Appunti n.149
(indice Appunti)
Manovra economica e disabili:
tolleranza zero
Gianni Selleri, Presidente nazionale ANIEP
Un commento dellarticolo 42 del decreto legge 30 settembre 2003 n.
269.
Comma 1.
Gli atti introduttivi dei ricorsi giurisdizionali concernenti il riconoscimento
dell'invalidità civile, della cecità civile, del sordomutismo, dell'handicap
e della disabilità, devono essere notificati al ministero dell'Economia e delle
Finanze che è "litisconsorte" e che può essere difeso dall'Avvocatura dello
Stato, da propri funzionari e da consulenti dell'Inps.
Si fa riferimento ai ricorsi davanti al giudice ordinario - Sezione lavoro
- proposti da invalidi civili, ciechi e sordomuti quando
non venga riconosciuto il grado di invalidità necessario per ottenere gli assegni,
le pensioni, le indennità, da persone handicappate (al fine di ottenere
agevolazioni fiscali, permessi lavorativi, contributi ecc.) da disabili
(ai fini del collocamento obbligatorio). Si tratta del rafforzamento ed estensione
di disposizioni (L.448/1998 art.37) che attribuivano al ministero del Tesoro
la legittimazione passiva (che prima era delle Regioni) nei procedimenti giurisdizionali
promossi da invalidi civili, ai quali il maxi - decreto aggiunge le" persone
handicappate" (L. 104/1992 ) e i "disabili" (L.68/1999). Questa norma è dovuta
al fatto che molto spesso i tribunali danno ragione a coloro che propongono
il ricorso (soprattutto quando si tratta di persone anziane scarsamente autosufficienti)
e alla circostanza che lo Stato risulta soccombente perché non è rappresentato
nei processi. Negli ultimi anni lo Stato avrebbe perso circa 80% delle cause
promosse da invalidi, che hanno così ottenuto il riconoscimento delle prestazioni
assistenziali, con pagamento degli arretrati, degli interessi e delle spese
processuali.
Comma 2.
Stabilisce il ministero dell'Economia, ai fini della rappresentanza nei giudizi
di invalidità, organizza appositi corsi di formazione.
Sembra un'iniziativa imprenditoriale .
Comma 3.
A decorrere dall'entrata in vigore del decreto (2 ottobre 2003), non sono più
applicabili le disposizioni vigenti in materia di ricorso amministrativo contro
provvedimenti di mancato riconoscimento del grado di invalidità che da diritto
all' assistenza economica. E' ammesso soltanto il ricorso giurisdizionale. La
domanda di giudizio è proposta entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione
del provvedimento di diniego.
Attualmente l'invalido civile, il cieco, il sordomuto, la persona handicappata
o il disabile che ricevono un verbale di accertamento dei requisiti sanitari
su cui non sono d'accordo, hanno facoltà di presentare ricorso amministrativo
alla Commissione Medica Superiore; il ricorso deve essere proposto in carta
libera con apposita documentazione (senza assistenza legale). La Commissione
si pronuncia entro 180 giorni, trascorso questo termine, il ricorso si intende
rigettato. Come ultima possibilità vi è quella di ricorrere al giudice ordinario
ciò richiede l'assistenza di un avvocato, una perizia medico legale e una attesa
di circa due o tre anni.
Con la nuova norma vengono aboliti i ricorsi amministrativi, è ammesso soltanto
il ricorso giurisdizionale, questo significa porre l'interessato di fronte a
una unica alternativa che richiede alti costi e che comporta un allungamento
dei tempi di definizione, tali da scoraggiare ogni iniziativa (circa il 60%
dei ricorsi finora proposti riguardano persone di età superiore ai 70 anni…).
Non è chiaro se con questa disposizione vengono aboliti anche i ricorsi amministrativi
all'INPS relativamente ai requisiti di reddito.
Comma 4.
Si fa riferimento alle verifiche della sussistenza dei requisiti medico legali
disposti dal ministero dell'Economia nei confronti dei titolari (invalidi civili,
ciechi e sordomuti) di provvidenze economiche; si dispone che i criteri di accertamento
sono quelli stabiliti dalle tabelle delle percentuali di invalidità vigenti
(Decreto del ministero della Sanità 5 febbraio 1992, di cui si discute la revisione
da otto anni !); si dispone che in caso di accertata insussistenza dei requisiti
è disposta la sospensione dei benefici e la loro revoca. E' previsto un Decreto
del ministero dell'Economia che stabilirà il numero delle verifiche straordinarie
da effettuare ogni anno, con particolare riferimento alle province o regioni
in cui la percentuale dei riconoscimenti di invalidità è superiore alla media
nazionale.
Non vi è niente di nuovo: le verifiche straordinarie nel contesto della lotta
contro "i falsi invalidi" hanno costituito oggetto di numerosi provvedimenti
( L. 537/93, L.425/96, L.449/97, L.448/98,) con effetti pluriennali e diversi
criteri di selezione. Nel corso degli anni vi è stata però un'attenuazione delle
disposizioni "punitive"e una maggiore attenzione alle garanzie. Secondo gli
ultimi dati su 300 mila controlli sono state disposte 61 mila revoche, quindi
un invalido su 6 sarebbe risultato privo dei requisiti sanitari. La legge Finanziaria
del 2001 per la prima volta non aveva stabilito ulteriori campagne di verifiche.
Si ripropone e si finanzia (v. comma 10) questo ambiguo modo di controllare
i diritti dei cittadini, anziché dare attuazione a nuovi criteri e modalità
di accertamento dell'invalidità, ma soprattutto si afferma una visione di centralismo
statale, che contraddice il principio di sussidiarietà, le recenti riforme costituzionali
e le prospettive del Federalismo
Comma 5.
L'INPS, il ministero dell'Economia e le sue Direzioni e i suoi uffici periferici,
e l'Agenzia delle entrate, stabiliscono le modalità per effettuare in via telematica
le verifiche dei requisiti reddituali dei beneficiari di provvidenze economiche,
nonché alla sospensione dei pagamenti non dovuti e al recupero delle somme indebitamente
percepite (successivamente all'entrata in vigore del Decreto).
Le prestazioni economiche sono concesse in base alla percentuale di invalidità
(requisiti medico legali), in base a limiti di reddito definiti e al tipo di
handicap (requisiti giuridico reddituali); si dispone un rafforzamento degli
accertamenti sull'esistenza o la permanenza dei limiti di reddito tramite le
banche dati del ministero e dell'INPS (si tratta di una norma già vigente);
la novità è costituita dal fatto che oltre alla revoca si procede al recupero
delle pensioni, degli assegni e delle indennità "indebitamente percepite".
Pur ricordando che i beneficiari di assistenza economica hanno l'obbligo di
comunicare ogni variazione delle proprie condizioni di reddito, si può affermare
il recupero da parte dello Stato di somme erogate a persone che si trovano comunque
in situazione di disabilità fa riferimento all'arcaica cultura della "assistenza
e beneficenza pubblica" e alle teorie borghesi sui "falsi poveri". Un conto
è revocare le prestazioni, un conto è procedere a ingiunzioni di restituzione
o pignoramenti… Come si concilia tanto rigore nei confronti degli invalidi con
la pioggia dei condoni fiscali, edilizi, amministrativi?
Comma 6.
Le commissioni di verifica quando esaminano i verbali relativi alle valutazioni
dell'handicap e della disabilità, sono integrate da un operatore sociale o da
un esperto.
Tutti i verbali delle visite delle commissioni delle aziende sanitarie locali
per l'accertamento dell'invalidità civile, cecità, sordomutismo di persona handicappata
o disabile sono trasmesse alla Commissione medica di verifica che è composta
da medici della sanità militare, da medici dipendenti dello Stato. Questa Commissione
fu istituita con scopi di controllo di secondo grado, per limitare i riconoscimenti
di invalidità da parte delle Commissioni delle ASL. Si stabilisce ora che la
Commissione di verifica nel caso che si esamini accertamenti di handicap o di
disabilità venga integrata da un operatore sociale o da un esperto (come la
commissione di primo grado).
Questa disposizione può essere interpretata in senso positivo o negativo; da
un lato può significare una armonizzazione fra i vari livelli di accertamento
(che avrebbero professionalità con le medesime competenze), dall'altra potrebbe
voler dire che la Commissione di verifica intende controllare valutazioni (persona
handicappata e disabile) di carattere sociale e interdisciplinare: quindi non
solo rigore sulle pensioni assistenziali, ma anche sul collocamento del lavoro,
sui permessi lavorativi, sulle agevolazioni fiscali, sui contributi per l'eliminazione
delle barriere architettoniche ecc…
Comma 7.
I soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanente, di gravi anomalie
cromosomiche nonché i disabili mentali gravi con effetti permanenti, sono esonerati
da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza dell'invalidità.
Con decreto del ministro dell'Economia, di concerto con il ministro della Salute,
sono individuate alle patologie escluse dagli accertamenti di controllo ed è
indicata la documentazione sanitaria necessaria a comprovare l'invalidità.
Si tratta di una estensione di una norma approvata con la Finanziaria 2003
secondo la quale le persone affette da sindrome di Down, una volta che sia stata
documentata, non devono essere sottoposte a visite di verifica; si stabilisce
ora che tutti i soggetti con patologie fisiche, cromosomiche o mentali gravi
e permanenti sono esonerati da ulteriori accertamenti dopo la prima visita.
Si riconosce insomma che vi sono patologie irreversibili che non possono evolvere
o guarire (quindi permanenti), il problema è che occorre dimostrare, per essere
esonerati dalle visite, anche gravità del deficit, valutazione estremamente
complessa. Il fatto più straordinario è che deve essere il Ministero dell'Economia
(sia pure con concerto di quello della Salute) a individuare l'elenco delle
patologie esenti dalla ripetizione delle visite nonché la documentazione sanitaria
idonea a comprovare la permanenza e la gravità. Invece di definire i nuovi criteri
di accertamento dell'invalidità (come stabilisce una delega della riforma dell'assistenza),
in un quadro ossessivo di controllo e di centralismo, si propone l'obiettivo
impossibile di classificare gli indici patologici e di bisogno riferiti alla
totalità delle menomazioni.
Comma 8.
Si prevede una riforma della composizione e dei criteri di funzionamento della
Commissione Medica Superiore e delle Commissioni mediche di verifica.
E' impossibile capire il significato e lo scopo di questo progetto; si tratterebbe
di una delega in bianco al ministero dell'Economia per modificare le Commissioni
mediche e la loro attività (che sono definite da leggi e quindi non possono
essere modificate per decreto).
Comma 9.
La Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro (cioè il
ministero dell'Economia) assumono le competenze residue dello Stato in materia
di invalidità.
Sembra che con questa breve norma il ministero dell'Economia assuma le competenze
sulle prestazioni economiche agli invalidi che ora sono del ministero del Lavoro
e del Welfare. Si tratta di circa 10 milioni di euro (20 mila miliardi di lire)
che passerebbero dalla gestione di Maroni a quella di Tremonti… Si precisa il
disegno del ministero dell'Economia di appropriarsi di tutte le competenze in
materia di disabilità (sottraendole ai ministeri che hanno finalità sociali
sanitarie). Questo significa interpretare e trasformare gli interventi assistenziali
in una dimensione esclusivamente economica e finanziaria, rendere residuali
la libertà dal bisogno e l'universalità delle prestazioni rispetto alle politiche
di bilancio.
Comma 10.
Per le campagne di accertamento (descritte al comma 4) si stanziano 2 milioni
di euro per l'anno 2003 e 10 milioni di euro a decorrere dal 2004.
E' un rilevante investimento che dovrebbe essere compensato dalla revoca
delle pensioni e degli assegni fruiti da "falsi invalidi" o "invalidi troppo
ricchi". L'intenzione ricorda le leggi borboniche.
Comma 11.
Si stabilisce che nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali
o assistenziali (ricorsi giurisdizionali) la parte soccombente non è tenuta
al pagamento delle spese, competenze e onorarie quando risulti titolare di un
reddito inferiore al minimo vitale.
Bontà loro.
(indice)
Regolamento sui contributi
di affidamento intrafamiliare di parenti maggiorenni totalmente non autosufficienti
a causa di gravi handicap intellettivi
CISAP, Consorzio Intercomunale dei servizi alla persona, Collegno e Grugliasco
(To)
Nel n. 2/2002 (139), avevamo presentato la sperimentazione avviata dal CISAP
che prevede un sostegno economico ai congiunti di gravi disabili intellettivi
al fine di favorirne la permanenza in famiglia. Di seguito il nuovo Regolamento
(1)
(1) Approvato il 6 novembre 2003. Ripreso dal sito www.cisap.to.it (non
vengono riportati i moduli delle domande).
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento
e nel rispetto della normativa e dello Statuto, l'erogazione di contributi economici
di affidamento intrafamiliare di parenti maggiorenni, totalmente non autosufficienti
a causa di gravi handicap intellettivi.
Art. 2 - Principi e finalità
La "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate" n.104/92 prevede che:
· alla persona handicappata, vengano garantiti il rispetto della dignità umana
e i diritti di libertà e di autonomia attraverso la promozione della piena integrazione
nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società - art.1, comma
1, lettera a);
· alla persona handicappata e alla famiglia, vengano garantiti adeguato sostegno
psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare,
strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari e per
il periodo indispensabile, interventi economici integrativi per il raggiungimento
degli obiettivi fissati dalla legge - art.5, comma 1, lettera h).
Fra gli interventi previsti dalla legge 104/92, finalizzati a perseguire l'inserimento
e l'integrazione della persona handicappata, assumono particolare rilievo:
· gli interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale
e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della
normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo
familiare in cui è inserita - art. 8, comma 1, lettera a);
· servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o permanente
grave limitazione dell'autonomia personale - art.8, comma 1, lettera b);
· affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari
- art.8, comma 1, lettera h);
· organizzazione e sostegno di comunità alloggio, case-famiglia e analoghi servizi
residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione
e per assicurare alla persona handicappata, priva anche temporaneamente di una
idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente
di vita adeguato - art.8, comma 1, lettera i);
· istituzione o adattamento di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni,
a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita
di relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che
abbiano assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità residue
non consentano idonee forme di integrazione lavorativa - art. 8, comma 1, lettera
l).
Il compito di assicurare il diritto all'integrazione sociale di persone con
handicap in situazione di gravità, anche mediante la realizzazione di comunità
alloggio e di centri socio-riabilitativi, è affidato - secondo il disposto dell'articolo
10 della legge quadro - ai comuni, anche consorziati tra loro, o con le province,
alle loro unioni, alle comunità montane e alle unità sanitarie locali. Al disabile
in situazione di gravità deve pertanto essere assicurato in primo luogo, in
analogia con quanto previsto a tutela dei minori, il diritto di " essere
crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia" (art.
1 L.149/2001 che modifica la L.184/1983 in materia di affidamento ed adozione).
L'art. 16 della L.328/2000, nell'ambito del sistema integrato di interventi
e servizi sociali, individua quali priorità di intervento, alla lettera d),
"prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere
economico, in particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza,
di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà,
di minori in affidamento, di anziani".
Dalla pluriennale esperienza maturata dai servizi sociali consortili risulta
che un gran numero di persone con disabilità intellettiva, nonostante la gravità
delle loro condizioni, continua ad essere accolto dai propri congiunti anche
dopo il raggiungimento della maggiore età. Pertanto, al fine di favorire la
permanenza di disabili gravi nelle loro famiglie, occorre sostenere i congiunti,
tenendo conto del loro notevole e stressante impegno. Va riconosciuta e valorizzata
la responsabilità del lavoro di cura gravante sui familiari - genitori, fratelli,
sorelle e altri parenti - e tale quotidiana attività deve essere fattivamente
sostenuta, al pari degli "affidamenti a parenti" previsti dalla vigente normativa
in materia di tutela dei minori, attraverso un sostegno economico. L'affido
intrafamiliare si può così fondare sulla disponibilità e sull'idoneità all'accoglienza,
indipendentemente dalle condizioni economiche dei congiunti affidatari. Obiettivo
prioritario è fornire l'aiuto necessario almeno alle situazioni familiari più
vicine "al collasso", per il sovraccarico assistenziale quotidianamente sopportato,
operando con le risorse disponibili.
Art. 3 - Beneficiari
Persone con gravi handicap, residenti in famiglia nei Comuni di Collegno e Grugliasco,
in carico ai centri diurni convenzionati del territorio consortile, le cui situazioni
sono tali da richiedere immediati ulteriori interventi di supporto,
finalizzati a sostenere i parenti nell'esercizio delle funzioni di cura.
Le persone disabili, in condizioni di non autosufficienza, devono:
- presentare un'invalidità del 100 per 100 con diritto all'indennità d'accompagnamento
di cui alla legge 11 febbraio 1980 n.18;
- essere in carico ai centri diurni convenzionati del territorio consortile;
- non utilizzare i servizi residenziali se non per ricoveri temporanei di sollievo.
Art. 4 - Criteri per la determinazione del contributo
Le persone disabili che si trovano nelle condizioni di cui all'art.3, possono
beneficiare del contributo con i seguenti criteri:
Il contributo è complementare all'utilizzo del centro diurno ed alternativo
all'inserimento definitivo in struttura residenziale.
Art. 5 - Modalità di erogazione
I familiari delle persone disabili interessate, di cui all'art.3, possono presentare
domanda al Direttore del Consorzio, utilizzando il modulo di cui all'allegato
a).
La domanda verrà valutata da apposita commissione formata dal Direttore,
dal Responsabile Area Sociale e dal Coordinatore Socio - Educativo sulla base
dei criteri sopra indicati, ed in seguito ad opportuno approfondimento con la
famiglia richiedente.
In caso di approvazione della richiesta, verrà siglato dalla famiglia e dal
Consorzio un piano progettuale, che definirà i tempi del progetto e gli impegni
reciproci. La comunicazione sull'esito della richiesta avverrà entro 30 giorni
dalla data di presentazione della domanda di contributo. Il contributo sarà
erogato mensilmente ai familiari dei disabili rientranti nelle condizioni di
cui all'art. 4. E' proporzionalmente ridotto nei periodi d'inserimento temporaneo
della persona disabile in struttura residenziale, o nei periodi di partecipazione
ai "soggiorni lunghi", programmati dai centri diurni. La richiesta avrà validità
relativa all'anno solare in corso e dovrà essere ripetuta da parte dei familiari
entro il mese di gennaio dell'anno successivo. Per le situazioni di cui punti
d) e g), connotate da temporaneità, la scadenza sarà concordata con le singole
famiglie.
Art. 6 - Modalità di verifica
Gli accordi progettuali e l'andamento delle singole situazioni saranno monitorati
a cadenza annuale da parte dei componenti la Commissione, fatte salve esigenze
di modifica nel frattempo intercorse. In caso d'erogazione temporanea si farà
riferimento ai tempi concordati nel progetto. Il contributo può essere revocato
qualora non sia destinato alle finalità progettuali o vengano meno le condizioni
di adeguata accoglienza da parte dei familiari.
Art. 7 - Diritti dei cittadini richiedenti
I richiedenti la cui domanda di contributo non sia stata accolta, possono, entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, ricorrere al Presidente
del Consorzio, il quale, sentiti i soggetti interessati, decide entro trenta
giorni dalla data del ricevimento del ricorso.
Art. 8 - Norme di salvaguardia
Qualora gli stanziamenti risultassero insufficienti a coprire la totalità delle
richieste di interventi di sostegno realizzati mediante di contributo è demandata
al Consiglio di Amministrazione la determinazione e l'approvazione di criteri
di selezione atti a garantire gli interventi prioritariamente alle situazioni
caratterizzate dalla gravità delle problematiche espresse e, fra queste, a quelle
che si manifestano in contesti di indigenza economica della persona interessata
e del suo nucleo familiare.
Art. 9 - Pubblicità del regolamento
Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7.8.1990, n.241,
sarà tenuta a disposizione del pubblico presso la segreteria, le sedi del consorzio
e presso le sedi dei centri diurni perché se ne possa prendere visione in ogni
momento.
Art. 10 - Entrata in vigore
Il presente regolamento - emanato ai sensi dell'art.7 del TUEL, approvato con
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 - è soggetto a duplice pubblicazione all'albo pretorio
ai sensi dell'art.51 dello Statuto.
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