorire la diagnosi precoce ed eventuali percorsi didattici riabilitativi; incrementare la comunicazione tra la scuola e le famiglie; assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale. Come stabilito nel testo legislativo, la diagnosi dei DSA dovrà essere effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Sistema sanitario nazionale e sarà comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente (le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Ssn possono prevedere, nei limiti delle risorse, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate). Inoltre, per gli studenti che nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato presentano persistenti difficoltà la scuola dovrà trasmettere un'apposita comunicazione alla famiglia. È compito delle scuole, previa comunicazione alle famiglie, attivare strumenti idonei ad individuare casi sospetti di DSA, il cui esito tuttavia non costituisce una diagnosi di DSA. Per gli anni 2010 e 2011 viene assicurata un'adeguata formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole per acquisire competenze didattico-metodologiche relative ai DSA (per quest'attività formativa sono stati stanziati 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011). La legge stabilisce che gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto ad usufruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi nel corso di tutto il loro percorso scolastico e universitario. La scuola garantisce agli studenti con DSA l'uso di una didattica personalizzata che tenga conto delle caratteristiche peculiari dei soggetti. Inoltre, la scuola dovrà introdurre strumenti compensativi (mezzi di apprendimento alternativi e tecnologie informatiche), nonché misure dispensative per alcune prestazioni non essenziali ai fini dell'apprendimento. Anche per quanto riguarda l'insegnamento delle lingue straniere si dovranno adottare strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e ritmi graduali di apprendimento. È possibile anche adottare l'esonero qualora fosse utile. In ogni caso agli studenti con DSA sono garantite durante il percorso scolastico e universitario adeguate forme di verifica e valutazione anche per gli esami di Stato e di ammissione all'università, nonché gli esami universitari. I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo di istruzione con DSA hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili.
Ministero dell’economia e delle finanze, Decreto 26 luglio 2010, Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione per il programma annuale 2009 del Fondo europeo per i rifugiati – periodo 2008 – 2013 (G.U. n. 248 del 22.10.2010)
Con questo provvedimento si stabilisce che il cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione per il programma annuale 2009 del Fondo europeo per i rifugiati è pari a 1.697.209,96 euro. Vengono anche definite le modalità di erogazione del finanziamento da parte del Fondo di rotazione (in accordo con quanto definito da una decisione della Commissione Europea del 2007) in base alle richieste inoltrate dal Ministero dell’Interno – dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione - : un primo pefinanziamento di 848.604,98 euro (pari al 50 per cento dell’assegnazione del 2009) in seguito dell’erogazione del corrispondente prefinanziamento comunitario; un secondo prefinanziamento a seguito dell’avvenuta erogazione del secondo prefinanziamento comunitario; il pagamento a saldo in seguito dell’erogazione del corrispondente saldo comunitario. Si precisa inoltre che Il Ministero dell’Interno effettuerà i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro la scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale.
Comitato interministeriale per la programmazione economica, Deliberazione n. 6 del 13 maggio 2010, Fondo sanitario nazionale 2009 – parte corrente – ripartizione tra le regioni delle quote vincolate per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 34, legge n. 662/1996 (G.U. n. 208 del 6.09.2010)
La delibera stabilisce l’assegnazione di 1.410.070.000 di euro del Fondo sanitario nazionale 2009 (parte corrente) per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale (a valere sulle quote vincolate). Nella tabella allegata al provvedimento viene definita la ripartizione delle quote vincolate agli obiettivi di piano sanitario per l’anno 2009 tra le regioni e le province autonome: alla regione Marche sono destinati: 1.553.063,00 euro per la popolazione 2009, 1.553.063,00 per la popolazione di riferimento; la somma disponibile è pari a 41.219.614,00 euro; la quota 70% su disponibilità è pari a 28.853.730,00 euro e la quota 30% su disponibilità è pari a 12.365.884,00 euro.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto del 6 luglio 2010, Determinazione del contingente annuale 2010, relativo all'ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale tirocini formativi (G.U. n. 203 del 31.08.2010)
Con questo decreto il ministero del lavoro e delle politiche sociali determina la quota di ingressi degli stranieri ammessi nel 2010 in Italia per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi. Questi i requisiti necessari per il rilascio del visto di studio: - 5.000 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, organizzati da enti di formazione; - 5.000 unità per lo svolgimento di tirocini formativi e d’orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale. Nella tabella allegata al provvedimento sono elencate le ripartizioni delle quote tra le regioni e province autonome; per la regione Marche sono ammessi 400 cittadini stranieri.
Comitato interministeriale per la programmazione economica, Deliberazione n. 5 del 13 maggio, Servizio sanitario nazionale 2009 – Ripartizione delle disponibilità finanziarie tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (G.U. n. 207 del 4.09.2010)
Il testo definisce i criteri di ripartizione delle disponibilità finanziarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2009, pari complessivamente a 103.483.800.000 euro. Di questa somma 62.800.000 euro sono destinati per il finanziamento della medicina penitenziaria da ripartire successivamente su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali; 40.000.000 euro finalizzati al completamento e al consolidamento del Piano di rientro dei disavanzi sanitari della Regione Abruzzo a seguito dell'evento sismico. Come definito nella legge, la somma restante, pari a 103.281.000.000 euro e' così ripartita: - 101.061.700.000 euro per il finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di cui: 148.781.257 euro assegnati, per mobilità sanitaria, a favore dell'Ospedale Bambino G; 30.730.469 euro assegnati, per mobilità sanitaria, a favore dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta; - 1.613.790.000 euro per attività a destinazione vincolata, di cui 1.606.950.000 euro accantonati ed 6.840.000 euro assegnati a favore della medicina penitenziaria (decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230); - 605.510.000 euro per il ì finanziamento delle attività a destinazione vincolata non rendicontate dalle Aziende sanitarie, di cui accantonati euro 175.510.000 e assegnati euro 430.000.000 cosi' distinti: 228.500.000 euro per il finanziamento degli Istituti zoooprofilattici sperimentali (IZS) di cui al decreto legislativo n. 270/1993; 138.500.000 euro quale concorso al finanziamento della Croce Rossa Italiana; 50.000.000 euro per il finanziamento dell'Ospedale Bambino Gesu' (art. 1, comma 796, lettera a) primo periodo della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 43, comma 1-bis della legge n. 31/2008 e dall'art. 22, commi 6 e 7 della legge n. 102/2009); 10.000.000 euro per il finanziamento degli oneri contrattuali relativi ai bienni economici 2002-2003 e 2004-2005 del personale degli IZS a valere, rispettivamente, sullo stanziamento complessivo previsto dall'art. 3, comma 52 della legge n. 350/2003 e dall'art. 1, comma 192 della legge n. 266/2005; 3.000.000 di euro assegnati, a valere sul finanziamento complessivo pari a 398.000.000 euro (art. 3, comma 139 della legge n. 244/2007) al personale degli IZS quale integrazione agli oneri contrattuali del biennio economico 2006-2007.
Comitato interministeriale per la programmazione economica, Deliberazione n.7 del 13 maggio 2010, fondo sanitario nazionale 2009 – Ripartizione della quota destinata al finanziamento della medicina penitenziaria tra le regione e le province autonome di Trento e Bolzano (G.U. n. 208 del 6.09.2010)
La deliberazione stabilisce che la somma di 162.800.000 euro del fondo sanitario nazionale (relativa all'anno 2009) è destinata al finanziamento della medicina penitenziaria. Le risorse finanziarie sono così divise: - l'importo di 135.452.148,82 euro e' ripartito tra le regioni a statuto ordinario per il finanziamento delle spese sostenute dalle Aziende sanitarie locali secondo l'allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera; - la somma di 25.137.034,56 euro è destinata per il finanziamento delle spese sostenute dal Ministero della giustizia dal 1° gennaio 2009; - la somma di 2.210.816,62 euro resta accantonata a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome in attesa che le medesime adottino i regolamenti di attuazione, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2008 “ Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria”. Nella tabella allegata al provvedimento viene definita la ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome: alla regione Marche sono destinati 2.507.829,47 euro.
Legge n. 122 del 30 luglio 2010, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competività economica (G.U. n. 176 del 30.07.2010, supplemento n. 174/L)
Si tratta della conversione in legge del decreto 78/2010, che contiene importanti provvedimenti in materia sanitaria, sociale, previdenziale. Le norme riguardanti la disabilita, a seguito delle proteste delle associazioni sono state tutte stralciate; rimangono in vigore solo quelle riguardanti la lotta contro i falsi invalidi prevedendo un ulteriore aumento delle verifiche negli anni 2010-2012. Rimasta inalterata la parte riguardante l'Accertamento dell’handicap ai fini “scolastici" il provvedimento introduce delle modifiche per la certificazioni di “alunno con handicap” al fine di migliorare le attuali certificazioni - considerate poco precise rispetto all’indicazione della gravità e della natura delle patologie, con il rischio che le indicazioni di necessità di sostegno educativo in realtà mascherino la necessità di assistenza alla persona che spetta agli enti locali e non all’amministrazione scolastica. Confermate invece le norme riguardanti previdenza e sanità e i tagli ai trasferimenti a Regioni, Province, Comuni.

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