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http://www.superabile.it/Superabile/HomePage/Oggi/Punto/Integrazione_tribunale_Cagliari.htm

Ma il tribunale è davvero la via più giusta per l'integrazione scolastica?

La sentenza del tribunale di Cagliari, che ha assegnato a un ragazzo disabile il maggior numero di ore di sostegno possibili, è solo l'ultimo esempio delle decisioni dei giudici a favore del diritto allo studio degli
alunni con disabilità. Ma spesso in casi di questo genere si tiene conto esclusivamente degli obblighi dell'amministrazione scolastica, ma non di cosa significhi la vera integrazione.

di Salvatore Nocera

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La sentenza del tribunale di Cagliari con la quale si assegna ad un alunno con disabilità il massimo possibile delle ore di sostegno didattico, è una delle ultime della lunga serie di sentenze conformi che riconoscono il
diritto allo studio tramite l'integrazione scolastica. Come ho già avuto occasione di sostenere in numerose sedi e scritti, il tribunale, specie a seguito della richiesta di provvedimenti di urgenza, non può fare diversamente, dal momento che la famosa sentenza n. 215/87 della Corte Costituzionale ha dichiarato il diritto pieno e incondizionato all'integrazione scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado.

Però devo fare osservare che quella sentenza conteneva altre massime che fissavano i diritti che realizzano l'integrazione scolastica; fra questi hanno la stessa importanza dell'insegnante per il sostegno anche gli
assistenti per l'autonomia e la comunicazione, nei casi documentati della loro necessaria presenza ( ad es. per alunni con disabilità soprattutto, ma non esclusivamente motoria e sensoriale). Orbene queste figure
professionali non sono a carico dell'amministrazione scolastica, ma degli enti locali. Inoltre l'art 41 del decreto ministeriale n. 331/98 prevede espressamente che per le deroghe in più alle ore di sostegno occorre tener conto del numero degli alunni di cui si compone la classe, della preparazione specifica di tutti o di alcuni o di nessun insegnante curricolare, della gravità a fini didattici dell'alunno certificato in
situazione di disabilità.

In tutte le sentenze dei tribunali ho però riscontrato che il tribunale tiene conto del contratto, coi conseguenti obblighi, stipulato fra amministrazione scolastica e famiglia e quindi prendono in considerazione
solo l'obbligo della sola amministrazione scolastica a fornire il sostegno didattico e non si curano degli altri obblighi nascenti in capo alla stessa amministrazione (come quello di formare i docenti curricolari e formare le classi non troppo numerose) e quello in capo agli enti locali .

Per questo già la L.n. 104/92 all'art 13 comma 1 lett. "a" ha previsto la stipula degli accordi di programma fra amministrazione scolastica, enti locali ed Asl. Ma nessuno, tranne rare eccezioni, si cura di fare applicare
questa norma.
E così, fra l'inattività di alcuni e le sentenze della magistratura, si sta consumando una errata interpretazione della normativa dell'integrazione scolastica, che sta isolando sempre più gli alunni con disabilità con il
"loro" insegnante per il sostegno dal resto degli altri insegnanti, che delegano tutto al collega specializzato e dai compagni.

Questa, a mio avviso, è una logica individualistica, connaturale al codice civile, ma completamente estranea alla cultura corale dell'integrazione scolastica che vuole una presa in carico di tutti gli operatori necessari a
realizzare il progetto di vita dell'alunno nella sua integrazione con gli altri.
Molti genitori sempre più si rivolgono al giudici per ottenere il massimo del sostegno didattico sino ad arrivare all'assurdo del tribunale di Ancona dell'aprile dello scorso anno che assegnò 40 ore di sostegno didattico, poiché la scuola media era a tempo pieno.
La via giudiziale all'integrazione scolastica, se necessaria quando sono assegnate troppe poche ore di sostegno, è la via più corretta, in generale, per affermare il valore della comunicazione, della socializzazione e degli scambi relazionali, fissato dall'art 12 comma 3 della L.n. 104/92 e con esso la qualità dell'integrazione come fatto di enorme rilevanza sociale?

(4 aprile 2005)