La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1. 1. E' concesso indulto, per tutti i reati commessi fino a tutto il
2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive
e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a
pene detentive. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma
dell'articolo 151 del codice penale.
2. L'indulto non si applica:
a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:
1) 270 (associazioni sovversive), primo comma;
2) 270-bis (associazioni con finalita' di terrorismo anche internazionale
o di eversione dell'ordine democratico);
3) 270-quater (arruolamento con finaita' di terrorismo anche internazionale);
4) 270-quinquies (addestramento ad attivita' con finalita' di terrorismo
anche internzionale);
5) 280 (attentato per finalita' terroristiche o di eversione);
6) 280-bis (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi);
7) 285 (devastazione, saccheggio e strage);
8) 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);
9) 306 (banda armata);
10) 416, sesto comma (associazione per delinquere finalizzata alla commissione
dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale);
11) 416-bis (associazione di tipo mafioso);
12) 422 (strage);
13) 600 (riduzione o mantenimento in schiavitu' o in servitu);
14) 600-bis (prostituzione minorile);
15) 600-ter (pornografia minorile), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo
600-quater.1 del codice penale;
16) 600-quater (detenzione di materiale pornografico), anche nell'ipotesi
prevista dall'articolo 600-quater.1 del codice penale, sempre che il delitto
sia aggravato ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 600-quater;
17) 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile);
18) 601 (tratta di persone);
19) 602 (acquisto e alienazione di schiavi);
20) 609-bis (violenza sessuale);
21) 609-quater (atti sessuali con minorenne);
22) 609-quinquies (corruzione di minorenne);
23) 609-octies (violenza sessuale di gruppo);
24) 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), commi primo, secondo
e terzo;
25) 644 (usura);
26) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione
riguardi denaro, beni o altre utilita' provenienti dal delitto di sequestro
di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione
o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
b) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione
illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a),
e comma 2, del medesimo testo unico, nonche' per il delitto di associazione
finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste
dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74;
c) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo
1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni,
da1la legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modificazioni;
d) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo
7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni;
e) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo
3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
3. Il beneficio dell'indulto e' revocato di diritto se chi ne ha usufruito
commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva
non inferiore a due anni.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita
del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 luglio 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Mastella
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 525-bis):
Stralcio dell'art. 2 della proposta di legge presentata dall'on. Buemi
l'8 maggio 2006, deliberato dall'assemblea il 18 luglio 2006.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 18 luglio
2006 con pareri delle commissioni I
e V.
Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 19 luglio 2006.
Esaminato in aula il 24, 25, 26 luglio 2006 ed
approvato il 27 luglio 2006.
Senato della Repubblica (atto n. 881):
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 27 luglio
2006 con pareri delle commissioni
1ª e 5ª. Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 28 luglio
2006.
Esaminato in aula ed approvato il 29 luglio 2006.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore
e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 151 del codice penale:
«Art. 151 (Amnistia). - L'amnistia estingue il reato, e, se vi e' stata
condanna, fa cessare l'esecuzione della
condanna e le pene accessorie. Nel concorso di piu' reati, l'amnistia
si applica ai singoli reati per i quali e' conceduta. L'estinzione del
reato per effetto dell'amnistia e' limitata ai reati commessi a tutto
il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca
una data diversa.
L'amnistia puo' essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.
L'amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi
dell'art. 99, ne' ai delinquenti
abituali, o professionali, o per tendenza, salvo che il decreto disponga
diversamente.».
- Si riporta il testo degli articoli 73, 74 e 80 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza.): «Art. 73 (Produzione, traffico e detenzione
illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). (Legge 26 giugno 1990,
n. 162, art. 14, comma 1).
- 1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, coltiva, produce,
fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce,
commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito,
consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui
alla
tabella I prevista dall'art. 14, e' punito con la reclusione da sei a
venti anni e con la multa da euro
26.000 a euro 260.000.
1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e' punito chiunque, senza
l'autorizzazione di cui all'art. 17,
importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente
detiene:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantita', in particolare
se superiore ai limiti massimi
indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con
il Ministro della giustizia sentita la
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento nazionale per le
politiche antidroga, ovvero per modalita'
di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento
frazionato, ovvero per altre
circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente
personale;
b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella
tabella II, sezione A, che
eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene
suddette sono diminuite da un terzo alla
meta'.
2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'art. 17, illecitamente
cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni
indicate nelle tabelle I e II di cui all'art. 14, e' punito con la reclusione
da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.
2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita
produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei
precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente
testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze
stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'art. 14.
3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica
sostanze stupefacenti o psicotrope
diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi
nella tabella II, sezioni A, B e C,
di cui all'art. 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'art. 17, si
applicano le pene ivi stabilite, diminuite
da un terzo alla meta'.
5. Quando, per i mezzi, per la modalita' o le circostanze dell'azione
ovvero per la qualita' e quantita'
delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entita',
si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa
da euro 3.000 a euro 26.000.
5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al
presente articolo commessi da persona
tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope,
il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su
richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale,
su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non
debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena,
puo' applicare, anziche' le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro
di pubblica utilita' di cui all'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto
2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste. Con la sentenza il giudice
incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo
svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. L'Ufficio riferisce periodicamente
al giudice. In deroga a quanto disposto dall'art. 54 del decreto legislativo
28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata corrispondente
a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso puo' essere disposto
anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'art. 116, previo
consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo
svolgimento del lavoro di pubblica utilita', in deroga a quanto previsto
dall'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta
del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione,
con le formalita' di cui all'art. 666 del codice di procedura penale,
tenuto conto dell'entita' dei motivi e delle circostanze della violazione,
dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita.
Avverso tale provvedimento di revoca e' ammesso ricorso per cassazione,
che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire
la pena per non piu' di due volte.
6. Se il fatto e' commesso da tre o piu' persone in
concorso tra loro, la pena e' aumentata.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a due
terzi per chi si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata
a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia
o l'autorita' giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la
commissione dei delitti.».
«Art. 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti
o psicotrope) (Legge 26 giugno
1990, n. 162, articoli 14, comma 1, e 38, comma 2).
- 1. Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu'
delitti tra quelli previsti dall'art. 73,
chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione
e' punito per cio' solo con la reclusione
non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore
a dieci anni.
3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu'
o se tra i partecipanti vi sono persone
dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dai commi 1
e 3, non puo' essere inferiore a
ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici
anni di reclusione. L'associazione si
considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita' di armi
o materie esplodenti, anche se
occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera
e) del comma 1 dell'art. 80.
6. Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti dal
comma 5 dell'art. 73, si applicano il
primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a due
terzi per chi si sia efficacemente
adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione
risorse decisive per la commissione dei delitti.
8. Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato previsto dall'art.
75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685,
abrogato dall'art. 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il
richiamo si intende riferito al presente
articolo.».
«Art. 80 (Aggravanti specifiche) (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 18,
comma 1). - 1. Le pene previste per i delitti di cui all'art. 73 sono
aumentate da un terzo alla meta';
a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate
o comunque destinate a persona
di eta' minore;
b) nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) del primo comma dell'art.
112 del codice penale;
c) per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione
del reato, persona dedita
all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) se il fatto e' stato commesso da persona armata o travisata;
e) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste
ad altre in modo che ne risulti
accentuata la potenzialita' lesiva;
f) se l'offerta o la cessione e' finalizzata ad ottenere prestazioni sessuali
da parte di persona tossicodipendente;
g) se l'offerta o la cessione e' effettuata all'interno o in prossimita'
di scuole di ogni ordine o grado, comunita' giovanili, caserme, carceri,
ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.
2. Se il fatto riguarda quantita' ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope,
le pene sono aumentate dalla
meta' a due terzi; la pena e' di trenta anni di reclusione quando i fatti
previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 73 riguardano quantita' ingenti
di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l'aggravante di cui alla
lettera e) del comma 1.
3. Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per commettere
il delitto o per conseguirne per se' o per altri il profitto, il prezzo
o l'impunita' ha fatto uso di armi.
4. Si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 112 del codice
penale. 5.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979,
n. 625 (Misure urgenti per la tutela
dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica) convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 febbraio 1980,
n. 15:
«Art. 1. - Per i reati commessi per finalita' di terrorismo o di eversione
dell'ordine democratico, punibili
con pena diversa dall'ergastolo, la pena e' sempre aumentata della meta',
salvo che la circostanza sia
elemento costitutivo del reato. Quando concorrono altre circostanze aggravanti,
si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante
di cui al comma precedente.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98
e 114 del codice penale, concorrenti con
l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti
o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali
la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura
in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di
pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente
alle predette aggravanti.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152 (Provvedimenti urgenti in tema di
lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento
dell'attivita' amministrativa), convertito con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203:
«Art. 7. - 1. Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi
avvalendosi delle condizioni
previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena
e' aumentata da un terzo alla meta'.
2. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli
98 e 114 del codice penale,
concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si
operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alla
predetta aggravante.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n.
122 (Misure urgenti in materia di
discriminazione razziale, etnica e religiosa) convertito, con modicazioni,
dalla legge 25 giugno 1993, n. 205:
«Art. 3 (Circostanza aggravante).
- 1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi
per finalita' di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale
o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attivita' di organizzazioni,
ssociazioni,
movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalita', la
pena e' aumentata fino alla meta'.
2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'art. 98
del codice penale, concorrenti con
l'aggravante di cui al comma 1, non possono essere ritenute equivalenti
o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla
quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.».