Rassegna legislativa
 
 
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NAZIONALE

IMMIGRAZIONE

D.P.C.M. 15 febbraio 2006, Programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato, per l’anno 2006 (G.U. n. 55 del 07.03.2006)
Il decreto fissa la quota massima di 170.000 unità per l’ingresso di cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero ammessi in Italia nel 2006 per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo. Tale quota viene ripartita tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero delle Politiche sociali (45.000 unità sono riservate agli ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona, 2.500 per il settore della pesca marittima, 1.000 dirigenti o personale altamente qualificato, 2000 per la conversione di permessi di soggiorno per studio in permessi per lavoro; 2.000 cittadini che abbiano completato dei programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine). Sono inoltre ammessi 500 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela.
D.P.C.M. 14 febbraio 2006, Programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri dell’Unione europea nel territorio dello Stato, per l’anno 2006 (G.U. n. 55 del 07.03.2006)
Il provvedimento stabilisce che per l’anno 2006 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale, cittadini dei nuovi Stati membri dell’Unione europea entro il limite massimo di 170.000 ingressi (Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria).
Legge 9 gennaio 2006, n. 7, Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile (G.U. n. 14 del 18.01.2006)
La legge definisce le misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all’integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine (come stabilito dalla Dichiarazione e dal Programma di azione adottati a Pechino il 15 settembre 1995 nella quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle Donne). Il provvedimento prevede: - la realizzazione di campagne informative rivolte agli immigrati dai Paesi in cui sono effettuate le pratiche di mutilazione genitale femminile, al momento della concessione del visto presso i consolati italiani e del loro arrivo alle frontiere italiane, dirette a diffondere la conoscenza dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine e del divieto vigente in Italia delle suddette pratiche; - la promozione di iniziative di sensibilizzazione (con la partecipazione delle organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni no profit, delle strutture sanitarie e con le comunità di immigrati) per sviluppare l’integrazione socio – culturale nel rispetto dei diritti fondamentali della persona; - l’organizzazione di corsi di informazione per le donne infibulate in stato di gravidanza, finalizzati ad una corretta preparazione al parto; - programmi di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole dell’obbligo; - il monitoraggio presso le strutture sanitarie e i servizi sociali, - l’organizzazione di progetti di formazione e informazione diretti a scoraggiare tali pratiche, nonché a creare centri antiviolenza presso le popolazioni locali di Paesi dove continuano ad essere praticate le mutilazioni genitali femminili (con il coinvolgimento di Governi interessati). Si stabilisce inoltre, entro tre mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, l’emanazione di linee guida destinate alle figure professionali sanitarie (con un finanziamento di euro 2,5 milioni) e l’istituzione di un numero verde finalizzato a ricevere segnalazioni da parte di chiunque venga a conoscenza della effettuazione, sul territorio italiano, delle pratiche di mutilazione genitale femminile (con un finanziamento di euro 0,5 milioni). La legge stabilisce l’inserimento degli art. 583-bis (indicazione delle pene per chi cagiona mutilazioni degli organi genitali femminili) e art. 583-ter (pena accessoria dell’interdizione dalla professione contro l’esercente una professione sanitaria per questi delitti).
Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (G.U. n. 168 del 21.07.2005)
Con questo decreto legge, che entrerà in vigore passati 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta, viene attuata una direttiva europea sulle norme minime per l’accoglienza degli stranieri richiedenti asilo (richiedente quindi il riconoscimento dello status di rifugiato) negli Stati membri. Per quanto riguarda l’informazione e la documentazione si stabilisce che la questura, che riceve la domanda di asilo, provvede entro quindici giorni ad informare sulle condizioni di accoglienza il richiedente asilo tramite la consegna di un opuscolo e rilascia al medesimo un attestato nominativo che certifica la sua qualità di richiedente asilo. Si precisa che i richiedenti asilo e i loro familiari vengono iscritti al Servizio sanitario nazionale a cura del gestore del servizio di accoglienza e che per quanto riguarda l’istruzione dei minori richiedenti asilo o i minori figli di richiedenti asilo sono soggetti all’obbligo scolastico. Il provvedimento introduce un’innovazione sul tema del lavoro: passati sei mesi dalla presentazione della domanda, qualora la decisione non sia stata ancora adottata ed il ritardo non possa essere attribuito al richiedente asilo, il permesso di soggiorno è rinnovato per la durata di sei mesi e i richiedenti asilo potranno lavorare fino alla conclusione della procedura di riconoscimento (la vigente normativa vieta ai richiedenti asilo di lavorare fino al riconoscimento dello status di rifugiati).
Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 2005, Approvazione del documento programmatico relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, per il triennio 2004 – 2006 (G.U. n.169 del 22.07.2005, supplemento ordinario n. 128)
Il documento stabilisce le linee guida per la programmazione degli interventi in materia di immigrazione – applicando il testo unico sull’immigrazione come modificato dalla legge 189/2002 - per il triennio 2004 – 2006, con lo scopo di adeguarsi alle politiche dei paesi europei (contrasto all’immigrazione clandestina e alle richieste pretestuose di asilo e, allo stesso tempo, rafforzamento delle iniziative di integrazione) di semplificare le procedure amministrative (istituzione, presso ogni Prefettura dello sportello Unico per l’immigrazione). Nodo centrale dello strumento programmatico, è costituito dalle politiche per il lavoro degli stranieri e dalle linee generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio italiano, al fine di assicurare l’equivalenza tra ingresso nel territorio dello stato e svolgimento di un lavoro legale. Vengono stabilite le modalità di lotta all’economia sommersa tramite la regolarizzazione del lavoro nero e la regolamentazione dei nuovi ingressi (tramite contratto di soggiorno e iniziative di formazione professionale e linguistica all’estero prima della partenza). Altre azioni di carattere prioritario previste dal documento riguardano il contrasto e la prevenzione dei flussi migratori illegali verso l’Italia (cooperazione con gli stati di transito e di provenienza dell’immigrazione, rafforzamento dei controlli alle frontiere) e l’integrazione della popolazione immigrata per favorire la piena partecipazione economica, sociale e culturale dei cittadini stranieri (inserimento nel mondo del lavoro, apprendimento e conoscenza della lingua, rapporto con i servizi pubblici e con le comunità locali). Per favorire puntuali politiche di integrazione è prevista l’istituzione dei Consigli Territoriali per l’Immigrazione – organismi a livello provinciale – e il ricorso alla figura professionale del mediatore linguistico e culturale.
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2005, Ulteriori interventi ed urgenti per il contrasto e la gestione dell’immigrazione clandestina (G.U. n. 96 del 27.04.05)
Il provvedimento, vista la necessità di disporre di luoghi più capienti per accogliere l’eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia, prevede la costituzione di un Centro di Permanenza Temporanea nella caserma “L. Adorno” nel comune di Lampedusa e il relativo adeguamento dell’immobile. Per far fronte al protrarsi della situazione di emergenza relativa all’immigrazione clandestina, il Ministero dell’interno viene prevede di rinnovare (alle medesime condizioni contrattuali) dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo ed autorizzare complessive 1620 unità di personale in servizio (direttamente coinvolto nelle attività connesse al superamento dell’emergenza) allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario – oltre il limite previsto dalla normativa vigente e nel limite massimo di 40 ore mensile - di cui 550 destinate alle esigenze delle Prefetture e 1070 destinate alle esigenze delle Questure. L’ordinanza stabilisce inoltre che, nell’ambito degli accordi e delle intese di cooperazione con i paesi di transito o di origine dell’immigrazione clandestina, possono essere stipulati contratti professionali con esperti estranei all’amministrazione (nel limite massimo di sei unità) per la gestione della formazione presso le strutture di polizia libiche e la verifica dei programmi antimmigrazione, anticrimine e di controllo delle frontiere.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Circolare 25 gennaio 2005, n.1/2005, Disposizioni applicative relative al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2004, recante: «Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2005» (G.U. n. 26 del 02.02.2005)
Vengono stabilite le modalità con le quali i datori di lavoro che intendono assumere cittadini stranieri devono presentare le relative domande, nei limiti delle quote di ingresso stabilite. I D.P.C.M. fissa infatti una quota massima di 79.500 stranieri extracomunitari da ammettere nel territorio dello Stato, ripartita tra ingressi per lavoro subordinato (25.000 per le esigenze di carattere stagionale, 30.000 per motivi di lavoro non stagionale riservandone 15.000 agli ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona) e per lavoro autonomo (2.500 ingressi). Le domande di richiesta di autorizzazione al lavoro dovranno essere inoltrate dai datori di lavoro alle Direzioni Provinciali del Lavoro esclusivamente dal giorno dopo l’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori stranieri extracomunitari per l’anno 2005. (Le domande spedite prima di questa data sono inammissibili). Le domande, redatte in conformità ai modelli allegati alla circolare, devono essere effettuate mediante raccomandata spedita da ufficio postale dotato di affrancatrice idonea ad attestare l’orario di invio (oppure l’addetto all’accettazione potrà provvedere all’annotazione manuale dell’orario di spedizione ) e vanno indirizzate alla Direzione provinciale del lavoro competente per il luogo in cui l’attività lavorativa dovrà effettuarsi. Sono predisposti due moduli: - per domanda di autorizzazione finalizzata all'assunzione nel settore del lavoro domestico; - per richiesta di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, indeterminato o stagionale (in settori diversi da quello dei servizi domestici); in entrambi i casi è necessario unire alla domanda il contratto di lavoro stipulato con lo straniero residente all’estero. Il provvedimento definisce inoltre i criteri di ripartizione tra le regioni e le province autonome della quota per lavoro stagionale e della quota generica per lavoro subordinato non stagionale (quote riservate a stranieri di singole nazionalità e a stranieri di nazionalità non predeterminata).
D.P.C.M. 17 dicembre 2004, Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2005 (G.U. n. 26 del 02.02.2005)
Il provvedimento stabilisce in 79.500 unità il tetto massimo per l’ingresso di lavoratori non comunitari per l’anno 2005, da ripartire tra le regioni e province autonome. Per motivi di lavoro subordinato non stagionale sono ammessi 30.000 cittadini stranieri, di cui 15.000 unità riservate agli ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona. Per motivi di lavoro autonomo (imprenditori, liberi professionisti, ricercatori) sono ammessi 2.500 cittadini stranieri non comunitari (di cui 1.250 per motivi di studio e formazione professionale); per motivi di lavoro subordinato non stagionale 21.800 cittadini extracomunitari (di cui 1000 dirigenti o personale altamente qualificato e 20.800 di paesi che stanno per sottoscrivere specifici accordi in materia migratoria: albanesi, tunisini, marocchini, egiziani, nigeriani, moldavi, dello Sri Lanka, del Bangladesh, filippini, pakistani, somali); una quota massima di 25.000 unità per motivi di lavoro subordinato stagionale. Sono inoltre ammessi fino a 200 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela.
D.P.C.M. 17 dicembre 2004, Programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della Unione europea nel territorio dello Stato, per l’anno 2005 (G.U. n. 26 del 02.02.2005)
Il decreto stabilisce un tetto di 79.500 ingressi di cittadini neocomunitari per motivi di lavoro – subordinato stagionale e non stagionale -, provenienti dai paesi di nuova adesione al Trattato dell’Unione Europea (fatto ad Atene il 16 aprile 2003): Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria.
Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione (G.U. n. 33 del 10.02.2005, supplemento ordinario n. 17/L)
Il provvedimento detta disposizioni di attuazione ed integrazione del testo unico e della normativa in materia di immigrazione e di asilo (revisione del Regolamento contenuto nel DPR n. 394 del 31.08.2004). Le norme riguardano: rapporti con la pubblica amministrazione, comunicazione allo straniero (deve essere assicurata la riservatezza e la comprensione del testo da parte dello straniero – anche attraverso l’utilizzo di sintesi del contenuto del provvedimento in una lingua comprensibile all’interessato), rilascio dei visti d’ingresso, richieste dei visti per il ricongiungimento familiare (da presentare allo Sportello Unico per l’immigrazione presso la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo, competente per il luogo di dimora del richiedente), diniego del visto d’ingresso, contratto di soggiorno per lavoro subordinato, richiesta del premesso di soggiorno (da presentare al questore della provincia nella quale lo straniero intende soggiornare), rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, iscrizioni anagrafiche (gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare all’ufficiale d’anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune), richiesta – rinnovo e rilascio della carta di soggiorno, trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza. Vengono inoltre definite le modalità di funzionamento dello sportello unico per l’immigrazione (previsto dalla stessa legge Bossi – Fini), che viene diretto da un dirigente della carriera prefettizia o da un dirigente della Direzione Provinciale del lavoro, ed è composto da un rappresentante della Prefettura, da uno della Direzione provinciale del lavoro e da uno appartenente ai ruoli della polizia – designato dal questore -. In particolare, lo sportello unico è competente in materia di procedimenti di assunzione di lavoratori stranieri (concessione nullaosta la lavoro subordinato verifica della documentazione), rilascio del permesso di soggiorno per lavoro. Presso le Direzioni provinciali del lavoro verranno inserite nel sistema informativo le liste dei nominativi e delle schede di iscrizione degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia (distinte per Paesi di provenienza).

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