Legge regionale 15 ottobre 2002, n. 18.
Istituzione del garante per l'infanzia e l'adolescenza.
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Il consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1 (Istituzione e funzioni)
1. Al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei
diritti e degli interessi sia individuali che collettivi, dei minori, anche
ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176: "Ratifica ed
esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il
20 novembre 1989" ed a quanto previsto dalla Carta europea dei diritti del fanciullo
adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, è istituito presso il Consiglio regionale
il garante per l'infanzia e l'adolescenza. 2. Il garante: a) promuove, in collaborazione
con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione
di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento
dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti; b) promuove,
in accordo con la struttura regionale competente in materia di servizi sociali
ed educativi, iniziative per la celebrazione della giornata italiana per i diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita dall'articolo 1, comma 6, della
legge 23 dicembre 1997, n. 451: "Istituzione della Commissione parlamentare
per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia"; c) promuove e
sostiene forme di partecipazione dei bambini e delle bambine alla vita delle
comunità locali; d) vigila con la collaborazione di operatori preposti, affinché
sia data applicazione su tutto il territorio regionale alla Convenzione internazionale
ed alla Carta europea di cui al comma 1; e) accoglie segnalazioni in merito
a violazioni dei diritti dei minori e sollecita le amministrazioni competenti
all'adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono
la tutela; f) interviene nei procedimenti amministrativi della Regione e degli
enti da essa dipendenti e degli enti locali ai sensi dell'articolo 9 della legge
7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ove sussistano fattori
di rischio o di danno per le persone di minore età; g) cura la realizzazione
di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza; vigila
in collaborazione con il Corecom, sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione
a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche
affinché siano salvaguardati e tutelati i bambini e le bambine sia sotto il
profilo della percezione infantile che in ordine alla rappresentazione dell'infanzia
stessa, allo scopo di segnalare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
ed agli organi competenti le eventuali trasgressioni commesse in coerenza con
il codice di autoregolamenta-zione della RAI; h) promuove, anche in collaborazione
con gli enti locali ed altri soggetti, iniziative per la prevenzione e il trattamento
dell'abuso dell'infanzia e dell'adolescenza in relazione alle disposizioni della
legge 3 agosto 1998, n. 269: "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione,
della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme
di riduzione in schiavitù"; i) fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori
dei servizi sociali e propone alla Giunta regionale lo svolgimento di attività
di formazione; istituisce un elenco al quale può attingere anche il giudice
competente per la nomina di tutori o curatori; assicura la consulenza ed il
sostegno ai tutori o curatori nominati; l) verifica le condizioni e gli interventi
volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero non accompagnato;
m) collabora all'attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi
alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, ai sensi
dell'articolo 4, comma 3, della legge 451/1997; n) formula proposte e, ove richiesti,
esprime pareri su atti normativi e di indirizzo riguardanti l'infanzia, l'adolescenza
e la famiglia, di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni. 3.
Nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge, il garante per
l'infanzia e l'adolescenza: a) stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici
e privati, per lo svolgimento di specifiche attività; b) stabilisce intese ed
accordi con ordini professionali e organismi che si occupano di infanzia e adolescenza;
c) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici
e privati; d) attiva le necessarie azioni di collegamento con le amministrazioni
del territorio regionale impegnate nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza
e con le autorità giudiziarie; e)promuove interventi sostitutivi in caso di
inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli Enti locali a tutela dei minori.
Art. 2 - (Nomina, requisiti ed incompatibilità)
1. Il garante è nominato dal Consiglio regionale tra persone di età non
superiore a sessantacinque anni, laureate con documentata esperienza almeno
decennale, o, in assenza di laurea, in possesso del diploma di scuola media
superiore, con documentata esperienza di almeno quindici anni. L'esperienza
deve essere maturata nell'ambito delle politiche educative e socio-sanitarie,
con particolare riferimento alle materie concernenti l'età evolutiva e le relazioni
familiari. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei Consiglieri
assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione è eletto il candidato che ottiene
la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati. 2. L'incarico di cui al comma
1 ha durata di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta. 3. Sono incompatibili
con l'incarico di cui al comma 1: a) i membri del Parlamento, i Ministri, i
Consiglieri e gli Assessori regionali, provinciali e comunali, e i titolari
di altre cariche elettive; b) i direttori generali, sanitari e amministrativi
delle Aziende USL e delle aziende ospedaliere regionali; c) i coordinatori della
rete dei servizi degli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera
a) della legge 8 novembre 2000, n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali"; d) gli amministratori di
enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché
gli amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono
a qualsiasi titolo contributi dalla Regione. 4. L'incarico è inoltre incompatibile
con qualsiasi altra attività lavorativa anche libero professionale. 5. Per quanto
non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della l.r. 5
agosto 1996, n. 34: "Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione".
6. Al garante per l'infanzia e l'adolescenza spetta un'indennità pari a quella
prevista per il Difensore civico dall'articolo 8 della l.r. 14 ottobre 1981,
n. 29: "Istituzione del difensore civico", nonché il rimborso spese ed il trattamento
di missione di cui alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20: "Disciplina delle indennità
spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza
regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla
Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale". 7. Il difensore
civico e il garante per l'infanzia e l'adolescenza coordinano la propria attività
nell'ambito delle rispettive competenze.
Art. 3 - (Ufficio del garante)
1. L'ufficio del garante per l'infanzia e l'adolescenza ha sede presso la
Giunta regionale e si avvale della struttura regionale competente in materia
di servizi sociali. 2. La Giunta regionale, nell'ambito dello stanziamento annuale
previsto per l'attuazione della presente legge, determina il fondo a disposizione
per le spese di funzionamento. 3. Il garante per l'infanzia e l'adolescenza
riferisce in Consiglio, almeno una volta all'anno, sull'attività svolta corredata
da osservazioni e suggerimenti, ed invia entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente
del Consiglio una relazione esplicativa. 4. Il Consiglio regionale esamina e
discute la relazione ed adotta le determinazioni che ritiene opportune, invitando
gli organi statutari della Regione e degli enti istituzionali che si interessano
di minori ad adottare le ulteriori misure necessarie. 5. Della relazione annuale
è data adeguata pubblicità nel Bollettino ufficiale della Regione, sugli organi
di stampa e sulle emittenti radiofoniche e televisive.
Art. 4 - (Conferenza regionale per l'infanzia e l'adolescenza)
1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una più diffusa sensibilità sui
temi e le problematiche dell'infanzia e dell'adolescenza, il Consiglio regionale
organizza, ogni tre anni, in occasione della celebrazione della giornata italiana
per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza istituita dall'articolo 1, comma
6, della legge 451/1997, una conferenza regionale sull'infanzia ed adolescenza
in collaborazione con il garante per l'infanzia e l'adolescenza, con la struttura
regionale competente in materia di servizi sociali, con gli enti locali e con
tutti i soggetti interessati alle attività.
Art. 5 - (Norma finanziaria)
1. Per le finalità della presente legge, a decorrere dall'anno 2002, è destinata
una quota parte delle risorse stanziate per la realizzazione di servizi di protezione
e tutela dei minori, pari a euro 361.519,83 a carico della UPB 5.29.07 nell'ambito
del fondo unico nazionale per le politiche sociali. La presente legge sarà pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti si
osservarla e farla osservare come legge Regione Marche. Data ad Ancona, addì
15 ottobre 2002
IL PRESIDENTE (Vito D'Ambrosio)
IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL
SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO
REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI
FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI: a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO
DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI); b) L'UFFICIO
O SERVIZIO REGIONALE RESPON- SABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SER- VIZIO ORGANIZZAZIONE).
NOTE
Nota all'art. 1, comma 2, lettera b): Il testo dell'art. 1, comma 6,
della legge n. 451/1997 è il seguente: "Art. 1 - (Commissione parlamentare per
l'infanzia) - Omissis. 6. È istituita la giornata italiana per i diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza, da celebrare il 20 novembre di ogni anno,
nella ricorrenza della firma della citata Convenzione di New York. Il Governo,
d'intesa con la Commissione, determina le modalità di svolgimento della giornata,
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato". Nota all'art.
1, comma 2, lettera f): Il testo dell'art. 9 della legge n. 241/1990 è il
seguente: "Art. 9 - 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o
privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni
o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà
di intervenire nel procedimento.". Nota all'art. 1, comma 2, lettera m):
Il testo dell'art. 4, comma 3, della legge n. 451/1997 (per l'argomento della
legge vedi art. 1, comma 2, lettera b) è il seguente: "Art. 4 - (Organizzazione)
- Omissis. 3. Al fine di rendere coordinata l'azione in materia di infanzia
e di adolescenza tra lo Stato e le regioni, le regioni, in raccordo con le amministrazioni
provinciali, e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevedono, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, idonee misure
di coordinamento degli interventi locali di raccolta e di elaborazione di tutti
i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale.
In particolare devono essere acquisiti tutti i dati relativi a: a) la condizione
sociale, culturale, economica, sanitaria e psicologica dell'infanzia e dell'adolescenza;
b) le risorse finanziarie e la loro destinazione per aree di intervento nel
settore; c) la mappa dei servizi territoriali e le risorse attivate dai privati.
Omissis". Nota all'art. 2, comma 3, lettera c): Il testo dell'art.
8, comma 3, lettera a), della legge n. 328/2000 è il seguente: "Art. 8 - (Funzioni
delle regioni) - Omissis. a) determinazione, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite le forme di concertazione
con gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali, delle modalità e
degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali
a rete. Nella determinazione degli ambiti territoriali, le regioni prevedono
incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti
territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per
le prestazioni sanitarie, destinando allo scopo una quota delle complessive
risorse regionali destinate agli interventi previsti dalla presente legge; Omissis".
Nota all'art. 2, comma 6: Il testo dell'art. 8, della legge regionale
n. 29/1981 è il seguente: "Art. 8 - Al difensore civico spetta una indennità
pari allo stipendio base iniziale corrisposto al Direttore Generale dei Ministeri
aumentata di una somma pari all'indennità integrativa speciale prevista per
i dipendenti civili dello Stato". Nota all'art. 4, comma 1:
Per il testo dell'art. 1, comma 6, della legge n. 451/1997 (per l'argomento
della legge vedi art. 1, comma 2, lettera b) vedi nella nota all'art. 1, comma
2, lett. b). a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE: * Proposta
di legge a iniziativa dei Consiglieri Giannotti, Brini, Ceroni, Cesaroni, Favia,
Grandinetti, Trenta n. 38 del 19 gennaio 2001; * Proposta di legge a iniziativa
della Giunta regionale n. 124 del 8 maggio 2002; * Relazione della I commissione
permanente in data 23 luglio 2002; * Deliberazione legislativa approvata dal
Consiglio regionale nella seduta del 9 ottobre 2002, n. 105. b) SERVIZIO
REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
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