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Lì, 8 marzo 2006


- Presidente Comitato Sindaci
- Direttore Zona territoriale 5
- Coordinatore Ambito sociale 9


Oggetto: Riunione 7 marzo. Applicazione normativa riqualificazione assistenza residenziale anziani.


In riferimento alla riunione svoltasi ieri nella quale, data la situazione creatasi, si è ritenuto di non intervenire, in attesa dell’incontro congiunto Zona 5-Comuni ci preme far notare quanto segue:

dell’insieme delle indicazioni contenute nelle norme applicative del protocollo sulla non autosufficienza e in particolare della DGR 323/2005 che dovevano applicarsi a partire dal 1° gennaio, l’unica norma che si è attuata è quella riguardante le RSA (riduzione periodo esenzione ed aumento del 40% della retta). Ci si dovrà spiegare perché nessuna delle altre che apportavano benefici agli utenti è stata resa operativa (aumento a 50 m per 120 posti o restituzione nel caso già erogata con oneri a carico dei ricoverati, riduzione delle rette delle protette a 33 €, attivazione nucleo demenze) mentre quella manifestamente iniqua per l’utenza ricoverata è stata immediatamente attuata.

Si ricorda che la normativa vigente (DPCM 14.2.01; DPCM 29.11.2001) stabilisce la gratuità delle prestazioni nella fase intensiva ed estensiva. Nessuna norma definisce la durata di tale periodo. Se la persona è ricoverata in RSA e non si trova (vedi DPCM 14.2.01) nella fase di “lungoassistenza”, nessun onere può essere assoggettato all’utente. Pertanto nelle fasi intensive ed estensive (art. 2, DPCM 14.2.01) che non si esauriscono amministrativamente in 45 giorni, l’utente ha diritto alla gratuità della prestazione. E’ francamente inaccettabile che si applichi una norma non tenendo conto dell’utenza ospitata, che determina a causa del costo della retta di degenza dei gravissimi problemi ai malati con precoci dimissioni e rischio di contestuale riduzione delle cure prestate.

Sullo specifico delle valutazioni delle UVD, di soggetti attualmente ospiti di case di riposo, riteniamo che occorra distinguere tra: prestazioni erogate ed esito delle valutazioni che l’utente (ancor prima che la struttura ospitante) ha il diritto di conoscere. Pertanto riteniamo, come per qualsiasi altra valutazione, che l’esito comprendente i punteggi riportati nelle scale debba obbligatoriamente essere rilasciato alla persona che si è sottoposta a visita e/o alla sua famiglia.

Su questi e altri punti avremo possibilità di meglio discutere nell’incontro richiesto.

cordiali saluti

Gruppo Solidarietà