Rassegna legislativa
 
 
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NAZIONALE

HANDICAP

Legge 20 febbraio 2006, n. 95, Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi (G.U. n. 63 del 16.03.2006)
La legge stabilisce che la sostituzione del termine «sordomuto» con l'espressione «sordo» in tutte le disposizioni legislative vigenti. Il provvedimento precisa che agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordita' congenita o acquisita durante l'eta' evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purche' la sordita' non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio. In base alla nuova disposizione le parole “'accertamento del sordomutismo” sono sostituite dalle seguenti: “L'accertamento della condizione di sordo come definita dal secondo comma dell'articolo 1”.
Legge 27 gennaio 2006, n. 22, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l’esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l’ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche (G.U. n. 23 del 28.01.2006)
Con questo provvedimento viene convertito in legge il decreto n. 1 del 3gennaio 2006. In particolare si stabilisce che gli elettori affetti da grave infermità (tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano) e che si trovino in condizione di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali sono ammessi al voto nella propria dimora. Per esercitare il diritto di voto domiciliare, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti – non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione -, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo e allegando copia della tessera elettorale e un certificato medico (da cui risulti l’esistenza di un’infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali (tale da impedire all’elettore di recarsi al seggio). Si precisa inoltre che il sindaco provvede ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni, che consegna nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni al presidente di ciascuna sezione; sulla base delle richieste pervenute, viene pianificato ed organizzato il supporto tecnico – operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare, che viene effettuata durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione in cui l’elettore è iscritto. La legge definisce anche modalità per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l’ammissione ai seggi di osservatori OSCE (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa).
Legge 28 dicembre 2005, n. 278, Contributo straordinario alla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi per la realizzazione di un Centro polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca tesa all’integrazione sociale e scolastica dei ciechi pluriminorati (G.U. n. 3 del 04.01.2006)
Con questo provvedimento viene concesso alla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi un contributo pari a 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 per la realizzazione di un Centro polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca tesa all’integrazione sociale e scolastica dei ciechi pluriminorati (è previsto anche l’utilizzo delle più avanzate tecnologie multimediali). Come stabilito dalla legge, il coordinamento delle attività del Centro polifunzionale è affidato ad un Comitato composto da cinque membri: uno designato dalla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi, uno dall’Unione italiana dei ciechi – ONLUS, due dalle associazioni delle persone disabili (indicati rispettivamente dalla Federazione tra le associazioni nazionali dei disabili – FAND – e dalla Federazione italiana per il superamento dell’handicap – FISH -) ed uno in rappresentanza della regione in cui è ubicato il Centro.
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto 8 luglio 2005, Requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità agli strumenti informatici (G.U. n. 183 del 08.08.2005)
Il decreto stabilisce i requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità (erogazione servizi e fornitura informazioni fruibili senza discriminazioni) agli strumenti informatici da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Il regolamento (in allegato al decreto) definisce le caratteristiche che gli strumenti informatici devono possedere per facilitare il loro utilizzo da parte dei diversamente abili, e la metodologia e i criteri di valutazione per la verifica dell’accessibilità - delle applicazioni basate su tecnologie internet, - dei personal computer (di tipo dekstop e portatili); - degli ambienti operativi, le applicazioni e i prodotti a scaffale. Il provvedimento prevede un tempo di dodici mesi per permettere alle Amministrazioni pubbliche di adeguare i loro apparati nel rispetto dei principi e delle linee guida indicate dal regolamento; anche i soggetti privati possono uniformarsi alle disposizioni facendo richiesta di certificazione di qualità presso il Cnipa (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica amministrazione) e pagando un corrispettivo per lo svolgimento della verifica tecnica. E’ previsto inoltre l’utilizzo di un logo – si tratta della sagoma di un personal computer di colore rosso Siena unito a tre figure stilizzate - che attesta l’adeguamento delle tecnologie ai criteri esposti nel decreto; il logo è corredato da una serie di asterischi che indicano i diversi livelli di qualità del servizio.
Decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2005, n. 75, Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4, per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici (G.U. n. 101 del 03.05.2005)
Il decreto definisce i criteri per la valutazione della capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive (strumenti e soluzioni tecniche, hardware o software che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio di accedere ai servizi erogati dai sistemi informatici) o configurazioni particolari. L’accertamento della rispondenza dei servizi ai requisiti di accessibilità viene affidata alla Conferenza unificata e il Centro nazionale per l’informazione nella pubblica amministrazione, secondo modalità tecniche stabilite (pubblicate nel sito dello stesso Cnipa insieme all’elenco dei nominativi dei valutatori). Il provvedimento stabilisce che i soggetti privati e le amministrazioni pubbliche possono rivolgersi da un valutatore per richiedere il rilascio dell’attestato di accessibilità; se la verifica viene superata il soggetto richiedente può utilizzare il logo di accessibilità sui siti e servizi forniti (che raffigura un personal computer di colore terra di Siena, unito atre figure umane stilizzate, le quali fuoriescono dallo schermo a braccia levate).

IMMIGRAZIONE

Decreto n. 56 del 22 febbraio 2013, Regolamento recante disposizioni sul funzionamento e l'organizzazione dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (G.U. n. 119 del 25.05.2013)
Il provvedimento stabilisce l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), promuovendo l'attività di assistenza, ricerca e formazione; si tratta di un centro di riferimento della rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà e di un centro per la mediazione transculturale in campo sanitario, promuovendo un intervento transdisciplinare, integrando tra di loro le figure professionali sanitarie e socio - assistenziali con quelle della mediazione transculturale e dell'antropologia medica. Queste gli obiettivi previsti del centro: promuovere iniziative volte al contrasto delle malattie derivanti dal disagio sociale e della povertà, comprese attività di prevenzione e di cura di tipo interdisciplinare, avvalendosi anche di personale qualificato proveniente da altri Stati europei ed extraeuropei; garantire uno stretto rapporto tra l'assistenza e la ricerca clinica; provvedere alla raccolta di dati epidemiologici e statistici, alla loro elaborazione e diffusione; adottare, promuovere e realizzare idonee iniziative di prevenzione primaria e secondaria; condurre, anche in collaborazione con i Ministeri e le altre amministrazioni pubbliche, progetti di prevenzione, di formazione sanitaria e di sviluppo di capacita' gestionali nei Paesi in via di sviluppo; promuovere la partecipazione dei soggetti pubblici e privati delle regioni allo svolgimento delle predette attività. Si precisa inoltre che l'Istituto promuoverà il coinvolgimento degli attori territoriali che operano per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 16 ottobre 2012, Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato, per l’anno 2012 (G.U. n. 273 del 22.11.2012)
Con questo provvedimento è previsto l'ingresso di 13.850 cittadini stranieri, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, a titolo di anticipazione della programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale per l'anno 2012. Del numero complessivo di ingressi previsti, le quote sono così ripartite: 2.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero appartenenti alle seguenti categorie: imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia italiana; liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate, oppure non regolamentate ma comprese negli elenchi curati dalla pubblica amministrazione; figure societarie di società non cooperative, espressamente previste dalle disposizioni vigenti in materia di visti d'ingresso; artisti di chiara fama internazionale o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati; 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile. E' inoltre autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di: 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; 6.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; 500 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea; e la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di: 1.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; 250 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.
Ministero dell'interno, Decreto del 6 agosto 2012, Ripartizione delle risorse stanziate a valere sul Fondo Europeo per i Rimpatri a valere sull'annualità 2012 (GU n. 190 del 16-8-2012 )
Il decreto stabilisce i criteri di ripartizione del Fondo Europeo per i Rimpatri, nel rispetto a valere sul Programma annuale 2012; € 2.599.074,14 per l'Azione 1 - “Programmi di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione nei paesi di origine per gruppi vulnerabili specifici”.; € 800.000,00 per l'Azione 3. – “Supporto alla sperimentazione di percorsi per il rientro volontario di determinate categorie di immigrati”. Obiettivo principale è incentivare la realizzazione di progetti a livello territoriale e la creazione di reti (a carattere di sistema/valenza territoriale) tra i soggetti destinati alla realizzazione degli interventi.
Decreto del presidente del consiglio dei ministri 13 marzo 2012, Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l’anno 2012 (G.U. n. 92 del 21.04.2012)
Con questo provvedimento viene stabilito l'ingresso in Italia di per motivi di lavoro subordinato stagionale, di un massimo di 35.000 cittadini non comunitari residenti all'estero. Si tratta di una programmazione transitoria (anticipazione della quota massima di ingressi) e la quota totale verrà divisa tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nel decreto si precisa che i lavoratori subordinati stagionali potranno provenire dai seguenti paesi: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal,Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia. Nella quota indicata sono compresi anche i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi sopraindicati, che hanno fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale. Sono inoltre ammessi in Italia per l'anno 2012, 4.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nel paese d'origine; anche in questo caso si tratta di una programmazione transitoria che anticipa quella definitiva.
Ministero dell’interno, Decreto del 12 dicembre 2011, Ripartizione delle risorse del Fondo europeo per i rifugiati 2008-2013, per le annualità 2011 e 2012 (G.U. n. 294 del 19.12.2011)
Il provvedimento stabilisce i criteri di ripartizione delle risorse del Programma annuale 2011 del Fondo europeo per i rifugiati, per un finanziamento complessivo pari a euro 11.267.785,44. Questi gli interventi individuati e le somme assegnate: € 2.000.000,00 (di cui € 200.000,00 richiesti al Soggetto proponente/Beneficiario del finanziamento a titolo di cofinanziamento privato) per interventi finalizzati all'integrazione socio-economica dei richiedenti/titolari di protezione internazionale (non appartenenti a categorie vulnerabili) ; € 1.200.000,00 (di cui € 120.000,00 richiesti al Soggetto proponente/Beneficiario del finanziamento a titolo di cofinanziamento privato) per interventi finalizzati a promuovere l'iniziativa imprenditoriale di titolari di protezione internazionale - Progetti 2011-2012 ; € 600.000,00 per interventi di accoglienza, supporto ed orientamento rivolti in modo specifico ai soggetti che vengono trasferiti in Italia - presso l'aeroporto di Roma Fiumicino (in applicazione del Regolamento di Dublino); € 400.000,00 per interventi di accoglienza, supporto ed orientamento rivolti in modo specifico ai soggetti che vengono trasferiti in Italia presso l'aeroporto di Milano Malpensa; € 1.106.500,00 per interventi di accoglienza, supporto ed orientamento rivolti in modo specifico ai soggetti, appartenenti a categorie vulnerabili, che vengono trasferiti in Italia - presso l'aeroporto di Roma Fiumicino; € 885.200,00 per interventi di accoglienza, supporto ed orientamento rivolti in modo specifico ai soggetti, appartenenti a categorie vulnerabili, che vengono trasferiti in Italia - presso l'aeroporto di Milano Malpensa; € 221.288,88 per interventi di accoglienza, supporto ed orientamento rivolti in modo specifico ai soggetti, appartenenti a categorie vulnerabili, che vengono trasferiti in Italia - presso l'aeroporto di Bari; € 4.123.581,77 interventi di riabilitazione e integrazione socio-economica rivolti ai richiedenti/titolari di protezione internazionale vulnerabili; € 731.314,69 per interventi finalizzati a promuovere l'iniziativa imprenditoriale di titolari di protezione internazionale vulnerabili, con particolare attenzione alle donne vulnerabili.

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