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Solidarietà Via Fornace, 23 - 60030 Moie di Maiolati Sp. AN- ITALY tel/fax 0731703327 grusol@grusol.it |
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Gruppo Solidarietà, Via Fornace 23, 60030 Moie
di Maiolati S. (AN). Tel. e fax 0731.703327 - grusol@grusol.it 26 giugno 2008 - Presidente Conferenza dei sindaci - Coordinatore Ambito sociale e p.c. - Direttore ASUR Zona 5 - Dirigente servizi sociali Regione Marche Oggetto: Autorizzazioni “Comunità alloggio per persone con disturbi mentali” Nell’Ambito territoriale sociale 9 di Jesi sono state autorizzate, se le nostre informazioni sono corrette, tre Comunità alloggio per persone con disturbi mentali (2 nuclei nella comunità Soteria, 1 nucleo nel comune di Monteroberto), ai sensi della legge regionale 20/2002. La tipologia delle comunità alloggio (funzione abitativa e di accoglienza abitativa) si caratterizza (art. 3, comma 2) per la bassa intensità assistenziale e sono destinate a soggetti autosufficienti privi di un valido supporto familiare. Nello specifico, le comunità alloggio per persone con disturbi mentali si caratterizzano per essere rivolte a soggetti con un alto livello di autosufficienza ed un residuo minimo di bisogno assistenziale di tipo sanitario; le comunità sono parzialmente autogestite, collegate se necessario con un servizio di assistenza a carattere domestico. Queste stesse comunità, come è facile desumere dagli obiettivi e della tipologia di utenza sopra richiamata, non hanno uno standard di assistenza definito come tutte le altre comunità con funzione tutelare e protetta (art. 3, comma 3 e 4) , prevedono infatti soltanto l’attivazione (requisito 10) di un servizio di assistenza domiciliare di supporto e la presenza programmata degli operatori del DSM (requisito 11). E’ quindi del tutto evidente che queste comunità, in ragione della autorizzazione sociale, sono destinate a soggetti con alti livelli di autonomia, prevedono l’attivazione del servizio di assistenza domiciliare e la presenza programmata di operatori del DSM. La risposta a bisogni diversi, in regime residenziale, deve dunque essere trovata all’interno delle strutture del Progetto Obiettivo salute mentale del 2004 e con il percorso autorizzativo della legge 20/2000. Il fatto che le strutture sopra richiamate siano a copertura h24, con conseguente retta dimostra l’incongruità della autorizzazione rispetto all’utenza ospitata. E’ peraltro importante ribadire che ai fini del rilascio dell’autorizzazione, il rispetto dei requisiti strutturali ed organizzativi non può prescindere dal ben più importante requisito della compatibilità tra utenza ospitata e tipologia di struttura. Ci si è posti la domanda con quale standard di personale (rapporto operatore/utente) e tipologia di figure professionale operano queste strutture? Sulla base di quali riferimenti regionali? Sulla base delle considerazioni sopra esposte si ritiene pertanto che l’autorizzazione rilasciata sia incompatibile con la tipologia di struttura. Si resta pertanto in attesa di un compiuto chiarimento. Alla regione Marche che legge per conoscenza si chiede per l’ennesima volta l’attivazione di procedure di verifica rispetto ai percorsi autorizzativi della legge 20/2002. E’ del tutto evidente che autorizzazioni incoerenti con le tipologie di strutture previste dalla legge 20/2002, come in questo caso, vanificano nei fatti il modello di diverse tipologie di strutture a seconda dei diversi bisogni degli utenti; nel caso in oggetto la situazione è ancora più grave perché si identificano strutture sociali, che non prevedono giustamente standard assistenziali e tanto meno hanno obiettivi terapeutici, per l’accoglienza di persone con disturbi mentali che dovrebbero afferire al sistema dei servizi territoriali della salute mentale. Sollecitando un rapido riscontro della presente si inviano cordiali saluti Gruppo Solidarietà |