DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE
DECRETO 21 maggio 2001, n. 308
Regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per
l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale
e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n.
328". (G.U. n. 174 del 28.7.2001)
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IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 28 agosto 1998, n. 400; Vista la legge
8 novembre 2000, n. 328, recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali"; Visti in particolare gli articoli
9, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, della legge n. 328 del 2000, che prevedono
la fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione
all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;
Visto l'articolo 8, comma 3, lettera f), della medesima legge n. 328 del 2000
che prevede che le regioni, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato,
definiscano i criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza
delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo
1, commi 4 e 5; Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Sentiti i Ministri della sanità e per gli
affari regionali; Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi
del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 9 aprile 2001; Vista la comunicazione
al Presidente del Consiglio dei Ministri n. DAS/232/UL/749 dell'8 maggio 2001,
a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
a d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto e finalità
1. Il presente decreto fissa i requisiti minimi strutturali e organizzativi
per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo diurno
e residenziale di cui alla legge n. 328 del 2000, con previsione di requisiti
specifici per le comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni.
2. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge n. 328 del 2000, le regioni
recepiscono e integrano, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi
fissati dal presente decreto, individuando, se del caso, le condizioni in base
alle quali le strutture sono considerate di nuova istituzione e le modalità
e i termini entro cui prevedere, anche in regime di deroga, l'adeguamento ai
requisiti per le strutture già operanti.
Art. 2.
Strutture e servizi soggetti ai requisiti minimi per l'autorizzazione
1. I requisiti minimi per l'autorizzazione al funzionamento di cui alla legge
n. 328 del 2000 riguardano le strutture e i servizi già operanti e quelli di
nuova istituzione, gestiti dai soggetti pubblici o dai soggetti di cui all'articolo
1, commi 4 e 5 della legge n. 328 del 2000 che, indipendentemente dalla denominazione
dichiarata, sono rivolti a:
- minori per interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi
della famiglia;
- disabili per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari finalizzati
al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e al
sostegno della famiglia;
- anziani per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari, finalizzati
al mantenimento e al recupero delle residue capacità di autonomia della persona
e al sostegno della famiglia;
- persone affette da AIDS che necessitano di assistenza continua, e risultano
prive del necessario supporto familiare, o per le quali la permanenza nel
nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante
con il progetto individuale;
- persone con problematiche psico-sociali che necessitano di assistenza continua
e risultano prive del necessario supporto familiare, o per le quali la permanenza
nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante
con il progetto individuale.
2. Per le strutture che erogano prestazioni socio-sanitarie di cui all'articolo
8-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo
n. 229 del 1999, l'autorizzazione di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e),
è rilasciata comunque in conformità a quanto previsto dall'articolo 8-ter dello
stesso decreto legislativo. 3. Restano ferme le disposizioni adottate in attuazione
della legge 18 febbraio 1999, n. 45, in materia di strutture e servizi destinati
al recupero e alla riabilitazione della tossicodipendenza.
Art. 3.
Strutture di tipo familiare e comunità di accoglienza di minori
1. Le comunità di tipo familiare e i gruppi appartamento con funzioni di accoglienza
e bassa intensità assistenziale, che accolgono, fino ad un massimo di sei utenti,
anziani, disabili, minori o adolescenti, adulti in difficoltà per i quali la
permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile
o contrastante con il progetto individuale, devono possedere i requisiti strutturali
previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione. Per le comunità che
accolgono minori, gli specifici requisiti organizzativi, adeguati alle necessità
educativo-assistenziali dei bambini e degli adolescenti, sono stabiliti dalle
regioni.
Art. 4.
Soggetti e procedure
1. Fino all'entrata in vigore della disciplina regionale, e fatto salvo quanto
stabilito dall'articolo 2, comma 2, e dall'articolo 8, comma 1, i comuni rilasciano
autorizzazioni all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo diurno e
residenziale a seguito della verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali
e organizzativi di cui al presente decreto.
Art. 5.
Requisiti comuni delle strutture a ciclo diurno e residenziale
1. Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in
materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza e l'applicazione
dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi, le strutture devono
possedere i seguenti requisiti minimi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera
c), della legge n. 328 del 2000:
- ubicazione in luoghi abitati facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi
pubblici, comunque tale da permettere la partecipazione degli utenti alla
vita sociale del territorio e facilitare le visite agli ospiti delle strutture;
- dotazione di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione
distinti dagli spazi destinati alle camere da letto, organizzati in modo da
garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy;
- presenza di figure professionali sociali e sanitarie qualificate, in relazione
alle caratteristiche ed ai bisogni dell'utenza ospitata, così come disciplinato
dalla regione;
- presenza di un coordinatore responsabile della struttura;
- adozione di un registro degli ospiti e predisposizione per gli stessi di
un piano individualizzato di assistenza e, per i minori, di un progetto educativo
individuale; il piano individualizzato ed il progetto educativo individuale
devono indicare in particolare: gli obiettivi da raggiungere, i contenuti
e le modalità dell'intervento, il piano delle verifiche;
- organizzazione delle attività nel rispetto dei normali ritmi di vita degli
ospiti;
- adozione, da parte del soggetto gestore, di una Carta dei servizi sociali
secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 328 del 2000, comprendente
la pubblicizzazione delle tariffe praticate con indicazione delle prestazioni
ricomprese.
Art. 6.
Requisiti comuni ai servizi
1.Ferma restando l'applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi
integrativi, il soggetto erogatore di servizi alla persona di cui alla legge
n. 328 del 2000 deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni organizzative,
che costituiscono requisiti minimi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera
c),della medesima legge:
- presenza di figure professionali qualificate in relazione alla tipologia
di servizio erogato, secondo standard definiti dalle regioni;
- presenza di un coordinatore responsabile del servizio;
- adozione, da parte del soggetto erogatore, di una Carta dei servizi sociali
secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 328 del 2000 comprendente
la pubblicizzazione delle tariffe praticate con indicazione delle prestazioni
ricomprese;
- adozione di un registro degli utenti del servizio con l'indicazione dei
piani individualizzati di assistenza.
Art. 7.
Requisiti specifici delle strutture
1. Ai fini della individuazione dei requisiti minimi delle strutture si considerano:
- strutture a carattere comunitario;
- strutture a prevalente accoglienza alberghiera;
- strutture protette;
- strutture a ciclo diurno.
2. Le strutture a carattere comunitario sono caratterizzate da bassa intensità
assistenziale, bassa e media complessità organizzativa, destinate ad accogliere
utenza con limitata autonomia personale, priva del necessario supporto familiare
o per la quale la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente
contrastante con il piano individualizzato di assistenza.
3. Le strutture a prevalente accoglienza alberghiera sono caratterizzate da
bassa intensità assistenziale, media e alta complessità organizzativa in relazione
al numero di persone ospitate, destinate ad accogliere anziani autosufficienti
o parzialmente non autosufficienti.
4. Le strutture protette sono caratterizzate da media intensità assistenziale,
media e alta complessità organizzativa, destinate ad accogliere utenza non autosufficiente.
5. Le strutture a ciclo diurno sono caratterizzate da diverso grado di intensità
assistenziale in relazione ai bisogni dell'utenza ospitata e possono trovare
collocazione all'interno o in collegamento con una delle tipologie di strutture
di cui ai commi precedenti.
6. Oltre ai requisiti indicati agli articoli precedenti, le strutture di cui
al presente articolo devono possedere i requisiti indicati nell'allegato A al
presente decreto quale parte integrante.
Art. 8.
Norme transitorie e finali
1. Ferma restando l'applicazione dei requisiti minimi di cui al presente decreto,
fino all'adozione di ulteriori disposizioni regionali continuano ad applicarsi
le norme regionali relative ai procedimenti di autorizzazione emanate prima
dell'entrata in vigore della legge n. 328 del 2000.
2. Le strutture per anziani già operanti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, con capacità ricettiva superiore a quella fissata nell'allegato
A al presente provvedimento e con camere fino ad un massimo di quattro posti
letto, non possono in nessun caso aumentare la capacità ricettiva e devono comunque
organizzare la propria attività per nuclei funzionali fino a trenta ospiti.
3. Le regioni, nell'ambito delle norme di cui all'articolo 1, comma 2, adottano
i tempi e le misure volte al definitivo superamento degli istituti per minori
con particolare riguardo ai requisiti minimi richiesti ai sensi dell'articolo
22, comma 3, della legge n. 328 del 2000.
4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle proprie competenze,
secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 21 maggio 2001
Il Ministro: Turco Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei
conti il 17 luglio 2001 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei
Ministri, registro n. 10, foglio n. 338
Allegato A
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Strutture a carattere comunitario |
Strutture residenziali a prevalente accoglienza
alberghiera |
Strutture residenziali protette |
Strutture a ciclo diurno |
Requisiti strutturali |
Capacità ricettiva: da 7 a 20 posti letto compresi eventuali posti
letto per emergenze;
per le strutture per minori massimo 10 posti letto + eventuali 2 posti
letto per emergenze
Camere da letto: singole e doppie
Servizi igienici: un servizio igienico attrezzato per
la non autosufficienza ogni 4 ospiti;
nelle strutture per minori 1 servizio igienico ogni 4
ospiti
Presenza di una linea telefonica a disposizione degli
ospiti
|
Capacità ricettiva: massimo 80 posti letto
Camere da letto: singole e doppie
Servizi igienici: bagni collegati alle camere in numero
di 1 ogni camera, di dimensioni tali da permettere l’ingresso e la
rotazione delle carrozzine; servizi igienici collegati agli spazi comuni
in numero minimo di due, di cui almeno uno attrezzato per la non
autosufficienza
Presenza di una linea telefonica a disposizione degli
ospiti
|
Capacità ricettiva: massimo 120 posti letto
organizzati in nuclei fino a 30 ospiti nelle strutture per anziani;
massimo 20 posti letto nelle strutture per disabili
Camere da letto: singole e doppie
Servizi igienici: servizi igienici attrezzati per la
non autosufficienza collegati alle camere in numero di 1 ogni camera a due
posti e 1 ogni due camere a un posto, di dimensioni tali da permettere l’ingresso
e la rotazione delle carrozzine; nelle strutture per anziani: 1 bagno
assistito in ogni nucleo; nelle strutture per disabili: 1 bagno assistito.
Presenza di una linea telefonica a disposizione degli
ospiti
|
Capacità ricettiva: massimo 30
Locali o zone idonei destinati all’attività e al
riposo
Servizi igienici: 1 servizio igienico attrezzato per la
non autosufficienza ogni 10 ospiti; 1 servizio igienico per il personale
Presenza di una linea telefonica a disposizione degli
ospiti
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Strutture a carattere comunitario |
Strutture residenziali a prevalente accoglienza
alberghiera
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Strutture residenziali protette |
Strutture a ciclo diurno |
Requisiti strutturali |
|
1 ascensore in strutture distribuite su più di un
piano
Locali adeguati alle modalità organizzative adottate
per il servizio lavanderia, guardaroba e ristorazione
Locale per deposito biancheria sporca
Campanelli di chiamata in ogni posto letto
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Nelle strutture per anziani: 1 montalettighe e almeno
un ascensore in strutture distribuite su più di un piano; nelle strutture
per disabili 1 ascensore di dimensioni tali da permettere l’ingresso
delle carrozzine
Locali adeguati alle modalità organizzative adottate
per il servizio lavanderia, guardaroba e ristorazione
Locale per deposito biancheria sporca
Campanelli di chiamata in ogni posto letto
Nelle strutture per anziani: 1 locale per il personale
in ogni nucleo; nelle strutture per disabili: 1 locale per il personale
Locale ambulatorio con servizio igienico
Palestra dotata di attrezzature ed ausili con relativo
deposito
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Strutture a carattere comunitario |
Strutture residenziali a prevalente accoglienza
alberghiera
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Strutture residenziali protette |
Strutture a ciclo diurno |
Requisiti strutturali |
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Locale deposito per attrezzature, carrozzine, materiale
di consumo, ecc.
Nelle strutture per anziani: camera ardente
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Arredi e attrezzature |
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Le strutture protette devono essere dotate di arredi e
attrezzature idonee alla tipologia degli ospiti, ed in particolare devono
essere garantiti a tutti gli ospiti che ne presentano necessità: letti
articolati (preferibilmente a due snodi) regolabili in altezza; materassi
e cuscini antidecubito; armadio farmaceutico
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Strutture a carattere comunitario |
Strutture residenziali a prevalente accoglienza
alberghiera
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Strutture residenziali protette |
Strutture a ciclo diurno |
Prestazioni |
Le caratteristiche strutturali, organizzative e
tecnologiche devono permettere l’erogabilità delle seguenti
prestazioni:
somministrazione pasti;
assistenza agli ospiti nell’espletamento delle
normali attività e funzioni quotidiane;
attività aggregative e ricreativo culturali;
eventuali prestazioni sanitarie in relazione alle
specifiche esigenze dell’utenza ospitata, assimilabili alle forme di
assistenza rese a domicilio
|
Le caratteristiche strutturali, organizzative e
tecnologiche devono permettere l’erogabilità delle seguenti
prestazioni:
somministrazione pasti;
assistenza tutelare diurna e notturna;
attività aggregative e ricreativo culturali;
eventuali prestazioni sanitarie programmate in
relazione alle specifiche esigenze dell’utenza ospitata assimilabili
alle forme di assistenza rese a domicilio
|
Le caratteristiche strutturali, organizzative e
tecnologiche devono permettere l’erogabilità delle seguenti
prestazioni:
somministrazione pasti;
assistenza tutelare diurna e nottura;
attività aggregative, ricreativo culturali e di
mobilizzazione;
nelle strutture per anziani: assistenza sanitaria
comprensiva di prestazioni medico-generiche, infermieristiche,
riabilitative e di somministrazione farmaci, così come disciplinato dalla
regione;
nelle strutture per disabili: attività terapeutiche,
riabilitative ed educative così come disciplinato dalla regione |
Le caratteristiche strutturali, organizzative e
tecnologiche devono permettere l’erogabilità delle seguenti
prestazioni:
somministrazione pasti;
assistenza agli ospiti nell’espletamento delle
normali attività e funzioni quotidiane;
attività aggregative e ricreativo culturali;
prestazioni sanitarie programmate in relazione alle
specifiche esigenze dell’utenza ospitata, così come disciplinato dalla
regione;
nelle strutture per disabili: prestazioni terapeutiche,
riabilitative ed educative così come disciplinato dalla regione |
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