Carlo Giacobini, Responsabile del
Centro per la documentazione legislativa Unione Italiana Lotta alla Distrofia
Muscolare
http://www.handylex.org
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LA MANOVRA FINANZIARIA: PRIME ANALISI
Il Consiglio dei Ministri ha dunque presentato la Manovra Finanziaria per il
2004. Il testo è comunque un decreto legge, già vigente, che, come di rito,
dovrà essere convertito in legge dalle Camere che hanno facoltà di emendarlo.Chi
confidava sul fatto che, essendo il 2003 l'Anno europeo delle persone disabili,
il Governo avrebbe ripreso le indicazioni, molte e ben motivate, espresse alla
Conferenza (governativa) Nazionale sulla Disabilità del febbraio scorso, rimane
ampiamente deluso. Nessuna misura, nemmeno la più blanda, è prevista a favore
delle persone con disabilità e i loro familiari. E proprio nei giorni in cui
si festeggia una bislacca "Giornata nazionale per l'eliminazione della barriere
architettoniche", voluta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Governo
vara una Manovra Finanziaria in cui di eliminazione di qualsivoglia barriera
e di disabili non c'è traccia.
Queste macroscopiche lacune sarebbero già di per sé gravi. Ma non è tutto. Un
subdolo articolo modifica in negativo alcuni aspetti di fondamentale importanza
per le persone disabili. Quell'articolo, il 42, di non facile lettura per i
non addetti ai lavori, interviene sui procedimenti di ricorso legati al riconoscimento
dell'invalidità, dell'handicap e della valutazione di disabilità legata all'integrazione
lavorativa. Per far comprendere esattamente dove il Governo intende arrivare,
bisogna spiegare quali sono attualmente i meccanismi del ricorso. IL RICORSO
AMMINISTRATIVO Attualmente la persona disabile che riceve un verbale di
invalidità su cui non sia d'accordo, può presentare, entro 60 giorni dalla notifica,
ricorso amministrativo alla Commissione Medica Superiore (a Roma). Il ricorso
non ha nessun costo e può essere presentato senza l'assistenza di un legale.
La Commissione ha tempo 180 giorni per esprimersi: rarissimamente lo fa. Trascorso
quel termine, il ricorso si considera rigettato. L'interessato, a questo punto,
può decidere se attivare il ricorso giurisdizionale (cioè andare dal giudice),
oppure rinunciare, oppure ancora presentare, subito o successivamente, domanda
di aggravamento alla Commissione ASL. Se decide di andare in giudizio, deve
essere assistito da un legale, deve produrre una perizia medica legale e deve
attendere i tempi della giustizia civile (nel più rapido dei casi: due anni).
Cosa propone il Governo: d'ora in poi sono aboliti i ricorsi amministrativi.
Il ricorso può essere solo giurisprudenziale (con buona pace della Giustizia
civile già abbastanza ingolfata). Anziché perfezionare i procedimenti di ricorso
amministrativo, in modo da evitare più pesanti contenziosi, il Governo preferisce
quindi incentivare la via giudiziale. Una scelta che non gioverà certo al disabile,
anche se aumenterà il giro di affari per avvocati, medici legali, patronati
sindacali (loro malgrado, forse). Era invece quanto mai opportuno rivedere e
ripensare l'iter del ricorso amministrativo, trasferendo le competenze della
Commissione Medica Superiore in seno alle singole Regioni. In quel caso, i ricorsi
amministrativi potevano essere risolti all'interno di ogni singola Regione,
accelerando i tempi e limitando il ricorso alla giustizia civile. LA COMMISSIONE
MEDICA SUPERIORE Verrebbe da pensare che, visto che è abrogato il ricorso
amministrativo, la Commissione Medica Superiore (Roma) sia soppressa e le competenze
ispettive sulle Commissioni Mediche di Verifica (periferiche) siano trasferite
ad altro organo. Non è così: la Commissione Superiore rimane "attiva" anche
se ne verranno rimodulate composizione e competenze (ed anche qui forse avremo
delle sgradite sorprese). IL RICORSO GIURISDIZIONALE Il Governo non si
accontenta però di abrogare il ricorso amministrativo, ma interviene anche nel
ricorso giurisdizionale. Perché? Nei fatti il Ministero dell'Economia si è accorto
che nella gran parte dei ricorsi davanti al giudice risulta soccombente lo Stato.
Il motivo è che quasi mai Avvocatura dello Stato, Regioni o INPS sono presenti
al processo e controdeducono. Pertanto non il dibattimento può essere sbilanciato
a favore del ricorrente. Per colmare queste lacune si impone ora per legge che
gli "atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali" siano comunicati anche
al Ministero dell'Economia che può quindi difendersi anche attraverso propri
funzionari. Se sotto il profilo della correttezza è giusto che sia garantito
il dibattimento, si ravvisa una pericolosa inversione di tendenza rispetto al
trasferimento delle funzioni dallo Stato alle Regioni. Nel 1998 (D. Lgs. 112)
le funzioni concessorie relative alle provvidenze economiche per gli invalidi
civili sono state trasferite alle Regioni cui è stata affidato quindi anche
il compito di resistere in giudizio. Con la Manovra Finanziaria, in barba al
federalismo e al principio di sussidiarietà, il Governo dimostra nei fatti,
ancora una volta, di non fidarsi delle Regioni riprendendosi una competenza
che ritiene elusa. Sarebbe stato più corretto e più efficace, oltre che più
coerente con il principio di un auspicabile federalismo, incentivare la presenza
in giudizio delle Regioni, magari utilizzando nella fase istruttoria e di dibattimento
le competenze e le conoscenze delle Commissioni ASL che poi sono quelle che
hanno emesso il verbale oggetto di contenzioso. È, quella del Governo, un'entrata
a gamba tesa sulle competenze e sulle potenzialità delle regioni su cui, ci
auguriamo, ci sia una doverosa reazione da parte di queste ultime. IL CONTROLLO
BUROCRATICO Attualmente tutti i verbali (invalidità civile, cecità civile,
sordomutismo, handicap, disabilità ex L.68/1999) una volta perfezionati dalle
Commissioni ASL devono essere inviati alla Commissione di Verifica (dipendente
dal Ministero dell'Economia). Nel caso delle minorazioni civili la verifica
è sulla correttezza burocratica (formale) e sulla sostanza. Nel caso delle certificazioni
di handicap e di quelle di disabilità (legate al collocamento mirato) il controllo
è meramente formale. La Commissione di Verifica ha tempo 60 giorni per esprimersi
dopodiché vige il principio del silenzio assenso. Il Ministero dell'Economia
che cosa propone? Le Commissioni di verifica verranno integrate con un operatore
sociale ed un esperto nei casi da esaminare. In questo modo potrà entrare anche
nel merito dei verbali di handicap e di quelli di disabilità e, se lo ritiene
opportuno, sospenderli. Questa ipotesi lascia esterrefatti. Definire le possibilità
di collocamento mirato è il risultato di un lavoro di servizi per l'inserimento
lavorativo, della conoscenza della persona e delle sue possibilità che comporta
(o dovrebbe comportare) un approfondito lavoro da parte delle Commissioni ASL.
Questo lavoro potrebbe essere messo in discussione da una Commissione completamente
slegata dalla rete dei servizi territoriali, dal mercato del lavoro, dalla conoscenza
della realtà territoriale. E ancor più scombinate dai Comitati Tecnici Provinciali
che operano istituzionalmente, per compito del Ministero dell'Welfare, per l'inserimento
lavorativo Altra entrata a gamba tesa, quindi, sulle competenze delle singole
Regioni e delle singole ASL. Altro schiaffo alla sussidiarietà, cioè al principio
che impone che l'applicazione e la modulazione di alcune norme siano attuate
localmente e non imposte dall'autorità centrale. Il Ministero avrà poi l'esatta
dimensione del costo di funzionamento delle Commissioni di Verifica? Ha effettuato
una valutazione dei costi e dei benefici? Come motiva l'incremento di bilancio
autorizzato (2 milioni di euro per l'oramai concluso 2003, 10 milioni di euro
per ogni anno successivo? La FISH, Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap
cui la nostra associazione aderisca, ha più volte sostenuto l'opportunità della
soppressione delle Commissioni di Verifica ed il trasferimento delle competenze
ad una Commissione presso ciascuna Regione. LE GRAVI MENOMAZIONI Nella
Finanziaria per il 2001, era stato approvato un articolo, il 97, piuttosto bizzarro:
"I cittadini affetti dalla sindrome di Down e i soggetti portatori di gravi
menomazioni fisiche permanenti nonché i soggetti disabili mentali gravi sono
esonerati dalla ripetizione annuale delle visite mediche, finalizzate all'accertamento
della disabilità, ad esclusione dei casi in cui vi sia specifica richiesta del
medico di famiglia." Il dettato è inapplicabile poiché nessuna norma prevede
la ripetizione annuale delle visite in questione. Ecco allora che il Governo
prevede una nuova definizione: "I soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche
permanenti, di gravi anomalie cromosomiche nonché i disabili mentali gravi con
effetti permanenti sono esonerati da ogni visita medica, anche a campione, finalizzata
all'accertamento della permanenza della disabilità." A prescindere dalla dimenticanza
delle patologie di origine genetica (sono contemplate solo le anomalie cromosomiche),
la definizione sembra più corretta. Ma potrà mai essere applicata? Il Governo
si dà tempo 180 giorni per individuare, con Decreto, l'elenco delle patologie
esenti dalla ripetizione delle visite. Sarà un'operazione di una difficoltà
metodologica e scientifica enorme che produrrà, oltre che delle ovvie discriminazioni,
una pressione enorme da parte di tutte le associazioni grandi e piccole per
far inserire nell'elenco questa o quella patologia. Invece di attuare ciò che
è previsto dalla legge quadro sull'assistenza (328/2000) e cioè la revisione
dei criteri di accertamento della disabilità rifacendosi agli standard internazionali
(ICF), si preferisce introdurre un ulteriore elemento di complicazione burocratica
alla cui base dovranno convivere principi scientifici e interessi clientelari.
Un particolare significativo: il decreto verrà emanato dal Ministero dell'Economia
e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute. Una ennesima riprova
di come il superministero stia allungando le mani su tutto il comparto assistenziale.
Anche in questo caso la proposta della FISH è di tutt'altro segno: accelerare
i tempi per la revisione dei criteri di accertamento della disabilità tenendo
presenti gli standard ICF e con una determinata attenzione al carico assistenziale.
Cioè "a ciascuno secondo i suoi bisogni" e non più "a ciascuno a seconda della
percentuale di invalidità". 3 ottobre 2003
L'ART 42 della FINANZIARIA
Disposizioni in materia di invalidità civile 1. Gli atti introduttivi
dei procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile, la cecità
civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento
obbligatorio al lavoro, devono essere notificati anche al ministero dell'Economia
e delle finanze. La notifica va effettuata sia presso gli uffici dell'Avvocatura
dello Stato, ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1611, sia presso le competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del ministero.
Nei predetti giudizi il ministero dell'Economia e delle finanze è litisconsorte
necessario ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile e può essere
difeso, oltre che dall'Avvocatura dello Stato, da propri funzionari ovvero,
in base ad apposita convenzione stipulata con l'Inps senza oneri aggiuntivi
a carico della finanza pubblica, da avvocati dipendenti da questo ente. Nei
casi in cui il giudice nomina un consulente tecnico, alle indagini assiste un
componente delle Commissioni mediche di verifica indicato dal Direttore della
Direzione Provinciale su richiesta, formulata a pena di nullità, del consulente
nominato dal giudice. Al predetto componente competono le facoltà indicate nel
secondo comma dell'articolo 194 del codice di procedura civile. 2. Il ministero
dell'Economia e delle finanze d'intesa con la Scuola Superiore dell'Economia
e delle finanze ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione
di cui al comma 1, organizza, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio,
appositi corsi di formazione del personale. 3. A decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente provvedimento non trovano applicazione le disposizioni
in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito
alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente
articolo. La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla
competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione
all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa. 4. In sede
di verifica della sussistenza dei requisiti medico-legali effettuata dal ministero
dell'Economia e delle finanze - Direzione centrale degli uffici locali e dei
Servizi del Tesoro - nei confronti dei titolari delle provvidenze economiche
di cui al comma 1, sono valutate le patologie riscontrate all'atto della verifica
con riferimento alle tabelle indicative delle percentuali di invalidità esistenti.
Nel caso in cui il giudizio sullo stato di invalidità non comporti la conferma
del beneficio in godimento è disposta la sospensione dei pagamenti ed il conseguente
provvedimento di revoca opera con decorrenza dalla data della verifica. Con
decreto del ministero dell'Economia e delle finanze vengono definite annualmente,
tenendo anche conto delle risorse disponibili, il numero delle verifiche straordinarie
che le Commissioni mediche di verifica dovranno effettuare nel corso dell'anno,
nonché i criteri che, anche sulla base degli andamenti a livello territoriale
dei riconoscimenti di invalidità, dovranno essere presi in considerazione nella
individuazione delle verifiche da eseguire. 5. Entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente provvedimento l'Inps, il ministero dell'Economia
e delle finanze, Direzione centrale degli uffici locali e dei Servizi del Tesoro
e l'Agenzia delle entrate, con determinazione interdirigenziale, stabiliscono
le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti
reddituali dei titolari delle provvidenze economiche di cui al comma 1 nonché
per procedere alla sospensione dei pagamenti non dovuti ed al recupero degli
indebiti. Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite,
prima della data di entrata in vigore del presente decreto legge, dai soggetti
privi dei requisiti reddituali. 6. Le Commissioni mediche di verifica al fine
del controllo dei verbali relativi alla valutazione dell'handicap e della disabilità,
sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare
ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 7. Il comma 2 dell'articolo 97
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: <2. I soggetti
portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti, di gravi anomalie cromosomiche
nonché i disabili mentali gravi con effetti permanenti sono esonerati da ogni
visita medica, anche a campione, finalizzata all'accertamento della permanenza
della disabilità. Con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, di
concerto con il ministro della Salute, sono individuate le patologie rispetto
alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo ed è indicata la documentazione
sanitaria, da richiedere agli interessati o alle Commissioni mediche Asl qualora
non acquisita agli atti, idonea a comprovare l'invalidità>. 8. Con decreto di
natura non regolamentare del ministro dell'Economia e delle finanze sono rimodulate
la composizione ed i criteri di funzionamento della Commissione medica superiore
e delle Commissioni mediche di verifica. Con il predetto decreto si prevede
che il Presidente della Commissione medica superiore, già Commissione medica
superiore e di invalidità civile, è nominato tra i componenti della Commissione
stessa. 9. La Direzione centrale degli uffici locali e dei Servizi del Tesoro
subentra nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità
civile, già di competenza del ministero dell'Interno. 10. Per le finalità del
presente articolo , ai fini del potenziamento dell'attività delle Commissioni
mediche di verifica, è autorizzata la spesa di 2 milioni euro per l'anno 2003
e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondete riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
dello Stato di previsione del ministero dell'Economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al ministero degli Affari esteri. Il ministro dell'Economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio. 11. L'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice
di procedura civile è sostituito dal seguente: . (3 ottobre 2003)
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