Gruppo Solidarietà
Via Fornace, 23
- 60030 Moie di Maiolati Sp. AN- ITALY
tel/fax 0731703327
grusol@grusol.it
 
Il materiale presente nel sito può essere ripreso citando la fonte
Home page - Chi siamo - Voce sul sociale - Centro Documentazione - Schede di approfondimento
Rivista Appunti - Banche Dati - Pubblicazioni - Informazioni - Links utili

(indice Voce sul sociale)


Gruppo Solidarietà, Via S. D'acquisto 7, 60030 Moie di Maiolati (AN), Tel. e fax 0731.703327. grusol@grusol.it



Lì 18 dicembre 2003

- Ai membri del Consiglio Regionale


Oggetto: Regolamenti strutture legge 20/2002. Proposte di modifica


Si allegano le proposte di modifica al "Regolamento regionale concernente 'Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale", così come licenziato dalla V Commissione Consiliare. Pur apprezzando le modifiche volte a ridurre i tempi di adeguamento ai fini dell'autorizzazione continuiamo a ritenere del tutto inaccettabile il mantenimento degli standard assistenziali previsti nelle residenze protette per anziani malati non autosufficienti e per soggetti affetti da demenza in una situazione di totale permanente indefinizione delle Residenza sanitarie assistenziali.
Distinti saluti


Gruppo Solidarietà



ANZIANI


Casa di Riposo.
- N.P. 7; si chiede di inserire la seguente formulazione (come da prima formulazione) "Per ogni camera da letto a 2 posti o per ogni due camere ad un posto è presente un servizio igienico". Mantenendo il tempo di adeguamento a 3 anni.

Casa Protetta.
Il Regolamento prevede che le strutture che hanno chiesto l'autorizzazione per NAR (legge 20/2000), dovranno ora presentare domanda per RP. Si ritiene che per quanto riguarda i requisiti comuni anche alle RP queste strutture dovranno adeguarsi non secondo i tempi previsti dai regolamenti delle legge 20 ma secondo quelli previsti dai NAR. Ciò infatti significherebbe un regalo di anni per l'adeguamento degli standard a tutto svantaggio delle esigenze delle persone ricoverate.
- N.P. 1 bis; Tempo di adeguamento: 1 anno invece di 3.
- N.P. 7; Tempi di adeguamento: 3 invece di 5
- N.P. 9; si chiede di inserire la seguente formulazione (come da prima formulazione) "Per ogni camera da letto a 2 posti o per ogni due camere ad un posto è presente un servizio igienico". Mantenendo il tempo di adeguamento a 3 anni. Non si capisce perché per la casa di Riposo i tempi di adeguamento sono stati ridotti a 3, mentre per Residenza protetta i tempi rimangono 5.
- N.P. 13; Tempi di adeguamento: 3 invece di 5;
- N.P. 29-37; le indicazioni che seguono tengono conto delle indicazioni normative sulle RSA (a tutt'oggi rimane indefinito/contraddittorio lo standard previsto). Aumento di 20 minuti (29 e 34) dell'assistenza per ospite. Presenza (30 e 35) dell'infermiere su 24 ore. Presenza definita del fisioterapista (1 per 4/50) ospiti; presenza definita del medico (almeno 10 ore per nucleo da 30)




DISABILI


Residenza protetta.
Per quanto riguarda la capacità recettiva si chiede il mantenimento della formulazione del testo della giunta "massimo di 16 ospiti articolati in due nuclei da 8 persone compreso un posto per ogni nucleo destinato alla pronta accoglienza". Ricordiamo che tale indicazione è stata sostenuta da dieci associazioni di volontarito e degli utenti della regione (documento 21 settembre 2003).


Centro Socio educativo riabilitativo diurno.
Nella definizione, dopo "non è prevedibile" togliere "nel breve periodo". Nella tipologia di utenza dopo "autonomie funzionali" dopo "soggetti con grave deficit psico fisico" inserire "per le quali non è programmabile alcun percorso di inserimento lavorativo.

Per quanto riguarda invece l'articolato del Regolamento non è chiaro al comma 4 dell'art. 5, quali sono le altre strutture (oltre le case di riposo che hanno chiesto autorizzazione per i NAR) "provvisoriamente autorizzate" ai sensi della 20/2000 "che rientrano tra le tipologie di cui alla legge regionale 20/2002". Si segnala inoltre che nel caso in cui il Comune disponga di proprie strutture è lo stesso Comune competente ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

Si segnala inoltre che nessuna indicazione è stata data in riferimento agli Accorpamenti delle strutture. Riteniamo del tutto negativo che all'interno dei regolamenti non vengano fissati limiti agli accorpamenti di struttura. Ciò permetterà (ciò che non è vietato è permesso) la creazione di strutture che prevederanno la somma di infiniti nuclei con centinaia, in nome della modularità, posti letto.


Riteniamo, infine, del tutto urgente che venga definito per ogni struttura il costo retta e la quota a carico della sanità e dei cittadini (e dei servizi sociali). E' necessario che venga formulata una proposta riguardante la definizione del costo retta e delle conseguenti quote. In particolare chiarezza deve esserci circa l'applicazione del DPCM 14-2-2001 e 29-11-2001. In ogni caso non è pensabile che i costi derivanti dal rispetto dei requisiti possano essere caricati (pensiamo, in particolare, alle strutture per anziani) sugli utenti dei servizi. Ricordiamo inoltre che l'art. 3, comma 2 della legge 20/2002 ha definito le strutture a "bassa intensità assistenziale" ed a queste devono quindi applicarsi le indicazioni dei LEA quando fanno riferimento a questa tipologia di strutture.