Gruppo Solidarietà
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(indice Voce sul sociale)

C.A.T.
Comitato Associazioni di Tutela

Associazioni aderenti:

Aism Regionale
Alzheimer Marche
Anffas Jesi
Anglat Marche
Angsa Marche
Ass. Free Woman
Ass. La Crisalide
Ass. La Meridiana
Ass. Libera Mente
Ass. Paraplegici Marche
Centro H
Gruppo Solidarietà
Tribunale della salute Ancona
Uildm Ancona


Ancona, 12 aprile 2006



Presidente e componenti V Commissione Consiliare



Oggetto: Osservazioni alla proposta di regolamento regionale ad iniziativa della giunta regionale concernente: “modifiche al regolamento regionale 8 marzo 2004, n. 1, in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale”

Si allegano le seguenti osservazioni:

Art. 5, Norme finali e transitorie. Al comma 4, sostituire per un periodo massimo di dieci anni con per un periodo massimo di cinque anni. La previsione di 10 anni è un tempo sproporzionatamente lungo. Sostituire i dieci anni con cinque anni in tutte le parti del Regolamento che recepisce questa indicazione.
Al comma 7. L’assicurazione delle prestazioni infermieristiche e sociosanitarie alle quali le strutture sono obbligato non può essere messa a carico degli utenti.

Allegato A
.
Per quanto riguarda le strutture per disabili si fa notare come progressivamente le strutture residenziali previste abbiano visto aumentare la capacità recettiva. La CoSER inizialmente prevista per 8 utenti (compreso il posto per l’emergenza) è arrivata con le nuove modifiche a 10; la Residenza Protetta da 16 utenti (con due nuclei da 8) è passata a 20. Si chiede pertanto che la capacità recettiva non venga modificata lasciando a 9 posti (compreso uno per emergenza) la capacità recettiva della COSER e a due nuclei da nove la capacità recettiva della RP.
Si chiede inoltre di aggiungere per ogni tipologia di struttura residenziale il seguente punto. “Non è possibile prevedere accorpamenti - all’interno dello stesso edificio - di strutture residenziali”.
La possibilità di accorpamenti tra le varie strutture renderebbe inutile infatti la realizzazione del modello familiare delineato nelle comunità previste nel Regolamento.

Si coglie infine l’occasione per ribadire che la realizzazione a livello territoriale delle strutture previste dal presente Regolamento trova un ostacolo insormontabile per la loro realizzazione dalla mancata emanazione di un atto nel quale si definisce il costo retta delle strutture e la ripartizione tra settore sociale e sanità (insieme ad una atto di fabbisogno). Si chiede pertanto alla Commissione di sollecitare con urgenza l’emanazione di tale atto; atto che le regioni devono adottare in applicazione dell’atto di indirizzo sulle prestazioni sociosanitarie (DPCM 14.2.2001) e del DPCM 29.11.2001 sui Livelli essenziali di assistenza.

cordiali saluti


il Comitato