L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della Regione:
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato
con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della
disciplina in materia sanitaria, emanati a norma dell'art. 2 della legge
delega n. 421 del 23 ottobre 1992;
Vista la legge quadro n. 328 dell'8 novembre 2000, recante disposizioni
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali,
quali principi fondamentali di riforma economico-sociale, ai sensi dell'art.
117 Costituzione, d'immediata applicazione in Sicilia per la coerenza
con il richiamato impianto legislativo regionale;
Visto il decreto legislativo n. 109 del 1998: "Definizioni dei criteri
di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate";
Visto il successivo decreto legislativo n. 130 del 2000: "Disposizioni
correttive del decreto legislativo n. 109 del 1998 in materia di criteri
unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate";
Visto il decreto dell'Assessore per gli enti locali n. 867 del 15 aprile
2003;
Visto il D.P.C.M. 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 6 giugno 2001, n. 129, recante "Atto di indirizzo
e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie" ed, in particolare,
gli artt. 5 e 6 del citato D.P.C.M., nei quali si rinvia a specifici atti
delle Regioni per la determinazione del costo dei servizi ivi descritti,
della quota di compartecipazione degli utenti, nonché per la determinazione
delle competenze e dei ruoli in materia di prestazioni socio-sanitarie;
Visto il piano sanitario regionale 2000/2002;
Visto l'art. 8ter del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
Visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001, recante "Livelli essenziali di assistenza
sanitaria" collegando le disposizioni dello stesso con quelle del decreto
ministeriale 21 maggio 2001, n. 308, recante il regolamento concernente
"Requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio
dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale,
a norma dell'art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328 e valutata inoltre
la necessità di adeguare i profili assistenziali delle strutture residenziali
extra-ospedaliere anche agli indirizzi attualmente in discussione in sede
nazionale nell'ambito del progetto "Mattoni del servizio sanitario" come
regolati dalla Conferenza Stato Regioni del dicembre 2002;
Visto il D.P.R.S. 25 ottobre 1999, con il quale sono stati approvati gli
standard strutturali delle residenze sanitarie assistenziali, prevedendo
nella fattispecie una capacità ricettiva non interiore a 20 posti e non
superiore a 120 posti articolata in nuclei di 20 posti;
Visto il decreto dell'Assessore per la sanità n. 01545 del 7 agosto 2002,
con il quale sono state fissate le rette pro-capite per i moduli da 40,
60, 80 e 120 posti letto per residenze sanitarie assistenziali;
Visto il decreto dell'Assessore per la sanità n. 172 del 18 febbraio 2003.
con il quale è stata fissata la retta pro-capite per il modulo da 20 posti
letto per residenze sanitarie assistenziali;
Visto il decreto dell'Assessore per la sanità del 17 dicembre 2004 di
modifica dei decreti 7 agosto 2002 e 18 febbraio 2003, relativi alla determinazione
dei posti letto e delle rette in R.S.A. per anziani non autosufficienti
e disabili;
Rilevato che ciò ha generato ostacoli alle aziende unità sanitarie locali
incaricate dell'istruttoria, per la mancanza di un chiaro e certo riferimento
normativo e regolamentare, determinando una intempestività della risposta
al cittadino che si trova in condizioni precarie di salute, a seguito
di ricovero ospedaliero o, comunque, in condizione di non autosufficienza
e bisognevole di assistenza continuativa non effettuabile a domicilio;
Considerato che la R.S.A. deve rappresentare una risposta immediata ed,
allo stesso modo, temporanea di alto contenuto sanitario, alle esigenze
sanitarie dei cittadini e che, pertanto, può prevedersi che il ricovero
in R.S.A. avvenga a totale carico del S.S.R. per i primi 60 giorni di
ricovero e con espressa motivazione addotta dall'U.V.G. o U.V.M. che redige
il piano assistenziale individuale;
Atteso che è stata predisposta per l'inoltro alla Giunta regionale una
relazione programmatica che riordina complessivamente la materia e consente
l'auspicato coordinamento normativo ed amministrativo fra servizi e strutture
del S.S.R e servizi e strutture degli enti locali, sottolineando, in particolare
la valenza sanitaria delle R.S.A. ed il loro standard ottimale in moduli
di 40 o 60 posti letto;
Ravvisata, comunque e nelle more del superiore riordino complessivo della
materia, la necessità di innovare le disposizioni contenute nei decreti
n. 1545 del 7 agosto 2002, n. 172 del 18 febbraio 2003 e del 17 dicembre
2004 per garantire una migliore fruibilità delle R.S.A. ai cittadini e
consentire una corretta programmazione degli interventi a cura degli operatori
delle aziende unità sanitarie locali;
Decreta:
Art. 1
Ai fini di un miglior funzionamento delle R.S.A., le stesse prevedono moduli
da 40 o 60 posti letto.
Per garantire una assistenza più mirata alla peculiarità delle condizioni
di bisogni espresse da ciascuna tipologia che richiedono comunque attività
terapeutica riabilitativa e assistenziale continua, non è compatibile, all'interno
della stessa R.S.A., la coesistenza di moduli per pazienti affetti da morbo
di Alzheimer o da altre demenze con moduli per altre tipologie.
Si può derogare a quanto sopra, solo nel caso in cui si accerti da parte
degli uffici competenti dell'azienda unità sanitaria locale la effettiva
disponibilità di locali e spazi adeguati ed assolutamente autonomi in maniera
tale da non interferire in alcun modo con i restanti moduli.
Restano ferme le autorizzazioni rilasciate precedentemente all'emanazione
del presente decreto per moduli in R.S.A. da 20 posti letto e per i moduli
Alzheimer in conformità alla previdente normativa in materia.
Art. 2
La retta da corrispondente alla R.S.A. per ogni giorno di effettiva degenza
è calcolata tenendo conto dei criteri previsti dalle linee guida ministeriali
e delle prestazioni effettivamente fornite.
Tale retta è stabilita in E 117,70 quale retta unica per tutte le tipologie
di strutture ed è posta a carico del F.S.R. per i primi 60 giorni di degenza,
tanto per i casi previsti dal D.P.R.S. 25 ottobre 1999, quanto in caso di
ricoveri ad alto contenuto sanitario e con espressa motivazione formulata
dalla UVG/UVM distrettuale.
Successivamente al 60° giorno di degenza, tenuto conto della più bassa intensità
assistenziale, per ogni giorno di effettiva ulteriore residenza e fino ad
un massimo di 60 giorni, il F.S.R. si farà carico di retta ridotta del 20%
e pari ad E 66,25, ponendo a carico del cittadino una compartecipazione
pari ad E 27,91.
La retta viene corrisposta alla R.S.A. ad opera dell'azienda sanitaria locale
competente.
La stessa azienda sanitaria locale si farà carico di acquisire la quota
di compartecipazione a carico del cittadino, ove ricorrano le condizioni
di cui all'art. 5 del decreto n. 867 del 2003, dall'utente o dai suoi familiari,
che compartecipano al costo del servizio, nei limiti di quanto previsto
dall'art. 3, comma 2, del DLGS n. 130 del 2000, così come recepito dall'art.
7 del decreto n. 867 del 2003, lett. a, b, c, d, e come previsto dall'art.
25 della legge n. 328 del 2000.
Allo scopo di garantire il pagamento della quota alberghiera, entro i primi
60 giorni di ricovero nella struttura residenziale, l'utente o suo familiare
presenta la dichiarazione della posizione reddituale (ISEE) al responsabile
del competente ufficio dell'azienda sanitaria locale.
La retta si rivaluta annualmente in corrispondenza dell'incremento ISTAT.
Limitatamente ai ricoveri per pazienti affetti da morbo di Alzheimer o da
altre demenze, invece, restano ferme le vigenti disposizioni di cui alle
precedenti norme in materia.
Art. 3
La valutazione ai fini dell'ingresso dell'utente inR.S.A. verrà effettuata
a cura dell'U.V.G. o U.V.M. che redige il piano assistenziale individuale
per il ricovero in R.S.A., ne stabilisce la durata ed effettua le verifiche.
L'azienda unità sanitaria locale dovrà farsi carico:
- di corrispondente la retta per intero alla struttura residenziale;
- di comunicare al comune di residenza l'avvenuto ricovero in R.S.A..
In presenza delle situazioni di necessità e urgenza, previste dal D.P.R.S.
25 ottobre 1999, il ricovero in R.S.A. non è condizionato alla procedura
di cui sopra, che verrà azionata entro i primi 30 giorni di ricovero.
Per consentire una ottimizzazione delle procedure e dei tempi di ricovero
il paziente in fase di deospedalizzazione potrà essere accolto in R.S.A.
anche a seguito di dichiarazione sottoscritta dal medico responsabile della
divisione ospedaliera.
In via del tutto eccezionale ed in casi di manifesta necessità ed urgenza,
attestata dal medico curante, il paziente, in attesa della verifica della
UVG o U.V.M., potrà essere accolto in R.S.A.
Il responsabile sanitario della R.S.A. valuta ed approva o (rifiuta) l'ingresso
del paziente, e a seguito dei necessari accertamenti sanitari, predispone
un piano sanitario provvisorio personalizzato.
La UVG o UVM in questi casi visita il paziente in R.S.A. entro 48 ore dall'ingresso
e provvede a convalidare o meno l'idoneità di questi ricoveri (nel caso
di mancata convalida nessun compenso viene riconosciuto alla R.S.A.) e a
definire il piano assistenziale personalizzato.
La UVG o UVM vaglierà attraverso periodiche verifiche la opportunità di
prorogare la prosecuzione del trattamento per tutto il periodo necessario
al raggiungimento di un sufficiente stato di riabilitazione, nella consapevolezza
che si tratti di una soluzione temporanea ma che solo sulla base dell'andamento
soggettivo della risposta alla cura si può programmare il periodo di ricovero
in R.S.A.
Art. 4
Per le motivazioni di cui in premessa, i decreti n. 1545 del 7 agosto 2002,
n. 172 del 18 febbraio 2003 e del 17 dicembre 2004, sono revocati per le
parti in contrasto. Sono fatti salvi gli effetti prodotti.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 27 aprile 2006.