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Raccolta delle principali normative nazionali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
e delle principali normative della regione Marche pubblicate nel Bollettino Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
Tipo
  Nazionale: - Regionale (MARCHE):
Parole
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REGIONALE (Marche)

D.G.R. n. 457, del 27 aprile 2004 Interventi per favorire l’inclusione sociale di soggetti affetti da disturbi mentali e per il sostegno delle loro famiglie - Prosecuzione dei servizi di sollievo – Criteri e modalità per la valutazione dei progetti e l’assegnazione delle risorse (BUR n. 52 del 21.05.2004)
La delibera ha approvato, il provvedimento sui criteri e le modalità per la valutazione dei progetti, destinando alle Province un milione di euro da ripartire tra i Comuni che potranno così proseguire la realizzazione e ampliare i progetti relativi ai Servizi di sollievo. Progetti che riguardano la creazione e il proseguimento di punti di ascolto, il sostegno domiciliare, i centri diurni, gli inserimenti lavorativi, la residenzialità temporanea, i gruppi di auto aiuto tra le famiglie , percorsi formativi e attività ricreative. La novità rispetto alla precedente impostazione è l’istituzione di un gruppo regionale di supporto che coadiuva gli ambiti e le amministrazioni provinciali nell’elaborazione dei progetti che, per ogni provincia, non dovranno superare il numero delle zone territoriali dell’ASUR. Come nel passato, l’accesso ai contributi regionali è subordinato alla sottoscrizione di protocolli di intesa tra Comuni , Ambiti territoriali, Zone territoriali dell’ASUR e i Dipartimenti di salute mentale. I protocolli costituiscono lo strumento di programmazione congiunta in cui sono previsti dettagliatamente i diversi ruoli e azioni ad condurre per la realizzazione dei progetti, che vengono cofinanziati dai soggetti firmatari dell’intesa.
D.G.R., n. 238 del 16 marzo 2004, Modalità per l’esercizio da parte dell’ASUR delle funzioni di cui all’articolo 28, comma 3, della Legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (B.U.R., n. 34 del 07.04.2004)
Vengono stabilite le modalità per l’esercizio da parte dell’Azienda sanitaria Unica regionale (ASUR) – che nasce dalla fusione per incorporazione nell’Azienda USL 7 di Ancona delle altre dodici Aziende USL che operano nella Regione - delle funzioni come previsto dalla Legge regionale n. 13/2003. L’articolo 28 della legge citata, disponeva, infatti, che le zone territoriali continuassero a svolgere, per un periodo transitorio di due anni, le funzioni spettanti alle precedenti Aziende USL, precisando che alcune funzioni devono essere svolte a livello centralizzato dall’ASUR per conto e nell’interesse delle singole zone. La delibera definisce le modalità applicative delle singole funzioni che l’ASUR deve esercitare a livello centralizzato: acquisto di beni e servizi, appalti di opere pubbliche, gestione del patrimonio immobiliare, affidamento e gestione della tesoreria unica, gestione del sistema informativo, controllo di gestione, strutture, gestione finanziaria.
Regolamento regionale, n. 1 del 25 febbraio 2004, Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e diurno (BUR n. 28 del 18.3.2004).
Il regolamento definisce i requisiti funzionali, strutturali e organizzativi, nonché le procedure e le modalità per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale di cui alla legge regionale 6 novembre 2002, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale). Vengono definiti - nel rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza - i requisiti strutturali, funzionali e organizzativi delle strutture (All. A). Anche riguardo le figure professionali - ferma restando l’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei relativi accordi integrativi - il soggetto titolare delle strutture e dei servizi deve garantire la presenza di figure professionali qualificate per le funzioni di coordinamento, educative e socio-sanitarie (All. B). Viene inoltre fissato un tempo entro il quale le strutture già operanti devono adeguarsi. La tolleranza riguardo alle superfici dei locali ammessa per le strutture già operanti, dove espressamente richiamata, è estesa alle strutture ristrutturate o già costruite con specifica destinazione d’uso.
Legge regionale 18 dicembre 2003, n. 24, Modifiche alla legge regionale 18 giugno 2002, n.9 recante: attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale (BUR n. 121 del 24.12.2003)
Le modifiche prevedono che: a) le azioni progettuali, all’interno di attività di cooperazione internazionale, riguardino anche la promozione di progetti ed interventi delle organizzazioni non governative; b) nell’ambito delle iniziative per la giornata della pace e della memoria, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può promuovere iniziative di sensibilizzazione, patrocinare e sostenere progetti di particolare valore curati da organizzazioni non governative.
D.G.R., n. 2123 del 3 dicembre 2002, Legge 328/2000: atto di indirizzo per la predisposizione dei piani territoriali d’ambito finalizzati alla valorizzazione della “Risorsa anziani” nella Regione Marche - criteri di cofinanziamento dei piani territoriali d’ambito e del riparto del fondo regionale (B.U.R. n. 132 del 20.12.2002)
La deliberazione destina 361 mila e 519 euro ai comuni associati negli ambiti territoriali per predisporre i piani territoriali finalizzati a sostenere azioni positive e innovative a favore degli anziani. Il provvedimento, promuove e sostiene i piani territoriali di intervento stabilendo una ripartizione del 50% dei fondi, pari a 180 mila e 759 euro tra i 24 ambiti territoriali in identica misura; il restante 50% destinato in rapporto alla popolazione residente in ciascun ambito. La scadenza per la presentazione dei piani territoriali d’Ambito per la “risorsa anziani” è stata fissata al 15 febbraio 2003. I progetti dovranno avere come riferimento i seguenti criteri: Valorizzare la cittadinanza attiva delle persone anziane, promuovere il sapere sociale e della vita quotidiana in un’ottica di scambio tra generazioni; sostegno alle iniziative autorganizzate ad integrazione degli interventi e dei servizi del sistema per la qualità sociale e territoriale. Vengono indicate le seguenti azioni positive: l’inserimento della “risorsa anziani” in attività formative e culturali, civili e sociali con particolare attenzione ad azioni di prevenzione dell’isolamento e per la sicurezza, integrazione sociale e multietnica, promozione alla mobilità, autotutela della salute, promozione del tempo libero con attività di animazione, valorizzazione dell’ambiente urbano e naturale. Inoltre, l’accompagnamento nel passaggio dalla vita lavorativa alla pensione offrendo opportunità culturali finalizzate a stimolare la partecipazione alla vita collettiva; la valorizzazione della memoria, anche attraverso il sostegno scolastico dei giovani, l’inserimento al lavoro e la fruizione dei beni culturali; la formazione nell’ambito universitario per tutte le età, il sostegno ai prodotti editoriali realizzati da persone anziane; le banche del tempo, il miglioramento del rapporto fra cittadini ed istituzioni nel campo dell’informazione e dell’uso dei mezzi informatici.
D.G.R. n. 1665 del 01 dicembre 2003, Approvazione dello schema di convenzione tra zone territoriali ed organizzazioni del terzo settore in campo domiciliare oncologico (BUR n. 120 del 22.12.2003)
Viene approvata la convenzione per la collaborazione tra le Zone territoriali ed organizzazioni del terzo settore per l’erogazione del servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI) specialistica per pazienti oncologici. Viene precisato che tale atto non prevede oneri per la Regione Marche. Il protocollo stabilisce: il livello decisionale (distrettuale) e responsabilità organizzativa (Responsabile distretto), le modalità operative per la presa in carico dei pazienti, la definizione dei rapporti con l’Unità Operativa di Oncologia, la definizione delle dimissioni Protette con il numero dei pazienti assistibili, la gestione delle eventuali liste di attesa, gli oneri a carico della zona sanitaria e del soggetto convenzionato, la definizione della fornitura farmaci e materiale sanitario, la formazione e supervisione degli operatori.
D.G.R., n. 1590 del 24 novembre 2003, L. 68/99 del 12.03.199 “Criteri e modalità relativi alla ripartizione del fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili fra le Province” anno 2002 – Fondi statali a destinazione vincolata (BUR n. 118 del 15.12.2003).
Vengono stabiliti i criteri per la ripartizione del Fondo Nazionale per il diritto la lavoro dei disabili fra le Province della Regione Marche. Per la ripartizione del Fondo la Regione Marche applica lo stesso criterio adottato dal Ministero del Lavoro per la ripartizione alla Regioni: l’importo assegnato ad ogni Provincia è calcolato dal rapporto tra la somma dei punteggi determinati dalla durata delle fiscalizzazioni - espresse in mesi - e il punteggio stabilito dalle convenzioni stipulate da ogni Provincia, entro il 31 ottobre dell’anno 2001. Il totale del finanziamento assegnato alla Regione Marche è di € 1.745.846,99: di questi 485.209,90 € sono stati destinati alla provincia di Ancona; 392.714,99 € alla provincia di Ascoli Piceno; 426.777,40 € alla provincia di Macerata e 441.144,70 € alla provincia di Pesaro Urbino.
D.G.R., n. 1593 del 24 novembre 2003, L.R. 24/2000 “Norme per favorire l’occupazione dei disabili - Criteri e modalità applicative” - anno 2003 (B.U.R. n. 116 del 12.12.2003)
Possono usufruire del finanziamento regionale (49.626.00 €), i progetti presentati dai datori di lavoro privati che provvedono all’assunzione di disabili ai sensi delle legge 68/99 “Norme per il diritto al alvor dei disabili”. I benefici possono essere richiesti anche per i soci lavoratori di cooperative purchè regolarmente iscritti a libro matricola. Le imprese devono avere sede legale ed operativa nella Regione marche. La realizzazione delle attività previste nel progetto può essere delegata ad una Cooperativa sociale.. La delibera definisce le modalità di valutazione dei progetti (definiti in allegato alla delibera) che dovranno aver ottenuto un punteggio non inferiore a 60/100.
D.G.R., n. 1562 del 18 novembre 2003, L.R. n. 48 del 13.4.1995 art. 10. Determinazione dei criteri di ammissione e modalità di assegnazione dell’importo stanziato quale contributo regionale per la realizzazione di progetti proposti dalle organizzazioni di volontariato. Modifica della D.G.R. n. 1978 del 19/11/2002. Anno 2003. Euro 125.663,13 - Bilancio 2003 (B.U.R. n. 116 del 12.12.2003)
L’intervento finanziato è identico a quello dell’anno precedente. Il finanziamento riguarda progetti di organizzazioni di volontariato tendenti a sviluppare azioni in favore dell’infanzia e dell’adolescenza; in particolare, nella promozione di attività educative extrascolastiche finalizzate a sostenere i ragazzi nella fascia di età compresa nell’obbligo scolastico, in collaborazione con gli Enti territoriali e con il coinvolgimento delle famiglie. Al fine di impiegare al meglio le risorse regionali disponibili per la realizzazione di progetti presentati dalle Organizzazioni di volontariato, viene individuata una specifica tematica (in particolare attività educative extrascolastiche finalizzate a sostenere i ragazzi nella fascia di età della scuola dell’obbligo) con il coinvolgimento degli Enti Territoriali ripartendo, con specifico criterio, le risorse tra i 24 Ambiti Territoriali. Le domande vanno indirizzate direttamente agli ambiti territoriali di appartenenza delle associazioni. Il progetto deve concludersi entro il 2004.
D.G.R., n. 1558 del 18 novembre 2003, Deliberazione amministrativa n. 306/2000: atto di indirizzo per la predisposizione dei piani territoriali d’ambito finalizzati alla “Integrazione scolastica, prevenzione del disagio e della promozione dell’agio dei giovani” nella Regione Marche - Fondo integrativo assistenza scolastica, spese per l’emanazione di indirizzi per l’attuazione del diritto allo studio, realizzazione e diffusione di studi e ricerche per la realizzazione del diritto allo studio – Criteri di cofinanziamento dei piani territoriali d’ambito (B.U.R. n. 116 del 12.12.2003)
I Comuni attraverso gli Ambiti territoriali realizzano interventi volti a favorire il diritto allo studio nella scuola elementare e media inferiore. Per raggiungere tale obiettivo l’AT si coordina con le Scuole, le province, le organizzazioni sociali presenti nel territorio. Il finanziamento regionale è complessivamente pari a 504.038,95 €. L’iniziativa viene considerata integrativa delle linee d’intervento rivolte agli studenti delle scuole superiori, finanziate con il fondo regionale per l’Autonomia scolastica. Ogni AT si attiva per la predisposizione del Piano territoriale (con scadenza 28 febbraio 2004) finalizzato alla “integrazione scolastica, prevenzione del disagio e promozione dell’agio delle giovani” perseguendo i seguenti obiettivi: valorizzazione della cittadinanza attiva dei giovani; rimozione degli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che limitano la partecipazione dei giovani al sistema scolastico; prevenzione del disagio, con particolare riferimento all’uso di sostanze psicotrope e alle dipendenze patologiche; promozione dell’agio. In particolare dal Piano Territoriale dovranno emergere azioni che facilitino l’accesso e le frequenza della scuola elementare e media inferiore e che elimino i fenomeni dell’evasione e dell’abbandono scolastico, che favoriscano l’integrazione: - degli studenti in difficoltà di sviluppo o di apprendimento; dei minori di famiglie immigrate.

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