Rassegna legislativa
 
 
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REGIONALE (Marche)

SERVIZI SOCIALI

DGR n. 823 del 17 maggio 2010, Art. 22, commi 1 e 3, LR n. 37/2008 - Nulla osta regionale per il rilascio delle autorizzazioni al funzionamento delle strutture sociali residenziali e semiresidenziali di cui alla LR n. 20/2002 (BUR n. 48 del 04.06.2010)
Con questo provvedimento viene stabilita l’istituzione di una Commissione tecnico – consultiva regionale per il rilascio del nulla osta delle autorizzazioni al funzionamento delle strutture sociali residenziali e semiresidenziali, nel caso in cui venga assicurata la funzionalità ed adeguatezza del servizio. Nella delibera vengono anche individuati i componenti della commissione: Dirigente PF Programmazione sociale e integrazione socio – sanitaria, o suo delegato (in qualità di presidente), funzionari regionali esperti in autorizzazioni al funzionamento delle strutture sociali, di edilizia, di impiantistica e urbanistica; esperti in organizzazione di strutture socio- assistenziali e socio - educative per minori; esperti in organizzazione di strutture socio – assistenziali per disabili, anziani e per adulti in difficoltà; un medico esperto in materia di prevenzione – designato dall’ASUR; infine le funzioni di segreteria sono assicurate da un dipendente del servizio Politiche Sociali. Vengono quindi descritti dettagliatamente i passaggi per il rilascio del nulla osta regionale: il soggetto interessato deve trasmettere al comune un’istanza corredata da una analitica relazione, nella quale vengono evidenziate anche le motivazioni per le quali richiede il nulla- osta; in seguito il Comune, dopo aver accertato la mancanza dei requisiti minimi richiesti dalla normativa vigente regionale, trasmette la documentazione alla Regione (atto di diniego dell’autorizzazione, accompagnato dal parere sulla concedibilità o meno del nulla – osta). A questo punto la Commissione tecnico – consultiva regionale, sulla base delle informazioni raccolte, decide se effettuare apposito sopralluogo sulla struttura e formalizza il parere in un apposito verbale che viene trasmesso al dirigente del Servizio politiche Sociali (entro 120 giorni dall’avvio della procedura da parte del Comune). Come stabilito nella delibera, il dirigente del Servizio Politiche Sociali provvede al rilascio o al diniego del nulla – osta regionale entro 30 giorni, comunicando la decisione anche al soggetto interessato.
Delibera Giunta Regionale n. 1276 del 03 agosto 2009, Approvazione delle linee guida per la predisposizione e approvazione dei piani triennali di ambito sociale 2010-2012 (BUR n. 79 del 21.08.2009)
Il documento definisce le linee di indirizzo per la predisposizione e approvazione dei Piani triennali di Ambito sociale (PDA) 2010-2012. Nella parte iniziale delle linee guida sono descritte le finalità, gli obiettivi della programmazione d’ambito che deve esplicitare la programmazione sociale e sociosanitaria delineando il percorso generale con azioni realizzabili poi nei Piani attuativi annuali, esponendo quindi le scelte strategiche – in linea con quanto previsto dal Piano sociale Regionale e dalle caratteristiche e specificità territoriali di ciascun ATS. Il Piano di ambito sociale va presentato in Regione entro il 28 febbraio 2010. In allegato alla delibera la modulistica per la presentazione del PDA, preceduta da indicazioni dettagliate per paragrafo, per la stesura dei piani triennali si devono inoltre illustrare la composizione e il ruolo istituzionale dell’ATS (comitati dei sindaci e coordinatore d’ambito), gli strumenti di programmazione: avvio del processo tra coordinatore d’ambito e comitato dei sindaci, tavoli di confronto tra attori sociali del territorio…formalizzazione del Piano e presentazione in Regione. Nelle linee di indirizzo sono inoltre indicati gli strumenti da utilizzare per armonizzare la programmazione territoriale e rafforzare la gestione associata dei servizi: - la carta dei servizi; - la rete sociale (amministratori pubblici e operatori dei comuni, cooperative sociali, associazioni di promozione e volontariato, scuola, dirigenti e operatori della sanità locale, famiglie, cittadini …); - l’integrazione socio-sanitaria; - l’integrazione con la scuola; - l’implementazione del sistema informativo. Sono elencate le azioni di settore della programmazione sociale: politiche di sostegno all’infanzia, all’adolescenza e alla genitorialità; politiche di tutela della salute mentale; politiche di prevenzione e di intervento nel campo delle dipendenze patologiche, politiche giovanili; politiche di prevenzione, contrasto, riduzione e accompagnamento della non autosufficienza; politiche di sostegno all’integrazione dei cittadini stranieri immigrati; politiche di intervento nel campo della prostituzione e tratta; politiche di inclusione sociale per adulti in difficoltà e provenienti dal carcere; politiche di sostegno alla povertà estrema e contro l’esclusione sociale. Nella parte finale del documento devono essere indicati i dati economici del piano per la rilevazione della spesa sociale dei Comuni, dei bilanci (consuntivi e preventivi) comunali, e per la costruzione dei bilanci triennali e annuali.
Delibera Giunta Regionale n. 1143 del 13 luglio 2009, L. 328/2000 art. 21 – Sistema informativo dei servizi sociali: approvazione delle linee guida per l’implementazione dei sistemi informativi gestionali di ambito e per lo sviluppo del sistema informativo sociale regionale (BUR n. 72 del 24.07.2009)
Il documento individua le linee guida per l’implementazione dei sistemi informativi gestionali di ambito e per lo sviluppo del sistema informativo sociale regionale. Vengono elencati le principali finalità dei sistemi informativi gestionali di ATS: - migliorare la comunicazione con i cittadini: in merito all’offerta dei servizi, per favorire l’accoglienza e l’accesso ai servizi, per ascoltare i cittadini e gli operatori sociali e coinvolgerli nei processi di partecipazione propedeutici alla programmazione, informare sulle attività svolte e i risultati conseguiti; - coordinare la gestione operativa dei servizi: poter seguire l’utenza, rendere più efficiente il lavoro degli operatori sociali; - permettere il monitoraggio costante attraverso lo strumento della cartella sociale informatizzata che costituisce lo strumento di lavoro - monitoraggio del servizio sociale professionale, per omogeneizzare i metodi, i linguaggi e favorire l’integrazione e lo scambio delle informazioni con le altre professionalità sociali e sanitarie tutelando la dignità del cittadino e la continuità assistenziale; contribuire all’alimentazione del sistema informativo sociale regionale. Le linee di indirizzo descrivono inoltre le finalità del sistema gestionale: - comunicazione con gli utenti-cittadini e con gli altri attori sociali: l’accesso on line da parte dei cittadini per consultare le informazioni relative ai servizi, ai regolamenti di accesso, la modulistica, la compilazione delle domande e degli iter burocratici, l’accesso alla consultazione da parte della rete di sportelli pubblici (UPS, segretariato sociale) e privati che effettuano le funzioni di front-office verso l’utenza (accoglienza, ascolto, informazione), - la gestione delle attività operative dei servizi: aggiornamento della mappa dell’offerta, gestione del sistema di autorizzazione, accreditamento e convenzione dei servizi operativi, gestione dei dati relativi all’utenza. Il documento indica in dettaglio le finalità della cartella sociale informatizzata, gli obiettivi dell’Osservatorio provinciale per le politiche sociali - istituito presso ogni Provincia e finalizzato alla raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse della provincia – e del sistema informativo sociale di livello regionale.
D.G.R. n. 1688 del 28 dicembre 2004, Approvazione linee guida per la predisposizione dei Piani triennali di ambito sociale – obiettivi 2005 – 2007 (BUR n. 6 del 10.01.2005)
Il provvedimento definisce l’avvio, dopo una prima fase sperimentale, dei primi piani territoriali a cadenza triennale che dovranno essere predisposti e approvati dai 24 ambiti territoriali sociali entro il prossimo mese di Giugno. I piani di zona 2005 – 2007 si propongono di far crescere il benessere multidimensionale del cittadino e delle famiglie e di valorizzare le intelligenze e le risorse presenti nella Regione. Obiettivo principale dei PDZ è la partecipazione e il coinvolgimento dei giovani, dei cittadini e delle famiglie al sistema di servizi e interventi sociali, non solo rilevando la percezione della soddisfazione / insoddisfazione dell’utente, ma anche creando le condizioni affinché compiti e responsabilità della rete integrata dei servizi, con adeguati sostegni del pubblico, possano essere assunti da cittadini autorganizzati. Allo stesso modo si intende promuovere la partecipazione e il coinvolgimento del mondo delle piccole e medie imprese non solo sulle politiche di sviluppo (ricerca, infrastrutture, investimenti e formazione) ma anche nell’assunzione di responsabilità nel processo di governance. Altro obiettivo che si evince dalle linee guida è l’armonizzazione della programmazione regionale di settore con i piani del sistema dei servizi e degli interventi sociali previsti a livello di ambito, trovando una sinergia efficace tra il piano territoriale nel suo complesso e le indicazioni provenienti da altri documenti regionali come quelli previsti per l’età anziana, l’infanzia e l’adolescenza, le persone con disabilità fisica e mentale e quelle con dipendenze patologiche. Vengono inoltre definiti le modalità per garantire il processo di gestione associata dei servizi a livello di ambito, attraverso l’individuazione dello strumento giuridico più idoneo per le singole realtà territoriali e il potenziamento di strumenti di sostegno alla programmazione (uffici di promozione sociale, osservatori sociali di ambito, progetti europei, percorsi formativi adeguati, protocolli di ambito). Per facilitare la stesura del Piano triennale e per avere una modalità di elaborazione comune tra i 24 ambiti territoriali la delibera si conclude con una traccia operativa e alcuni allegati con le indicazioni di livelli essenziali di servizi da garantire in ogni ambito di intervento.

SERVIZIO CIVILE

DGR n. 1699 del 19 dicembre 2011, L.R. 23 febbraio 2005, n. 15 – disposizione relative al sistema regionale del servizio civile – Revoca D.G.R. n. 500 del 08/05/2006 (BUR n. 113 del 29.12.2011)
Con questo provvedimento vengono approvate le Linee guida per la definizione del sistema regionale del servizio civile (istituito con la L.R. 15/2005) che si propone di diffondere il valore politico e culturale del servizio civile tra i giovani marchigiani, in continuità ed a sostegno della normativa nazionale, per contribuire alla realizzazione di una società più accogliente e solidale. Vengono quindi definiti obiettivi, le modalità di coinvolgimento degli enti pubblici e dei soggetti privati, la compartecipazione dei costi, i criteri per l’individuazione dei settori di servizio collegati alle necessità del territorio: assistenza, ambiente, educazione e promozione culturale, patrimonio artistico e culturale, protezione civile. Queste alcune indicazioni: - la struttura organizzativa per il Servizio Civile è attualmente assegnata alla P.F. Integrazione Socio-Sanitaria presso l’Agenzia Regionale Sanitaria; - per l’annualità 2011 sono stati stanziati 500.000,00 euro come quote regionale di finanziamento del costo volontari; a questa somma verranno aggiunte le quote degli Enti che avranno finanziati i progetti. Nella delibera si precisa infatti che il costo complessivo per volontario ammonta a 5.300,00 euro su base annua ed è prevista una compartecipazione degli Enti: quota del 50% del costo per volontario per comuni con più di 30.000 abitanti, Province e ASUR; quota del 40 % del costo per volontario per Comuni da 10.000 a 30.000 abitanti, enti di diritto pubblico, e altri enti; quota del 20 % del costo per volontario per Comuni con meno di 10.000 abitanti, organizzazione ed Enti del Terzo Settore. Per quanto riguarda gli Enti accreditati, per poter presentare i progetti devono essere iscritti alla 2° sezione dell’Albo regionale degli Enti di Servizio Civile; nell’allegato C della delibera vengono quindi definite le modalità di iscrizione all’Albo regionale degli Enti, i requisiti necessari per l’iscrizione (operatività stabile da almeno tre anni, capacità organizzativa). Vengono inoltre stabiliti i criteri di approvazione dei progetti, i limiti e le modalità di presentazione dei progetti, i tempi (che verranno successivamente fissati con avviso pubblico), i criteri per la valutazione e l’attribuzione dei punteggi e la formazione della graduatoria. La delibera presenta nell’allegato B, lo schema della Carta di impegno etico che devono sottoscrivere l’assessore regionale con delega al servizio civile e il legale rappresentante dell’Ente per essere iscritto nell’albo del servizio civile regionale.

SERVIZIO CIVILE

D.G.R. n. 1192 del 30 novembre 2009, Approvazione dei criteri regionali per la valutazione del servizio civile nazionale (BUR n. 117 del 11.12.2009)
Il documento individua alcuni criteri di valutazione dei progetti di servizio civile, da integrare con quanto predisposto nel “Prontuario progetti del Servizio Civile Nazionale” del 29/10/2009. Queste le novità principali introdotte: - il numero minimo dei giovani da impegnare in ciascun progetto presentato dai soggetti accreditati in ambito regionale è ridotto da quattro a due; gi enti di competenza regionale possono presentare congiuntamente in co-progettazione lo stesso progetto; - il numero massimo dei volontari assegnabili per ogni singola classe, è rapportato al contingente regionale dei volontari (1° classe: numero massimo volontari assegnabili 80; 2° classe numero massimo volontari assegnabili 70; 3° classe numero massimo volontari assegnabili 20; 4° classe numero massimo volontari assegnabili 10); - il contingente volontari assegnato sarà ripartito per provincia commisurando all’età compresa tra i 18 ed i 27 anni residenti nel territorio, per favorire un ‘equità geografica. Vengono inoltre specificate le modalità di stesura della scheda progetto relativa ai contenuti della formazione specifica (importante ai fini dell’attribuzione del punteggio nella griglia di valutazione progetti Italia) e le discriminanti di priorità nei casi di progetti con pari punteggio: verranno primariamente finanziati progetti appartenenti ad Enti con nessun progetto finanziato, verrà presa in considerazione la data e l’ora di ricezione della domanda da parte dell’ufficio competente….

SERVIZIO CIVILE

DGR n. 1047 del 06 ottobre 2006, L. 64/2001 - D.Lgs. 77/2002 - L.R. 15/2005 Valutazione Progetti di Servizio Civile Nazionale di competenza regionale: criteri aggiuntivi al "prontuario concernente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all'estero, nonchè i criteri per la selezione e l'approvazione degli stessi" di cui al Decreto del Ministro della Solidarietà Sociale 3.8.2006 (BUR n. 98 del 06.10.2006)
Con questo provvedimento la Regione Marche stabilisce l’adozione del prontuario per la presentazione dei progetti di servizio nazionale e le modalità di selezione e approvazione, elaborati dal Ministro della Solidarietà Sociale con il decreto del 3 agosto 2006. La delibera definisce quindi i criteri di valutazione aggiuntiva per la valutazione dei progetti di Servizio Civile nazionale di competenza regionale, elaborati dagli enti ed organizzazioni iscritti all’Albo Regione Marche (Sezione I, sottosezioni A e B). A tal fine verrà nominata una commissione interna, operante nel Servizio Politiche Sociali della Regione, addetta alla selezione e valutazione dei progetti di servizio civile nazionale di competenza regionale, per la realizzazione di una graduatoria da inviare all’Ufficio nazionale per il Servizio civile. In allegato alla delibera vengono elencati e spiegati i criteri applicabili nella valutazione dei progetti - da aggiungere a quelli stabiliti nel prontuario nazionale - (valorizzazione esperienze di gruppo, innovatività dei progetti, sistema di monitoraggio, formazione per i volontari).
DGR n. 500 del 08 maggio 2006, Costituzione albo regionale degli enti di servizio civile nazionale e regionale (BUR n. 52 del 23.05.2006)
Il provvedimento stabilisce i criteri per la costituzione di un albo regionale per l’iscrizione degli Enti ed Organizzazioni pubbliche e private di Servizio Civile nazionale di rilevanza regionale e di Servizio Civile regionale presso lo Sportello del Servizio Civile Nazionale e Regionale operante in Via Giannelli n. 36 della Giunta Regionale Marche (dipendente funzionalmente dalla P.F. Politiche per la Famiglia e per l’inclusione sociale). L’albo è diviso in due sezioni: - 1° sezione dedicata al servizio civile nazionale, ripartita in: sottosezione A, in cui trovano iscrizione gli enti pubblici e le organizzazioni private di rilevanza regionale, riconducibili a quei soggetti che hanno sede legale nella Regione Marche a cui chiedono l’iscrizione e sedi d’attuazione dei progetti di servizio civile nazionale in non più di altre tre regioni, equivalenti ad un’operatività complessiva massima presente in quattro regioni; - sottosezione B in cui trovano iscrizione le sedi d’attuazione poste sul territorio regionale marchigiano appartenenti agli enti ed agli organismi iscritti ad altro albo regionale, in base all’allocazione della loro sede legale; sottosezione C in cui trovano iscrizione le sedi d’attuazione poste sul territorio regionale marchigiano appartenenti agli enti ed agli organismi iscritti all’albo nazionale, disponendo di sedi di attuazione in non meno di cinque regioni; 2° sezione riservata al servizio civile regionale. Si precisa che la procedura di iscrizione all’Albo è intesa come modalità operativa di verifica del possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi del soggetto richiedente( assenza di scopo di lucro, capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile, svolgimento di un’attività continuativa da almeno tre anni; sottoscrizone da parte del legale rappresentante della “Carta di impegno etico del servizio civile); l’albo è unico e l’iscrizione di un ente od organizzazione in una Sottosezione dell’albo, preclude l’iscrizione ad altra Sottosezione dell’albo stesso. La domanda di iscrizione o di modifica di iscrizione dell’Albo regionale Marche per il Servizio Civile deve essere presentata dagli Enti ed Organismi interessati aventi sede legale nella Regione Marche, allo sportello Servizio Civile Nazionale.
Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15, Istituzioni del sistema regionale del servizio civile (BUR n. 25 del 10.03.05)
La legge definisce finalità e linee guida per l’istituzione del sistema regionale del servizio civile. Il provvedimento precisa che la Regione Marche valorizza il servizio civile allo scopo di – promuovere le politiche giovanili e il senso di appartenenza dei giovani alla comunità locale, - favorire la formazione professionale dei giovani, - promuovere le forme di partecipazione sociale, di educazione attiva e costruzione della pace (gestione non violenta dei conflitti), - contrastare le forme di emarginazione, affermando le differenze culturali, etniche e religiose quali occasioni di incontro e contribuire alla salvaguardia e alla maggiore fruibilità del patrimonio ambientale, forestale, storico- artistico, culturale. Presso la Giunta regionale è stata istituita la Consulta regionale per il servizio civile, quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto della Regione con gli enti locali e gli enti di servizio civile. Viene precisato che annualmente verranno predisposte dalla Giunta le Linee Guida contenenti lo sviluppo programmatico ed organizzativo del sistema regionale del servizio civile (indicazione delle problematiche relative ai settori di impiego, individuazione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’attuazione delle attività . . .). Gli enti, le organizzazioni pubbliche e private operanti nel territorio regionale che presentano o intendono presentare progetti sono iscritti in un albo regionale degli enti di servizio civile, tenuto ed aggiornato dalla stessa Giunta. La legge definisce altresì indicazioni sulla selezione degli aspiranti e sui contratti per lo svolgimento delle attività di servizio civile, nonché sulla remunerazione e il trattamento giuridico, in conformità alla legislazione nazionale vigente. E’ istituito il fondo per il sistema regionale del servizio civile, contente: la quota delle risorse del fondo nazionale, una specifica assegnazione prevista nel Bilancio regionale, gli stanziamenti messi a disposizione da altri enti pubblici e fondazioni bancarie, le donazioni di soggetti pubblici e privati.

SICUREZZA

DGR n. 982 del 21 giugno 2010, LR n. 11/2002: “Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità”- linee guida per lo svolgimento delle attività e degli interventi previsti per l’anno 2010 (BUR n. 57 del 02.07.2010)
Nella delibera vengono individuati i criteri per la programmazione ed attuazione delle attività riguardanti il sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità. Queste le principali azioni previste: - realizzazione di un compendio statistico relativo alla criminalità nella Regione Marche (in collaborazione con il Sistema Informativo Statistico); implementazione del sito web www.marchesicure.it dedicato alle politiche integrate di sicurezza promosse dalla e nella regione; convocazione della 5° conferenza regionale sulla sicurezza; sostegno alla progettazione degli interventi degli enti locali, singoli o associati e attuazione di progetti sperimentali (si precisa che verranno definiti successivamente i criteri e le modalità per il finanziamento agli enti locali); partecipazione alle attività e alle iniziative del Forum Europeo per la Sicurezza Urbana; costituzione di un Osservatorio Regionale per le Politiche Integrate di Sicurezza. Il provvedimento prevede un finanziamento complessivo di euro 348.393,40.

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