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La norma che sanziona la mancata esibizione si applica solo ai regolari

Il clandestino può non esibire un documento di identità


(Cassazione, Sezione Terza Penale 31990/03)

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Lo straniero che si trova in Italia in condizione di clandestinità non è obbligato ad esibire il documento di identità alle autorità che ne facciano richiesta, e pertanto il suo rifiuto non costituisce reato in quanto la norma incriminatrice si applica solo ai cittadini extracomunitari con regolare permesso di soggiorno. Lo ha stabilito la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione decidendo il caso di un albanese condannato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale ma prosciolto dall'accusa di mancata esibizione senza giustificato motivo di un documento identificativo perché "il fatto non sussiste". Per tale motivo il Procuratore Generale di Firenze aveva fatto ricorso in Cassazione chiedendo la condanna anche per quest'ultimo reato. I Giudici di Piazza Cavour però sono stati di diverso avviso ed hanno respinto il ricorso, spiegando che lo straniero clandestino non ha l'obbligo di munirsi di un documento di identificazione mentre tale obbligo grava certamente sul cittadino extracomunitario munito di regolare permesso di soggiorno, al quale solamente è applicabile la norma penale in questione. La Suprema Corte ha infatti precisato che, se il clandestino fosse obbligato ad esibire un documento di identità, paleserebbe il suo stato di clandestinità, ed in tal modo "si violerebbe il principio secondo il quale nessuno può essere tenuto ad agire contro se stesso"; pertanto, concludono i Supremi Giudici, "la condizione di clandestinità, che non è oggi sanzionata penalmente, non può trovare surrettizie sanzioni penali, attraverso un sistema che criminalizzi indiscriminatamente l'inadempimento di meri oneri di natura amministrativa". (25 agosto 2003)


Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, sentenza n.31990/2003



OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

1. Il giudice monocratico di Firenze ha pronunciato sentenza di applicazione della pena nei confronti di R. A., cittadino albanese, in ordine ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, mentre ha prosciolto l'imputato, con la formula perché il "fatto non sussiste", dal reato previsto dall'articolo 6, comma 4, legge 40/1998 [1], relativo alla omissione di esibizione, senza giustificato motivo, di un documento di identificazione. 2. Il Pg di Firenze propone ricorso con riferimento al proscioglimento dell'imputato. Premesso il richiamo alla giurisprudenza di legittimità, che in casi simili ha statuito il carattere unitario della decisione, il Pg sostiene l'erronea applicazione della legge penale, in quanto la mancata esibizione del documento - formula più ampia del mero rifiuto di esibizione - si applicherebbe anche agli stranieri clandestini ed a coloro che volontariamente si sono posti nella condizione di non possedere un documento. 3. La questione risulta numerose volte affrontata dalla Suprema Corte, con decisioni tra loro difformi, indicative della persistenza di un contrasto giurisprudenziale, che risulta, peraltro, già segnalato. 4. In breve, le ragioni addotte a sostegno della configurabilità del reato anche per gli stranieri clandestini sprovvisti di un documento d'identità si sostanziano nelle seguenti articolazioni: a) la norma incriminatrice, sanzionando la mancata esibizione, non già il "rifiuto", del documento di identificazione, presuppone che di tale documento lo straniero abbia l'obbligo di munirsi; b) per "giustificati motivi" devono intendersi comportamenti non collegabili a comportamenti volontari; c) l'articolo 6, comma IV, prevede che lo straniero sia sottoposto a rilievi segnaletici quando vi siano dubbi sulla sua identità personale; d) l'articolo 6, comma IX, prevede altresì che sia rilasciato allo straniero un documento di identificazione non valido per l'espatrio. 5. Gli indicati argomenti, tuttavia, non convincono. 6. Già dalla collocazione della disposizione nell'ambito dell'articolo 6, relativo alle "facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno", si evince una chiara scelta di politica criminale, tesa ad applicare la sanzione solo agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Il primo ed il secondo comma di questo articolo recano disposizioni riferibili esclusivamente agli immigrati muniti di permesso di soggiorno. Così anche i commi successivi al comma 3. Una lettura sistematica della norma porta evidentemente ad escludere che solo il comma 3, del tutto fuori contesto, possa essere estensivamente applicabile anche agli stranieri clandestinamente introdottisi in Italia. 7. D'altronde, un'interpretazione estensiva del comma 3 agli stranieri clandestini finirebbe con il sanzionare puramente e semplicemente la condizione di clandestinità, contro la chiara volontà del legislatore, quale emerge dai lavori parlamentari, oltre che dal testo legislativo approvato. 8. Non possono, poi, essere condivise nello specifico le ragioni poste a fondamento delle decisioni, che hanno sostenuto la configurabilità del reato per gli stranieri clandestini sprovvisti di documenti. 9. In primo luogo, va confutata l'affermazione secondo cui lo straniero avrebbe comunque l'obbligo di munirsi di un documento di identificazione. Difatti, posto che il comma 3 non fa alcun cenno al documento di identificazione rilasciabile ai sensi del comma 9 (parla di passaporto o altro documento di identificazione senza operare alcuna specificazione), tale ultima disposizione, nel prevedere il rilascio allo straniero di un documento di identificazione non valido per l'espatrio, non prevede per lo straniero, che ne sia privo, alcun obbligo di richiederne il rilascio. D'altro canto, lo straniero clandestino non ha alcuna possibilità di ottenere un simile documento, poiché, non appena si accingesse a richiederlo, paleserebbe il suo stato di clandestinità ed attiverebbe il procedimento di espulsione. Orbene, sarebbe contra ius una norma che, pur ascrivendo l'ingresso clandestino all'area del penalmente irrilevante, imponesse al clandestino di attivarsi per munirsi di un documento di identificazione, che equivarrebbe ad una denuncia del suo stato di clandestinità e porrebbe quindi le condizioni per la sua espulsione. Ove l'ordinamento pretendesse un simile comportamento, violerebbe il principio secondo il quale nessuno può essere tenuto ad agire contro se stesso. Ne deriva con chiarezza che il possesso del documento di identificazione, di cui al comma 9, è dalla normativa in vigore consentito solo agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Anche il richiamo al quarto comma dell'articolo 6 appare inconferente, la sottoposizione dello straniero a rilievi segnaletici essendo dettata unicamente da esigenze di prevenzione generale e finalizzata non già a fornire allo straniero un valido documento di identificazione, ma solo a favorire gli eventuali controlli di pubblica sicurezza. 10. Ciò posto, il fulcro intorno a cui va sviluppata l'attività interpretativa è rappresentato dall'inciso "per giustificato motivo". In giurisprudenza se ne è discussa la natura (se si tratti di elemento costitutivo del reato o causa di esclusione della punibilità) piuttosto che l'ambito di applicazione. Le sentenze della Corte di cassazione che in questa sede sono sottoposte a critica (cfr. per tutte Cassazione, sezione prima, 29.11.1999 Pg in proc. Lechehebeb) hanno offerto soltanto un breve spunto alla riflessione, sostenendo che i giustificati motivi non sono collegabili a comportamenti volontari. La regola ivi affermata deve essere esplicata nella sua interezza per essere appieno compresa: sarebbero riconducibili a comportamenti volontari sia la condotta di chi volontariamente si disfi dei propri documenti, sia la condotta omissiva di chi, essendone privo, violi l'obbligo giuridico di munirsi di altro documento identificativo. In tal modo la costruzione logica si chiude nella sua circolarità rendendo indefettibilmente passibili di sanzione penale gli stranieri clandestini. L'asserzione, peraltro, sembra riecheggiare il principio secondo cui le cause di giustificazione non possono essere invocate da chi abbia causato volontariamente la situazione di pericolo, ma non si interroga sul diverso ambito e sulla diversa e più ampia portata del concetto sotteso alla "esimente del giustificato motivo". In particolare, poi, l'affermazione trascura di considerare che il comportamento possa ben essere consapevole e volontario, ma contemporaneamente dettato dall'impossibilità di tenere un comportamento diverso, sì da renderlo inesigibile da parte dell'autorità. Si pensi a quei soggetti privi ab origine di documenti o che ne siano rimasti sprovvisti per accadimenti estranei alla loro volontà (perché, ad esempio, sfuggiti a persecuzioni politiche, guerre, devastazioni, ecc.). Per costoro, è proprio l'ingresso clandestino in Italia a costituire il giustificato motivo dell'omessa esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione. Difatti, si è dimostrato che lo straniero clandestino sprovvisto di documenti non abbia alcun obbligo giuridico ex articolo 6, comma 9, di munirsi di un documento di identificazione, ed anzi si trovi nell'impossibilità di farlo, perché qualunque comportamento diverso da quello omissivo si tradurrebbe in una violazione del diritto sostanziale di autodifesa. 11. Né può essere validamente sostenuto che l'omessa esibizione, non essendo direttamente correlata all'accertamento della clandestinità, bensì preposta al regolare svolgimento di attività di pubblica sicurezza, e solo indirettamente finalizzata all'espulsione, possa legittimamente essere presidiata dalla norma penale. La condizione di clandestinità, che non è oggi sanzionata penalmente, non può trovare surrettizie sanzioni penali, attraverso un sistema che criminalizzi indiscriminatamente l'inadempimento di meri oneri di natura amministrativa.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.