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Carlo Giacobini, Responsabile del Centro per la documentazione legislativa Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare

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LA MANOVRA FINANZIARIA: PRIME ANALISI
Il Consiglio dei Ministri ha dunque presentato la Manovra Finanziaria per il 2004. Il testo è comunque un decreto legge, già vigente, che, come di rito, dovrà essere convertito in legge dalle Camere che hanno facoltà di emendarlo.Chi confidava sul fatto che, essendo il 2003 l'Anno europeo delle persone disabili, il Governo avrebbe ripreso le indicazioni, molte e ben motivate, espresse alla Conferenza (governativa) Nazionale sulla Disabilità del febbraio scorso, rimane ampiamente deluso. Nessuna misura, nemmeno la più blanda, è prevista a favore delle persone con disabilità e i loro familiari. E proprio nei giorni in cui si festeggia una bislacca "Giornata nazionale per l'eliminazione della barriere architettoniche", voluta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Governo vara una Manovra Finanziaria in cui di eliminazione di qualsivoglia barriera e di disabili non c'è traccia.
Queste macroscopiche lacune sarebbero già di per sé gravi. Ma non è tutto. Un subdolo articolo modifica in negativo alcuni aspetti di fondamentale importanza per le persone disabili. Quell'articolo, il 42, di non facile lettura per i non addetti ai lavori, interviene sui procedimenti di ricorso legati al riconoscimento dell'invalidità, dell'handicap e della valutazione di disabilità legata all'integrazione lavorativa. Per far comprendere esattamente dove il Governo intende arrivare, bisogna spiegare quali sono attualmente i meccanismi del ricorso. IL RICORSO AMMINISTRATIVO Attualmente la persona disabile che riceve un verbale di invalidità su cui non sia d'accordo, può presentare, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso amministrativo alla Commissione Medica Superiore (a Roma). Il ricorso non ha nessun costo e può essere presentato senza l'assistenza di un legale. La Commissione ha tempo 180 giorni per esprimersi: rarissimamente lo fa. Trascorso quel termine, il ricorso si considera rigettato. L'interessato, a questo punto, può decidere se attivare il ricorso giurisdizionale (cioè andare dal giudice), oppure rinunciare, oppure ancora presentare, subito o successivamente, domanda di aggravamento alla Commissione ASL. Se decide di andare in giudizio, deve essere assistito da un legale, deve produrre una perizia medica legale e deve attendere i tempi della giustizia civile (nel più rapido dei casi: due anni). Cosa propone il Governo: d'ora in poi sono aboliti i ricorsi amministrativi. Il ricorso può essere solo giurisprudenziale (con buona pace della Giustizia civile già abbastanza ingolfata). Anziché perfezionare i procedimenti di ricorso amministrativo, in modo da evitare più pesanti contenziosi, il Governo preferisce quindi incentivare la via giudiziale. Una scelta che non gioverà certo al disabile, anche se aumenterà il giro di affari per avvocati, medici legali, patronati sindacali (loro malgrado, forse). Era invece quanto mai opportuno rivedere e ripensare l'iter del ricorso amministrativo, trasferendo le competenze della Commissione Medica Superiore in seno alle singole Regioni. In quel caso, i ricorsi amministrativi potevano essere risolti all'interno di ogni singola Regione, accelerando i tempi e limitando il ricorso alla giustizia civile. LA COMMISSIONE MEDICA SUPERIORE Verrebbe da pensare che, visto che è abrogato il ricorso amministrativo, la Commissione Medica Superiore (Roma) sia soppressa e le competenze ispettive sulle Commissioni Mediche di Verifica (periferiche) siano trasferite ad altro organo. Non è così: la Commissione Superiore rimane "attiva" anche se ne verranno rimodulate composizione e competenze (ed anche qui forse avremo delle sgradite sorprese). IL RICORSO GIURISDIZIONALE Il Governo non si accontenta però di abrogare il ricorso amministrativo, ma interviene anche nel ricorso giurisdizionale. Perché? Nei fatti il Ministero dell'Economia si è accorto che nella gran parte dei ricorsi davanti al giudice risulta soccombente lo Stato. Il motivo è che quasi mai Avvocatura dello Stato, Regioni o INPS sono presenti al processo e controdeducono. Pertanto non il dibattimento può essere sbilanciato a favore del ricorrente. Per colmare queste lacune si impone ora per legge che gli "atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali" siano comunicati anche al Ministero dell'Economia che può quindi difendersi anche attraverso propri funzionari. Se sotto il profilo della correttezza è giusto che sia garantito il dibattimento, si ravvisa una pericolosa inversione di tendenza rispetto al trasferimento delle funzioni dallo Stato alle Regioni. Nel 1998 (D. Lgs. 112) le funzioni concessorie relative alle provvidenze economiche per gli invalidi civili sono state trasferite alle Regioni cui è stata affidato quindi anche il compito di resistere in giudizio. Con la Manovra Finanziaria, in barba al federalismo e al principio di sussidiarietà, il Governo dimostra nei fatti, ancora una volta, di non fidarsi delle Regioni riprendendosi una competenza che ritiene elusa. Sarebbe stato più corretto e più efficace, oltre che più coerente con il principio di un auspicabile federalismo, incentivare la presenza in giudizio delle Regioni, magari utilizzando nella fase istruttoria e di dibattimento le competenze e le conoscenze delle Commissioni ASL che poi sono quelle che hanno emesso il verbale oggetto di contenzioso. È, quella del Governo, un'entrata a gamba tesa sulle competenze e sulle potenzialità delle regioni su cui, ci auguriamo, ci sia una doverosa reazione da parte di queste ultime. IL CONTROLLO BUROCRATICO Attualmente tutti i verbali (invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap, disabilità ex L.68/1999) una volta perfezionati dalle Commissioni ASL devono essere inviati alla Commissione di Verifica (dipendente dal Ministero dell'Economia). Nel caso delle minorazioni civili la verifica è sulla correttezza burocratica (formale) e sulla sostanza. Nel caso delle certificazioni di handicap e di quelle di disabilità (legate al collocamento mirato) il controllo è meramente formale. La Commissione di Verifica ha tempo 60 giorni per esprimersi dopodiché vige il principio del silenzio assenso. Il Ministero dell'Economia che cosa propone? Le Commissioni di verifica verranno integrate con un operatore sociale ed un esperto nei casi da esaminare. In questo modo potrà entrare anche nel merito dei verbali di handicap e di quelli di disabilità e, se lo ritiene opportuno, sospenderli. Questa ipotesi lascia esterrefatti. Definire le possibilità di collocamento mirato è il risultato di un lavoro di servizi per l'inserimento lavorativo, della conoscenza della persona e delle sue possibilità che comporta (o dovrebbe comportare) un approfondito lavoro da parte delle Commissioni ASL. Questo lavoro potrebbe essere messo in discussione da una Commissione completamente slegata dalla rete dei servizi territoriali, dal mercato del lavoro, dalla conoscenza della realtà territoriale. E ancor più scombinate dai Comitati Tecnici Provinciali che operano istituzionalmente, per compito del Ministero dell'Welfare, per l'inserimento lavorativo Altra entrata a gamba tesa, quindi, sulle competenze delle singole Regioni e delle singole ASL. Altro schiaffo alla sussidiarietà, cioè al principio che impone che l'applicazione e la modulazione di alcune norme siano attuate localmente e non imposte dall'autorità centrale. Il Ministero avrà poi l'esatta dimensione del costo di funzionamento delle Commissioni di Verifica? Ha effettuato una valutazione dei costi e dei benefici? Come motiva l'incremento di bilancio autorizzato (2 milioni di euro per l'oramai concluso 2003, 10 milioni di euro per ogni anno successivo? La FISH, Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap cui la nostra associazione aderisca, ha più volte sostenuto l'opportunità della soppressione delle Commissioni di Verifica ed il trasferimento delle competenze ad una Commissione presso ciascuna Regione. LE GRAVI MENOMAZIONI Nella Finanziaria per il 2001, era stato approvato un articolo, il 97, piuttosto bizzarro: "I cittadini affetti dalla sindrome di Down e i soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti nonché i soggetti disabili mentali gravi sono esonerati dalla ripetizione annuale delle visite mediche, finalizzate all'accertamento della disabilità, ad esclusione dei casi in cui vi sia specifica richiesta del medico di famiglia." Il dettato è inapplicabile poiché nessuna norma prevede la ripetizione annuale delle visite in questione. Ecco allora che il Governo prevede una nuova definizione: "I soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti, di gravi anomalie cromosomiche nonché i disabili mentali gravi con effetti permanenti sono esonerati da ogni visita medica, anche a campione, finalizzata all'accertamento della permanenza della disabilità." A prescindere dalla dimenticanza delle patologie di origine genetica (sono contemplate solo le anomalie cromosomiche), la definizione sembra più corretta. Ma potrà mai essere applicata? Il Governo si dà tempo 180 giorni per individuare, con Decreto, l'elenco delle patologie esenti dalla ripetizione delle visite. Sarà un'operazione di una difficoltà metodologica e scientifica enorme che produrrà, oltre che delle ovvie discriminazioni, una pressione enorme da parte di tutte le associazioni grandi e piccole per far inserire nell'elenco questa o quella patologia. Invece di attuare ciò che è previsto dalla legge quadro sull'assistenza (328/2000) e cioè la revisione dei criteri di accertamento della disabilità rifacendosi agli standard internazionali (ICF), si preferisce introdurre un ulteriore elemento di complicazione burocratica alla cui base dovranno convivere principi scientifici e interessi clientelari. Un particolare significativo: il decreto verrà emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute. Una ennesima riprova di come il superministero stia allungando le mani su tutto il comparto assistenziale. Anche in questo caso la proposta della FISH è di tutt'altro segno: accelerare i tempi per la revisione dei criteri di accertamento della disabilità tenendo presenti gli standard ICF e con una determinata attenzione al carico assistenziale. Cioè "a ciascuno secondo i suoi bisogni" e non più "a ciascuno a seconda della percentuale di invalidità". 3 ottobre 2003
L'ART 42 della FINANZIARIA

Disposizioni in materia di invalidità civile 1. Gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, devono essere notificati anche al ministero dell'Economia e delle finanze. La notifica va effettuata sia presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia presso le competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del ministero. Nei predetti giudizi il ministero dell'Economia e delle finanze è litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile e può essere difeso, oltre che dall'Avvocatura dello Stato, da propri funzionari ovvero, in base ad apposita convenzione stipulata con l'Inps senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, da avvocati dipendenti da questo ente. Nei casi in cui il giudice nomina un consulente tecnico, alle indagini assiste un componente delle Commissioni mediche di verifica indicato dal Direttore della Direzione Provinciale su richiesta, formulata a pena di nullità, del consulente nominato dal giudice. Al predetto componente competono le facoltà indicate nel secondo comma dell'articolo 194 del codice di procedura civile. 2. Il ministero dell'Economia e delle finanze d'intesa con la Scuola Superiore dell'Economia e delle finanze ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione di cui al comma 1, organizza, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, appositi corsi di formazione del personale. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa. 4. In sede di verifica della sussistenza dei requisiti medico-legali effettuata dal ministero dell'Economia e delle finanze - Direzione centrale degli uffici locali e dei Servizi del Tesoro - nei confronti dei titolari delle provvidenze economiche di cui al comma 1, sono valutate le patologie riscontrate all'atto della verifica con riferimento alle tabelle indicative delle percentuali di invalidità esistenti. Nel caso in cui il giudizio sullo stato di invalidità non comporti la conferma del beneficio in godimento è disposta la sospensione dei pagamenti ed il conseguente provvedimento di revoca opera con decorrenza dalla data della verifica. Con decreto del ministero dell'Economia e delle finanze vengono definite annualmente, tenendo anche conto delle risorse disponibili, il numero delle verifiche straordinarie che le Commissioni mediche di verifica dovranno effettuare nel corso dell'anno, nonché i criteri che, anche sulla base degli andamenti a livello territoriale dei riconoscimenti di invalidità, dovranno essere presi in considerazione nella individuazione delle verifiche da eseguire. 5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento l'Inps, il ministero dell'Economia e delle finanze, Direzione centrale degli uffici locali e dei Servizi del Tesoro e l'Agenzia delle entrate, con determinazione interdirigenziale, stabiliscono le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche di cui al comma 1 nonché per procedere alla sospensione dei pagamenti non dovuti ed al recupero degli indebiti. Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto legge, dai soggetti privi dei requisiti reddituali. 6. Le Commissioni mediche di verifica al fine del controllo dei verbali relativi alla valutazione dell'handicap e della disabilità, sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 7. Il comma 2 dell'articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: <2. I soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti, di gravi anomalie cromosomiche nonché i disabili mentali gravi con effetti permanenti sono esonerati da ogni visita medica, anche a campione, finalizzata all'accertamento della permanenza della disabilità. Con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministro della Salute, sono individuate le patologie rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle Commissioni mediche Asl qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare l'invalidità>. 8. Con decreto di natura non regolamentare del ministro dell'Economia e delle finanze sono rimodulate la composizione ed i criteri di funzionamento della Commissione medica superiore e delle Commissioni mediche di verifica. Con il predetto decreto si prevede che il Presidente della Commissione medica superiore, già Commissione medica superiore e di invalidità civile, è nominato tra i componenti della Commissione stessa. 9. La Direzione centrale degli uffici locali e dei Servizi del Tesoro subentra nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, già di competenza del ministero dell'Interno. 10. Per le finalità del presente articolo , ai fini del potenziamento dell'attività delle Commissioni mediche di verifica, è autorizzata la spesa di 2 milioni euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondete riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente dello Stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero degli Affari esteri. Il ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 11. L'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: . (3 ottobre 2003)