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TAR Campania. Accesso ai documenti amministrativi da parte delle associazioni

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Non sussistono ragioni di esclusione dell'accesso ai documenti richiesti dall'Associazione ricorrente, trattandosi di documenti non rientranti in alcuna delle categorie sottratte a tali forme di pubblicità/trasparenza: l'associazione ricorrente è validamente legittimata ed ha un interesse giuridicamente rilevante ad eseguire l'accesso in questione, conformemente ai suoi fini statutari. Inoltre, è nell'interesse pubblico la trasparenza nella gestione di servizi pubblici, quale quello della tenuta dei canili e del trattamento dei cani randagi; sotto questo profilo, l'associazione ricorrente, in linea con i suoi scopi statutari, validamente affianca la pubblica amministrazione nel doveroso controllo sociale sulla efficacia dei servizi erogati dai privati per conto della p.a. nel perseguimento di tali fini.
Così ha motivato la propria sentenza la Sezione V del TAR Campania - Napoli, statuendo che, in circostanze analoghe a quella oggetto di giudizio è plausibile che l'associazione ricorrente, nel solco di un interesse giuridicamente rilevanti comprovato dai suoi scopi statutari, si ponga nella posizione di soggetto legittimamente espletante funzioni di controllo sul livello qualitativo e quantitativo del pubblico servizio affidato a privati dalla p.a., sempre nella direzione del perseguimento dei fini statutari conosciuti dall'associazione.
(Altalex, 26 gennaio 2006. Nota di Alessandro Del Dotto)

TAR Campania - Napoli Sezione V Sentenza 22 dicembre 2005 n. 20572 (Pres. D'Alessandro, Est. Carpentieri)

FATTO

L'associazione ricorrente, facente parte del movimento U.N.A. nazionale, persegue gli scopi - previsti dall'art. 2 dello Statuto sociale - relativi alla salvaguardia, al miglioramento e allo sviluppo dell'ambiente naturale e delle risorse ed al costante equilibrio nel rapporto uomo-natura ed in particolare al rispetto di ogni forma di vita animale e vegetale, nonché all'eliminazione di ogni forma di crudeltà o sofferenza.
Nell'ambito di tali scopi e con riguardo alle vicende relative alla tenuta dei canili pubblici, l'associazione si è costantemente interessata alle vicende di tali animali, agli episodi di maltrattamento e in generale alle condizioni di tenuta di tali canili.
In virtù di tali finalità e anche in seguito a esposti, denunce e richieste, l'associazione, in data 29 novembre 2004, presentava alla A.S.L. Caserta 2 istanza di accesso ai documenti amministrativi, precisando sia la legittimazione che l'oggetto e, nello specifico, richiedeva:
Rapporti dei medici veterinari dell'U.O.V. per i sopralluoghi effettuati negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 presso la struttura adibita a ricovero per cani della ditta "De Nigris s.a.s." in Cesa, espletati per la verifica delle condizioni igienico sanitarie e di benessere animale; ed in particolare n. 244/C del 15 luglio 2003; n. 213/C del 12 settembre 2003 e n. 379/C del 29.10.2003;
Comunicazioni alle Autorità competenti e alle amministrazioni comunali convenzionate con la suddetta ditta per il ricovero di cani randagi relative agli anni 2001, 2002, 2003 e 2004; ed in particolare: n. 250/C del 17 luglio 2003, n. 380/C del 29 ottobre 2003 e n. 399/C del 10 novembre 2003;
Comunicazioni alla ditta "De Nigris s.a.s." relative agli anni 2001, 2002, 2003 e 2004, per poter eventualmente intraprendere le azioni previste dall'art. 9 del d.lgs. 267/2000 in c.d. cn l'art. 7 L. 189/2004.

La A.S.L. Caserta 2, con il provvedimento prot. n. 356/C del 6 dicembre 2004, affermava di non poter accogliere l'istanza ". . .in quanto sostenuta da motivazioni generiche e non riferite a fatti circostanziati".
Avverso tale diniego la ricorrente proponeva ricorso dinanzi a questo Tribunale che, con sentenza n. 6376/2005 del 10 marzo 2005, lo dichiarava inammissibile per mancata notifica alla controinteressata.
Successivamente l'Associazione, in data 24 maggio 2005, con istanza prot. n. 16208, presentava nuova richiesta di accesso alla ASL Caserta 2, chiarendo la propria legittimazione ex art. 11, l. 266/1991.
L'Azienda Sanitaria, con il provvedimento n. 351/29 giugno 2005, impugnato con il presente ricorso - ritualmente notificato, anche alla società controinteressata, in data 2 agosto 2005 e depositato il successivo 31 agosto - respingeva nuovamente tale istanza adducendo nuovamente una asserita insufficienza di motivazione, nonché il fatto che la ditta controinteressata ". . .ha espresso con comunicazione n. 103/ap del 21.6.2005 la non autorizzazione al rilascio della documentazione richiesta".
A sostegno del gravame l'associazione ricorrente deduce diversi motivi di illegittimità e conclude per l'annullamento del provvedimento di diniego e l'accertamento del proprio diritto a prendere visione ed estrarre copia della predetta documentazione.

L'amministrazione intimata non si è costituita in giudizio
Alla camera di consiglio del 10 novembre 2005 la causa è stata chiamata e assunta in decisione

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente va dato atto in rito che il presente ricorso è stato ritualmente notificato anche alla società controinteressata De Nigris s.a.s., di talché risulta superato l'ostacolo processuale che aveva condotto alla precedente sentenza di questa Sezione n. 6376/2005, che aveva dichiarato l'inammissibilità del precedente ricorso proposto dalla ricorrente per l'accesso ai medesimi documenti, per mancata notifica alla suddetta società.
Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento, poiché:
a) non sussistono ragioni di esclusione dell'accesso ai documenti richiesti dall'Associazione ricorrente, trattandosi di documenti non rientranti in alcuna delle categorie sottratte a tali forme di pubblicità/trasparenza;
b) l'associazione ricorrente è validamente legittimata ed ha un interesse giuridicamente rilevante ad eseguire l'accesso in questione, conformemente ai suoi fini statutari;
c) è nell'interesse pubblico la trasparenza nella gestione di servizi pubblici, quale quello della tenuta dei canili e del trattamento dei cani randagi; sotto questo profilo, l'associazione ricorrente, in linea con i suoi scopi statutari, validamente affianca la pubblica amministrazione nel doveroso controllo sociale sulla efficacia dei servizi erogati dai privati per conto della p.a. nel perseguimento di tali fini;
d) la domanda di accesso non è affatto generica, ma è sufficientemente specifica e circostanziata, essendo riferita a documenti detenuti dall'amministrazione sanitaria intimata, consistenti nei verbali di sopralluoghi e nelle comunicazioni di cui si è riferito in narrativa, riguardanti il canile gestito dalla ditta "De Nigris S.a.S." in Cesa, puntualmente menzionata nella stessa istanza di accesso;
e) si palesa del tutto pretestuoso e in conferente il rilievo della asserita opposizione della ditta controinteressata, atteso che non spetta al Comune la difesa d'ufficio dei diritti e interessi di terzi soggetti privati.

Per tali motivi il ricorso va accolto, con conseguente ordine di esibizione dei documenti richiesti dall'Associazione ricorrente alla Azienda Sanitaria Locale Caserta 2.

Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo

P.Q.M

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE V^,

letto e applicato l'art. 25, commi 5 e 6, della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l'effetto, ordina alla Azienda Sanitaria Locale Caserta 2, in persona del legale rapp.te p.t., entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa o notifica della presente sentenza, l'esibizione dei documenti richiesti dalla parte ricorrente con istanza di accesso del 24 maggio 2005.
Condanna la A.S.L. Caserta 2, in persona del legale rapp.te p.t. il pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00)
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità Amministrativa
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 10 novembre 2005
Il Presidente Il Relatore Depositata in data 22 dicembre 2005.