Rassegna legislativa
 
 
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NAZIONALE

ADOZIONE

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2010, Rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento delle procedure di adozione internazionale (10A14836) (G.U. n. 287 del 09.12.2010)
Il provvedimento definisce le modalità di concessione del rimborso delle spese sostenute per l’adozione di minori stranieri, stabilendo inoltre tempi e modalità per la presentazione dell’istanza. Il beneficio riguarda genitori adottivi residenti sul territorio nazionale, con reddito complessivo fino a 70.000,00 euro, che hanno adottato uno o più minori stranieri (per i quali sia stato autorizzato l’ingresso e la residenza permanente in Italia) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009. Per accedere al rimborso, i genitori adottivi interessati devono presentare istanza congiunta di rimborso delle spese sostenute per adozione entro il 31 gennaio 2011 (a mezzo di raccomandata a/r) allegando: copia dell’autorizzazione all’ingresso e alla residenza permanente in Italia del minore rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali; copia delle certificazioni rilasciate dall’ente che ha curato la procedura di adozione; copia completa della dichiarazione dei redditi relativa ai redditi 2009 (nel caso in cui la dichiarazione dei redditi sia stata presentata per via telematica o non sia stata presentata in quanto rientrante in una delle condizioni di esonero, l’istante deve presentare un’autocertificazione attestante l’ammontare complessivo del reddito); autocertificazione in cui l’istante dichiara di non aver presentato altre domande per ottenere contributi da parte di organi regionali o provinciali; copia del provvedimento emesso dal Tribunale per i minorenni territorialmente competente, nel caso in cui l’adozione sia stata pronunciata all’estero. Viene infine stabilito l’ammontare dei rimborsi: il 50 % per i genitori adottivi che hanno un reddito complessivo fino a 35.000,00 euro; il 30 % per i genitori adottivi che hanno un reddito complessivo compreso tra 35.000,00 euro e 70.000,00 euro (si precisa che ai fini del calcolo del rimborso, dal 50 % delle spese certificate verrà sottratto il contributo forfettario di 1.200,00 euro erogato ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 2007).

ADOZIONE INTERNAZIONALE

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione per le adozioni internazionali, deliberazione del 27 ottobre 2010, Finanziamenti di progetti di sussidiarietà per gli anni 2011-2012 da realizzarsi nell’ambito dello stanziamento in competenza previsto per l’anno finanziario 2011 (deliberazione n. 10/2010/SG)
La delibera descrive criteri e modalità fissati dalla Commissione per le adozioni internazionali per la presentazione da parte degli enti autorizzati di progetti si sussidiatietà inerenti la finalizzazione dello stanziamento di euro 3.000.000 complessivi. I progetti presentati dagli enti devono essere finalizzati alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dell’abbandono dei minori nel Paese di origine, mediante la realizzazione di interventi che consentano il loro permanere in famiglia e nella comunità di appartenenza, promuovendo allo stesso tempo, la collaborazione con l’associazionismo locale, familiare e giovanile; questi gli obiettivi indicati come prioritari: la deistituzionalizzazione e l’accoglienza dei minori, nella famiglia di origine, in affidamento etero familiare o in casa famiglia, l’aiuto – anche mediante esperienze di microcredito – alle madri adolescenti ed alle coppie giovani per acquisire competenza genitoriale onde prevenire l’abbandono dei minori; la riduzione del fenomeno dei bambini di strada, il censimento e la registrazione dei minori non identificati; la sistematizzazione e raccolta dati dei minori fuori del contesto familiare; il reinserimento sociale dei minori prossimi alla maggiore età (che devono lasciare gli istituti); la prevenzione della mortalità infantile; la riduzione del fenomeno della dispersione scolastica; la valorizzazione di risorse locali e di istituzioni del Paese ove si realizza il progetto; la formazione degli operatori coinvolti nel sistema di protezione dell’infanzia; la creazione e formazione di figure professionali competenti. Nel decreto vengono inoltre descritte le modalità di presentazione del progetto e viene fissata la data del 30 giugno 2011 come termine massimo; nel caso in cui la Commissione conceda il finanziamento, dovrà essere comunicata la data di avvio entro due mesi; il contributo della Commissione non potrà superare 200.000 euro per ciascun progetto approvato.

ADOZIONE INTERNAZIONALE

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, Funzionamento del Fondo di sostegno per le adozioni internazionali, (G.U. n. 186 del 11.08.2006)
Il decreto stabilisce i criteri per la concessione del rimborso – erogato a carico del Fondo di sostegno per le adozioni internazionali - delle spese sostenute da genitori adottivi residenti in Italia con reddito complessivo fino a 70.000,00 €, per l’adozione di uno o più minori stranieri (per i quali sia stato autorizzato l’ingresso e la residenza permanente in Italia nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 2005, 2006 e 2007). Per avere diritto al rimborso i genitori adottivi devono presentare istanza di rimborso entro il 31 luglio 2006, 2007 2 2008, allegando alla domanda: - una copia della certificazione rilasciata dall'ente autorizzato che ha curato l’adozione attestante le spese sostenute; copia dell’autorizzazione d’ingresso e alla residenza permanente in Italia del minore; copia completa della dichiarazione dei redditi; copia di un documento attestante l’ammontare di un eventuale contributo ricevuto da parte di organi regionali e provinciali. Il provvedimento stabilisce l’ammontare dei rimborsi: - 50 % (fino a un limite massimo di € 6.000,00) per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo fino a 35.000,00 €; il 30 % (fino a un limite massimo di € 4.000,00) per genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo compreso tra € 35.000,00 e 70.000,00 €. Si precisa che nell’ammontare delle spese rimborsabili è escluso il 50 % delle spese sostenute dai genitori portati in deduzione.

AIDS

C.I.P.E, Deliberazione 22 marzo 2006, Programma di interventi urgenti per la lotta contro l’AIDS – legge 5 giugno 1990, n. 135 – Assegnazione quote residue per emergenze epidemiologiche. (Deliberazione 36/2006) (G.U. n. 133 del 10.06.2006)
Viene stabilita la ripartizione delle disponibilità residue (pari a € 16.542.414,77) del programma nazionale di interventi urgenti per la lotta contro l’AIDS. Vengono assegnati 12.100.000,00 euro all’Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma per il completamento del Servizio di accettazione per alto isolamento previsto nel “Piano di emergenza SARS/bioterrorimo”; 2.618.480,22 euro all’Azienda ospedaliera “Luigi Sacco” di Milano per il completamento dei lavori di adeguamento al “Piano di emergenza SARS/bioterrorismo”; 1.823.934,55 euro per far fronte ad ulteriori emergenze per le regioni in campo epidemiologico.
C.I.P.E, Deliberazione 20 dicembre 2004, Programma di interventi urgenti per la lotta contro l’AIDS – legge 5 giugno 1990, n. 135 – Assegnazione quote residue. Deliberazione 64/2004 (G.U. n. 124 del 30.05.2005)
Viene stabilita la ripartizione delle disponibilità residue (pari a € 100.092.747,99) del programma nazionale di interventi urgenti per la lotta contro l’AIDS. Vengono assegnati 64.222.875,07 € alla regione Sicilia e 19.327.458,15 € alla regione Campania per il completamento del Programma di interventi per la lotta contro l’AIDS e per la realizzazione di strutture ospedaliere per malattie infettive.
C.I.P.E, Deliberazione 20 dicembre 2004, Fondo sanitario nazionale 2004, finanziamento interventi legge 5 giugno 1990, n. 135 (Prevenzione e lotta contro l’AIDS). Deliberazione n. 58/2004 (G.U. n. 113 del 17.05.2005)
Sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale per l’anno 2004 viene assegnato alle regioni un finanziamento complessivo pari a 49.063.000,00 €; di cui 18.076.000,00 € assegnato per lo svolgimento di corsi di formazione ed aggiornamento professionale; 30.987.000,00 € per il trattamento a domicilio a favore di malati di AIDS. La somma complessiva assegnata alla regione Marche è di 1.035.143,00 € (466.067,00 + 569.076,00).

ALCOOLISMO

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in ordine al Piano nazionale alcol e salute (Rep. atti n. 68/CSR) (G.U. n.88 del 16.04.2007)
Il provvedimento individua alcune linee guida ed interventi normativi e programmatici di ambito nazionale e internazionale relativi alle problematiche alcoologiche, per la prevenzione e il contenimento del danno alcolcorrelato, da realizzarsi in collaborazione tra Stato e regioni.. Il documento si apre con una parte introduttiva che spiega come il consumo di alcol sia uno degli elementi determinanti per la salute di una popolazione, evidenziando la correlazione tra l'elevato consumo di alcol e l'aumento del rischio di morbilità e disabilita' psicofisica nonchè di mortalità per alcune cause. Tra i rischi per la salute e la sicurezza emergono quelli derivati dalla diffusione negli ultimi anni, soprattutto tra i giovani, modelli di consumo importati dai Paesi del nord Europa che comportano notevoli variazioni nella quantità e qualità dei consumi, con un progressivo passaggio da un bere incentrato sul consumo di vino o bevande a bassa gradazione alcolica, a completamento dei pasti, a un bere al di fuori dei pasti, talvolta in sostituzione degli stessi, e in occasioni ricreazionali, con uso di bevande ad alto contenuto alcolico e in quantità spesso eccessive (in queste condizioni l'alcol diviene un possibile facilitatore al consumo di altre droghe). Un ulteriore elemento di problematicità e' rappresentato dai consumi di bevande alcoliche tra i migranti con modalità, per culture, tradizioni e scopi, differenti da quelle finora descritte. Il Piano nazionale alcol e salute (PNAS) ribadisce la necessità sulle problematiche alcolcorrelate, di un approccio interistituzionale, in grado di coinvolgere in modo più diretto e puntuale tutte quelle amministrazioni non sanitarie che possono svolgere un ruolo strategico per il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza connessi con la riduzione del danno alcolcorrelato. A tal fine, il Ministero della salute si impegna a sensibilizzare e coinvolgere progressivamente le amministrazioni coinvolte; dato il carattere legale, diffuso e socialmente accettato del consumo di alcol, e' infatti necessario dunque contemplare tutte quelle strategie ed azioni di più ampia e specifica valenza sociale, economica, giuridica e quant'altro che possono scaturire da una presa d'atto da parte di tutta la società sui pericoli connessi e favorire una ridefinizione culturale dell'immagine della bevanda alcolica, che sottolinei i possibili effetti dannosi dell'alcol. Con questo accordo vengono individuati alcuni obiettivi prioritari e azioni prioritarie per il triennio 2007-2009, da attivarsi secondo i modelli organizzativi propri delle singole regioni, e i cui risultati saranno monitorati e verificati secondo specifici indicatori. In considerazione di quanto detto sopra, il PNAS assume quale obiettivo finale la prevenzione e riduzione della mortalità e morbilità alcolcorrelate nel nostro Paese, ponendosi i sotto indicati obiettivi intermedi: - aumentare la consapevolezza del rischio connesso con il consumo delle bevande alcoliche nella popolazione generale e in alcune fasce di popolazione particolarmente esposte (anziani, giovani, donne), nonchè il sostegno a favore delle politiche di salute pubblica finalizzate alla prevenzione del danno alcolcorrelato; - ridurre i consumi a rischio (e in particolare quelli eccedentari e al di fuori dei pasti) nella popolazione e in particolare nei giovani, nelle donne e nelle persone anziane; - ridurre la percentuale dei giovani minori di 18 anni che assumono bevande alcoliche, nonchè l'età del primo contatto con le stesse; - ridurre il rischio di problemi alcolcorrelati che può verificarsi in una varietà di contesti quali la famiglia, il luogo di lavoro, la comunità o i locali dove si beve; - ridurre la diffusione e la gravita' di danni alcolcorrelati quali gli incidenti e gli episodi di violenza, gli abusi sui minori, la trascuratezza familiare e gli stati di crisi della famiglia; - mettere a disposizione accessibili ed efficaci trattamenti per i soggetti con consumi a rischio o dannosi e per gli alcoldipendenti; - provvedere ad assicurare una migliore protezione dalle pressioni al bere per i bambini, i giovani e coloro che scelgono di astenersi dall'alcol. Per raggiungere gli obiettivi e i sub obiettivi indicati, si propongono alcune aree strategiche di intervento prioritario: - informazione/educazione; - bere e guida; - ambienti e luoghi di lavoro; - trattamento del consumo alcolico dannoso e dell'alcoldipendenza; - responsabilità del mondo della produzione e distribuzione; - capacita' sociale di fronteggiare il rischio derivante dall'uso dell'alcol; - potenzialità delle organizzazioni di volontariato e mutuo aiuto e delle organizzazioni non governative; - monitoraggio del danno alcolcorrelato e delle relative politiche di contrasto; - la necessita' di promuovere la cultura alcologica di tutti gli operatori a qualsiasi titolo coinvolti e di provvedere adeguatamente alla formazione e aggiornamento del personale interessato nell'ambito delle aree sanitaria, sociale.

AMBIENTE

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Decreto del 5 marzo 2010, Istituzione del Comitato nazionale per la biodiversità (G.U. n. 84 del 12.04.2010)
Al fine di contrastare la perdita di biodiversità, come indicato nell’Atto di Indirizzo delle priorità politiche in materia di Ambiente per l’anno 2010 e nel rispetto anche degli obiettivi definiti in sede internazionale e comunitaria (il 2010 è stato dichiarato Anno Internazionale per la biodiversità dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite), viene stabilita l’istituzione di un Comitato nazionale per la biodiversità. Come indicato nel decreto, il comitato svolgerà funzione di supporto, coordinamento e valutazione dell’efficacia degli interventi messi in atto nell’ambito della Strategia nazionale per la Biodiversità e sarà composto da rappresentanti del governo, delle Regioni, enti di ricerca, associazioni ambientaliste, le associazioni di categoria. La composizione del Comitato tiene conto della trasversalità del tema biodiversità e della necessità di un approccio multidisciplinare, prevedendo una collaborazione tra i decisori politici, le amministrazioni, il mondo accademico e scientifico, le associazioni ambientaliste, le associazioni di categoria.
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14.04.2006, suppl. ordinario n. 96/L)
Il provvedimento si propone di semplificare, razionalizzare e rendere più chiara la legislazione ambientale, con particolare riferimento alle seguenti problematiche: - procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC); - difesa del suolo, lotta alla desertificazione, tutela delle acque dall’inquinamento e gestione delle risorse idriche; - gestione dei rifiuti e bonifiche; - tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera; - danno ambientale. Vengono precisati i criteri adottati per la stesura del documento: recepimento delle direttive comunitarie ancora non entrate nella legislazione italiana nei settori oggetto della delega, in totale si tratta di otto direttive; accorpamento delle disposizioni concernenti settori omogenei di disciplina, in modo da ridurre le ripetizioni; integrazione nei vari disposti normativi della pluralità di previsioni precedentemente disseminate in testi eterogenei, riducendo così la stratificazione normativa generatasi per effetto delle innumerevoli norme che si sono nel tempo sovrapposte e predisponendo una serie di articolati aggiornati e coordinati; abrogazione espressa delle disposizioni non più in vigore. A questo riguardo, benché sia noto come la semplificazione normativa non dipenda unicamente dalla quantità delle disposizioni formalmente in vigore, il risultato dell'opera di riordino ha condotto all'abrogazione di cinque leggi, dieci disposizioni di legge, due decreti legislativi quattro d.P.R. tre d.P.C.M. ed otto decreti ministeriali, cui sono da aggiungere le disposizioni già abrogate e di cui viene confermata l’abrogazione da parte dei decreti delegati.

ANZIANI

Ministero della salute, Decreto 6 agosto 2012, Modifiche al decreto 17 dicembre 2008, recante Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare (G.U. n. 197 del 24.08.2012)
Il provvedimento introduce alcune modifiche al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 17 dicembre 2008, recante «Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare» e al relativo disciplinare tecnico allegato. Queste le principali modifiche: al fine di consentire il monitoraggio delle prestazioni di assistenza domiciliare e dei livelli essenziali il Sistema informativo deve consentire le analisi aggregate utili per il calcolo di indicatori, è quindi consentita l'interconnessione dei contenuti informativi presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario attraverso il codice univoco dell'assistito; il Sistema è predisposto per permettere alle unità organizzative delle regioni e province autonome competenti di consultare le informazioni rese disponibili dal Sistema in forma aggregata al fine di effettuare analisi comparative in materia di assistenza sanitaria domiciliare, sulla base degli indicatori calcolati e alle competenti unità organizzative della Direzione generale della programmazione sanitaria e della Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario del Ministero di consultare le informazioni rese disponibili dal Sistema in forma aggregata.. Si stabilisce inoltre che a partire dal 1° agosto 2012 le informazioni devono essere trasmesse al NSIS, con cadenza trimestrale entro i quarantacinque giorni successivi al periodo di riferimento in cui si sono verificati gli eventi stessi e devono avvenire secondo le modalità indicate nel disciplinare tecnico e secondo le specifiche tecniche disponibili sul sito internet del Ministero (www.nsis.salute.gov.it). Nel disciplinare tecnico (in allegato) vengono descritte le procedure per la trasmissione telematica dei dati, in conformità alle relative regole tecniche del Sistema pubblico di connettività (SPC). Si precisa infine che nel Sistema sono raccolti e trattati solo i dati indispensabili per il perseguimento delle finalità del presente provvedimento, con modalità e logiche di organizzazione ed elaborazione delle informazioni dirette esclusivamente a fornire una rappresentazione aggregata dei dati; l'accesso degli incaricati del trattamento ai dati registrati nel Sistema avviene attraverso chiavi di ricerca che non consentono, anche mediante operazioni di interconnessione e raffronto, la consultazione, la selezione o l'estrazione di informazioni riferite a singoli individui o di elenchi di codici identificativi e le funzioni applicative del Sistema non consentono la consultazione e l'analisi di informazioni che rendano identificabile l'interessato.

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