Rassegna legislativa
 
 
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REGIONALE (Marche)

TOSSICODIPENDENZE

DGR n. 867 del 1 agosto 2007, Attuazione DGR n. 17111/02 e DGR 747/04-Definizione degli indirizzi di programmazione e dei criteri di ripartizione delle risorse economiche destinate al contrasto delle dipendenze patologiche – Anno 2007 (BUR n. 73 del 20.08.2007)
Il testo definisce i criteri di ripartizione delle risorse per la continuità degli interventi residenziali, semiresidenzilai, di strada e di counselling telefonico in materia di dipendenze patologiche (per il secondo semestre 2007). La somma complessiva stanziata è di € 1.135.491,28 di cui: fino a € 328.491,28 per la continuità delle attività semiresidenziali (centri diurni); fino a € 440.000,00 per le attività residenziali con specifiche tipologie di utenza (soggetti da reinserire, soggetti con doppia diagnosi, madri tossicodipendenti con figli minorenni) e servizio telefonico di counselling (numero telefonico verde regionale sulle droghe); fino a € 367.000,00 per interventi di strada che prevedono l’impiego di operatori di unità di strada o unità mobili (fino a € 150.000,00 per servizi di natura socio-sanitaria e fino a € 217.000,00 per servizi sanitari ad alta integrazione sociale). Il cofinanziamento si riferisce al 2007 ed è stabilito fino all’ammontare delle risorse disponibili; l’80 % del contributo viene liquidato in anticipo, la restante quota al termine del progetto di continuità.
Deliberazione n. 1400 del 4 dicembre 2006, Attuazione DGR n. 747/04 - Definizione dei criteri di utilizzo delle risorse per l'implementazione dei dipartimenti per le dipendenze patologiche presso l'ASUR - Anno 2007 (BUR n. 122 del 18.12.2006)
Il provvedimento definisce i criteri con cui l’ASUR dovrà gestire nel corso del 2007, le risorse finalizzate all’avvio dei 9 Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche (DDP) della Regione: popolazione residente nel territorio del Dipartimento (40%); utenza in carico agli STDP (30%); utenza in carico alle strutture residenziali (30%). Nella delibera vengono inoltre individuate le aree prioritarie di intervento dei progetti: - integrazione socio-sanitaria (programmi di promozione del benessere e della salute rivolti ai giovani, prevenzione del disagio giovanile, del consumo di sostanze psicoattive illegali, di comportamento d’abuso); - organizzazione (azioni rivolte all’istituzione e al consolidamento delle articolazioni dei DDP); - gestione dei flussi informativi (raccolta dei dati finalizzata alla strutturazione di flussi informativi e adeguamento delle dotazioni informatiche dei soggetti pubblici e privati del DDP); - trattamenti (potenziamento dei trattamenti dei consumatori problematici, farmacologici e psicosociali, sia ambulatoriali che residenziali, anche sperimentali). Le risorse finanziarie complessive ammontano a euro 809.729,56 (aggiuntive rispetto ai budget destinati alle Zone Territoriali dell’ASUR).

TUTELA DEI DIRITTI

Legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008, “Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsam regionale" (BUR n. 75 del 07.08.2008)
La legge istituisce l’Ombudsman regionale, definito Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini; l’Autorità è eletta dall’Assemblea legislativa regionale (presso cui ha anche la sede) all’inizio di ogni legislatura tra le persone in possesso di laurea attinente agli uffici da svolgere e con i requisiti idonei. Questi i compiti dell’autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini: - ufficio del Difensore civico: ufficio del Garante per l’infanzia e l’adolescenza e l’ufficio del Garante dei diritti dei detenuti. Il Difensore civico svolge un servizio a garanzia della legalità, trasparenza, imparzialità buon andamento dell’azione amministrativa, esercitando un’azione di controllo dell’Amministrazione regionale, degli enti e delle amministrazioni pubbliche, perseguendo la composizione dei conflitti e sollecitando atti di riforma. Il Garante per l’infanzia e l’adolescenza svolge servizio per assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi, sia individuali che collettivi, dei minori, promuovendo iniziative per la diffusione di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza e accogliendo segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori, intervenendo nei procedimenti amministrativi della Regione che presentano fattori di rischio o di danno per le persone di minore età, curando la realizzazione di servizi di informazione destinati all’infanzia e all’adolescenza, vigilando sulla programmazione televisiva. Compito dell’ufficio del Garante dei diritti dei detenuti è assicurare alle persone sottoposte a misure restrittive l’effettivo esercizio dei diritti, quali l’erogazione delle prestazioni inerenti la tutela della salute, l’istruzione e la formazione professionale, le azioni finalizzate al recupero, alla reintegrazione sociale e all’inserimento nel mondo del lavoro, l’accesso ad atti e documenti; l’autorità può inoltre formulare osservazioni agli organi regionali competenti e effettuare visite negli istituti di pena.

VIOLENZA IN FAMIGLIA

Legge regionale n. 32 del 11 novembre 2008, Interventi contro la violenza sulle donne (BUR n. 108 del 20.11.2008)
Il provvedimento prevede misure per garantire alle vittime della violenza ed ai loro figli minori un sostegno per consentire loro di recuperare la propria autonoma individualità e di riconquistare la propria libertà nel pieno rispetto della riservatezza e dell’anonimato. Come indicato in premessa al documento, per violenza di genere si intende qualsiasi forma di violenza rivolta contro le donne in ragione della loro identità di genere, indipendentemente dall’orientamento politico, religioso o sessuale delle vittime: sono comprese anche la violenza sessuale e qualsiasi forma di persecuzione o violenza fisica, psicologica ed economica che un uomo esercita su una donna in ambito familiare o lavorativo. Questi gli interventi previsti: promuovere iniziative di prevenzione della violenza sulle donne, anche attraverso la sensibilizzazione dell’opinione pubblica, la diffusione della cultura della legalità e del rispetto dei diritti nella relazione tra i sessi; assicurare alle donne che subiscono atti di violenza, ivi compresa la minaccia di tali atti e le molestie, il diritto ad un sostegno per consentire loro di recuperare e rafforzare la propria autonomia, materiale e psicologica, la propria integrità fisica e dignità; garantire adeguata accoglienza, protezione, solidarietà, sostegno e soccorso alle persone vittime di violenze fisiche, sessuali e psicologiche, di persecuzioni o vittime di minaccia di tali atti, indipendentemente dalla loro cittadinanza; promuovere e sostenere l’attività dei centri antiviolenza; promuovere la formazione specifica di operatori e favorire l’emersione del fenomeno della violenza anche attraverso la pubblicazione dei dati raccolti dall’osservatorio delle politiche sociali. Al fine di coordinare e monitorare tali azioni, viene istituito presso la Regione Marche il Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere, con il compito principale di garantire il dialogo e confronto fra le istituzioni e la società in materia di prevenzione e contrasto alle molestie e alla violenza di genere.

VOLONTARIATO

Deliberazione n. 1789 del 28 dicembre 2012, L.R. 30 maggio 2012, n. 15. Articoli 4 e 10. Criteri e modalità per l'iscrizione e la cancellazione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato (art. 4) ed esercizio del potere di vigilanza sulle stesse (art. 10) (BUR n. 5 del 25.01.2013)
Con questo provvedimento vengono definiti criteri per l’iscrizione e la cancellazione delle organizzazioni di volontariato nel registro regionale istituito dall’art. 3 della L.R. n. 48/95”; il registro si articola nelle seguenti sezioni: socio-sanitaria socio assistenziale e tutela dei diritti; tutela e protezione animali; cultura : valorizzazione del patrimonio storico artistico e culturale; tutela e valorizzazione ambientale; protezione civile. Si precisa che la tenuta del registro regionale delle organizzazioni di volontariato è attribuita alla Posizione di funzione IPAB, infanzia, famiglia e gestione di albi e registri regionali — Dipartimento salute e servizi sociali è che la responsabilità del procedimento di iscrizione nella competente sezione spetta al Dirigente del Servizio della Posizione di funzione presso la sezione di riferimento. Si precisa inoltre che ai Dirigenti dei Servizi o delle Posizioni di Funzione competenti spetta anche la funzione di vigilanza sul funzionamento e sulle attività svolte dalle organizzazioni e di aggiornamento del registro. In allegato alla delibera il documento contenente i requisiti necessari per ottenere l'iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato e modalità per la presentazione delle domande.
Deliberazione n. 1301 del 15 settembre 2012, L.R. 32/2001 - intesa, sancita in Conferenza Stato Regioni il 21 giugno 2012, sulla direttiva concernente "indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile, volta a razionalizzare ed omogeneizzare la gestione e l’impiego sul territorio nazionale del volontariato stesso". Istituzione dell’albo/elenco territoriale del volontariato di protezione civile, criteri per l’iscrizione, il mantenimento della stessa e la cancellazione delle organizzazioni nell’albo/elenco territoriale (BUR n. 95 del 28.09.2012)
Con questa deliberazione viene istituito l’albo/elenco territoriale del volontariato di protezione civile. Come definito nel provvedimento, all’albo/elenco possono iscriversi: le associazioni di volontariato costituite ai sensi della legge 266/1991 aventi carattere locale; le organizzazioni di altra natura, purché a carattere prevalentemente volontaristico, aventi carattere locale; i gruppi comunali ed intercomunali di protezione civile; le articolazioni a carattere locale delle organizzazioni ricadenti nelle categorie di cui ai numeri 1) e 2) ed aventi diffusione sovra regionale o nazionale (queste ultime al momento della presentazione della domanda di iscrizione, dovranno comunicare alla Regione ed al Comune nel quale hanno sede, la disponibilità a partecipare, per quota parte, al dispositivo di mobilitazione nazionale dell’organizzazione di appartenenza). Nel provvedimento si precisa inoltre che l’iscrizione all’albo/elenco territoriale comporta l’inserimento dell’organizzazione nella banca dati denominata VOLOWEB ed è condizione necessaria e sufficiente per l’impiego da parte delle autorità locali di protezione civile, anche in riferimento all’applicabilità: le organizzazioni iscritte possono essere chiamate ad operare anche in occasione di eventi di rilievo nazionale. Vengono inoltre definiti i requisiti che le organizzazioni devono soddisfare per ottenere l’iscrizione, per ottenere la periodica conferma dell’iscrizione, oltre alla conferma dei predetti requisiti, e i casi in cui è prevista la cancellazione dall’albo/elenco territoriale (o su richiesta dell’organizzazione o per la perdita di uno dei requisiti necessari per l’iscrizione, per provata inattività nel triennio precedente, o per comprovati e gravi motivi). Si precisa infine che entro il 31 dicembre 2013 il dirigente regionale competente per materia, d’intesa con i rappresentanti provinciali e regionali del volontariato di protezione civile individua le organizzazioni che, per preparazione, dotazione di materiali e mezzi e per i tempi di risposta operativa svolgono attività di supporto alla colonna mobile regionale; detta verifica dovrà essere disposta, successivamente, con cadenza biennale.

VOLONTARIATO

Deliberazione n. 1301 del 15 settembre 2012, L.R. 32/2001 - intesa, sancita in Conferenza Stato Regioni il 21 giugno 2012, sulla direttiva concernente "indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile, volta a razionalizzare ed omogeneizzare la gestione e l’impiego sul territorio nazionale del volontariato stesso". Istituzione dell’albo/elenco territoriale del volontariato di protezione civile, criteri per l’iscrizione, il mantenimento della stessa e la cancellazione delle organizzazioni nell’albo/elenco territoriale (BUR n. 95 del 28.09.2012)
Con questa delibera vengono istituiti l’albo/elenco territoriale del volontariato di protezione civile, come previsto dall’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni il 21 giugno 2012, concernente “indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile, volta a razionalizzare ed omogeneizzare la gestione e l’impiego sul territorio nazionale del volontariato stesso”, nel seguito intesa. All’albo/elenco possono iscriversi: le associazioni di volontariato costituite ai sensi della legge 266/1991 aventi carattere locale; le organizzazioni di altra natura, purché a carattere prevalentemente volontaristico, aventi carattere locale; i gruppi comunali ed intercomunali di protezione civile. Come definito nel provvedimento l’iscrizione all’albo/elenco territoriale comporta l’inserimento dell’organizzazione nella banca dati denominata VOLOWEB ed è condizione necessaria e sufficiente per l’impiego da parte delle autorità locali di protezione civile; le organizzazioni iscritte possono essere chiamate ad operare anche in occasione di eventi di rilievo nazionale. Vengono anche stabiliti i requisiti per accedere all'iscirizione: -l'esplicitazione nello statuto o nell’atto costitutivo dell’assenza di scopo di lucro, dello svolgimento di attività di protezione civile, della presenza prevalente della componente volontaristica, dell'assenza in capo ai rappresentanti legali, agli amministratori ed ai titolari di incarichi operativi direttivi, di condanne passate in giudicato per reati che comportino la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici; la democraticità della struttura ed elettività delle cariche associative. Per ottenere la periodica conferma dell’iscrizione, inoltre le organizzazioni dovranno aver svolto nel triennio precedente attività di protezione civile anche diverse dagli interventi di emergenza, quali informazione alla popolazione sulle tematiche della previsione e prevenzione, la diffusione della moderna coscienza di protezione civile o aver partecipato ad attività formative o esercitative. La cancellazione dall’albo/elenco territoriale viene disposta: o su richiesta dell’organizzazione ovvero per la perdita di uno dei requisiti necessari per l’iscrizione, per provata inattività nel triennio precedente, o per comprovati e gravi motivi. Per quanto riguarda i tempi di realizzazione; nella prima fase di costituzione sono iscritte dell’albo/elenco territoriale al medesimo tutte le organizzazioni inserite nella banca dati VOLWEB; entro il 31 dicembre 2013, verrà verificato il possesso o il mantenimento dei requisiti necessari da parte delle organizzazioni. Tale verifica dovrà essere disposta, successivamente, con cadenza biennale.

VOLONTARIATO

DGR n. 1222 del 01 agosto 2012, L.R. n. 15 del 30/05/2012 - art. 8. Sostegno alle attività di volontariato, criteri per la concessione dei contributi. Trasferimento risorse finanziarie al Centro Servizi per il Volontariato della Regione Marche (BUR n. 83 del 24/08/2012)
Con questa delibera sono stati approvati i criteri per la concessione di contributi per il sostegno alle attività di volontariato con il trasferimento al Centro di Servizio per il volontariato delle Marche delle risorse finanziarie al fine di contribuire alla realizzazione di specifici progetti di pubblico interesse proposti dalle Organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato. Spetta alla Commissione Regionale di coordinamento della progettazione sociale definire le aree di intervento, gli obiettivi prioritari, i principi e le procedure di valutazione delle proposte progettuali. Il CSV predisporrà i bandi in conformità agli indirizzi generali stabiliti dalla Commissione regionale e, a conclusione delle attività progettuali, trasmetterà alla Struttura regionale competente una relazione dettagliata contenente per ciascun progetto una sintesi delle attività realizzate, il costo totale sostenuto, l’importo del contributo erogato e l’indicazione del luogo dove sono conservati i documenti contabili oggetto di rendicontazione.
Legge regionale n. 15 del 30 maggio 2012, "Norme per la promozione e la disciplina del volontariato" (BUR n. 56 del 07.06.2012)
La legge regionale prevede interventi e disposizioni per consentire alle organizzazioni di volontariato di partecipare, in riferimento ai propri ambiti di attività (vedi articolo 2, comma 2), alla programmazione degli interventi promossi dalla Regione e dagli Enti locali. Il provvedimento individua nell’assemblea regionale del volontariato lo strumento di partecipazione consultiva delle organizzazioni di volontariato alla programmazione e alla realizzazione degli interventi della Regione nei settori di diretto interesse delle organizzazioni stesse; si precisa inoltre che le problematiche evidenziate dall’Assemblea regionale, in relazione alle attività e ai bisogni delle organizzazioni di volontariato, verranno esaminate dalla Conferenza regionale del volontariato. Nel testo legislativo viene evidenziato il ruolo del Centro servizi di volontariato (CSV) come centro di promozione dell’azione di volontariato. La legge abroga la precedente normativa (l. r. 49/1995)

VOLONTARIATO

DGR n. 1275 del 2 settembre 2009, Approvazione criteri per assegnazione contributi alle Associazioni protezionistiche, naturalistiche e di volontariato Onlus che gestiscono canili, rifugi e ricoveri per ani, anche in forma privata, al fine di sostenere la lotta al randagismo - euro 25.000,00 cap. 52805110/2010 (BUR n. 81 del 17.09.2010)
Il documento definisce i criteri per l'assegnazione del complessivo finanziamento di euro 25.000,00 alle Associazioni di volontariato che gestiscono canili, rifugi e ricoveri per cani, anche in forma privata: il termine rifugi e ricoveri si riferisce non solo alle strutture gestite da Enti Locali ma anche a tutti quegli spazi dove sono ospitati gli animali di proprietà alle Associazioni, che gestiscono in proprio senza fini di lucro, quali soggetti privati. Con questo provvedimento si intende ridurre il fenomeno dell'abbandono e del randagismo, finanziando progetti che si propongono di: - incrementare le adozioni e gli affidi; - promuovere una sensibilizzazione nei confronti di scuole e cittadini; - contribuire a realizzare strutture e spazi sempre più idonei a garantire maggior benessere agli animali. Vengono inoltre definite le spese ammesse a finanziamento: - attività di informazione e formazione, sensibilizzazione e incentivazione delle adozioni; - interventi per il miglioramento delle strutture ospitanti; - acquisizione di strutture e apparecchiature. si precisa infine che a parità di punteggio il cofinanziamento con contributi propri o di altri Enti erogatori viene considerato titolo di preferenza.

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