Rassegna legislativa
 
 
I dati sono inseriti a partire da Gennaio 2005
Tipo
  Nazionale: - Regionale (MARCHE):
Area
 
Parole
  e (and) - o (or)
  inserite dal al (gg/mm/aa)

record per /pagina:

(mostra i record che verificano i criteri impostati)
Questa è la pagina 15 di 60
Totale record= 596

NAZIONALE

OBIEZIONE COSCIENZA

Legge n. 130 del 2 agosto 2007, Modifiche alla legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza (G.U. n. 194 del 22.08.2007)
Il testo interviene a modificare la legge in materia di obiezione di coscienza, stabilendo che l’obiettore ammesso al servizio civile, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui è stato collocato in congedo, può rinunciare allo status di obiettore di coscienza presentando apposita dichiarazione irrevocabile presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile, potendo così ottenere autorizzazioni in materia di armi, partecipare a concorsi per le forze armate e la polizia.

OBIEZIONE DI COSCIENZA - SERVIZIO CIVILE

DPCM del 4 febbraio 2009, Prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale (G.U. n. 70 del 25.03.09)
Il decreto stabilisce un prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale al fine di disciplinare lo svolgimento del progetto secondo i diritti e i doveri che fanno capo ai soggetti coinvolti. Le disposizioni del prontuario riguardano: - impegni e responsabilità degli enti e dei volontari: spetta ai volontari (tra gli altri) il diritto e il dovere alla formazione, attraverso la quale maturare la consapevolezza di rispondere all’obbligo costituzionale di difesa della Patria con mezzi non armati e non violenti, mediante servizi di utilità sociale e il diritto di essere informati in modo chiaro sull’attività che concretamente sono chiamati a svolgere presso l’ente; - la presentazione in servizio del volontario: nel giorno e nella sede stabiliti il volontario deve presentarsi con la documentazione che gli è stata consegnata (copia del progetto, fotocopia del contratto di assicurazione, modulo per l’apertura del libretto postale…). Vengono inoltre fornite indicazioni per il caso in cui un ente abbia coperto il numero di posti previsti e sia necessario assegnare i volontari selezionati ad altro progetto, o debbano essere sostituiti (esclusivamente entro i primi tre mesi dalla data di avvio del progetto) a seguito di rinunce prima dell’avvio, o per malattia superiore a trenta gironi, e altre ipotesi contemplate per la cessazione del servizio e l’esclusione del volontario nel caso in cui vengano meno i requisiti previsti dalla legge. Ulteriori disposizioni riguardano: la temporanea modifica della sede di servizio, le malattie e infortuni; la tutela della maternità; la guida di automezzi; i permessi e l’orario di servizio: con un complessivo settimanale non inferiore alle trenta ore e un monte annuo minimo di millequattrocento ore.

POLITICHE SOCIALI

Ministero delle politiche sociali, Decreto del 26 giugno 2013, Riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali - Anno 2013 (GU Serie Generale n.212 del 10-9-2013)
Il provvedimento stabilisce la ripartizione delle risorse complessivamente del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2013, che ammontano a € 343.704. La somma complessiva è così ripartita: € 295.020 destinate alle Regioni ; € 4.980.000,00 Quota riferita alle Province autonome di Trento e Bolzano; € 43.704 Somme attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto del 4 ottobre 2010, Ripartizione delle risorse finanziarie affluenti al Fondo per le non autosufficienze (G.U. n. 8 del 12.01.2011)
Con questo provvedimento vengono ripartite tra le regioni le risorse del Fondo sociale destinate alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali in favore di persone non autosufficienti e la programmazione di interventi sociali integrati; queste le aree prioritarie individuate: l’attivazione o il rafforzamento della rete territoriale ed extra-ospedaliera di offerta di interventi e servizi per la presa in carico personalizzata delle persone non autosufficienti per favorire la permanenza a domicilio e l’appropriatezza dell’intervento e l’attivazione o rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia anche attraverso l’incremento delle ore di assistenza tutelare e l’incremento delle persone prese in carico sul territorio regionale. Nel decreto vengono definiti i criteri di ripartizione: per il 60 % in rapporto alla popolazione residente, per regione, d’età pari o superiore a 75 anni, per il 40% in rapporto ai criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali; specificando che queste quote sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria e sono aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni, nonché da parte delle autonomie locali (le prestazioni, gli interventi e i servizi non sono sostitutivi di quelli sanitari). Con le risorse del Fondo assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali vengono finanziate iniziative sperimentali per la promozione di interventi innovativi in favore delle persone non autosufficienti, e di interventi in aree in cui maggiore è il ritardo e la disomogeneità nell'offerta di servizi, al fine di: incentivare protocolli di presa in carico attraverso strumenti di valutazione delle condizioni funzionali della persona (coerenti con i principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità); avviare percorsi di de-istituzionalizzazione e strutturare interventi per il cosiddetto «dopo di noi»; innovare e rafforzare l'intervento con riferimento a particolari patologie neuro-degenerative quali la malattia di Alzheimer; rafforzare il supporto alle famiglie delle persone in stato vegetativo o in condizione di disabilità estrema. Il finanziamento complessivo è di 400.000.000,00 euro; di questi 20.000.000,00 sono assegnati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e 380.000.000,00 suddivise tra le Regioni e le Province autonome; alla regione Marche sono stati assegnati 10.970.264.58 euro.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto del 4 ottobre 2010, Ripartizione delle risorse finanziarie affluenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l’anno 2010 (G.U. n. 8 del 12.01.2011)
Nel decreto viene stabilita la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali per l’anno 2010 tra le Regioni e le Province autonome. Il finanziamento complessivo è pari a 435.257.959,00 euro; di questi 55.035.018,00 euro sono destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 6.311.700,82 euro alle Province autonome di Trento e Bolzano e 373.911.240,18 sono ripartiti tra le Regioni: alla regione Marche sono stati assegnati 10.075.907,94 euro. Nel provvedimento si precisa che il mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari comporta la revoca dei finanziamenti, che saranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo stesso; ricordando inoltre che la Commissione Europea ha designato il 2010 come Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale, le regioni sono inviate a promuovere e sostenere con la necessaria priorità' interventi di lotta alla povertà e all'esclusione sociale, e in particolare diretti verso il contrasto alle povertà estreme, l'inclusione sociale degli immigrati, l'accoglienza dei minori fuori della famiglia di origine, inclusi i minori stranieri non accompagnati, favorendo forme di supporto inclusive quali l'affidamento familiare.
Decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione antri-crisi il quadro strategico nazionale (G.U. n. 280 del 29.11.2008, supplemento ordinario n. 263/L)
Il Provvedimento contiene una serie di misure anticrisi adottate dal governo: si tratta di interventi a sostegno della famiglia, del lavoro, dell'occupazione e dell'impresa, ridisegnando in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. Questi alcuni degli interventi contenuti nel pacchetto a favore delle famiglie: - i cittadini residenti che compongono un nucleo familiare a basso reddito da lavoro dipendente o pensione o redditi assimilati riceveranno un bonus tra i duecento ed i mille euro, parametrato al numero dei componenti del nucleo familiare e a seconda che in famiglia vi siano portatori di handicap; - i mutui per l'acquisto della prima casa non potranno superare il 4% e, per i mutui già stipulati, lo Stato si accollerà l'eventuale parte eccedente; - le tariffe sono bloccate per tutte le forniture abituali (fuorché l'acqua) fino al 31 dicembre 2009; - in aiuto ai lavoratori pendolari sono bloccati i pedaggi autostradali e le tariffe ferroviarie sulle tratte regionali. Altre misure sono previste per il sostegno dell'economia e dell'impresa: - riduzione di tre punti percentuali sull'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive; - proroga della detassazione dei salari di produttività con innalzamento da 30 a 35.000 euro del reddito massimo per beneficiare dell'aliquota agevolata e da 3 a 6.000 euro del salario di produttività agevolato fiscalmente; - riduzione dei costi amministrativi sostenuti dalle imprese: - revisione degli studi di settore per rimodulare gli indicatori di reddito agli effetti della congiuntura. Nel decreto - legge sono inoltre contenute delle misure anche per incentivare il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero, è previsto che siano fiscalmente imponibili solo per il dieci per cento. Infine, sono accelerate le procedure per la realizzazione di opere, comprese quelle di messa in sicurezza delle scuole, e previste ulteriori misure di contrasto all'evasione fiscale.
Ministero dello sviluppo economico, Decreto 28 dicembre 2007, determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute (G.U. n. 41 del 18.02.2008)
Con questo provvedimento il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito i criteri per determinare le compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica da parte dei clienti economicamente svantaggiati ed in gravi condizione di salute che devono utilizzare apparecchiature medico - terapeutiche necessarie per l'esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica. Il decreto prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisca la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica a favore delle suddette categorie di clienti in modo uniforme sul territorio nazionale, mediante meccanismi di aggiornamento certi e trasparenti e attraverso un uso efficiente delle risorse. I clienti domestici in condizioni di effettivo disagio economico (individuati sulla base l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE che non deve superare i 7.500 euro) potranno beneficiare della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica in relazione al numero di componenti la famiglia anagrafica, con riferimento ad un livello di consumo di energia elettrica e di potenza impegnata compatibile con l'alimentazione delle ordinarie apparecchiature elettriche di uso domestico, in modo tale da produrre una riduzione della spesa dell'utente medio indicativamente del 20%. Invece, i clienti domestici che hanno in famiglia persone in condizioni di salute tanto gravi da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico - terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica potranno beneficiare di modalità compensative riferite sia al maggior impegno di potenza, sia al maggior consumo di energia elettrica connessi all'utilizzo delle apparecchiature. Le domande dovranno essere inoltrate al Comune di residenza che ne verificherà l’ammissibilità secondo i criteri stabiliti.
Ministero della solidarietà sociale, Decreto 16 giugno 2007, Ripartizione delle risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, per l'anno 2007 (G.U. n. 213 del 13.09.2007)
Il Fondo complessivo nazionale per le politiche sociali ammonta per il 2007 a complessivi € 1.564.917.148 così ripartiti: - € 732.000.000 da destinare all’Istituto nazionale della previdenza sociale: di cui € 319.000.000 per corrispondere assegni ai nuclei familiari, € 233.000.000 per assegni di maternità; 176.400.000 per le agevolazioni ai genitori di persone con handicap e € 3.600.000 per indennità a favore dei lavoratori affetti da talessemia major; - € 745.000.000 destinati alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano: di cui € 19.931.865,38 (2%) alla Marche; - € 44.466.940 destinate ai Comuni e € 43.450.208 attribuiti al Ministero della solidarietà sociale per interventi di carattere sociale.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 96 del 14 maggio 2007, Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della solidarietà sociale, a norma dell'articolo 29 del decreto - legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (G.U. n. 164 del 17 luglio 2007)
Il Decreto definisce il riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della solidarietà sociale. Questi gli organi collegiali confermati: commissione tecnica per il sistema informativo sui servizi sociali, comitato per i minori, comitato per i minori stranieri, consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, osservatorio nazionale per il volontariato, osservatorio nazionale dell’associazionismo, consulta nazionale sull’alcol e sui problemi alcolcorrelati, consulta degli esperti e degli operatori sociali sulle tossicodipendenze, commissione di valutazione dei progetti ex fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, commissione di indagine sulla esclusione sociale, osservatorio per il disagio giovanile. Il provvedimento stabilisce inoltre per l’anno 2006 una riduzione del trenta per cento della spesa complessiva di questi organismi (rispetto a quella sostenuta nell’esercizio finanziario 2005). Si precisa che i componenti degli organismi sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne e che la durata degli organismi è di tre anni, con la possibilità di essere confermati una sola volta, nel caso di proroga della durata degli organismi medesimi. Tre mesi prima delle scadenza del termine di durata, gli organismi devono presentare una relazione sull’attività svolta al Ministro della solidarietà sociale.
Ministero della solidarietà sociale, Decreto 25 agosto 2006, Ripartizione delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, per l’anno 2006 (G.U. n. 235 del 09.10.2006)
Il decreto stabilisce i criteri di ripartizione per l’anno 2006 delle risorse complessive del Fondo nazionale per le politiche sociali, ammontanti ad una somma di € 1.624.922.940. Questi i soggetti a cui vengono destinate le risorse e le quote assegnate: - 755.429.000,00 euro all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) [566.000.000,00 per la legge 448/98: assegni nuclei familiari e di maternità, 148.000.000,00 per la legge 104/92: agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave, 3.600.000,00 per la legge 448/2001: indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major, 37.829.000,00 per oneri pregressi]; - 775.000.000,00 € alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano (di cui 20.734.490,83 euro destinati alla regione Marche); 44.466.940,00 e ai comuni (per gli interventi di competenza comunale relativi all’applicazione della legge 285/97. Disposizioni per la promozione dei diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza); - 50.027.000,00 € al Ministero della Solidarietà sociale per interventi di carattere sociale.

pagina precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 pagina successiva