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L'articolo 14 del decreto applicativo della legge 30/03 sulla riforma del mercato del lavoro rappresenta l'ennesimo colpo di piccone al collocamento mirato delle persone con disabilità. http://www.superabile.it/cgi-bin/Superabile.dll/HomePage/Punto/Art/Art.jsp?O
(torna all'indice informazioni) Occorre capire cosa ciò significa: l'articolo 12 della legge 68/99 prevede che le imprese che effettuano assunzioni con chiamata nominativa stipulino convenzioni con le cooperative sociali che hanno come scopo l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, al fine di ottenere la formazione di questi lavoratori. La formazione non può durare più di due anni (ma con diverse circolari, anche del precedente Governo, i termini sono stati allungati), ma il lavoratore viene immediatamente assunto dall'impresa, che, per il servizio formativo svolto dalla cooperativa sociale, affida alla stessa certe commesse col relativo corrispettivo. A questo risultato si è pervenuti dopo una lunga battaglia culturale e parlamentare che invece voleva che i lavoratori venissero affidati senza limiti di tempo alle cooperative e venissero assunti dalle imprese quando queste lo avessero deciso. Purtroppo questa logica è rientrata con l'articolo 14 del decreto applicativo della legge 30/03, che praticamente escluderà i lavoratori con disabilità dall'assunzione di normali posti nelle imprese, mentre li farà permanere nelle cooperative sociali, dove i lavoratori con disabilità debbono essere almeno il 30% dei soci e possono quindi arrivare anche a valori prossimi al 100%, con buona pace di quanti abbiamo lottato e lottiamo per il normale inserimento nella scuola, nel lavoro e nella società. La situazione è aggravata da due circostanze legali: - Una circolare dell'INPS dello scorso anno ha precisato che il corrispettivo
percepito dai soci-lavoratori disabili di cooperative sociali è compatibile
con la pensione di invalidità, che invece non è compatibile - Lo stesso art 14 della legge 30/03 stabilisce che l'affidamento alle cooperative
sociali avvenga sulla base di "convenzioni-tipo", da valere cioè
per categorie di lavoratori, fra sindacati dei lavoratori e dei datori di Non c'è dubbio che questa norma, oltre che affossare la parte più
qualificante della legge 68/99, riapre in Italia la strada ai "lavoratori
protetti", ancora quasi unica modalità di lavoro in Europa dei lavoratori Riusciranno le associazioni dei familiari dei disabili più gravi ad
evitare la tentazione di un ricovero protetto in sostituzione di un normale
posto di lavoro? Riuscirà il movimento italiano per l'integrazione a
convincere |