da: Prospettive assistenziali (via
Artisti 36, 10124 Torino), n. 142, aprile giugno 2003, p. 32-35
REGOLAMENTO DELLA RSA GESTITA DALL'ASL 4 DI TORINO
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Riportiamo il regolamento integrale che definisce i rapporti
tra una Rsa-Residenza sanitaria assistenziale ed i suoi utenti (persone colpite
da malattie invalidanti e non autosufficienti per lo più anziane). Si tratta,
quindi, di un presidio residenziale con 95 posti letto, a "valenza essenzialmente
sanitaria" come ricordato nell'introduzione al regolamento. Pertanto, a differenza
di altre analoghe strutture, è da porre positivamente in rilievo l'evidenziazione
dell'aspetto sanitario, che si concretizza nella gestione a cura della Azienda
sanitaria locale Asl 4 di Torino. L'assistenza medica è organizzata anche per
mezzo di uno specifico protocollo sperimentale che vede coinvolti i medici di
medicina generale e l'Asl 4 (cfr. art. 9). Non è prevista la presenza fisica
di medici nelle fasce notturne e nei giorni festivi, è comunque assicurata una
disponibilità continua degli stessi, oltre alla costante presenza in tutto l'arco
delle 24 ore di infermieri professionali.
Nonostante l'elevato numero di posti, occorre evidenziare che la struttura è
fisicamente ripartita in camere da non più di due posti letto. Ciò permette
una buona possibilità di personalizzazione e adattamento dell'ambiente al fine
di salvaguardare le esigenze relazionali e la privacy di ciascun utente e nel
contempo il rispetto della convivenza comune. Corretto pure il richiamo (cfr.
art. 3) al previsto intervento dell'Amministrazione comunale di Torino per l''integrazione
della retta giornaliera (che ad oggi ammonta a 33,57 euro, cfr. art. 14). Da
segnalare positivamente, ancora, la quotidiana apertura della struttura ai visitatori
dalle ore 9 alle 20,30. Il regolamento è il frutto di una trattativa condotta
dal Csa - Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti, che aveva ritenuto
inadeguato il testo precedente in quanto fondato sul concetto di "ospiti" dei
degenti anziché di "malati".Dei 95 posti letto, 15 sono riservati a ricoveri
di sollievo, il cui scopo è quello di consentire periodi di tregua ai congiunti
che curano a casa loro anziani cronici non autosufficienti o malati di Alzheimer.
TESTO DEL REGOLAMENTO
La Residenza sanitaria assistenziale (Rsa) di via Botticelli 130, è una struttura
a valenza essenzialmente sanitaria per persone non autosufficienti, prevalentemente
anziani, che richiedono un livello medio di assistenza sanitaria (medica, infermieristica,
riabilitativa) integrato da un livello elevato di assistenza tutelare e alberghiera.
I trattamenti riabilitativi, su indicazione medica, sono prevalentemente quelli
di conservazione dello stato di equilibrio raggiunto a seguito della riabilitazione
effettuata, nelle fasi acute e post acute, a livello di presidio ospedaliero:
l'obiettivo del trattamento riabilitativo nella Rsa cerca di prevenire aggravamenti
ed il decadimento funzionale, compatibilmente con l'eventuale menomazione rimasta.
La necessità di un elevato e continuato sostegno viene soddisfatta con personale
qualificato di assistenza alla persona, che assicura supporti umani ottimali
al fine di consentire a tutti i soggetti non autosufficienti di trovare un equilibrio
psicofisico.
Le attività svolte nella Rsa pongono in primo piano la persona attraverso:
l'elaborazione di progetti individualizzati, l'integrazione e/o il coordinamento
nell'operatività delle varie figure professionali sul singolo caso;
la flessibilità operativa;
la stabilità dell'équipe assistenziale.
Particolare attenzione, nell'elaborare il progetto individualizzato, viene posta
alle esigenze di tipo relazionale dei cittadini.
Viene garantito alle persone inserite nella Rsa il rispetto dei loro diritti,
la loro riservatezza, il rispetto della loro personalità, anche mediante la
personalizzazione degli ambienti, la valorizzazione della persona attraverso
la cura dell'aspetto fisico, nonché la promozione del patrimonio culturale,
politico e religioso di ciascuno.
Globalmente nella Rsa si persegue la qualità delle risposte assistenziali fornite,
affinché le attività si conformino il più possibile ai ritmi ed alle abitudini
delle persone, compatibilmente con le esigenze di una collettività, anche attraverso
l'osservanza di protocolli operativi rispettosi della dignità della persona.
L'organizzazione ed il funzionamento della Rsa sono disciplinati da apposito
Regolamento approvato dalla Regione Piemonte con determinazione n. 15 del 24/1/2001
"Direzione politiche sociali - Settore promozione della rete delle strutture,
vigilanza e controllo sulla qualità dei servizi", consultabile integralmente
presso la: direzione della struttura; il servizio viene attualmente svolto dalla
ditta Kursana Residence, società cooperativa a responsabilità limitata, vincitrice
della gara per l'affidamento, ed è attuato, in collaborazione con la direzione
della struttura ed in relazione agli obiettivi di cui sopra, secondo il progetto
elaborato dalla ditta stessa e le disposizioni prescritte dall'Asl 4.
La programmazione e l'organizzazione dell'assistenza infermieristica, riabilitativa,
tutelare ed alberghiera, viene predisposta da un referente-coordinatore della
ditta, che assicura l'applicazione delle direttive fornite dalla direzione.
Il presente "Regolamento dei rapporti" descrive in modo dettagliato il rapporto
tra l'Asl 4 di Torino e i cittadini, in modo particolare per quanto riguarda
gli aspetti gestionali ed amministrativi.
Art. 1 - La struttura è dotata di camere a due letti e ad un letto e
può ospitare in tutto 80 cittadini non autosufficienti residenti nel territorio
dell'Asl 4. Ogni camera è dotata di servizio igienico con doccia, presa per
il telefono e sistema di chiamata di emergenza.
Per tutti i cittadini l'inserimento e la dimissione è subordinata al parere
vincolante dell'Unità di valutazione geriatrica (Uvg) dell'Asl 4.
Art. 2 - Le ammissioni alla struttura sono programmate nei giorni feriali
della settimana, nell'orario concordato con la direzione.
All'ingresso il cittadino o persona di sua fiducia, è tenuto:
- a consegnare eventuale documentazione medica in suo possesso, nonché prescrizioni
riportanti dosaggi e posologie per terapie eventualmente in atto;
- a presentare fotocopia della tessera sanitaria, del codice fiscale e di un
documento d'identità;
- a disporre di un corredo personale sufficiente;
- ad adempiere alle formalità amministrative che gli verranno richieste, compreso
il versamento anticipato relativo al mese corrente della retta socio-assistenziale
e la firma del presente regolamento.
Il cittadino viene sottoposto a visita sanitaria, per la valutazione delle condizioni
di salute e per la definizione di un preliminare programma individuale di assistenza.
Programma che verrà successivamente aggiornato sulla base delle condizioni cliniche,
dei profilo relazionale e psicologico, del grado di autonomia e delle potenzialità
esistenti.
Nel rispetto delle condizioni cliniche di ognuno, il cittadino è invitato e
stimolato a partecipare il più possibile alla vita comune e alle attività di
animazione e occupazionali.
Art. 3 - La procedura d'ingresso s'intende formalizzata al momento della
sottoscrizione del
presente regolamento da parte del cittadino, o del suo tutore o del fideiussore.
Per quanto riguarda la retta socio-assistenziale, vengono seguite le procedure
previste dall'amministrazione comunale della città di Torino per l'erogazione
dell'eventuale integrazione rette.
Art. 4 - Il cittadino gode della massima libertà ed eventuali limitazioni
sono esclusivamente imposte dal suo stato di salute, valutato dal medico curante
e dai direttore sanitario della struttura.
I cittadini sono tenuti ad osservare le regole della struttura, con particolare
riguardo a quelle della convivenza, della vita di relazione e ad attenersi alle
disposizioni della direzione.
La struttura è aperta tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 20,30. Durante
questo orario il cittadino è libero di entrare ed uscire, ricevere visite, comunicare
telefonicamente con l'esterno, invitare e ricevere parenti ed amici nei locali
comuni e privati in numero e condizioni tali da non recare disturbo ad altre
persone.
Se il cittadino desidera uscire dalla struttura, egli stesso o un parente deve
compilare un apposito modulo e farlo controfirmare dal direttore sanitario o
dal Responsabile dell'assistenza infermieristica e alberghiera, o da loro delegati,
a validazione di una condizione clinica che lo consenta, e consegnarlo alla
reception.
Nel caso in cui il cittadino intenda lasciare provvisoriamente la Rsa (fatto
salvo la condizione di ricovero ospedaliero), è tenuto a darne comunicazione
al direttore della stessa con un preavviso di almeno 2 giorni, concordando le
modalità di dimissione temporanea e di successivo rientro.
Art. 5 - Compatibilmente con le proprie condizioni fisiche e mentali,
il cittadino s'impegna a:
- collaborare con il personale di servizio per il mantenimento dell'igiene dell'ambiente,
della pulizia e del decoro dell'abitazione;
- non danneggiare o manomettere arredi, attrezzature, impianti e parti strutturali;
- segnalare al personale l'eventuale cattivo funzionamento delle attrezzature
o degli impianti della camera;
- consentire al personale di servizio e a qualsiasi altra persona indicata dalla
direzione di entrare nella camera per provvedere alle pulizie, ai controlli
e alle eventuali riparazioni.
Art. 6 - Al cittadino è data la possibilità, previo assenso della direzione,
di personalizzare la propria camera, portando con sé oggetti e suppellettili
personali, nel rispetto dei diritti e delle esigenze dell'eventuale compagno
di stanza e degli altri cittadini.
Nelle camere è consentito l'installazione e l'uso di apparecchi telefonici,
televisivi, radiofonici e riproduttivi video-musicali, previa autorizzazione
della direzione. Il pagamento delle spese telefoniche, nonché il canone d'uso
e le imposte di legge dei summenzionati apparecchi e comunque i costi corrispondenti
sono a carico del cittadino.
I cittadini o i loro familiari sono tenuti a risarcire eventuali danni arrecati
alla struttura o ad arredi e attrezzature a causa di incuria, trascuratezza
o altri motivi a loro imputabili o ai loro invitati.
Art. 7 - I cittadini sono invitati a collaborare al fine di curare la
propria immagine personale, in tutti gli aspetti, sia per la qualità della propria
vita, sia per rispetto verso gli altri.
Per una serena e tranquilla convivenza il cittadino si impegna ad osservare
le seguenti norme: non frequentare i locali comuni in veste da camera o pigiama;
- tenere un comportamento corretto e dignitoso verso gli altri;
- non usare in camera apparecchi da riscaldamento, condizionamento o cottura,
ferri da stiro od altre apparecchiature similari;
- non lavare in camera indumenti personali;
- non arrecare disturbo con atti o rumori molesti o utilizzando apparecchi rumorosi;
- non gettare acqua, immondizie od, altro al di fuori degli appositi siti;
- non vuotare nei sanitari materiale che possono otturarli;
- non fumare nei locali ove non è consentito;
- non asportare dai locali oggetti che ne costituiscano il corredo.
Art. 8 - È rigorosamente proibito, se non a seguito di specifica autorizzazione
da parte del direttore sanitario, portare cibi e/o bevande o farmaci ai cittadini,
eccettuata la terapia in corso all'atto dell'inserimento, limitatamente ai primi
3 giorni di permanenza.
Art. 9 - L'assistenza medica viene garantita attraverso medici di medicina
generale dell'Asl 4.
I medici di medicina generale sono organizzati all'interno della Rsa ai sensi
della Dgr (Deliberazione della Giunta regionale) n. 47-26252 del 9/12/1998 ed
inoltre con protocollo sperimentale concordato tra i medici di medicina generale
e l'Asl, garantiscono un servizio di disponibilità notturna, festiva, prefestiva.
Il personale infermieristico, seguendo protocolli concordati con la direzione
della Rsa, definisce le priorità di chiamata dei servizio 118 o del medico di
medicina generale. Una volta contattato, il medico, accertatosi dei problema
sanitario, potrà, a seconda dei casi, dare direttamente disposizioni o raggiungere
la Rsa per valutare personalmente la situazione.
All'ingresso dei cittadino nella Rsa, viene "congelata" la scelta del medico
di famiglia originario, se questi non opera nella Rsa stessa e il cittadino
provvede alla scelta di un medico di medicina generale operante nella struttura.
All'atto dell'eventuale dimissione dalla Rsa, l'assistito tornerà automaticamente
in carico al medico di medicina generale originario, anche in deroga al massimale
individuale.
Il medico di medicina generale operante all'interno della Rsa esplica, nei confronti
dei suoi assistiti ospiti della struttura, tutti i compiti previsti dall'accordo
collettivo in vigore, comprese le prestazioni di particolare impegno professionale,
le certificazioni ed ogni altra prestazione di competenza.
Le visite specialistiche eventualmente richieste dal medico curante sono effettuate
da personale dell'Azienda, possibilmente nella struttura stessa.
In caso sia necessario il trasferimento del soggetto per l'effettuazione di
prestazioni diagnostiche,
il trasporto viene realizzato utilizzando l'ambulanza convenzionata con ]'Azienda,
senza onere a carico dei cittadino.
Nei casi di aggravamenti e riacutizzazioni di malattie, qualora l'organizzazione
medica e infermieristica presente nella struttura possa garantire le prestazioni
necessarie alle cure, il paziente mantiene il diritto a riceverle nell'ambito
della struttura, evitando il ricovero ospedaliero, anche usufruendo di interventi
specialistici, quando organizzabili, secondo le indicazioni del medico geriatra
a cui è affidata la direzione della struttura. Viene garantita la presenza di
infermieri professionali, continuativamente in tutto l'arco delle 24 ore, con
compresenze durante le ore diurne e la disponibilità di un infermiere professionale
coordinatore.
Agli ospiti viene garantita la possibilità di interventi individuali da parte,
di tecnici della riabilitazione, quando, su proposta del medico curante, il
geriatra o il fisiatra ne indichi l'opportunità.
Farmaci e presidi sanitari prescritti dai medici curanti e/o specialisti consulenti
sono forniti direttamente attraverso il servizio farmaceutico aziendale, con
le stesse modalità con cui sono messi a disposizione dei pazienti in regime
di ricovero presso il presidio ospedaliero Giovanni Bosco.
Art. 10 - Ogni cittadino può farsi assistere dai ministri del culto al
quale appartiene, nel rispetto dei diritti e delle rispettive sensibilità individuali.
Periodicamente vengono celebrati nella:cappella della Rsa la santa messa e altri
riti religiosi richiesti.
Art. 11 - Qualora il cittadino non sia in grado di firmare il presente
regolamento, il tutore, ovvero il fideiussore, sono le persone di riferimento
che si impegnano, firmando il presente documento, a funzionare come tramite
tra la direzione della Rsa e il cittadino, ogni qualvolta se ne presenti la
necessità, assumendo in solido tutte le obbligazioni contestualmente definite
tra la Residenza e il cittadino.
Art. 12 - Il Sig. ……………. in qualità di utente/tutore o fideiussore si
impegna:a corrispondere alla Asl4 in modo puntuale; entro 5 giorni di ogni mese,
la retta mensile anticipata relativa alla quota socio -assistenziale così come
determinata dalla stessa Asl 4 di Torino o dall'Amministrazione comunale della
Città di Torino per quanto riguarda l'eventuale integrazione della retta.
Art. 13 - La retta. mensile viene rapportata ai giorni effettivi del
mese di riferimento e dà diritto
a godere del vitto, dell'alloggio, del riscaldamento e di tutti i servizi generali
e collettivi previsti nelle norme in vigore. Il pagamento decorre dalla data
dalla quale è stata comunicata la disponibilità del posto letto.
Ai fini dei conteggio dell'addebito mensile, la giornata d'ingresso viene considerata
giornata di effettiva presenza. Successivamente la presenza del cittadino viene
convenzionalmente rilevata alle ore 00.00 di ogni giorno.
In caso di dimissioni la quota viene quantificata sulla base dei giorni di effettiva
presenza e conguagliata al cittadino/tutore o fideiussore.
Art. 14 - La retta giornaliera, per i servizi socio-assistenziali previsti
dal regolamento della struttura, è attualmente stabilita in euro 33,57 iva inclusa.
Il Sig. ………………. quale cittadino/tutore o fideiussore prende atto che la retta
sopra indicata è suscettibile di modificazioni, l'entità e la decorrenza. delle
quali verranno comunicate dall'Azienda sanitaria locale 4.
Art. 15 - In caso di rinuncia, a qualsiasi titolo o per qualsiasi causa,
alla permanenza nella Rsa, il cittadino è tenuto a dare un preavviso di almeno
15 giorni al direttore della stessa mediante formale comunicazione, pagando
fino al 15° giorno l'intera rata maturata.
Le assenze, anche se programmate, e la mancata fruizione per qualsivoglia motivo
dei servizi oggetto dei presente regolamento, non danno origine a rimborsi o
diminuzioni dei compensi pattuiti. Gli stessi continuano a decorrere come se
il cittadino sia presente e usufruisca di tutti i servizi.
Art. 16 - Il cittadino che desideri avanzare delle richieste straordinarie
o segnalare inadempienze nel servizio può rivolgersi al responsabile di struttura
della ditta aggiudicataria o alla direzione medica e infermieristica della Rsa.
Tra i servizi previsti nella retta dall'Azienda sanitaria locale 4 di Torino
sono compresi:
- servizio di parrucchiere: n. 1 seduta mensile per capelli e n. 2 tagli settimanali
per la barba
- servizio di podologo: n. 1 seduta mensile
- servizio di lavanderia: per capi personali di uso corrente.
Le prestazioni aggiuntive non previste, le cui tariffe sono depositate presso
gli uffici amministrativi e fornite a richiesta dei cittadini, sono addebitate
direttamente dalla ditta Kursana al richiedente
Art. 17 - L'Asl 4 non assume alcun tipo di responsabilità civile, penale
od assicurativa per furto, incendio o danneggiamenti circa le cose di proprietà
dei cittadino, se non per fatti dovuti a cause di servizio e per causa delle
cose di pertinenza della stessa Rsa.
Art. 18 - Il personale non è autorizzato a gestire denaro o valori per
conto dei cittadini, né a conservare preziosi, denaro, libretti di banca, oggetti
personali o altro. Eventuali valori dei cittadino possono essere consegnati
al responsabile di struttura che ne darà ricevuta.
L'Asl 4 non si assume responsabilità alcuna per i valori conservati nella camera
e nei mobili degli ospiti. Eventuali ammanchi devono essere tempestivamente
segnalati alla direzione.
I rapporti tra personale e cittadini devono essere improntati al massimo rispetto
e comprensione delle reciproche esigenze.
In caso di particolari problematiche non risolvibili diversamente, qualora le
condizioni del cittadino siano incompatibili con la permanenza o rechino pericolo
o nocumento per gli altri ospiti, su richiesta motivata della direzione della
struttura, l'Asl 4 può adottare un provvedimento di allontanamento del cittadino
dalla struttura.
Art. 19 - La struttura della Rsa è utilizzata dall' Asl per attività
che rientrano nei compiti istituzionali dell'ente, in particolare per progetti
rivolti alla popolazione anziana.
Art. 20 - Il presente regolamento si intende inoperante de jure et
de facto qualora dovessero entrare in vigore norme legislative, nazionali
o regionali, in contrasto con lo stesso. In tal caso si procederà ad una nuova
disciplina del rapporto.
Per ogni controversia relativa alla interpretazione, esecuzione del presente
regolamento viene rimandata alla competenza dei Foro di Torino.
Art. 21 - Il presente regolamento viene sottoscritto per accettazione:
dal cittadino sig. .................................................nato a ……………………….,
il……………
o dal tutore sig. ………………………………...nato a ……………...…….…, il……...…….
numero di provvedimento di tutela ………………………………………………
o dal fideiussore sig. ...........................................nato a ………………..……..,
il……………
in quanto il cittadino non è in grado di sottoscrivere l'atto come da attestazione
del direttore sanitario della Rsa.
Letto confermato e sottoscritto
Il cittadino il tutore Il fideiussore
.................. ................. .....................
Torino, lì …………………………….
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