Rassegna legislativa
 
 
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NAZIONALE

SANITA'

Agenzia Italiana del Farmaco, Determinazione 16 dicembre 2004, Prontuario Farmaceutico Nazionale 2005. – Elenco dei medicinali di classe A) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ai sensi dell’articolo 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (G.U. n. 299 del 22.12.2004, supplemento ordinario n. 184)
L’Agenzia Italiana del Farmaco ha realizzato il nuovo Prontuario Farmaceutico, in vigore dal primo gennaio 2005. Il Prontuario riporta l’elenco dei medicinali – autorizzati e in commercio alla data del 14 dicembre – che sono rimborsabili dal Servizio Sanitario nazionale, in quanto inseriti nella fascia A); contine4474 specialità medicinali (gratuiti per il cittadino) e circa 950 in fascia H, distribuiti gratuitamente nei centri pubblici ospedalieri. Per l’aggiornamento del Prontuario sono stati utilizzati i dati forniti dall’Osservatorio Nazionale sull’impiego dei Medicinali. Tale aggiornamento prevede un ampliamento del numero di farmaci ammessi alla rimborsabilità /erogati gratuitamente ai cittadini) senza alcuna esclusione di medicinali precedentemente rimborsabili - quindi senza alcuna riclassificazione in fascia C-, ma si pone anche l’obiettivo di far fronte all’incremento della spesa farmaceutica 2004 rispetto al tetto programmato. E’ stato infatti adottato un sistema di riduzione dei prezzi applicato ai 56 principi attivi (294 confezioni di medicinali) che nel primo semestre 2004 hanno determinato un aumento del volume di spesa superiore al valore medio dell’intero settore. Viene inoltre aumentato il numero dei farmaci generici che, consentono, a parità di efficacia e sicurezza, un contenimento della spesa. Con l’introduzione nell’aggiornamento del Prontuario Farmaceutico l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) prevede una riduzione della spesa pari a 218 milioni di euro.

SANITÀ

Delibera del consiglio dei ministri del 11 dicembre 2012, Definizione dei criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza per la scelta delle regioni di riferimento ai fini della determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (G.U. n.135 del 11.06.2013).
Il provvedimento individua i criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza, per la scelta delle regioni di riferimento ai fini della determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. Nell'allegato alla delibera vengo definiti i criteri per l'individuazione delle prime 5 regioni entro cui scegliere le regioni di riferimento: - aver garantito l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza; - aver garantito l'equilibrio economico finanziario del bilancio sanitario regionale; - non essere assoggettate a piano di rientro; - essere risultate adempienti alla valutazione operata dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali in materia sanitaria con riferimento all'ultimo anno per il quale risulti completato il procedimento di verifica annuale. Si precisa che nel caso in cui per il criterio di equilibrio economico, risultino un numero di regioni inferiore a cinque verranno considerate elegibili anche le regioni che hanno fatto registrare il minor disavanzo nel medesimo anno di esercizio. Vengono inoltre descritte le modalità per la formulazione della graduatoria delle regioni: punteggio risultante dall'applicazione dell'apposita griglia valutativa per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza; incidenza percentuale dell'avanzo/disavanzo sul finanziamento ordinario; indicatori per la valutazione della qualità dei servizi erogati, l'appropriatezza e l'efficienza (desumibili dagli allegati 1,2, e 3 dell'intesa Stato Regioni del 3 dicembre 2009). Si precisa infine che nella formulazione della graduatoria si adotta quale criterio di precedenza quello relativo all'esigenza di assicurare rappresentatività a ciascuna delle arre geografiche del nord, del centro e del sud, nonché di prevedere almeno una regione di piccole dimensioni geografiche considerando tali le regioni con popolazione inferiore ad 1 milione di abitanti.
Legge n. 57 del 23 maggio 2013, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria (13G00102) (GU Serie Generale n.121 del 25-5-2013)
Con questo provvedimento viene convertito in legge, il decreto n. 24 del 25 marzo 2013, che prevedeva alcune importanti modifiche in materia sanitaria, riguardanti utilizzo di cellule staminali e ospedali psichiatrici. Per quanto riguarda l'utilizzo delle cellule staminali, è prevista la possibilità dell'impiego di medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva e impiego terapeutico dei medicinali sottoposti a sperimentazione clinica: le strutture pubbliche in cui sono stati avviati, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, trattamenti su singoli pazienti con medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali mesenchimali, possono completare i trattamenti medesimi, sotto la responsabilità del medico prescrittore, precisando che il percorso di sperimentazione dovrà completarsi entro 18 mesi a decorrere dal 1° luglio 2013 ed è previsto l'impiego di risorse economiche fino a 1 milione di euro per l'anno 2013 e a 2 milioni di euro per l'anno 2014. Per quanto riguarda invece gli ospedali psichiatrici giudiziari, ne viene rinviata la chiusura definitiva al 1 aprile 2014, prevedendo, allo stesso tempo, attività volte progressivamente ad incrementare la realizzazione di percorsi terapeutico-riabilitativi.
Ministero della salute, Decreto del 29 gennaio 2013, Rilevazione dei dati del personale delle strutture di ricovero equiparate alle pubbliche e delle case di cura private (G.U. n. 39 del 15.02.2013)
Con questo decreto viene presentato il nuovo modello di rilevazione dei dati del personale delle strutture di ricovero, equiparate alle pubbliche e delle case di cura private (accreditate e non accreditate). Come stabilito nel provvedimento, a decorrere dall'anno 2013 il modello (HSP.16) di rilevazione viene sostituito dal nuovo modello di rilevazione. La rilevazione dei dati comprende anche le informazioni relative alla distinzione di genere (uomini/donne); al fine di semplificare le modalità operative della rilevazione a decorrere dall'anno 2013, si stabilisce che la trasmissione dei dati sia effettuata, da parte degli enti tenuti all'invio, direttamente all'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale (IGOP) del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, mediante il Sistema conoscitivo del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche (sistema informativo SICO); il sistema informativo SICO, trasmetterà poi al Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute, i dati secondo le stesse modalità utilizzate per i dati del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale. Si precisa inoltre che il conferimento dei dati del personale delle strutture di ricovero equiparate alle pubbliche e delle case di cura private, è compreso tra i lavori del Programma statistico nazionale che prevedono l'obbligo di risposta da parte dei soggetti privati. In allegato al decreto, il nuovo modello di rilevazione dei dati del personale (ruolo sanitario, professionale, tecnico, amministrativo, altro...) delle strutture di ricovero equiparate alle pubbliche e delle case di cura private.
Ministero della salute, Decreto del 23 novembre 2012, Definizione del periodo minimo di validità dell’attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, rilasciato ai sensi del decreto 28 maggio 1999, n. 329 (G.U. n. 33 del 08.02.2013)
Il decreto definisce il periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie per: a) le condizioni di malattia croniche o invalidanti; b) le malattie rare, che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione per le prestazioni di assistenza sanitaria indicate dai medesimi regolamenti. L'esenzione viene stabilita in relazione alle diverse patologie e alla possibilità di miglioramento, valutata in base alle evidenze scientifiche. Nell'allegato al provvedimento, una tabella riassuntiva, dove viene indicato il periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, per le malattie e alle condizioni individuate; in occasione del rinnovo degli attestati già in possesso degli aventi diritto, le aziende sanitarie rilasciano i nuovi attestati con validità non inferiore a quella fissata con questo provvedimento.
LEGGE 8 novembre 2012, n. 189, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute (G.U. n. 263 del 10.11.2012, supplemento ordinario n. 201/L)
Il provvedimento definisce disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. Vengono quindi definite: norme per la razionalizzazione dell'attività assistenziale e sanitaria: - riordino dell'assistenza territoriale e mobilità del personale delle aziende sanitarie: le regioni definiscono l'organizzazione dei servizi territoriali di assistenza primaria promuovendo l'integrazione con il sociale, anche con riferimento all'assistenza domiciliare, e i servizi ospedalieri, al fine di migliorare il livello di efficienza e di capacità di presa in carico dei cittadini; vengono inoltre apportate modifiche della legge 120/2007 in merito all'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, le misure in materia di tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie, responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie, gestione e monitoraggio dei rischi sanitari, dirigenza sanitaria e governo clinico, disposizioni in materia di assunzioni del personale del Servizio sanitario nazionale e livelli di spesa. Viene inoltre definito l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con particolare riferimento alle persone affette da malattie croniche, da malattie rare, nonché da ludopatia (intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro), al fine di assicurare il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze e disposizioni in materia di edilizia sanitaria, di controlli e prevenzione incendi nelle strutture sanitarie, nonché di ospedali psichiatrici giudiziari.

SANITÀ

Delibera del 26 ottobre 2012, Fondo sanitario nazionale 2009 - Ripartizione tra le regioni della quota accantonata per l'assistenza sanitaria agli stranieri irregolari presenti nel territorio nazionale (Art. 35 del decreto legislativo del 25 luglio 1998). (Delibera n. 121/2012) (GU n.21 del 25-1-2013)
Con questa delibera vengono ripartite tra le Regioni le risorse vincolate del Fondo sanitario nazionale 2009, per il finanziamento delle spese sostenute per le cure mediche e la tutela sociale della gravidanza e della maternità ai cittadini extracomunitari irregolari presenti sul territorio nazionale. Il finanziamento complessivo è pari a euro 30.990.000; alle regione Marche è destinata la somma di 980.629,00 euro; di cui 234.281,00 euro per spesa per ricoveri (per gravidanza, parto e puerperio) di stranieri non residenti e 234.281 euro come quota per irregolari intercettati.

SANITÀ

Delibera del 26 ottobre 2012, Fondo sanitario nazionale 2008 - Ripartizione tra le regioni della quota accantonata per l'assistenza sanitaria agli stranieri irregolari presenti nel territorio nazionale (Art. 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. (Delibera n. 120/2012) (GU n.20 del 24-1-2013)
Con questa delibera vengono ripartite tra le Regioni le risorse vincolate del Fondo sanitario nazionale 2008, per il finanziamento delle spese sostenute per le cure mediche e la tutela sociale della gravidanza e della maternità ai cittadini extracomunitari irregolari presenti sul territorio nazionale. Il finanziamento complessivo è pari a euro 30.990.000; alle regione Marche è destinata la somma di 1.048.778 euro; di cui 244.716,00 euro per spesa per ricoveri (per gravidanza, parto e puerperio) di stranieri non residenti e 804.062,00 euro come quota per irregolari intercettati.
Ministero della salute, Decreto del 6 giugno 2012, Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza erogata presso gli Hospice (G.U. n. 142 del 20.06.2012)
Con questo decreto viene istituito il sistema informatico di monitoraggio dell’assistenza per i malati terminali, erogata presso gli hospice. Il sistema, realizzato e gestito dal ministero della Salute fa parte del nuovo sistema informativo sanitario (Nsis) ed è costituito da una grande banca dati alimentata con informazioni fornite dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. Nel provvedimento si stabilisce che per garantire la riservatezza dei malati, non siano presenti i nominativi dei pazienti, che vengono quindi sostituiti da un codice univoco o resi anonimi; per le attività di monitoraggio dell'assistenza in materia di cure palliative, terapia del dolore, ma anche della spesa sanitaria, potranno accedere solo a dati aggregati. In riferimento alla trasmissione dei dati inoltre, lo schema di decreto prevede l'adozione di un protocollo sicuro e l'autenticazione bilaterale tra i sistemi, basata su certificati digitali emessi da una autorità di certificazione ufficiale.
Comitato interministeriale per la programmazione economica, deliberazione n. 51 del 23 marzo 2012, Finanziamento degli interventi di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135 (Prevenzione e lotta contro l'AIDS), nell'ambito del Fondo Sanitario Nazionale 2010. (Deliberazione n. 51/2012). (G.U. n. 129 del 05.06.2012)
La delibera stabilisce la ripartizione del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2010 delle risorse destinate al finanziamento di interventi per la prevenzione e la lotta all'AIDS; il finanziamento complessivo è di 49.063.000 euro, cosi' ripartito: 18.076.000 euro per le spese di organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento del personale dei reparti di ricovero per malattie infettive e degli altri reparti che ricoverano ammalati di AIDS; 30.987.000 euro per l'attivazione di servizi per il trattamento domiciliare a favore dei soggetti affetti da AIDS. Alla regione Marche sono stati assegnati complessivamente 1.085.172,00 euro.

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