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Centro H
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Tribunale della salute Ancona
Uildm Ancona

Ancona, 24 febbraio 2008

Direttore Generale
Zona territoriale 4 - Senigallia

Oggetto: Rif. Risposta del 14 febbraio 2008, prot. 003786 riguardante trasferimento A.T. da Istituto Mancinelli a Casa di Riposo Corinaldo.


La Sua risposta ci offre l’opportunità per alcune osservazioni e considerazioni in merito al percorso che ha portato al trasferimento di A.T.; un trasferimento che peraltro ha avuto un epilogo tragico, con la morte avvenuta 4 giorni dopo essere giunto nella nuova struttura. Considerazioni che riguardano in questo caso A.T. ma valgono per tutti coloro che possono o potranno trovarsi in identiche condizioni.
Con ogni franchezza riesce davvero difficile capire perché dopo 23 anni trascorsi in una residenza sociosanitaria per disabili si decida di accogliere la proposta di dimissioni e di trasferire una persona con una grave disabilità e con gravi episodi di autolesionismo in una Casa di Riposo per anziani. Risulta inoltre evidente ad ogni tecnico le ripercussioni di trasferimenti, se non oculatamente accompagnati, di soggetti residenti per lungo tempo in una struttura e come la gravità della malattia richieda una adeguata conoscenza delle persone per le quali, forse, la lettura della documentazione sanitaria può rivelarsi insufficiente. Inoltre, ma non meno importante, Lei sa bene che la Casa di Riposo, ai sensi della nostra normativa, può accogliere solo anziani autosufficienti. Infine, non si può non notare come le strutture identificate come possibile destinazione di A.T. (Serenita House, Casa protetta per disabili, casa di riposo per anziani) eroghino prestazioni molto diverse e siano destinate a soggetti “non assimilabili”.
Peraltro, giova ribadire, che non ci si trovava - come purtroppo a volte capita per la carenza di comunità per disabili - a dover assicurare una residenza in condizioni di urgenza ad una persona cui improvvisamente viene meno il sostegno familiare, ma di un soggetto stabilmente ospite di una residenza per disabili che, a quanto si apprende dalla nota, ritiene nel 2001 - dopo 17 anni di permanenza - di dimettere la persona ricoverata, in quanto cessata l’attività riabiliativa. Dalla lettera non è indicata quale autorizzazione avesse la struttura cui il sig. A.T. era ospite; va però fatto notare che le autorizzazioni sanitarie dell’Istituto Mancinelli (RSR estensiva e Rsa disabili) non prevedono residenzialità temporanee; ancora meno la tipologia di posto cui A.T. era ospite, che prevedeva compartecipazione del comune e della ASL. Dunque nessun motivo riabilitativo, che non sia fuorviante, può essere addotto a motivo della dimissione.
Andrebbe peraltro fatto presente, anche allo stesso “Mancinelli”, che quando si abita in un luogo 24 anni; se l’abitare ha minimante senso non ci si disfa delle persone come se si fosse in presenza di pacchi da spostare. Resta in ogni caso davvero difficile capire come al “peggioramento del quadro clinico del paziente”, si scelga come risposta adeguata una struttura come la Casa di riposo per anziani autosufficienti.

Da quanto sopra esposto potrà verificare che forse in tutta la vicenda sia presente più di un aspetto di criticità e ambiguità che non riesce a dissipare i dubbi espressi nella lettera del dicembre scorso circa i motivi che inducono scelte come quelle in oggetto.

cordiali saluti

il Comitato