Rassegna legislativa
 
 
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NAZIONALE

IMMIGRAZIONE

Decreto legislativo n. 159 del 3 ottobre 2008, Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE 2008, n. 25 relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (G.U. n. 247 del 21.10.2008)
Il provvedimento inserisce modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25/2008, con il quale è stata definita l’attuazione delle procedure CE in materia di attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona bisognosa di protezione internazionale e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio di uno Stato. Queste le principali modifiche: art. 1 sulla definizione e finalità delle Commissioni territoriali – composte da un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato - città ed autonomie locali e da un rappresentante dell'ACNUR; si stabilisce che in situazione di urgenza, il Ministero dell’Interno può nominare il rappresentante dell’ente locale, su indicazione del sindaco del comune presso cui ha sede la commissione territoriale; - art. 7: riguardante l’autorizzazione del rifugiato a rimanere nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi della procedura, si integra stabilendo che il prefetto competente può stabilire un luogo di residenza o un’area geografica ove i richiedenti asilo possono circolare; art, 11: obblighi del richiedente asilo: si stabilisce che il rifugiato ha l’obbligo, se convocato, di comparire personalmente davanti alla Commissione territoriale e consegnare i documenti in suo possesso pertinenti ai fini della domanda e non solo (come precedentemente indicato) di cooperare con le autorità preposte alle singole fasi della procedura; art. 32 che riguarda la decisione della Commissione territoriale: si aggiunge che la commissione può rigettare la domanda non solo, qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione, o ricorra una delle cause di cessazione o esclusione dalla protezione internazionale previste dal medesimo decreto legislativo, o il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro e non abbia addotto i gravi motivi di cui al comma, ma può anche rigettare la domanda qualora risulti che è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.
Decreto legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008, Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare (G.U. n. 247 del 21.10.2008)
Il provvedimento inserisce modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5/2007, con il quale veniva attuata ala direttiva CE relativa al diritto del ricongiungimento familiare dei rifugiati. (Art. 29-bis). In particolare viene sostituito il precedente comma riguardante le categorie di familiari per le quali lo straniero al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato può richiedere il ricongiungimento familiare; questo l’elenco dei familiari: coniuge non legalmente separato e di età non inferiore a ai diciotto anni; figli minori anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati a condizione che l’altro genitore abbia dato il suo consenso; figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale; genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza, o nel caso di genitori ultrasessanticinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi, motivi di salute. Inoltre si precisa che lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere (prima si stabiliva che tale importo doveva essere doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiedeva il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiedeva il ricongiungimento di quattro o piu' familiari); per il ricongiungimento di due o piu' figli di eta' inferiore agli anni quattordici e' richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale; rimane invariata la parte che stabilisce che ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente. Si aggiunge inoltre che lo straniero deve essere in possesso di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell’ascendente ultrasessantacinquenni ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
Decreto – legge n. 151 del 2 ottobre 2008, Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina (G.U. n. 231 del 2.10.2008)
Il provvedimento individua misure urgenti per fronteggiare l’intensificarsi del fenomeno dell’immigrazione clandestina al fine di evitare pregiudizi nell’attività di accertamento e repressione dei reati. Vengono introdotte alcune modifiche del decreto legislativo 109 del 30 maggio 2008, precisando che tale decreto ha effetto a decorrere dal 31 dicembre 2008 (e non decorsi tre mesi dall’entrata in vigore, come precedentemente indicato). Con tali interventi si vuole inoltre garantire una più efficace e rapida attuazione della normativa europea in materia, attraverso l’ampliamento e il miglioramento della disponibilità dei centri di identificazione ed espulsione. Per tale scopo viene autorizzato un finanziamento di euro 3.000.000 per l’anno 2008, euro 37.500.000 per il 2009, 40.470.000 per l’anno 2010 destinati alla costruzione di nuovi centri di identificazione ed espulsione.
Ministero dell’interno, decreto del 22 luglio 2008, Linee-guida per la presentazione delle domande di contributo per i Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo; modello di domanda di contributo relativa alla ripartizione delle risorse iscritte nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo comprensivo del piano finanziario preventivo; schema descrittivo delle strutture di accoglienza; modalità da seguire per il dettaglio del co-finanziamento obbligatorio offerto dall’ente locale presentatore della domanda di contributo a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo in modifica del decreto 27 giugno 2007 (G.U. n. 183 del 6.08.2008)
Il documento disciplina i criteri per la presentazione da parte degli enti locali all’utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi d’asilo, stabilendo le linee guida ed il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i punteggi per la formazione della graduatoria, le modalità di verifica della corretta gestione del contributo, nonché le condizioni per l’eventuale revoca. Possono presentare domanda gli enti locali (anche eventualmente associati) che prestano servizi finalizzati: all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei loro familiari; alla tutela dei rifugiati, dei titolari di protezione sussidiaria e degli stranieri beneficiari di protezione umanitaria. Gli enti locali che presentano domanda devono destinare al “Sistema di protezione una percentuale minima del 70 per cento di posti disponibili nelle strutture di accoglienza. Si precisa che per gli enti locali dove sono presenti centri di accoglienza (CDA) e centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) la domanda può essere presentata anche per progetti per l’attivazione di insegnamento della lingua italiana, attività di animazione, informazione, orientamento legale, sostegno psicologico. La domanda deve essere presentata in carta libera, utilizzando i modelli riportati come allegati al decreto; ogni ente locale può presentare una sola domanda. Il decreto fissa inoltre un termine per la presentazione delle domande. A decorrere del 1° giugno ed entro e non oltre la data del 1à luglio dell’anno precedente all’annualità o alla pluriannualità per cui si richiede il contributo; per il biennio 2009/2010 le domande di contributo devono essere presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto.
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Decreto del 9 luglio 2008, Ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione ai corsi di formazione professionale e tirocini formativi per l’anno 2008 (G.U. n. 187 del 11.08.2008)
Il provvedimento fissa per l’anno 2008 il limite di 1000 unità per gli ingressi in Itali di stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi (gli stranieri devono essere in possesso in possesso dei requisiti per il rilascio del visto di studio). Di questi: 5000 unità sono destinati alla frequenza di corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o certificazione di durata non superiore a 24 mesi, organizzati da enti di formazione accreditati; 5.000 unità per lo svolgimento di tirocini di formazione e d’orientamento promossi per il completamento di un percorso di formazione professionale.
Decreto legislativo n. 25 del 28 gennaio 2008, Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri i fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (G.U. n 40 del 16.02.2008)
Il provvedimento definisce le procedure per l’esame delle domande di protezione internazionale presentate nel territorio nazionale da cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione europea o da apolidi e le procedure per la revoca e la cessazione degli status riconosciuti. La domanda di asilo è presentata all’ufficio di polizia di frontiera o alla questura competente per il luogo di dimora; nel caso di presentazione della domanda all’ufficio di frontiera è disposto l’invio del richiedente presso la questura competente per territorio. La questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale (approvato e sottoscritto dal richiedente cui ne è rilasciata copia). Quando la domanda è presentata da un minore non accompagnato, il tribunale dei minorenni e il giudice tutelare procedono all’apertura della tutela e della la nomina del tutore e si avvia l’iter per l’inserimento del minore in una delle strutture operanti nell’ambito del Sistema di protezione. Nel provvedimento vengono inoltre elencati i casi di inammissibilità delle domande: il richiedente è stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e possa ancora avvalersi di tale protezione; o ha fatto identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine. Verificata l’ammissibilità delle domande, la Commissione territoriale può riconoscere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, o rigettare la domanda - avendo stabilito che non sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale o ricorra un motivo di cessazione o esclusione -. Se la domanda non viene accolta, alla scadenza del termine per l’impugnazione l’obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno (ad esempio nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno).
Decreto - legge n. 249 del 29 dicembre 2007, Misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamenti per terrorismo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza (G.U. n. 1del 02.01.2008)
Il decreto prevede strumenti e misure per contrastare il terrorismo internazionale, definendo le situazioni che possono motivare l’allontanamento dei cittadini comunitari per motivi di prevenzione. E’ prevista l’espulsione per motivi di prevenzione del terrorismo, disposta dal Ministero dell'Interno nei confronti dello straniero non comunitario e di cittadini/e dell'Unione Europea la cui permanenza nel nostro paese possa agevolare organizzazioni o attività terroristiche; l'allontanamento, disposto dal Prefetto, di cittadini dell'Unione Europea per motivi imperativi di pubblica sicurezza. Si precisa che per quanto riguarda l'accertamento dei motivi imperativi di pubblica sicurezza, per cui possa essere allontanato un cittadino (o cittadina) dell'Unione Europea, l'esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'allontanamento della persona e i comportamenti devono costituire una minaccia concreta, effettiva e grave alla dignità umana o ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica, rendendo urgente l’allontanamento perché la sua ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile sicurezza e convivenza. Il decreto legge stabilisce che la fondamentale garanzia costituzionale del controllo giurisdizionale sul provvedimento di espulsione o di allontanamento venga ad essere esercitata dal tribunale ordinario (al posto del giudice di pace a cui prima era attribuito il controllo di tali provvedimenti).
Ministero della salute, Decreto 17 dicembre 2007, Linee guida destinate alle figure professionali che operano con le comunità di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate le pratiche di mutilazione genitale femminile per realizzare una attività di prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche (G.U. n.71 del 25.03.2008, supplemento ordinario n. 40)
Il documento è formato da due parti: la prima introduttiva, di carattere socio-antropologico, illustra il fenomeno delle mutilazioni genitali femminili (che cosa sono le mutilazioni, dove sono diffuse), descrivendo le motivazioni psicologiche, economiche e sociali e culturali, la situazione in Italia (movimenti migratori, dimensioni del fenomeno). Un capitolo illustra gli strumenti giuridici disponibili per contrastarlo, in Italia, in altri paesi occidentali e nei paesi africani. La seconda parte è costituita dalle vere e proprie linee guida per gli operatori sanitari e gli operatori socio-culturali che operano con le comunità di immigrati, al fine di fornire conoscenze e strumenti indispensabili per affrontare queste problematiche nell’esercizio della loro professione, per accogliere, curare, assistere e riabilitare le donne che hanno subito mutilazioni genitali senza imbarazzo, curiosità o sorpresa, ma instaurando un rapporto di fiducia medico-paziente. La conoscenza di tali pratiche è inoltre indispensabile per aiutare le donne provenienti da paesi a tradizione escissoria a prendere coscienza del proprio corpo e del proprio benessere, per prevenire inoltre che le figlie possano a loro volta essere sottoposte a mutilazioni. In questa sezione vengono elencate delle raccomandazioni per le figure professionali sanitarie, con indicazioni su tecniche di management clinico, codici di comportamento sulla qualità dell’assistenza, servizi sanitari specializzati per la cura e la consulenza medica e psicologica; altre raccomandazioni sono rivolte in particolare alle figure professionali che operano con le comunità di immigrati, e che nello specifico di occupano di mediazione linguistico-culturale in ambito sanitario.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2007, Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2008 (G.U. n. 2 del 03.01.08)
Il decreto definisce per il 2008 la quota massima di 80.000 unità di ingresso di lavoratori non comunitari ammessi per motivi di lavoro stagionale, da ripartire tra le regioni e le province autonome. La quota di cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero riguarda: i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia - Herzegovina, ex Repubblica Yugoslavia di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina; i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione i materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia e Egitto; i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2005, 2006 o 2007.
Decreto – Legge del 1 novembre 2007, n. 181, Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza (G.U. n. 255 del 02.11.2007)
Il decreto, ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni volte a consentire l'allontanamento dal territorio nazionale di soggetti la cui presenza contrasti con esigenze imperative di pubblica sicurezza, stabilisce interventi urgenti di allontanamento dal territorio nazionale. Come stabilito, il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza è adottato con atto motivato dal prefetto territorialmente competente, e è immediatamente eseguito dal questore. Si precisa che i motivi di pubblica sicurezza sono imperativi quando un cittadino dell'Unione o un suo familiare abbia tenuto comportamenti che compromettono la tutela della dignità umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero l'incolumità pubblica, rendendo la sua permanenza sul territorio nazionale incompatibile con l'ordinaria convivenza. La violazione del divieto di reingresso è trasformata da sanzione amministrativa a reato, punito con la reclusione fino a tre anni. Il decreto legge è in vigore dal 2 novembre 2007, giorno in cui è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento anticipa misure già previste nel pacchetto sicurezza approvato dal governo il 30ottobre scorso, e, in particolare, modifica il decreto legislativo 30/2007 sulla libera circolazione dei cittadini della UE.

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