(indice Voce sul sociale)
Gruppo Solidarietà, Via S. D'acquisto 7, 60030 Moie di Maiolati
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Lì 11.2.2003
- Ai membri della Commissione consiliare sanità e servizi sociali
e p.c. - Assessore servizi sociali, Regione Marche
Oggetto: Proposta criteri l. 18/96, anno 2003.
In data 5 gennaio questa associazione ha inviato all'assessore ai servizi sociali
le osservazioni alla delibera dei criteri, come approvata in giunta, riferita
all'anno 2003 nella parte specifica dell'indiretta (si allega la nota). Si confermano
per intero i contenuti della stessa anche a seguito delle modifiche apportate
e ora all'esame della Commissione; riportiamo più avanti, le richieste della
precedente lettera, che confermiamo.
- L'aver innalzato a 20 ore (precedentemente 1/3) la frequenza al centro diurno
(solo a quello della legge 18 e non ai semiresidenziali in ex art. 26 la cui
frequenza a qualsiasi ora esclude dai benefici dell'indiretta); non cambia la
sostanza. Avevamo sostenuto e sosteniamo che non si possono fare differenze
tra utenti in eguali condizioni. Restano validi gli esempi riportati nella nota
del 5 gennaio 2003. Ricordiamo che anche con la modifica apportata ci saranno
utenti che non saranno valutati (e dunque non usufruiranno del contributo) in
quanto fruiscono del centro diurno a tempo pieno (o con più di 20 ore) e utenti
che con più di 20 ore di assistenza domiciliare o con frequenza scolastica piena
potranno usufruire del contributo. Si insiste non solo nel confermare una assurda
discriminazione tra persone in identiche condizioni, ma di ammettere al contributo
utenti che fruiscono di maggiori interventi (vedi orario copertura scolastica
o assistenza al domicilio). Si confermano pertanto le richieste già formulate
con l'esclusione dal beneficio del solo disabile ricoverato presso
una struttura residenziale.
"di riconoscere all'utente frequentante, qualsiasi centro diurno rivolto
a soggetti in situazione di handicap (e quindi anche quelli riabilitativi in
ex art. 26), un monte ore massimo convenzionale:
pari a 20 ore se frequentante il CD a tempo pieno (come punto A)
pari a 30 ore se frequentante il CD a tempo parziale e comunque per una frequenza
oraria non superiore alle 20 ore (come punto C)".
La nuova formulazione della scheda che riconosce la situazione di particolare
gravità non cambia comunque l'impianto generale che rimane immutato. Ribadiamo
quanto già indicato nella nostra nota del 5 gennaio 2003, confermando tutte
le nostre perplessità rispetto all'inserimento della "assistenza indiretta"
all'interno dei criteri della legge 18; e sul meccanismo che porta a definire
gli interventi della legge che vengono finanziati.
" - non si riesce a capire per quale motivo si ritiene di dovere inserire l'indiretta
all'interno dei criteri della legge 18; questo intervento ha infatti come riferimento
il finanziamento della legge 162/98 (seppur integrato dalla regione come lo
scorso anno) e può avere (dal nostro punto di vista dovrebbe) una sua autonomia
(tanto più che si continua a non prevedere nessun intreccio con i servizi);
come aveva proposto il Gruppo che ha lavorato sulla proposta di Vita Indipendente
(che ancora una volta rimane al palo), tutti gli interventi di natura economica
potevano essere ricondotti all'interno di un unico provvedimento in uno stretto
legame (responsabilità) con i servizi del territorio.
- perché si vuole mantenere inalterato un provvedimento che taglia fuori (e
conseguentemente deresponsabilizza) completamente il territorio non concependolo
come un servizio (in questo caso di natura economica), accanto agli altri (si
veda ad esempio un recente provvedimento in proposito della regione Emilia Romagna).
Peraltro dopo aver verificato che questo intervento (che ricerca affannosamente
ogni anno criteri più selettivi, che porteranno con ogni probabilità ad una
crescita di contenziosi, di esclusione al fine di ridurre il numero di beneficiari
non porti a grandi risultati come conferma la situazione del 2002, che doveva
portare ad un drastico ridimensionamento dei beneficiari, avendo peraltro escluso
tutti in soggetti frequentanti con qualsiasi dotazione oraria i Centri diurni)
nel migliore dei casi offre un contributo pari a quello di un assegno di cura
(nel 2002, dopo aver cercato di contrarre al massimo i beneficiari, max 675.000
L. al mese), con il continuo passaggio attraverso Commissioni mediche di accertamento,
con schede ogni anno riviste e con continue modifiche dei percorsi di accertamento.
- si chiede se non vada verificato se sia ancora valido il meccanismo previsto
dalla legge 18 - con criteri annuali di finanziamento di alcuni degli interventi
previsti dalla legge - con un finanziamento arrivato per i Comuni singoli al
9%; un meccanismo di finanziamento che non da certezza agli enti locali, con
una continua sovrastima della spesa da parte degli stessi, al fine di ottenere
maggiori finanziamenti regionali. D'altra parte è questo un meccanismo che risale
alla vecchia 18 del 1982 e che forse necessita dopo venti anni di una rivisitazione.
Se legge di settore deve esserci, forse vale la pena verificare su quali interventi
e servizi ci si vuole effettivamente concentrare con contributi abbastanza certi
e di un certo rilievo.
In conclusione, le questioni poste riguardano aspetti tra loro diversi: a) i
criteri previsti per il 2003 dell'assistenza indiretta; b) l'inserimento di
tale provvedimento all'interno dei criteri della 18; c) il meccanismo di finanziamento
della stessa.
Ci si augura che per il 2003 si possano modificare i primi due punti e che si
possa, per l'anno successivo, anche in relazione alle strutture e ai finanziamenti
previsti per le strutture sociali e socio sanitarie così come previste dalla
legge 20/2002, rivedere il meccanismo di finanziamento della legge 18".
Cordiali saluti
Gruppo Solidarietà
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