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Raccolta delle principali normative nazionali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
e delle principali normative della regione Marche pubblicate nel Bollettino Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
Tipo
  Nazionale: - Regionale (MARCHE):
Parole
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NAZIONALE

Conferenza Unificata, Accordo 26 novembre 2009, Accordo, ai sensi dell’articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente la definizione di specifiche aree di collaborazione e gli indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) e nelle Case di Cura e Custodia (CCC) di cui all’allegato C del D.P.C.M. 1° aprile 2008 (Rep. n. 84 – CU) (09A15308) (G.U. n. 2 del 4.1.2010)
Con questo documento vengono definite alcune linee di indirizzo per gli interventi delle regioni negli ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) e nelle Case di Cura e di Custodia (CCC). Premettendo che una recente ricerca, realizzata nel giugno 2009 dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (DAP), ha registrato la presenza di 399 internati maschi e 14 donne dimissibili - in regime di proroga per mancanza di alternative all’estero - le regioni si impegnano a raggiungere l’obiettivo di circa 300 dimissioni entro la fine del 2010, adottando un piano coordinato (da avviarsi entro due mesi dall’approvazione del presente accordo). Sulla base dell’accordo, il Ministero della Giustizia - (DAP) invia gli internati agli OPG secondo 4 bacini di utenza (individuati nel provvedimento con le regioni che insistono nelle relative competenze territoriali – distinte tra utenza maschile e femminile): Castiglione delle Stiverie, Reggio Emilia, Montelupo Fiorentino, Campania (Napoli e Aversa), Barcellona Pozzo di Giotto. Si precisa inoltre che, per evitare contenziosi nell’attribuzione della competenza territoriale, il Dipartimento di salute Mentale (DSM) territorialmente competente per il singolo internato è quello presso il quale la persona aveva la residenza prima dell’ingresso in carcere; per i senza fissa dimora farà fede l’abituale dimora prima dell’internamento.
Conferenza unificata, Accordo 26 novembre 2009, Accordo, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento proposto dal Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria recante: "Linee di indirizzo per l’assistenza ai minori sottoposti a provvedimento dell’autorità giudiziaria” (Rep n. 82 – CU) (09A15306) (G.U. n. 2 del 04.01.2010)
Nel documento vengono definite le linee guida per gli interventi di assistenza sanitaria a favore dei minori sottoposti a provvedimento dell’Autorità giudiziaria; tali interventi sono da integrare - come viene specificato nella premessa dell’accordo - alle misure socioeducative applicate all’interno del contesto carcerario, al fine di prevenire, curare anche comportamenti antisociali e devianti e promuovere l’empowerment individuale e collettivo dell’adolescente e del giovane adulto. Con questo provvedimento si intende favorire una rete di servizi capace di rispondere alle esigenze e peculiarità della condizione minorile e giovanile, nel rispetto della definizione di salute, non solo come assenza di malattia, ma come condizione di benessere strettamente legato al contesto sociale e culturale. Le misure concordate devono essere attuate: - nei centri di prima accoglienza (CPA) dove i minorenni arrestati-fermati o accompagnati rimangono per un massimo di 96 ore, in attesa dell’udienza del Giudice delle indagini preliminari di convalida dell’arresto; - negli Istituti penali per Minorenni (IPM) ove rimangono per periodi di diversa lunghezza i minorenni in misura cautelare; - nelle Comunità dell’Amministrazione della Giustizia minorile (o privata convenzionata) dove i minorenni possono essere destinati in misura cautelare o nei casi in cui vengano applicate misure cautelari sostitutive o alternative alla detenzione: - nel luogo di residenza del minorenne, nei casi in cui non vengano applicati provvedimenti restrittivi della libertà personale. L’accordo stabilisce che prioritaria è la presa in carico del minore da parte di una valutazione multidisciplinare (effettuata da parte di una équipe: psicologi, medici, assistenti sociali, educatori) per evidenziare le caratteristiche del minore e i suoi bisogni “assistenziali” – sanitari, educativi, sociali, per programmare gli interventi necessari e gli enti ed operatori responsabili. In sede di tale valutazione devono inoltre essere rilevate situazioni di urgenza: soggetti minorenni e giovani adulti con disturbi psicopatologici, alcoldipendenza, tossicodipendenza, portatori di doppia diagnosi, per valutare l’esigenza di interventi specialistici e di collocamento in strutture di cura.
Legge n. 172 del 13 novembre 2009, Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo di Sottosegretari di stato (GU n. 278 del 28.11.09)
Con questa legge viene di nuovo istituito il ministero della salute. In base a tale provvedimento, la denominazione: «Ministero della salute» sostituisce (ad ogni effetto e ovunque ricorra) la denominazione: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» in relazione alle funzioni dei Ministeri del Tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze nelle aree. Al Ministero sono inoltre trasferite le funzioni del Ministero della sanità - con le inerenti risorse -, in particolare sono attribuite le funzioni spettanti allo stato in materia di ordinamento sanitario (indirizzi generali e coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie umane, comprese le malattie infettive e diffusive; prevenzione, diagnosi e cura delle affezioni animali; rapporti con le organizzazioni internazionali e l’Unione Europea; ricerca scientifica in materia sanitaria: - tutela della salute umana e sanità veterinaria: tutela della salute umana e sanità veterinaria; - della salute umana anche sotto il profilo ambientale, controllo e vigilanza sui farmaci, sostanze e prodotti destinati all'impiego in medicina e sull'applicazione delle biotecnologie; adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria, relative anche a prodotti alimentari; organizzazione dei servizi sanitari, professioni sanitarie, concorsi e stato giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale; tutela della salute nei luoghi di lavoro.
L. n. 274 del 24 novembre 2009, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009 - 2010 (G.U. n. 274 del 24.11.09)
Si tratta della conversione in legge (con modificazioni) del decreto n. 134 del 25 settembre 2009 – decreto salvaprecari -, che contiene disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010. Il decreto stabiliva che i futuri contratti a tempo determinato non possono in alcun caso trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato nè consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo; la legge precisa che si possono trasformare in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo. Il decreto prevedeva che l'amministrazione scolastica, in collaborazione con le regioni può promuovere progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, da realizzarsi prioritariamente mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola, percettori dell'indennità di disoccupazione, di cui può essere corrisposta un'indennità di partecipazione a carico delle regioni. L'attuale provvedimento integra il decreto stabilendo che gli atti di convocazione dei supplenti avvengono anche attraverso la casella di posta elettronica certificata - in attuazione del codice dell'amministrazione digitale. Si ricorda che destinatario delle disposizioni del decreto, per l’anno scolastico 2009/2010, è il personale docente (inserito a pieno titolo nelle graduatorie provinciali ad esaurimento) e il personale A.T.A (inserito a pieno titolo nelle graduatorie permanenti e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento) che ha beneficiato, nell’anno scolastico 2008/2009, di contratto a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche, per effetto dell’inserimento a pieno titolo nelle predette graduatorie o nelle corrispondenti graduatoria di circolo o di istituto di prima fascia per il personale docente, o di prima e seconda fascia per il personale ATA , per le stesse classi di concorso, posti o profili professionali e deve essersi trovato nella condizione di non poter stipulare, per l’anno scolastico in corso, un contratto per una delle suddette tipologie per carenza di posti disponibili, ovvero, l’abbia stipulato per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto in assenza di disponibilità di cattedre o posti interi. La legge modifica la disposizione precedente stabilendo che sono beneficiari anche coloro che hanno conseguito nell'anno scolastico 2008-2009 una supplenza di almeno centottanta giorni.
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direttiva del 30 luglio 2009, Legge 11 agosto 1991, n. 266. Linee di indirizzo per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato di cui all’articolo 12, comma 1, lettera d), finanziati con il Fondo per il volontariato istituito ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (09A10248) (G.U. n. 212 del 12.09.2009)
Il ministero del Welfare ha definito le Linee di indirizzo per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato per il 2009. Il provvedimento, approvato dall' Osservatorio Nazionale del Volontariato stabilisce che le associazioni di volontariato, singole o congiuntamente, possono ottenere il finanziamento di progetti destinati allo sviluppo di servizi alla persona e alla comunità. Il finanziamento complessivo per l'erogazione dei contributi è pari a 2.300.000 euro, di cui una percentuale (fino ad un massimo del 40%) è destinata a progetti realizzati a favore della popolazione della Regione Abruzzo, a cui possono partecipare sia organizzazioni della medesima Regione sia organizzazioni operanti in altre regioni che prevedano però la realizzazione dei progetti con organizzazioni operanti nei territori colpiti dal sisma. Possono accedere al finanziamento solo le organizzazioni costituite da almeno due anni, regolarmente iscritte nei registri regionali/provinciali del volontariato alla data di pubblicazione della Direttiva nella Gazzetta Ufficiale. La direttiva definisce gli ambiti: identificazione e prevenzione del disagio sociale; accompagnamento ed inclusione sociale di soggetti a rischio di esclusione; promozione e rafforzamento della partecipazione attiva e responsabile nella comunità locale; promozione di modelli sulla partecipazione ed integrazione sociale delle persone con disabilità; promozione di azioni e modalità rivolte alla prevenzione del disagio minorile e giovanile; promozione di forme di volontariato che prevedano il coinvolgimento dei giovani, sviluppando in tal modo esperienze educative, di partecipazione sociale e di integrazione giovanile; e gli obiettivi che delle singole attività progettuali: creazione e consolidamento dei legami sociali all’interno di aree urbane o extraurbane disgregate; arricchimento e miglioramento delle condizioni individuali e familiari di soggetti svantaggiati, soggetti che vivono in situazioni di marginalità sociale, persone senza dimora, povertà estreme, ecc., sotto il profilo sociale personale, relazionale e professionale; - agevolazione nell’espletamento di attività e nell’accesso e nella fruizione di servizi; - promozione di iniziative di volontariato che prevedano, anche attraverso il coinvolgimento di altri enti non profit, delle amministrazioni pubbliche, delle istituzioni scolastiche ed universitarie localmente attive, la partecipazione di giovani di età compresa tra i 14 e i 25 anni, nonché la realizzazione di programmi di formazione e campagne di sensibilizzazione e informazione sulle iniziative di cittadinanza attiva e partecipata nelle quali sono coinvolti i giovani stessi; sviluppo di politiche di pari opportunità, prevedendo azioni finalizzate alla prevenzione e/o al superamento di tutte le forme di discriminazione o maltrattamento anche in ambito familiare. Il formulario di presentazione del progetto deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 19 ottobre 2009 al seguente indirizzo: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Osservatorio nazionale per il volontariato - Div. III Volontariato - Direzione Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni sociali - Via Fornovo n. 8, pal. C - 1o piano - 00192 Roma. La direttiva stabilisce infine che il costo complessivo di ciascun progetto, a pena di inammissibilità, non deve superare l'ammontare totale di 50.000 euro.
Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2009, Rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione internazionale (09A10695) (G.U. n. 211 del 11.09.2009)
Il provvedimento stabilisce il rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi, per l’espletamento delle procedure di adozione internazionale. I soggetti beneficiari del rimborso sono tutte quelle coppie, residenti in Italia, con reddito complessivo fino a 70.000,00 €, che abbiano adottato uno o più minori stranieri entro l’anno 2008. Il provvedimento stabilisce che il rimborso sarà effettuato a seguito di apposita istanza presentata nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2009, a mezzo raccomandata e indirizzata alla sede del Consiglio dei Ministri; l’istanza dovrà essere corredata dei seguenti documenti: - autorizzazione all’ingresso e alla residenza permanente in Italia del minore; - copie delle certificazioni del Decreto n.° 917 (22/12/1986) dall’ente per la procedura di adozione, che attesti le spese sostenute dalla coppia adottiva.; - copia della dichiarazione dei redditi, relative all’anno dell’autorizzazione di ingresso del minore in Italia; - autocertificazione di non richiesta dell’istante per altri contributi regionali o provinciali. L’ammontare delle spese rimborsabili è pari al 50% per genitori con reddito complessivo fino a 35.000,00 € e pari al 30% per coloro che hanno un reddito complessivo compreso tra 35.000,00 € e 70.000,00 €. Dalla somma del rimborso calcolato verrà sottratto il contributo forfettario di 1.200,00 € ( erogato dal Dec. Min. del 21/12/2007). Si precisa infine che il rimborso è a carico del ‘’Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali’’ ed è esente da imposizioni fiscali.
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Direttiva del 30 luglio 2009, Legge 7 dicembre 2000, n. 383. Linee di indirizzo per la presentazione di progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7, nonchè per assicurare il sostegno ad iniziative formative e di informatizzazione, di cui all'articolo 12, comma 3, lettera d) ed f) della legge n. 241/1990 (G.U. n. 208 dl 08.09.2009)
Con questo provvedimento vengono definite le indicazioni per la presentazione di domanda di richiesta di contributo per la realizzazione di iniziative/progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale (singolarmente o in forma di partenariato tra loro e con la collaborazione di enti pubblici) che risultino iscritte nei registri (legge 383/2000). Vengono individuate le aree prioritarie di intervento dei progetti: - promozione dei diritti e delle opportunità per favorire la piena inclusione sociale delle persone con disabilità; tutela e promozione dell’infanzia, dell’adolescenza e dei giovani; - promozione, tutela e sostegno per favorire l’inclusione sociale alle persone in condizioni di marginalità o di disagio; interventi per favorire la partecipazione delle persone anziane alla vita della comunità e per garantire loro la dignità e la qualità della vita se in condizione di non autosufficienza; sostegno per favorire l’inclusione sociale dei cittadini migranti di prima e seconda generazione; sostegno ad iniziative in materia di pari opportunità e non discriminazione; sostegno alla popolazione del territorio della regione Abruzzo colpita dal terremoto. I progetti potranno avere una durata massima di dodici mesi; il costo complessivo delle iniziative non può superare l'importo di 222.000 euro. Sono inoltre indicate le modalità di presentazione della domanda di finanziamento, i motivi di inammissibilità e i criteri di valutazione delle iniziative con i relativi punteggi.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 22 giugno 2009, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1à settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 (G.U. n. 191 del 19.08.2009)
Il regolamento definisce le linee di indirizzo per la valutazione del processo di apprendimento, del comportamento del rendimento scolastico degli alunni, al fine di individuare potenzialità e carenze tenendo anche in considerazione disturbi specifici di apprendimento e disabilità. Sono previste verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali; modalità e criteri sono definiti dal collegio dei docenti per assicurare omogeneità, equità e trasparenza nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Il regolamento prevede che al termine dell'anno conclusivo della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado, al termine del secondo ciclo dell'istruzione, la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro. Il regolamento inoltre fornisce indicazioni per la valutazione degli alunni con disabilità certificata, riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato. Per gli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Per quelli che hanno svolto un percorso didattico differenziato e non hanno conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo è rilasciato un attestato recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze, conoscenze e capacità anche professionali, acquisite e dei crediti formativi documentati in sede di esame. Viene anche preso in considerazione la situazione degli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate: si predispone che la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. Infine si predispone che per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti devono trasmettere alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato per la valutazione periodica e finale.
Comitato Interministeriale per la programmazione economica, Fondo sanitario nazionale 2008 - parte corrente - ripartizione tra le regioni delle risorse accantonate per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, articolo 1, commi 34 e 34-bis, legge n. 662/1996 (G.U. n. 184 del 10.08.2009)
Con questo provvedimento vengono definite le quote di ripartizione del Fondo sanitario per l’anno 2008 per la realizzazione degli obiettivi di carattere nazionale (previsti dal Piano sanitario 2006-2008): 1.360.600.000 euro viene ripartito tra le regioni a statuto ordinario e la regione Sicilia; - 5.000.000 euro per il finanziamento di un progetto a carattere interregionale per la promozione della qualità della risposta del Servizio sanitario nazionale alle esigenze dell’utenza, finalizzato alla realizzazione di standard nazionali uniformi secondo le indicazioni delle organizzazioni internazionali; 3.400.000 euro destinati al finanziamento di un progetto interregionale per la riedizione dell’indagine multiscopo “Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari – 2010”, con il coinvolgimento del ministero di settore, delle regioni, dell’ISTAT e dell’AGENARS. Nella tabella allegata al testo legislativo sono individuate le somme assegnate alle regioni: alla regione Marche sono destinati complessivamente 39.599.146 euro. Si precisa infine che entro il 31 dicembre il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali invierà una relazione dettagliata dei progetti regionali e interregionali finanziati.
Decreto del presidente della Repubblica n. 89 del 20 marzo 2009, Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (G.U. n. 162 del 15.07.2009)
Il testo contiene un regolamento per introdurre nell’organizzazione e nel funzionamento della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, misure di riorganizzazione e di qualificazione per assicurare migliori opportunità di apprendimento e di crescita educativa e l’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, che accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni, è stabilito un orario di funzionamento di 40 ore settimanali, con possibilità di estensione fino a 50 ore, con la possibilità da parte delle famiglie di chiedere un tempo scuola ridotto (limitato alla sola fascia del mattino) per complessive 25 ore settimanali. Il primo ciclo di istruzione è composto della scuola primaria e dalla scuola secondaria di I grado; sono iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (o su richiesta delle famiglie le bambine e i bambini che compiono sei anni di entro il 30 aprile); nella scuola primaria il modello dell’insegnante unico supera il precedente assetto del modulo e delle compresenze; il tempo scuola è articolato secondo in 27 ore (con esclusione delle attività opzionali facoltative); 30 ore comprensive delle attività opzionali facoltative e 40 ore corrispondenti al modello di tempo unico. Per la scuola secondaria di I grado l’orario annuale obbligatorio è fissato in complessive 990 ore corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore annuali da destinare ad attività di approfondimento riferite agli insegnanti di materie letterarie; nel tempo prolungato il monte ore è determinato in 36 ore settimanali, elevabili fino a 40 (solo sulla base di una richiesta maggioritaria delle famiglie). Il regolamento definisce anche il quadro orario settimanale delle discipline: italiano, storia e geografia; attività di approfondimento in materie letterarie; matematica e scienze, tecnologia; inglese; seconda lingua comunitaria, arte e immagine; scienze motorie e sportive; musica; religione cattolica. Si precisa che l’insegnamento di cittadinanza e costituzione è inserito nell’area disciplinare storico-geografia e che i corsi ad indirizzo musicale si svolgono oltre l’orario obbligatorio delle lezioni; a richiesta delle famiglie e compatibilmente con le disponibilità di organico è introdotto l’insegnamento dell’inglese potenziato o per l’insegnamento della lingua italiana per gli anni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze.

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