Rassegna legislativa
 
 
I dati sono inseriti a partire da Gennaio 2005
Tipo
  Nazionale: - Regionale (MARCHE):
Area
 
Parole
  e (and) - o (or)
  inserite dal al (gg/mm/aa)

record per /pagina:

(mostra i record che verificano i criteri impostati)
Questa è la pagina 25 di 60
Totale record= 596

NAZIONALE

SCUOLA

Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 227, Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell’accesso all’insegnamento, a norma dell’articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53 (G.U. n. 257 del 04.11.2005)
Il decreto definisce il percorso di formazione iniziale e permanente dei docenti della scuola dell’infanzia, del primo e del secondo ciclo del sistema educativo (di istruzione e formazione) al fine dell’accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche statali, qualificando la funzione docente nei suoi essenziali aspetti cognitivi e pedagogici, di autonomia professionale e di libertà di insegnamento. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha previsto l’istituzione di corsi a numero chiuso programmati dalle Università (corsi di laurea magistrale e istituiti con il concorso di una o più facoltà dello stesso ateneo o di più atenei) e corsi accademici di secondo livello (da svolgere nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica). Tali corsi sono finalizzati all’acquisizione di competenze pedagogiche, relazionali, comunicative, un approfondimento disciplinare mirato, con la realizzazione di esperienze concrete con periodi di tirocinio nelle scuole e possibili stage all’estero. Il numero di posti per l’accesso ai corsi tra le Università di ciascuna Regione è pari a quello dei posti che si prevede di coprire nelle scuole statali della stessa Regione, maggiorato del 30 per cento in relazione al fabbisogno dell’intero sistema nazionale di istruzione. Tali corsi sono preordinati al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, con la discussione di una tesi e il superamento di un esame di stato abilitante. La frequenza del corso di formazione e il conseguimento dell’abilitazione sono requisiti necessari per l’ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole statali, da bandire a cadenza almeno triennale secondo le esigenze della programmazione. Coloro che hanno conseguito la laurea magistrale (o il diploma di secondo livello) e l’abilitazione all’insegnamento sono iscritti in un apposito Albo regionale.
Ministero dell’istruzione dell’Università e della ricerca, Decreto 21 marzo 2005, Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente, per l’anno scolastico 2004 – 2005 (G.U. n. 138 del 16.06.2005)
Il decreto definisce le consistenze delle dotazioni organiche nazionali e regionali del personale docente per l’anno scolastico 2004/2005 – riportate nelle tabelle allegate al testo -; le consistenze sono state stabilite in base alla previsione dell’entità della popolazione scolastica e con riguardo alle esigenze degli alunni portatori di handicap, tenendo conto del grado di densità demografica delle varie province di ciascuna regione, della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale, delle caratteristiche geo – morfologiche dei territori interessati, delle condizioni socio – economiche e di disagio sociale delle diverse realtà. Il provvedimento stabilisce che i direttori generali degli uffici scolastici regionali provvedano alla ripartizione delle consistenze organiche tra le circoscrizioni provinciali di competenza; gli stessi direttori regionali (previa informativa alle organizzazioni sindacali) possono operare compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi di istruzione, nonché disporre, l’accantonamento di un’aliquota di posti delle dotazioni regionali (per far fronte a situazioni di particolare criticità, anche ai fini della prosecuzione di progetti di rilevanza didattica e/o sociale).
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Circolare 30 dicembre 2004, n. 90, Iscrizione nelle scuole dell’infanzia e alle classi di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico 2005/2006 (G.U. n. 8 del 12.01.2005)
E’ stato fissato al 25 gennaio il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione alle scuole dell’infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado, per il prossimo anno scolastico. Il provvedimento sottolinea l’importanza del momento delle iscrizioni non solo per le famiglie – come occasione di incontro e collaborazione con le istituzioni scolastiche – ma anche come attività propedeutica al regolare svolgimento delle procedure scolastiche. Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia viene stabilita l’attuazione dell’istituto degli anticipi – e possono essere iscritti al primo anno - per le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento. All’atto dell’iscrizione inoltre le famiglie dovranno esprimere la loro opzione per gli orari annuali di funzionamento – compreso tra un minimo di 875 ore e un massimo di 1.700 ore -. Per la scuola primaria l’istanza di iscrizione anticipata alla prima classe riguarda tutte le bambine e i bambini nati entro il 31 marzo 2000. Le famiglie, all’atto dell’iscrizione, possono scegliere il solo orario obbligatorio (891 ore), l’orario obbligatorio integrato con quello facoltativo e opzionale (ulteriore quota di 999 ore annue), - e il tempo dedicato a mensa e dopo mensa (limite massimo di 330 ore annue). Le scuole, in occasione delle iscrizioni, presentano alle famiglie il repertorio di insegnamenti ed attività opzionali tra i quali scegliere. Le prime e seconde classi delle scuola secondaria di I grado sono interessate dall’attuazione della riforma, che prevede, tra l’altro, un orario di funzionamento obbligatorio annuale di 891 ore (corrispondenti ad una media settimanale di 27 ore) ed ulteriori 198 ore annue, opzionali, facoltative e gratuite per gli alunni. Le famiglie, pertanto, all’atto dell’iscrizione potranno esercitare facoltà di scelta tra l’orario annuale obbligatorio delle lezioni e l’orario articolato sul tempo aggiuntivo di ulteriori 198 ore annue, nonché sul tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa. Le stesse famiglie esprimono opzione tra le diverse tipologie di insegnamenti e di attività previsti dalla scuola. Gli alunni che frequentano l’ultimo anno della scuola secondaria di I grado negli istituti statali, paritari e legalmente riconosciuti, ai fini della prosecuzione del percorso di studi, devono presentare le domande di iscrizione alla prima classe, indirizzate al dirigente scolastico dell’istituto secondario di II grado prescelto, tramite il dirigente scolastico della scuola secondaria di I grado frequentata, il quale, entro i cinque giorni successivi della scadenza del 25 gennaio, provvederà a trasmetterle alle scuole di destinazione. Da quest’anno è prevista anche la possibilità di iscrizione on – line.

SERVIZIO CIVILE

Decreto del Ministero del Presidente del Consiglio del 4 novembre 2009, Approvazione del prontuario contente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi (G.U. n. 40 del 18.02.2010)
Il provvedimento ha approvato il prontuario per la presentazione, redazione, esame, valutazione ed approvazione dei progetti di servizio civile nazionale. Il prontuario si apre specificando che i progetti devono essere redatti secondo uno schema previsto nella scheda allegata (indicando quindi: denominazione dell'ente, titolo del progetto, settore di area di intervento, indicazione delle sedi di attuazione, descrizione del contesto territoriale entro il quale il progetto si realizzare, i beneficiari e i destinatari dell'intervento...). Vengono inoltre elencate le caratteristiche peculiari dei progetti di servizio civile nazionale all'estero: il numero dei volontari da impiegare nei progetti all'estero è non superiore a 50 e non inferiore a 4, con un minimo di 2 volontari per ogni sede di attuazione; deve essere prevista la permanenza dei volontari per minimo 7 mesi nelle sedi dei paesi; un contributo previsto per gli enti per le spese sostenute per le vaccinazioni obbligatorie dei volontari in servizio civile all'estero e perle spese sostenute per i visti e le eventuali tasse d'ingresso. Possono presentare progetti, che hanno una durata annuale, di servizio civile nazionale esclusivamente gli enti iscritti all'albo nazionale o agli albi regionali: gli enti iscritti all'albo nazionale presentano i progetti di servizio civile all'Ufficio nazionale; gli enti iscritti negli albi regionale e provinciali presentano i progetti agli uffici regionali e provinciali. Nel documento sono quindi descritti i criteri per la valutazione dei progetti e per l'attribuzione dei punteggi e per la formazione delle graduatorie. In allegato oltre alla scheda progetto, le note esplicative per la redazione dei progetti. Una delle principali novità introdotte è quella relativa al numero dei volontari da impiegare; le Regioni e le Province autonome possono ridurre a 10 ed a 2 unità rispettivamente il numero massimo ed il numero minimo dei volontari da impiegare nei progetti presentati da enti iscritti nel proprio albo. Altra novità riguarda i requisiti previsti per l'Operatore Locale di Progetto (OLP); si precisa che gli stessi possono essere alternativamente ricondotti al titolo di studio attinente alle specifiche attività previste dal progetto oppure a titoli professionali intesi come esperienze da evidenziare in un curriculum di durata non inferiore a due anni nelle specifiche attività previste nel progetto e in entrambi i casi una esperienza di servizio civile oppure una preparazione specifica da acquisire mediante un seminario di almeno un giorno organizzato dall'UNSC o dalle Regioni o Province Autonome, ovvero da un ente di 1° classe.
DPCM 3 novembre 2005, Incremento del contingente fissato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2005, con riferimento ai volontari da impiegare in Italia in attività di servizio civile nazionale (G.U. n. 301 del 28.12.2005)
Con questo provvedimento il Presidente del Consiglio dei Ministri ha stabilito l’aumento di 3.100 unità del contingente dei volontari da impiegare in Italia in attività di servizio civile per l’anno 2005 e la riduzione di 100 unità del contingente di volontari da impiegare all’estero. Si precisa che tale disposizione è stata stabilita al fine di impegnare le risorse stanziate; lo slittamento nel piano di partenze del contingente dei volontari ammessi a prestare servizio nel 2005 ha determinato, infatti, un’economia di spesa in conseguenza del minor periodo di servizio civile prestato e un’ulteriore economia è derivata dal minor numero di progetti presentati (e quindi di volontari impiegati) per il servizio civile all’estero rispetto a quanto programmato all’inizio del 2005.

TERZO SETTORE

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Direttiva del 30 luglio 2009, Legge 7 dicembre 2000, n. 383. Linee di indirizzo per la presentazione di progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7, nonchè per assicurare il sostegno ad iniziative formative e di informatizzazione, di cui all'articolo 12, comma 3, lettera d) ed f) della legge n. 241/1990 (G.U. n. 208 dl 08.09.2009)
Con questo provvedimento vengono definite le indicazioni per la presentazione di domanda di richiesta di contributo per la realizzazione di iniziative/progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale (singolarmente o in forma di partenariato tra loro e con la collaborazione di enti pubblici) che risultino iscritte nei registri (legge 383/2000). Vengono individuate le aree prioritarie di intervento dei progetti: - promozione dei diritti e delle opportunità per favorire la piena inclusione sociale delle persone con disabilità; tutela e promozione dell’infanzia, dell’adolescenza e dei giovani; - promozione, tutela e sostegno per favorire l’inclusione sociale alle persone in condizioni di marginalità o di disagio; interventi per favorire la partecipazione delle persone anziane alla vita della comunità e per garantire loro la dignità e la qualità della vita se in condizione di non autosufficienza; sostegno per favorire l’inclusione sociale dei cittadini migranti di prima e seconda generazione; sostegno ad iniziative in materia di pari opportunità e non discriminazione; sostegno alla popolazione del territorio della regione Abruzzo colpita dal terremoto. I progetti potranno avere una durata massima di dodici mesi; il costo complessivo delle iniziative non può superare l'importo di 222.000 euro. Sono inoltre indicate le modalità di presentazione della domanda di finanziamento, i motivi di inammissibilità e i criteri di valutazione delle iniziative con i relativi punteggi.
Ministero della solidarietà sociale, Direttiva 2 agosto 2006, Legge 7 dicembre 2000, n. 283. Modalità per la presentazione di progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri di cui all’articolo 7, nonché per assicurare il sostegno ad iniziative formative e di informatizzazione, di cui all’articolo 12, comma 3, lettere d) ed f).(Direttiva annualità 2006) (G.U. n. 219 del 20.09.2006)
Il provvedimento definisce i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per la presentazione delle iniziative da parte delle associazioni di promozione sociale e le priorità e i criteri di valutazione per accedere ai finanziamenti. Le iniziative devono riguardare la formazione ed aggiornamento dei membri delle associazioni oppure l’informatizzazione delle associazioni (con particolare attenzione, nel caso di informatizzazione, al legame tra questa e la formazione o alla produzione di banche dati). Questi gli ambiti di intervento dei progetti considerati prioritari per l’anno in corso: sostegno ed integrazione rivolti alle persone con disabilità; sostegno a misure in favore di minori, adolescenti e giovani; sostegno alle persone in condizioni di disagio socio-economico; sostegno agli anziani ed ai soggetti in condizioni di marginalità sociale; sostegno per l'inclusione sociale con particolare riferimento a cittadini migranti di prima e seconda generazione; sostegno ad iniziative in materia di pari opportunità. La domanda di finanziamento deve pervenire al Ministero della Solidarietà Sociale entro le ore 12,00 del 20 ottobre 2006. Il finanziamento complessivo ammonta a 11.000.000,00 euro.

TOSSICODIPENDENZA

Legge 21 febbraio 2006, n. 49, Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi (G.U. n. 48 del 27.02.2006, supplemento ordinario n. 45/L)
La legge porta sostanziali modificazioni al testo unico in materia di stupefacenti di cui al D.P.R. 309/90 (di seguito definito "testo unico"). La nota Ministeriale reca anche la nuova tabellazione di tutte le sostanze stupefacenti operata con la nuova legge, con l'indicazione della corrispondenza, per ogni sostanza, alle vecchie tabelle e criteri di immediata applicazione, relativamente alle modalità di prescrizione, dispensazione e registrazione dei medicinali rientranti nell'ambito di applicazione della norma. Queste alcune disposizioni emanate al fine della prescrizione dei medicinali elencati in allegato al provvedimento (di cui alla Tab. II Sez. A): - medicinali di cui alla Tab. II Sezione A devono essere prescritti con il ricettario a madre-figlia (ricetta gialla ) precedentemente in uso, rilasciato dagli ordini provinciali dei medici: è consentita la prescrizione di 1 medicinale per cura di durata non superiore a trenta giorni di terapia (si sottolinea che il computo temporale ai fini della validità di tali ricette inizia dalla data di prescrizione) - si evidenzia che sono assoggettati a tali disposizioni prescrittive, cioè devono essere prescritti con la ricetta gialla , i medicinali inclusi nell'allegato III bis della Tab. II sez. A , quando destinati ad impiego terapeutico diverso dal trattamento del dolore in corso di patologia neoplastica o degenerativa - ; - medicinali di Tab. II – Sezione A, di cui all'Allegato III-bis, destinati al trattamento del dolore in corso di patologia neoplastica o degenerativa, continuano ad essere prescritti con il ricettario in triplice copia a ricalco attualmente in uso: la prescrizione può comprendere fino a due medicinali diversi tra loro o dosaggi differenti dello stesso medicinale per una cura di durata non superiore a trenta giorni (di tutte le prescrizioni di medicinali di Tab. II Sez. A deve essere conservata copia da parte dell'assistito - e dal proprietario dell'animale ammalato, in caso di prescrizione veterinaria, come giustificativo del medicinale di cui è in possesso). medicinali di cui alla Tab. II Sez. b), c), d) sono da prescriversi con ricetta non ripetibile; - I medicinali di cui alla Tab. II Sez. a), b) e c) sono soggetti a registrazione in entrata e uscita nel registro di cui all'art. 60 ( Il Farmacista deve conservare le relative ricette per due anni (non più cinque) a partire dalla data dell'ultima registrazione). Si precisa inoltre che I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi attraverso autoricettazione, a trasportare e detenere i medicinali compresi nell'Allegato III - bis (buprenorfina, codeina, diidrocodeina, fentanyl, idrocodone, idromorfone, metadone, morfina, ossicodone, ossimorfone) per uso professionale urgente utilizzando per tali prescrizioni il nuovo ricettario previsto dalla norma; una copia della autoricettazione è conservata dal sanitario che tiene un registro delle prestazioni effettuate. Il Registro non è di modello ufficiale, deve essere conservato per due anni dalla data dell'ultima registrazione. Le copie dell'autoricettazione vengono conservate dal sanitario per la durata di conservazione del registro.
DGR n. 1383 del 14 novembre 2005, Attuazione DGR n. 1711 del 25/09/02 – Definizione dei criteri di ripartizione dei contributi destinati a garantire la continuità dei servizi di rilievo regionale in materia di dipendenze patologiche – 2° semestre 2005 (BUR n. 107 del 05.12.05)
La delibera stabilisce i criteri di ripartizione della somma complessiva di € 643.500,00 a favore dei contributi destinati a garantire, nel secondo semestre 2005, la continuità dei servizi di rilievo regionale in materia di dipendenze patologiche. Il finanziamento complessivo viene così diviso: - fino a 240.000,00 € per servizi semiresidenziali (Centri Diurni), - fino a 220.000,00 € per servizi residenziali per specifiche tipologie di utenza, e servizio telefonico di counselling (n° verde regionale sulle droghe), - fino a 183.500,00 € per servizi di strada che prevedono l’impiego di operatori di strada o unità mobili (- fino a 75.000,00 per servizi o interventi di natura socio - sanitaria con funzione di promozione della salute, informazione, riduzione della domanda ed intercettazione del disagio, rivolti a giovani e adulti e fino a 108.500,00 per servizi o interventi sanitari ad alta integrazione sociale finalizzati alla riduzione del danno rivolti a consumatori di sostanze psico – attive).

TRATTA DI PERSONE

DPR 19 settembre 2005, n. 237, Regolamento di attuazione dell’articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta di persone (G.U. n. 270 del 19.11.2005)
Il provvedimento presenta il programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale (riduzione o mantenimento in schiavitù / servitù e tratta di persone) per la realizzazione di interventi rivolti specificamente ad assicurare, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria, idonee al loro recupero fisico e psichico. I progetti, realizzati dalle regioni, dagli enti locali o dai soggetti privati con questi convenzionati, devono prevedere: la fornitura alle vittime di alloggio e ricovero in strutture ad indirizzo segreto, la disponibilità per le vittime di servizi socio – sanitari di pronto intervento, convenzioni con gli enti impegnati in programmi di assistenza e integrazione sociale e in programmi di rientro volontario. I progetti devono essere presentati alla Commissione entro termini e con modalità che verranno resi note, per poi essere valutati (entro trenta giorni) dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il decreto precisa infine che il programma di assistenza è finanziato per una quota pari all’ottanta per cento con un contributo dello Stato (per una somma complessiva di euro 2,5 milioni per l’anno 2005) e per il restante venti per cento con un contributo della regione o dell’ente locale.

pagina precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 pagina successiva