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Ĺ 5 novembre 2003
- Presidente giunta regionale
Assessore alla sanità regione Marche
Direttore Dipartimento Servizi alla persona
E p. c. - Tavolo regionale salute mentale


Oggetto: RSA disabili psichici. Definizione quota di partecipazione a carico degli utenti.


Con la presente si chiede di conoscere in base a quale normativa regionale viene definita la partecipazione alla spesa da parte degli utenti ricoverati presso le strutture classificate come RSA disabili psichici.

In base alle nostre informazioni sembrerebbe che tale definizione non avvenga sulla base di un provvedimento regionale ma secondo disposizioni delle singole ASL. Sembrerebbe inoltre che in alcuni casi venga applicata la delibera regionale 2569/1997 "Linee di indirizzo per l'assistenza integrata sociale e sanitaria in soggetti malati mentali", assimilando, in modo del tutto illegittimo, le Rsa alle strutture assistenziali (case di riposo, case d'accoglienza) nelle quali si prevede una partecipazione a carico dell'utente pari al 30% del costo retta (si fa presente che ben diversa è la situazione che si viene a creare per gli utenti quando i costi giornalieri sono di 40-50 €, o di 100-120 €)

Nella stessa delibera peraltro si precisa la differenza tra le strutture sanitarie e quelle socio assistenziali; le prime comprendono "SPDC, le strutture semiresidenziali (day hospital psichiatrico e centro diurno), le strutture riabilitative residenziali (SRR) e le RSA sia pubbliche che private autorizzate e accreditate, secondo la normativa vigente (…) nessun onere è da porsi a carico dell'utente, esclusa la eventuale partecipazione alla spesa disposta a suo carico da norme regionali". Dunque la formulazione sembrerebbe non lasciare dubbi circa la gratuità delle prestazioni che possono essere modificate solo - eventualmente - da un atto regionale, che non pare sia stato mai emanato.

Peraltro la definizione di RSA disabili psichici sembrerebbe accomunare addirittura strutture diverse. Il precedente PSR identifica le Rsa disabili psichici alle Strutture riabilitative residenziali (SRR) del Progetto obiettivo salute mentale regionale (prevedendo infatti 182 p.l., come il POSM regionale, specificando poi che si sarebbero aggiunti 240 p.l. per gli ospiti ex Crass). La legge 20/2000, parla di strutture residenziali psichiatriche. La delibera sul fabbisogno n. 2090/2000, fa riferimento anche ai presidi per la tutela della salute mentale. Il Manule di autorizzazione fa riferimento ai "Presidi di tutela della salute mentale: struttura residenziale psichiatrica". Le Rsa disabili psichici a seguito della legge 20/2000 continuano ad essere autorizzate secondo le indicazioni della delibera sul fabbisogno. Il recente Piano sanitario 2003-2006, parla di Residenze per disabili psichici che verrebbero distinte in Strutture residenziali terapeutiche, Residenze sanitarie riabilitative, Residenze protette.

In questa situazione l'imputazione di una quota a carico dell'utente ricoverato presso le strutture classificate come RSA disabili psichici, non pare confortata da alcuna indicazione regionale. Le rette praticate da alcune strutture aventi questa classificazione pari a oltre 2 milioni delle vecchie lire mensili, anche quando derivanti da convenzioni con le aziende sanitarie del territorio, non sembrano possano trovare riferimenti normativi tali da legittimare tale scelta.

Si chiede pertanto alla regione Marche di voler urgentemente riscontrare questa nota, al Tavolo regionale per la salute mentale, che legge per conoscenza, si chiede di attivarsi al fine di tutelare i soggetti con malattia mentali ricoverati presso queste strutture

Distinti saluti

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