Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Nota 30 novembre 2001 Prot. n. 3390
Assistenza di base agli alunni in situazione
di handicap
Agli uffici scolastici regionali e loro sedi
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La presente nota, nell'obiettivo prioritario di assicurare il diritto allo
studio dei soggetti disabili, intende fornire un quadro il più completo possibile
della normativa e alcune indicazioni operative, al fine di dare garanzie agli
alunni e alle loro famiglie, certezza al personale della scuola e ai dirigenti
scolastici e, nello stesso tempo, finalizzare le iniziative di formazione previste
per i collaboratori scolastici.
Com'è noto, l'assistenza di base agli alunni disabili è parte fondamentale del
processo di integrazione scolastica e la sua concreta attuazione contribuisce
a realizzare il diritto allo studio costituzionalmente garantito. L'assistenza
di base, di competenza della scuola, va intesa come il primo segmento della
più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale prevista
dall'art.13, comma 3, della legge 104/92 .
Nel sistema vigente l'assistenza di base gestita dalle scuole è attività interconnessa
con quella educativa e didattica: queste tre tipologie di azioni devono concorrere
tutte insieme alla integrazione della persona disabile secondo un progetto unitario
che vede coinvolti tutti gli operatori (dirigenti scolastici, docenti, collaboratori
scolastici, genitori, tecnici della riabilitazione ecc.) in un unico disegno
formativo che la norma definisce come Piano Educativo Individualizzato. Il PEI,
a sua volta, si colloca all'interno della più generale progettualità delle scuole
autonome che, ai sensi del DPR 275/99, sono tenute a redigere il Piano dell'Offerta
Formativa (POF), nel quale sono indicati i criteri e le modalità organizzative
dell'intero servizio formativo che ciascuna istituzione intende attuare, anche
in relazione alle varie e diversificate esigenze degli alunni e delle famiglie.
Pertanto, in tale contesto, il collaboratore scolastico è parte significativa
del processo di integrazione scolastica degli alunni disabili, partecipa al
progetto educativo individuale dell'alunno e collabora con gli insegnanti e
la famiglia per favorirne l'integrazione scolastica.
In relazione alle specifiche esigenze di assicurare un servizio qualificato,
è prevista la partecipazione del personale ad appositi corsi di formazione.
Ciò vale per tutto il personale che opera nella scuola a contatto con gli alunni
con bisogni speciali, nell'ambito, tuttavia, delle competenze che si richiedono
a ciascuna figura professionale.
Resta ovviamente confermato il principio che la responsabilità di predisporre
le condizioni affinché tutti gli alunni, durante la loro esperienza di vita
scolastica, dispongano di servizi qualitativamente idonei a soddisfare le proprie
esigenze, è di ciascuna scuola, la quale, mediante i propri organi di gestione,
deve adoperarsi attraverso tutti gli strumenti previsti dalla legge e dalla
contrattazione, compresa la formazione specifica degli operatori, per conseguire
l'obiettivo della piena integrazione degli alunni disabili. Competenze dell'istituzione
scolastica
Premesso che la scuola deve garantire l'assistenza di base agli alunni disabili,
si evidenzia come, nelle diverse fasi contrattuali, le mansioni di assistenza
sono state più volte modificate, anche in seguito al trasferimento del personale
addetto a tali mansioni, dal comparto delle Autonomie Locali al comparto scuola
e inserite con l'accordo relativo al secondo biennio economico siglato in data
15/2/2001 nel profilo professionale del collaboratore scolastico. Infatti la
tabella D dell'accordo citato pone, tra le mansioni proprie del profilo di tutti
i collaboratori scolastici, l'ausilio materiale agli alunni portatori di handicap
nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da
esse, in cui è ricompreso lo spostamento nei locali della scuola.
Per quanto riguarda le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di
handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla
persona ed ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene
personale dell'alunno disabile, nelle scuole di ogni ordine e grado, tali mansioni
rientrano tra le funzioni aggiuntive (allegato 6 punto 4 lettera b del CCNI
e tabella D citata, ultimo capoverso), da assegnare prioritariamente per soddisfare
tali esigenze e da remunerare con risorse contrattuali (Tabella D ultimo capoverso
e Intesa MIUR-OO.SS del 9/11/2001).
A tal fine, il Dirigente scolastico dovrà attivare le procedure previste dall'articolo
50 e dall'allegato 7 del CCNI 98-01 per l'attribuzione delle funzioni aggiuntive
sulla base delle domande presentate, tenendo conto anche di quanto previsto
dall'Intesa citata, che individua come esigenza prioritaria l'assistenza agli
alunni disabili.
Per assicurare l'attività di cura alla persona ed ausilio materiale agli alunni
disabili, qualora il numero delle funzioni aggiuntive assegnate sia insufficiente,
si dovrà procedere all'erogazione di specifici compensi, in base a quanto previsto
dall'ultimo capoverso della TAB. D citata e dal punto 3 dell'Intesa sopra indicata.
Il dirigente scolastico, nell'ambito degli autonomi poteri di direzione, coordinamento
e valorizzazione delle risorse umane, assicurerà in ogni caso il diritto all'assistenza,
mediante ogni possibile forma di organizzazione del lavoro (nel rispetto delle
relazioni sindacali stabilite dalla contrattazione), utilizzando a tal fine
tutti gli strumenti di gestione delle risorse umane previsti dall'ordinamento.
Competenze dell'Ente Locale
L'obiettivo prioritario di garantire l'effettiva realizzazione dei servizi
di integrazione scolastica per gli alunni disabili, si realizza anche attraverso
la cooperazione dei vari soggetti istituzionali nelle rispettive aree di competenza,
senza soluzione di continuità. Tale obiettivo va concretamente perseguito attraverso
gli accordi di programma previsti dall'art. 13, comma 1, lettera A, della l.
104/92, già in atto in modo efficace in molte realtà territoriali.
Essi dovranno costituire, in un sistema in cui l'integrazione del soggetto disabile
è affidata a diversi centri di competenza e responsabilità, anche dopo l'attuazione
del trasferimento di funzioni e compiti al sistema dei governi territoriali
ai sensi del d. lgs.112/98, lo strumento più efficace per un'attività coordinata
e finalizzata a garantire la realizzazione di progetti educativi, riabilitativi
e di socializzazione.
Rimane all'Ente Locale il compito di fornire l'assistenza specialistica da svolgersi
con personale qualificato sia all'interno che all'esterno della scuola, (Protocollo
d'Intesa del 13/9/2001) come secondo segmento della più articolata assistenza
all'autonomia e alla comunicazione personale prevista dall'art. 13, comma 3,
della Legge 104/92, a carico degli stessi enti. Si tratta di figure quali, a
puro titolo esemplificativo, l'educatore professionale, l'assistente educativo,
il traduttore del linguaggio dei segni o il personale paramedico e psico-sociale
(proveniente dalle ASL), che svolgono assistenza specialistica nei casi di particolari
deficit.
Nulla esclude che tale servizio potrà essere assicurato anche attraverso convenzioni
con le istituzioni scolastiche e conseguente congruo trasferimento delle risorse
alla scuola, avvalendosi di personale interno (previa acquisizione della disponibilità)
o esterno, nella logica degli accordi di programma territoriali previsti dalla
Legge 104/92.
A tal fine sono in corso approfondimenti tecnici con il sistema delle Autonomie
Locali per individuare strumenti idonei ed eventuali standard organizzativi
e finanziari, su cui si forniranno ulteriori indicazioni. Formazione
Negli ultimi anni il profilo del collaboratore scolastico è stato in parte ridisegnato
in conseguenza della maggiore complessità organizzativa della scuola dovuta
all'autonomia scolastica ed anche in seguito al passaggio del personale ATA
dagli Enti Locali allo Stato. Pertanto, è necessario, considerata anche la delicatezza
dei compiti connessi all'assistenza agli alunni disabili, che vengano organizzati
corsi di formazione, secondo quanto previsto dal CCNI 1998-2001 art. 46, in
materia di funzioni aggiuntive, individuando uno o più collaboratori scolastici
per ognuna delle scuole con presenza di alunni in situazione di handicap, rilasciando
ai frequentanti un attestato che potrà essere speso come credito professionale
e formativo per le funzioni aggiuntive (Art. 44 CCNI).
Ciò potrà essere fatto ricorrendo ai finanziamenti previsti per la formazione
in servizio del personale della scuola, anche in concorso con "reti territoriali"
di scuole. Si auspica, infatti, che ciascuna istituzione scolastica autonoma,
anche attraverso un piano pluriennale di formazione, sia in grado di dotarsi
di un gruppo di collaboratori scolastici idonei ad assolvere le mansioni previste
dall'assistenza di base agli alunni portatori di handicap, non solo nella situazione
contingente delle presenza di tali allievi, ma anche nella prospettiva della
accoglienza futura di alcuni di essi, in una logica di continuità del servizio.
Il collaboratore scolastico parteciperà ai corsi di formazione previsti, sulla
base della loro programmazione stabilita a livello territoriale. Si ricorda,
al proposito, che i collaboratori scolastici provenienti dagli enti locali possono
far valere i titoli dei corsi di formazione già frequentati, anche per effetto
di precedenti contratti, al fine di espletare la funzione aggiuntiva. D'altra
parte, di fronte alla necessità di individuare il personale da adibire alle
mansioni in questione, il dirigente scolastico è tenuto a verificare se i dipendenti
abbiano già svolto i corsi suddetti o altri equivalenti, in modo da garantire
l'espletamento e la qualità del servizio di assistenza di base.
I fondi per la formazione dei collaboratori scolastici possono essere reperiti
attingendo:
- alle risorse finanziarie previste dalla Direttiva 143 dell' 1/01/2001 sulla
formazione;
- alle risorse finanziarie provenienti dalla legge 440/1997 e destinate all'handicap,
già ripartite tra gli
- Uffici Scolastici Regionali in base al numero degli alunni disabili, con nota
n. 1370 del 9/11/2001 per un importo totale di L. 1.461.365.000 e finalizzate
appositamente alla formazione dei collaboratori scolastici in relazione all'assistenza
agli alunni disabili.
Si fa presente che le risorse di cui sopra potrebbero essere integrate con la
quota parte del 10% destinata alla perequazione degli interventi formativi e
della strumentazione didattica, già assegnata agli Uffici Scolastici Regionali
con la C.M 139 del 13/9/2001.
Al fine di garantire omogeneità degli obiettivi formativi, si allega un prospetto
che indica possibili standard di competenza per un qualificato esercizio della
funzione di assistenza agli alunni disabili che i direttori generali regionali
potranno utilizzare per l'attivazione dei corsi nel territorio di riferimento.
Il direttore generale
Silvana Riccio
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