Rassegna legislativa
 
 
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REGIONALE (Marche)

FAMIGLIA

DGR n. 1295 del 26 settembre 2011, Legge regionale n. 20/2010, art. 5 (Finanziaria regionale anno 2011) - Fondo regionale anticrisi anno 2011 - Criteri e modalità di ripartizione del fondo per contributi alle famiglie (BUR n. 87 del 14.10.2011)
Con questa delibera si stabilisce di liquidare ai Comuni richiedenti - in sede di ripartizione del fondo 2011 - la quota del fondo anticrisi per contributi alle famiglie per il sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione. Vengono quindi fissati i criteri di riparto del fondo, che è effettuato - in proporzione al fabbisogno di contributi indicato dai Comuni - solo per i nuclei familiari in cui il richiedente, ovvero un membro del nucleo familiare, sia ex lavoratore dipendente che non goda di indennità o che abbia un indennità a seguito di licenziamento, che abbia perso il lavoro dal 1° gennaio 2010 a causa di, licenziamento, dimissioni per giusta causa, mancato rinnovo di un contratto a termine (vi rientrano i lavoratori che hanno maturato a partire dal 01/09/2009 un periodo lavorativo di almeno 3 mesi, ovvero 90 giorni, con uno o più contratti anche non continuativi) e i contratti di collaborazione. Ai fini della liquidazione del finanziamento, i Comuni formulano apposita graduatoria dei beneficiari del contributo in questione, verificando i requisiti sulla base del valore ISEE corrente. Il finanziamento ammonta complessivamente a 1.400.000,00 - bilancio di previsione per l’anno 2011 -; eventuali eccedenze del fondo anticrisi rispetto al fabbisogno effettivo dei nuclei familiari interessati verranno ripartite tra tutti i Comuni.
Deliberazione Giunta Regionale n. 1758 del 6 dicembre 2010, Criteri e modalità del riparto del fondo regionale destinato ai Comuni per gli interventi di sostegno alla famiglia di cui alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 30 (BUR n.111 del 17.12.2010)
Il provvedimento stabilisce i criteri di ripartizione del fondo per il sostegno alla famiglia che ammonta complessivamente a 1.700.000,00 €. Queste le finalità a cui devono essere destinate le somme assegnate: - il 90 %del fondo, pari a 1.530.000,00 è destinato per favorire ed incrementare la natalità e l’adozione e per il superamento di situazioni di disagio sociale ed economico – con un contributo ai beneficiari che non può essere inferiore a 500,00 €; - il restante 10 %, pari a 170.000,00 € è destinato al pagamento di polizze assicurative per la copertura dei rischi infortunistici domestici del componente della famiglia che svolge il lavoro domestico in modo esclusivo. La delibera inoltre stabilisce i criteri di ripartizione: l’8 % del fondo è ripartito tra i Comuni che compongono le Comunità montane (in proporzione alla popolazione residente); il 5 % del fondo è destinato ai Comuni con popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti; la quota restante del 87 % è ripartita tra tutti i Comuni della Regione: per il 75 % in proporzione alla popolazione residente ai singoli Comuni secondo la più recente fonte dati ISTAT disponibile e il 25 % in proporzione alla superficie territoriale comune. Sono inoltre stabilite anche le priorità nell’individuazione dei destinatari a cui attribuire i contributi economici: - alle famiglie con numero di figli pari o superiore a 3 che non superano il tetto di reddito ISEE di 13.000,00 € e a donne non coniugate in stato di gravidanza e ragazze madre in presenza di situazioni di disagio economico e sociale che non superino il reddito ISEE di 10.000,00 €.
Decreto del Dirigente della P.F. Servizi per l'impiego e mercato del lavoro n. 182 del 22/12/2008, POR - FSE Marche OB" 2007/2013. Asse I e II - Avviso pubblico per la presentazione di Progetti integrati a sostegno della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro - Cap 32101666 Bilancio reg. 2008.Imp. € 4.000.000,00 (BUR n. 1 del 01.01.09)
La delibera definisce i criteri per la presentazione di progetti integrati a sostegno della conciliazione tra tempi di vita (cura familiare, tempo libero) e tempi di lavoro delle donne e uomini, attraverso la promozione di nuovi servizi e nuovi modelli di organizzazione flessibile degli orari, dei servizi di assistenza per l’infanzia, gli anziani, i servizi per la scuola, il tempo libero, la mobilità e i trasporti, gli orari dei servizi pubblici. Il finanziamento complessivo è pari a euro 4.000.000,00, con il finanziamento di almeno un progetto per provincia. Possono presentare domanda di finanziamento soggetti pubblici (enti Locali e Pubbliche Amministrazioni) e privati (Imprese, Consorzi, Società miste e cooperative) organizzati in forma di Raggruppamento Temporaneo di Scopo (RTS) senza fini di lucro, con un ente Pubblico Locale come soggetto capofila, al raggruppamento possono aderire anche datori di lavoro pubblici e privati disponibili ad attivare i progetti. Questi i principali criteri da rispettare: durata complessiva del progetto deve essere pari a 26 mesi; le azioni devono essere destinate ad un territorio con una popolazione residente fra le 40.000 e 180.000 unità con presenza elevata di occupazione industriale, artigianale e nei servizi; costituzione di un comitato di coordinamento e di un Gruppo di lavoro tra i soggetti che fanno parte del Raggruppamento. Tre sono le tipologie di intervento previste: - attivazione di nuovi servizi di pubblico interesse per migliorare la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro; - attivazione di progetti relativi alla pianificazione e riorganizzazione del territorio, al trasporto urbano ed extraurbano, alla viabilità…; - attivazione di accordi sugli orari e sull’organizzazione del lavoro per favorire forme di flessibilità finalizzate alla conciliazione dei tempi di vita familiare e di lavoro dei lavoratori dipendenti. In relazione alle diverse tipologie di interventi sono inoltre definite le spese ammissibili a finanziamento, gli importi complessivi massimi e le modalità di erogazione delle risorse. Infine le linee guida per la selezione e valutazione die progetti presentati e la realizzazione della graduatoria.
Regolamento regionale n. 1 del 28 luglio 2008, “Modifica al Regolamento regionale 22 dicembre 2004, n. 13 “Requisiti e modalità per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla Legge regionale 13 maggio (BUR n. 75 del 07.08.2008)
Il documento introduce alcune modifiche al Regolamento regionale n. 13/2004 che definisce i requisiti e modalità per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie. Le modifiche riguardano gli educatori che svolgono attività lavorativa presso servizi rivolti all’infanzia e all’adolescenza; si stabilisce che gli educatori devono essere in possesso di una delle lauree in campo educativo o formativo, psicologico o sociale (previste dalla normativa statale vigente) e da coloro che hanno conseguito entro il 31 luglio 2008: diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio; diploma di dirigente di comunità (rilasciato dall’istituto tecnico femminile); diploma di maturità rilasciato dal liceo psico-socio-pedagogico; diploma di maturità professionale di assistente per comunità infantili. Il precedente regolamento stabiliva che i titoli di studio sopra elencati erano validi per l’accesso al ruolo do educatore. In riferimento ai coordinatori con responsabilità pedagogiche ed organizzative, il regolamento stabilisce che devono essere in possesso di una delle lauree magistrali in campo educativo e formativo, ovvero psicologico e sociale previste dalla normativa statale vigente.
DGR n. 583 del 30 aprile 2008, Intesa della Conferenza unificata del 20.09.2007 - approvazione linee programmatiche per il finanziamento e la realizzazione da parte degli enti locali degli interventi, iniziative ed azioni per l'abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie numerose, per la riorganizzazione dei consultori familiari e per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari ai fini della sottoscrizione dell'accordo tra la Regione Marche e il Dipartimento per le politiche della famiglia come previsto dal decreto 2 luglio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (BUR n. 48 del 16.05.2008)
Con questo provvedimento la Regione definisce le linee di indirizzo per le politiche sociali a favore delle famiglie, individuando tre principali arre di intervento: - abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero pari o superiore a quattro: riduzione oneri dei costi sostenuti per la fruizione di beni e servizi e finanziamenti per la nascita di figli o l’adozione di minori in situazioni multiproblematiche; - riorganizzazione dei consultori familiari: potenziamento delle figure professionali sociali, specializzazione delle équipe integrate di operatori socio-sanitari, sostegno alla funzione genitoriale; - l’attivazione degli interventi per la riqualificazione delle assistenti familiari, al fine offrire sostegno alle famiglie per la cura di un familiare non autosufficiente o semiautosufficiente: corsi di formazione e percorsi formativi rivolti in particolare ai cittadini extracomunitari, redazione di una guida regionale plurilingue. Vengono definiti i criteri di ripartizione tra le azioni progettuali delle risorse statali che ammontano complessivamente a 2.595.156,00 euro: 550,000,00 € (il 20%) sono destinati ai Comuni capofila degli Ambiti territoriali per la sperimentazione di iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con quattro o più figli; 550,000,00 e (il 20%), alle province per la realizzazione di progetti sperimentali ed interventi per la riqualificazione del lavoro delle assistenti familiari; 1495.156,00 e ai Comuni capofila degli Ambiti Territoriali per progetti sperimentali per la riorganizzazione dei consultori. La Regione ha inoltre previsto un cofinanziamento di euro 519.031,20 (110.000,00 per la prima e seconda tipologia di intervento; 299.031,20 per la restante).
DGR n. 705 del 19 giugno 2006, LR 05.11.1988, art. 50 e L.R. 10.08.1998, n. 30: Criteri di riparto ai Comuni dei fondi per le politiche sociali e per gli interventi rivolti alle famiglie, Bilancio 2006. Capitoli 5.30.07.102 per € 1.277.456,05 per complessivi € 9.426.288,21 (BUR n. 68 del 30.06.2006)
Il provvedimento definisce i criteri di ripartizione del finanziamento riguardante i contributi agli enti locali nelle spese per l’erogazione dei servizi socio assistenziali rivolti alle famiglie: politiche abitative, politiche di sostegno alla natalità, lavori di cura e interventi sociali di assistenza domiciliare per malati oncologici; le prestazioni possono essere effettuati sia dai Comuni in forma singola che dai Comuni in forma associata, sia dai Comuni dell’Ambito socio assistenziale in modo unitario. Il finanziamento complessivo previsto per il 2006, pari a 9.426.288,21 euro viene così ripartito: - il 10 % della somma complessiva (127.745,61 euro) fra i Comuni che formano le Comunità Montane, - il 5 % (63.872,80 euro) comunale i residenti dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.001 abitanti, la quota rimanente (1.085.837,64 euro) è ripartita per il 75 % con riferimento alla Popolazione presente nei singoli Comuni alla data del 01/01/2005, il 25 % con riferimento al territorio.

FINANZA ETICA

Legge regionale n. 8 del 29 aprile 2008, Interventi di sostegno e promozione del commercio equo e solidale (BUR n. 44 del 30.04.2008)
Con questo provvedimento la Regione intende sostenere il commercio equo e solidale, riconoscendone il valore sociale e culturale - quale forma di cooperazione finalizzata a promuovere l’incontro e l’integrazione tra culture diverse e a sostenere la crescita economica e sociale, nel rispetto dei diritti individuali e dei diritti dei Paesi in via di sviluppo - . A tal fine la legge prevede: - lo sviluppo di una rete del commercio equo e solidale sul territorio marchigiano per favorire l’accesso al mercato da parte dei produttori svantaggiati appartenenti ai Paesi in via di sviluppo; - la diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale anche fra gli enti locali e gli enti pubblici; - la promozione di forme di microcredito e di finanza etica; - attività educative, di informazione e di sensibilizzazione sul tema del commercio equo e solidale. Per raggiungere tali obiettivi sono previsti: iniziative di divulgazione e di sensibilizzazione per diffondere la realtà del commercio equo e solidale; azioni educative nelle scuole per far conoscere le problematiche connesse alle implicazioni delle scelte di consumo; l’utilizzo dei prodotti del commercio equo e solidale nell’ambito delle attività dell’amministrazione regionale, l’istituzione di una giornata regionale del commercio equo e solidale quale momento di incontro fra la comunità marchigiana e le realtà del commercio equo e solidale. Nel testo vengono definite le caratteristiche del commercio equo solidale, quale attività di cooperazione economica e sociale svolta con produttori di beni e servizi di aree economicamente svantaggiate dei Paesi in via di sviluppo organizzati in forma collettiva che assicura attraverso una relazione paritaria tutti i soggetti coinvolti nella catena di commercializzazione (pagamento al produttore di prezzi equi, tutela dei diritti dei lavoratori, rapporto continuato tra produttore ed acquirente, progressivo miglioramento degli standard ambientali di produzione). Per individuare le organizzazioni di commercio equo solidale (soggetti organizzati in forma collettiva, democratica e senza scopo di lucro) viene inoltre istituito un registro regionale, al quale possono iscriversi i soggetti che svolgono stabilmente attività da almeno un anno ed il cui fatturato provenga, per più del 50 per cento, dalla vendita dei prodotti del commercio equo e solidale; si precisa infine che tra questi soggetti, viene riconosciuta la denominazione di “Bottega del mondo” a quelli che effettuano la vendita al dettaglio di beni che almeno per l’80 per cento sono prodotti del commercio equo e solidale. Il finanziamento complessivo previsto per il 2008 è di euro 50.000,00.

FINANZIARIA 2008

Legge regionale n. 19 del 27 dicembre 2007, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2008) (BUR n. 113 del 27.12.2007, supplemento n. 21)
Il documento definisce alcune norme per la formazione del bilancio regionale, annuale e pluriennale (per il periodo 2008/20010); per il 2008, la previsione di entrate è di euro 3.841.884.092,29; per il 2009 di 3.181.098.210,9 euro e per il 2010 di euro 3.264.133.899,99. Queste alcune misure previste in tema sociosanitario. Riguardo l’adeguamento ai requisiti minimi organizzativi delle residenze protette per anziani in merito al personale è stata stabilita una proroga di un anno (scadenza al 31.12.2008). Nell’elenco delle malattie rare (così da poter beneficiare delle agevolazioni previste) è aggiunta anche la malattia “corioretinite serpiginosa”. Viene introdotta una modifica nella LR 18/1996 “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in situazione di handicap, aggiungendo, tra i finanziamenti regionali destinati ai comuni anche le spese per il trasporto degli alunni disabili anche con riferimento al grado di istruzione secondario.

FINANZIARIA REGIONALE

Legge Regionale 24 dicembre 2004, n. 29, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2005) (BUR n. 139 del 28.12.2004)
Il testo definisce il quadro finanziario per il periodo 2005/2007: per l’anno 2005 la previsione entrate è di € 3.298.713.120,53; per l’anno 2006 di € 2.766.085.591,07, per l’anno 2007 di € 2.814.488.345,07. Per quanto riguarda il controllo della spesa sanitaria i finanziamenti dell’anno 2005 sono attribuiti dalla Giunta regionale entro il 31 marzo ai direttori generali, ai direttori delle Zone territoriali e ai direttori di presidio di alta specializzazione; ogni tre mesi gli stessi (direttori generali, direttori delle Zone territoriali e direttori di presidio di alta specializzazione) devono presentare una certificazione di accompagnamento del conto economico trimestrale in ordine alla coerenza della gestione delle attività e del rispetto degli obiettivi, al fine di verificare il mantenimento dell’equilibrio economico – finanziario. Vengono stabilite le modalità di valutazione del fabbisogno delle strutture protette per anziani e disabili; il termine di adeguamento ai requisiti per l’autorizzazione e l’accreditamento è elevato a due anni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

FONDO POLITICHE SOCIALI

Deliberazione Giunta Regionale n. 1581 del 8 novembre 2011, Fondo unico per le politiche sociali annualità 2010 – Individuazione aree di intervento regionale (BUR n. 102 del 19.11.2010)
Con questa delibera la Regione Marche ha stabilito di integrare per l’anno 2010 il Fondo Unico per le Politiche Sociali con una quota di 2.500.000,00 € attingendo al Fondo Regionale Anticrisi; complessivamente quindi il fondo è pari a 11.593.990,00 €. In allegato alla delibera una tabella indica e descrive le aree di intervento regionali per l’anno 2010 e le rispettive dotazioni finanziarie. Questi alcune misure previste: finanziamento dei corsi ICF per operatori degli enti locali impegnati nei servizi scolastici a favore degli alunni disabili (120.000,00 €); realizzazione in collaborazione con la Scuola di formazione del Personale Regionale di conferenze e attività seminariali in materia di Politiche Sociali in particolare circa l’Amministratore di sostegno (8.000,00 €); trasferimento una tantum di risorse alla Pubblica Funzione Trasporto Pubblico Locale per il finanziamento di abbonamenti agevolati per il trasporto pubblico di disabili (200.000,00 €); definizione del programma statistico 2010 in materia di Politiche Sociali (13.700,00 €); cofinanziamento dei progetti di protezione sociale in favore delle vittime di tratta (40.000,00 €); concorso al pagamento delle rette di ricovero di disabili psico – sensoriali, ospiti di istituti educativo assistenziali (500.000,00 €); dotazione finanziaria a beneficio degli Ambiti Territoriali (3.000.000,00 €); contributo straordinario al Comune di Ancona, finalizzato al finanziamento delle politiche di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (500.000,00 €); integrazione delle risorse finanziarie della L.R. 18/96 Fondo regionale straordinario (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone handicappate) e dell’art. 14 della stessa (integrazione scolastica) (1.750.000,00 €).

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