Alla Dott.ssa Letizia Moratti - Ministro dell'Istruzione
On.Valentina Aprea - Sottosegretario di Stato Ministero dell'Istruzione
Dir. Gen. Pasquale Capo - Capo Dipartimento per la Qualità dell'Istruzione
Dott. Antonio Zucaro - Direttore Generale del Personale del MIUR Dott. Giuseppe
Casentino - Dir. Gen. per la Formazione del Personale
Dott. Paolo Norcia - Vicedirettore Generale del Personale
Dr.ssa Mariolina Moioli - Dirigente Generale per gli Studenti Dr.Bruno Pagnani
- Direzione Generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio
Dir. Gen. Silvio Criscuoli - Pres. Osservatorio per l'Integrazione Scolastica
Loro Sedi
Oggetto: Segnalazione di comportamenti amministrativi
illegittimi in materia di integrazione scolastica di alunni con handicap
(torna all'indice informazioni)
Nel clima di collaborazione che la FISH ha sempre mantenuto e continua a mantenere
con l'Amministrazione scolastica, ci si permette segnalare alcuni comportamenti
amministrativi illegittimi sui quali si richiama la Loro attenzione affinché
possano essere immediatamente eliminate o prevenute irregolarità che certamente
daranno luogo a contenzioso a seguito della violazione del diritto allo studio
degli alunni con handicap: 1. Viene segnalato da più parti che alcune Università
e alcuni CSA abbiano di recente avviato, o stiano avviando, corsi di specializzazione
per le attività di sostegno ai sensi dell'art. 6 del D.M. n° 460/98. In particolare
è certo che ciò avvenga presso l'Università degli Studi de L'Aquila, presso
il CSA di Foggia e presso quello di Modena; ma pare che fatti simili stiano
avvenendo in altre zone. In proposito ci si permette di far presente che il
citato art. 6 stabilisce espressamente che i corsi di specializzazione da esso
utilizzati in "via eccezionale" dovevano comunque concludersi "entro il 2002"
e non potevano ulteriormente essere prorogate. Il sicuro contenzioso nascente
dal rilascio di detti titoli verrà a determinare sostituzione di docenti per
il sostegno anche in corso d'anno, con grave danno per la continuità educativa.
A tal proposito è stato molto apprezzato il recente Decreto del Direttore scolastico
regionale della Puglia che ha annullato dei titoli di specializzazione palesemente
illegittimi.
2. Viene segnalato che in provincia di Foggia i Dirigenti scolastici delle scuole
medie stiano rifiutando iscrizioni di alunni con handicap con la motivazione
che non vi sarebbero sufficienti posti per attività di sostegno e che comunque
non ne verrà accettato più di uno per classe. In proposito ci si permette far
presente che anche per il prossimo anno scolastico sia la C.M. n° 27/2003 sugli
Organici, sia l'art. 35, comma 7, della Legge Finanziaria per il 2003, garantiscono
la nomina di docenti per il sostegno in deroga al rapporto 1:138. Inoltre nei
casi in cui vi fosse un numero di iscritti con handicap superiore al numero
delle prime classi, è consentito dal D.M. n° 141/99 l'iscrizione di 2 alunni
con handicap nella stessa classe con l'obbligatoria riduzione a 20 del numero
della stessa. E' comunque appena il caso di ricordare che un'ordinanza ex art.
700 C.P.C. del dicembre 2002 ha obbligato l'Amministrazione scolastica a raddoppiare
il numero di ore di sostegno assegnate ad un alunno con handicap.
3. Il recente Decreto Dirigenziale del 17 aprile 2003 sull'integrazione ed aggiornamento
delle graduatorie permanenti viene interpretato da più parti nel senso che laddove
ad esempio in I fascia si esauriscano gli elenchi degli inclusi in possesso
del titolo di specializzazione, si provvederà alla nomina degli altri docenti
di prima fascia, anche se sprovvisti di detto titolo di specializzazione, prima
di procedere alla nomina degli inclusi negli appositi elenchi degli specializzati
di II e di III fascia. Ci si permette di far presente che l' art. 14, penultimo
comma, L. n° 104/92 stabilisce tassativamente che "l'utilizzazione in posti
di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita
unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati".
Pertanto la suddivisione in fasce delle graduatorie non può in nessun modo intaccare
il principio della priorità da assegnarsi a quanti, abilitati o meno, siano
in possesso di un titolo di specializzazione; detto principio è stato fissato
non già nell'interesse degli aspiranti agli incarichi, ma nell'esclusivo interesse
degli alunni con handicap. Ciò è confermato dalla Sentenza n° 245/2001 del Consiglio
di Stato, secondo la quale le graduatorie non possono essere di ostacolo al
diritto alla qualità dell'integrazione scolastica e, laddove lo fossero (come
nella interpretazione sopra riportata) l'Amministrazione scolastica è tenuta
a superare la loro rigidità).
Quanto sopra rappresentato è nell'interesse prioritario degli alunni con handicap,
ma vuole essere anche un contributo al buon andamento dell'Amministrazione onde
evitare un contenzioso che sarebbe assai diffuso. Si rimane in attesa di conoscere
le determinazioni che l'Amministrazione vorrà adottare rispetto ai tre problemi
sopra sollevati e si porgono distinti saluti.
Roma 29 aprile 2003
Avv.to Salvatore Nocera Vicepresidente FISH
Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap
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