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Lì 11.2.2003

- Ai membri della Commissione consiliare sanità e servizi sociali
e p.c. - Assessore servizi sociali, Regione Marche

Oggetto: Proposta criteri l. 18/96, anno 2003.


In data 5 gennaio questa associazione ha inviato all'assessore ai servizi sociali le osservazioni alla delibera dei criteri, come approvata in giunta, riferita all'anno 2003 nella parte specifica dell'indiretta (si allega la nota). Si confermano per intero i contenuti della stessa anche a seguito delle modifiche apportate e ora all'esame della Commissione; riportiamo più avanti, le richieste della precedente lettera, che confermiamo.

- L'aver innalzato a 20 ore (precedentemente 1/3) la frequenza al centro diurno (solo a quello della legge 18 e non ai semiresidenziali in ex art. 26 la cui frequenza a qualsiasi ora esclude dai benefici dell'indiretta); non cambia la sostanza. Avevamo sostenuto e sosteniamo che non si possono fare differenze tra utenti in eguali condizioni. Restano validi gli esempi riportati nella nota del 5 gennaio 2003. Ricordiamo che anche con la modifica apportata ci saranno utenti che non saranno valutati (e dunque non usufruiranno del contributo) in quanto fruiscono del centro diurno a tempo pieno (o con più di 20 ore) e utenti che con più di 20 ore di assistenza domiciliare o con frequenza scolastica piena potranno usufruire del contributo. Si insiste non solo nel confermare una assurda discriminazione tra persone in identiche condizioni, ma di ammettere al contributo utenti che fruiscono di maggiori interventi (vedi orario copertura scolastica o assistenza al domicilio). Si confermano pertanto le richieste già formulate con l'esclusione dal beneficio del solo disabile ricoverato presso una struttura residenziale.
"di riconoscere all'utente frequentante, qualsiasi centro diurno rivolto a soggetti in situazione di handicap (e quindi anche quelli riabilitativi in ex art. 26), un monte ore massimo convenzionale:
pari a 20 ore se frequentante il CD a tempo pieno (come punto A)
pari a 30 ore se frequentante il CD a tempo parziale e comunque per una frequenza oraria non superiore alle 20 ore (come punto C)".


La nuova formulazione della scheda che riconosce la situazione di particolare gravità non cambia comunque l'impianto generale che rimane immutato. Ribadiamo quanto già indicato nella nostra nota del 5 gennaio 2003, confermando tutte le nostre perplessità rispetto all'inserimento della "assistenza indiretta" all'interno dei criteri della legge 18; e sul meccanismo che porta a definire gli interventi della legge che vengono finanziati.

" - non si riesce a capire per quale motivo si ritiene di dovere inserire l'indiretta all'interno dei criteri della legge 18; questo intervento ha infatti come riferimento il finanziamento della legge 162/98 (seppur integrato dalla regione come lo scorso anno) e può avere (dal nostro punto di vista dovrebbe) una sua autonomia (tanto più che si continua a non prevedere nessun intreccio con i servizi); come aveva proposto il Gruppo che ha lavorato sulla proposta di Vita Indipendente (che ancora una volta rimane al palo), tutti gli interventi di natura economica potevano essere ricondotti all'interno di un unico provvedimento in uno stretto legame (responsabilità) con i servizi del territorio.
- perché si vuole mantenere inalterato un provvedimento che taglia fuori (e conseguentemente deresponsabilizza) completamente il territorio non concependolo come un servizio (in questo caso di natura economica), accanto agli altri (si veda ad esempio un recente provvedimento in proposito della regione Emilia Romagna). Peraltro dopo aver verificato che questo intervento (che ricerca affannosamente ogni anno criteri più selettivi, che porteranno con ogni probabilità ad una crescita di contenziosi, di esclusione al fine di ridurre il numero di beneficiari non porti a grandi risultati come conferma la situazione del 2002, che doveva portare ad un drastico ridimensionamento dei beneficiari, avendo peraltro escluso tutti in soggetti frequentanti con qualsiasi dotazione oraria i Centri diurni) nel migliore dei casi offre un contributo pari a quello di un assegno di cura (nel 2002, dopo aver cercato di contrarre al massimo i beneficiari, max 675.000 L. al mese), con il continuo passaggio attraverso Commissioni mediche di accertamento, con schede ogni anno riviste e con continue modifiche dei percorsi di accertamento.
- si chiede se non vada verificato se sia ancora valido il meccanismo previsto dalla legge 18 - con criteri annuali di finanziamento di alcuni degli interventi previsti dalla legge - con un finanziamento arrivato per i Comuni singoli al 9%; un meccanismo di finanziamento che non da certezza agli enti locali, con una continua sovrastima della spesa da parte degli stessi, al fine di ottenere maggiori finanziamenti regionali. D'altra parte è questo un meccanismo che risale alla vecchia 18 del 1982 e che forse necessita dopo venti anni di una rivisitazione. Se legge di settore deve esserci, forse vale la pena verificare su quali interventi e servizi ci si vuole effettivamente concentrare con contributi abbastanza certi e di un certo rilievo.

In conclusione, le questioni poste riguardano aspetti tra loro diversi: a) i criteri previsti per il 2003 dell'assistenza indiretta; b) l'inserimento di tale provvedimento all'interno dei criteri della 18; c) il meccanismo di finanziamento della stessa.
Ci si augura che per il 2003 si possano modificare i primi due punti e che si possa, per l'anno successivo, anche in relazione alle strutture e ai finanziamenti previsti per le strutture sociali e socio sanitarie così come previste dalla legge 20/2002, rivedere il meccanismo di finanziamento della legge 18".


Cordiali saluti

Gruppo Solidarietà