Non sussistono ragioni di esclusione dell'accesso ai documenti richiesti
dall'Associazione ricorrente, trattandosi di documenti non rientranti
in alcuna delle categorie sottratte a tali forme di pubblicità/trasparenza:
l'associazione ricorrente è validamente legittimata ed ha un interesse
giuridicamente rilevante ad eseguire l'accesso in questione, conformemente
ai suoi fini statutari. Inoltre, è nell'interesse pubblico la trasparenza
nella gestione di servizi pubblici, quale quello della tenuta dei canili
e del trattamento dei cani randagi; sotto questo profilo, l'associazione
ricorrente, in linea con i suoi scopi statutari, validamente affianca
la pubblica amministrazione nel doveroso controllo sociale sulla efficacia
dei servizi erogati dai privati per conto della p.a. nel perseguimento
di tali fini.
Così ha motivato la propria sentenza la Sezione V del TAR Campania - Napoli,
statuendo che, in circostanze analoghe a quella oggetto di giudizio è
plausibile che l'associazione ricorrente, nel solco di un interesse giuridicamente
rilevanti comprovato dai suoi scopi statutari, si ponga nella posizione
di soggetto legittimamente espletante funzioni di controllo sul livello
qualitativo e quantitativo del pubblico servizio affidato a privati dalla
p.a., sempre nella direzione del perseguimento dei fini statutari conosciuti
dall'associazione.
(Altalex, 26 gennaio 2006. Nota di Alessandro Del Dotto)
TAR Campania - Napoli Sezione V Sentenza 22 dicembre 2005 n. 20572 (Pres.
D'Alessandro, Est. Carpentieri)
FATTO
L'associazione ricorrente, facente parte del movimento U.N.A. nazionale,
persegue gli scopi - previsti dall'art. 2 dello Statuto sociale - relativi
alla salvaguardia, al miglioramento e allo sviluppo dell'ambiente naturale
e delle risorse ed al costante equilibrio nel rapporto uomo-natura ed
in particolare al rispetto di ogni forma di vita animale e vegetale, nonché
all'eliminazione di ogni forma di crudeltà o sofferenza.
Nell'ambito di tali scopi e con riguardo alle vicende relative alla tenuta
dei canili pubblici, l'associazione si è costantemente interessata alle
vicende di tali animali, agli episodi di maltrattamento e in generale
alle condizioni di tenuta di tali canili.
In virtù di tali finalità e anche in seguito a esposti, denunce e richieste,
l'associazione, in data 29 novembre 2004, presentava alla A.S.L. Caserta
2 istanza di accesso ai documenti amministrativi, precisando sia la legittimazione
che l'oggetto e, nello specifico, richiedeva:
Rapporti dei medici veterinari dell'U.O.V. per i sopralluoghi effettuati
negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 presso la struttura adibita a ricovero
per cani della ditta "De Nigris s.a.s." in Cesa, espletati per la verifica
delle condizioni igienico sanitarie e di benessere animale; ed in particolare
n. 244/C del 15 luglio 2003; n. 213/C del 12 settembre 2003 e n. 379/C
del 29.10.2003;
Comunicazioni alle Autorità competenti e alle amministrazioni comunali
convenzionate con la suddetta ditta per il ricovero di cani randagi relative
agli anni 2001, 2002, 2003 e 2004; ed in particolare: n. 250/C del 17
luglio 2003, n. 380/C del 29 ottobre 2003 e n. 399/C del 10 novembre 2003;
Comunicazioni alla ditta "De Nigris s.a.s." relative agli anni 2001, 2002,
2003 e 2004, per poter eventualmente intraprendere le azioni previste
dall'art. 9 del d.lgs. 267/2000 in c.d. cn l'art. 7 L. 189/2004.
La A.S.L. Caserta 2, con il provvedimento prot. n. 356/C del 6 dicembre
2004, affermava di non poter accogliere l'istanza ". . .in quanto sostenuta
da motivazioni generiche e non riferite a fatti circostanziati".
Avverso tale diniego la ricorrente proponeva ricorso dinanzi a questo
Tribunale che, con sentenza n. 6376/2005 del 10 marzo 2005, lo dichiarava
inammissibile per mancata notifica alla controinteressata.
Successivamente l'Associazione, in data 24 maggio 2005, con istanza prot.
n. 16208, presentava nuova richiesta di accesso alla ASL Caserta 2, chiarendo
la propria legittimazione ex art. 11, l. 266/1991.
L'Azienda Sanitaria, con il provvedimento n. 351/29 giugno 2005, impugnato
con il presente ricorso - ritualmente notificato, anche alla società controinteressata,
in data 2 agosto 2005 e depositato il successivo 31 agosto - respingeva
nuovamente tale istanza adducendo nuovamente una asserita insufficienza
di motivazione, nonché il fatto che la ditta controinteressata ". . .ha
espresso con comunicazione n. 103/ap del 21.6.2005 la non autorizzazione
al rilascio della documentazione richiesta".
A sostegno del gravame l'associazione ricorrente deduce diversi motivi
di illegittimità e conclude per l'annullamento del provvedimento di diniego
e l'accertamento del proprio diritto a prendere visione ed estrarre copia
della predetta documentazione.
L'amministrazione intimata non si è costituita in giudizio
Alla camera di consiglio del 10 novembre 2005 la causa è stata chiamata
e assunta in decisione
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente va dato atto in rito che il presente ricorso è stato ritualmente
notificato anche alla società controinteressata De Nigris s.a.s., di talché
risulta superato l'ostacolo processuale che aveva condotto alla precedente
sentenza di questa Sezione n. 6376/2005, che aveva dichiarato l'inammissibilità
del precedente ricorso proposto dalla ricorrente per l'accesso ai medesimi
documenti, per mancata notifica alla suddetta società.
Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento, poiché:
a) non sussistono ragioni di esclusione dell'accesso ai documenti richiesti
dall'Associazione ricorrente, trattandosi di documenti non rientranti
in alcuna delle categorie sottratte a tali forme di pubblicità/trasparenza;
b) l'associazione ricorrente è validamente legittimata ed ha un interesse
giuridicamente rilevante ad eseguire l'accesso in questione, conformemente
ai suoi fini statutari;
c) è nell'interesse pubblico la trasparenza nella gestione di servizi
pubblici, quale quello della tenuta dei canili e del trattamento dei cani
randagi; sotto questo profilo, l'associazione ricorrente, in linea con
i suoi scopi statutari, validamente affianca la pubblica amministrazione
nel doveroso controllo sociale sulla efficacia dei servizi erogati dai
privati per conto della p.a. nel perseguimento di tali fini;
d) la domanda di accesso non è affatto generica, ma è sufficientemente
specifica e circostanziata, essendo riferita a documenti detenuti dall'amministrazione
sanitaria intimata, consistenti nei verbali di sopralluoghi e nelle comunicazioni
di cui si è riferito in narrativa, riguardanti il canile gestito dalla
ditta "De Nigris S.a.S." in Cesa, puntualmente menzionata nella stessa
istanza di accesso;
e) si palesa del tutto pretestuoso e in conferente il rilievo della asserita
opposizione della ditta controinteressata, atteso che non spetta al Comune
la difesa d'ufficio dei diritti e interessi di terzi soggetti privati.
Per tali motivi il ricorso va accolto, con conseguente ordine di esibizione
dei documenti richiesti dall'Associazione ricorrente alla Azienda Sanitaria
Locale Caserta 2.
Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate nell'importo
indicato in dispositivo
P.Q.M
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE V^,
letto e applicato l'art. 25, commi 5 e 6, della legge 241/1990 e successive
modifiche e integrazioni, definitivamente pronunciando sul ricorso in
epigrafe indicato, lo accoglie e, per l'effetto, ordina alla Azienda Sanitaria
Locale Caserta 2, in persona del legale rapp.te p.t., entro il termine
di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa o notifica
della presente sentenza, l'esibizione dei documenti richiesti dalla parte
ricorrente con istanza di accesso del 24 maggio 2005.
Condanna la A.S.L. Caserta 2, in persona del legale rapp.te p.t. il pagamento
delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 1.500,00
(millecinquecento/00)
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità Amministrativa
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 10 novembre 2005
Il Presidente Il Relatore Depositata in data 22 dicembre 2005.