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Linee Guida (torna all'indice informazioni) La presentazione dei recenti Disegni di Legge n. 2501 dell'8
marzo 2002 e n. 2517 del 14 marzo 2002 in materia di modifiche della
giustizia minorile, le polemiche e i dibattiti da essi scaturiti, hanno determinato
nei firmatari del presente documento il desiderio di indicare alcune linee guida
che possano aiutare il nostro Paese a realizzare una giustizia a "misura di
bambino".
Pertanto i firmatari del presente documento richiamano all'attenzione del Legislatore i seguenti principi: 1) Il minore parte di un giudizio civile o penale deve essere sempre riconosciuto quale portatore di diritti e quindi in tutte le decisioni dei Tribunali, delle autorità amministrative e degli organi legislativi che lo riguardano deve essere tenuto in preminente considerazione il suo superiore interesse (art. 3 della Convenzione ONU). Occorre pertanto compiere ogni sforzo per adottare un corpo di leggi e di provvedimenti per i giovani, anche quali autori di reati, che rispondano alle loro esigenze di soggetti in crescita (art.2 Regole di Pechino) e alle loro prospettive di maturazione. 2) In una riforma della giustizia minorile civile e penale, che preveda una nuova definizione delle norme procedurali e della organizzazione attraverso appropriati interventi legislativi, adeguatamente finanziati (non è possibile questa riforma a costo zero), si invita il Legislatore ad operare nel medio termine, ove e per quanto possibile, l'accorpamento di tutte le competenze in materia di minori, mantenendole in capo ad una unica istituzione giudiziaria specializzata. I soggetti preposti alla giustizia minorile devono avere una preparazione di tipo specialistico nel diritto in generale, nel diritto di famiglia e nel campo delle scienze umane e sociali, sulla base di precise regole per la selezione, la nomina e la formazione professionale. Questo principio della specializzazione adeguata degli organi della giustizia minorile deve essere attuato, rendendo anche obbligatoria, in particolare per i giudici e gli avvocati, la frequenza di appositi corsi professionali. Tale principio di specializzazione esige inoltre che ai giudici per i minori non siano attribuite competenze ulteriori e diverse rispetto a quelle che riguardano la materia minorile e familiare. 3) Ogni processo che riguardi un minore deve essere svolto dinanzi a un giudice o collegio giudicante, competente, indipendente e imparziale. I Tribunali per i minorenni o per la famiglia o le sezioni specializzate dei tribunali ordinari devono avere una presenza capillare sul territorio nazionale, così da garantire un facile accesso al servizio giustizia e consentire ai giudici un rapporto più proficuo con i servizi locali e una maggiore vicinanza ai contesti sociali territoriali. 4) Tutte le procedure del processo minorile civile e penale devono tendere a proteggere al meglio gli interessi del minore e devono permettere la sua partecipazione e la sua libera espressione, come indicato dall'art. 14 delle Regole di Pechino, art. 9 e art. 37.d della Convenzione ONU. Pertanto il processo minorile si deve basare sull'applicazione della regola del contraddittorio, in modo tale da assicurare a tutte le parti interessate di partecipare al processo e di fare conoscere le proprie opinioni (art.9.2 della Convenzione ONU) di fronte a un giudice terzo e imparziale (art.111 della Costituzione). 5) Il minore, nei procedimenti giudiziari penali che lo riguardano, ha diritto a essere ascoltato e a essere assistito da un proprio avvocato, che abbia le adeguate competenze per tutelare il suo superiore interesse. Parimenti nei procedimenti giudiziari civili che lo riguardano, ha diritto ad essere ascoltato, ad essere rappresentato dai propri genitori o da un legale rappresentante, e in caso di conflitti d'interesse con questi ultimi da un curatore speciale, nonché ha diritto di accedere ad una assistenza di natura psico-sociale e legale al fine di tutelare il suo superiore interesse. 6) Una riforma della giustizia minorile per essere adeguata non può prescindere dallo stabilire regole che disciplinino e garantiscano l'ascolto del minore soggetto a procedimenti civili o penali, in ottemperanza alla Convenzione ONU (art.12.) che sottolinea come "il minore capace di discernimento debba avere il diritto di esprimersi liberamente su ogni questione che lo interessa……e la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne" (art.12.2). Tali regole, nel disciplinare e garantire l'ascolto, devono anche assicurare al minore un'adeguata protezione psicologica e morale per tutta la durata dei procedimenti civili e penali che lo riguardano. Pertanto le audizioni del minore, il cui contenuto richieda una particolare attenzione e riservatezza, debbono essere svolte in modo protetto, onde evitare che la contemporanea presenza di tutte le parti in causa, possa turbare il minore o possa compromettere la genuinità delle sue dichiarazioni, nel rispetto di tempi celeri e modalità garantiste. 7) Nel processo penale le competenze del giudice o del collegio giudicante necessitano in particolar modo di un supporto interdisciplinare, quindi si ritiene importante la presenza della componente privata specializzata, affinché i provvedimenti adottati siano proporzionati alle circostanze e alla gravità del reato, alla situazione del minore e alla sua tutela (art.17.d Regole di Pechino). Per quanto concerne la presenza della componente privata anche nei collegi giudicanti civili, si invita il Legislatore a valutare con la massima attenzione le diverse indicazioni avanzate a tale proposito dalle ONG e associazioni impegnate da anni nelle tutela dei diritti dei minori, dalle categorie professionali operanti all'interno del sistema della giustizia minorile, dalle sedi scientifiche, dal Forum permanente del Terzo Settore e dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia (il quale sta redigendo il III Piano Nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2002-2003 - L.451/1997), perché solo dall'analisi accurata, in tutte le sue angolazioni, dell'attuale sistema della giustizia minorile, si può delineare una sua riforma che non si limiti a cancellare il passato, ma che crei un sistema sempre più tutelante degli interessi e dei diritti del minore. Nei procedimenti riguardanti un minore, nei casi in cui il giudice o il collegio giudicante ritenga opportuno il contributo interdisciplinare di specialisti, il consulente tecnico di volta in volta nominato, deve avere particolari competenze nelle scienze del comportamento ed in ambito forense. 8) Le istituzioni giudiziarie che si occupano di minori devono poter contare sulla collaborazione dei servizi socio-assistenziale e sanitari territoriali: tale collaborazione deve essere continuativa, anche sulla base di precisi protocolli d'intesa ed i servizi devono essere adeguatamente specializzati in materia minorile. Per quanto riguarda la competenza penale, si invita il Legislatore a regolare i rapporti tra i servizi del Ministero della Giustizia e i servizi locali affinché si realizzi un'efficace collaborazione sinergica. 9) La condanna del minore a pene detentive deve costituire un provvedimento di ultima risorsa (art. 37.b della Convenzione ONU), e deve essere limitata al minimo indispensabile (art. 17.b Regole di Pechino), in quanto la pena deve svolgere la funzione di recupero del minore per il suo reinserimento nella società civile (art. 39 della Convenzione), oltre che la funzione di riparazione per il reato commesso. Il minore sia italiano che straniero, compreso quello che entra negli Istituti penali Minorili, deve pertanto potere usufruire di forme alternative alla detenzione (art. 18 Regole di Pechino), tra le quali la messa alla prova e ove possibile la mediazione penale, senza limitazioni per fattispecie di reato o per durata minima di espiazione della pena in caso di liberazione condizionale. In campo penale non sono giustificabili modifiche alle diminuenti e alle attenuanti per i minori di età compresa tra i sedici e i diciotto anni. Come non appare giustificato, nel caso che la pena a carico del minore possa essere completamente espiata entro il 22° anno di età, il passaggio, al compimento dei 18 anni, al carcere degli adulti; al contrario si deve privilegiare il trattamento del giovane adulto in appositi istituti fino all'espletamento della pena, al fine di portare a compimento i programmi di recupero per lui previsti (Regole di Pechino art. 3.3.) La riforma della giustizia in campo penale deve essere conforme ai principi e alle norme della Convenzione ONU e in particolare all'art.40 della stessa Convenzione. 10) Una riforma della giustizia minorile non può prescindere, come da tempo richiesto dalla Corte Costituzionale, dalla delineazione di uno specifico ordinamento penitenziario per i minorenni condannati a pene detentive. Tali norme sull'ordinamento penitenziario minorile, oltre regolare l'esecuzione delle pene per i minorenni, devono assicurare l'attuazione di quanto sancito nella Convenzione ONU e in particolare che "ogni minore privato della libertà sia sempre separato dagli adulti" (art.37.c)
Associazioni e ONG aderenti alle Linee Guida per la Riforma
della Giustizia Minorile in Italia AINRAM Associazione Internazionale Noi Ragazzi del Mondo Alisei AMNESTY INTERNATIONAL - Sezione Italiana ANFAA , Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie A.N.P.A.S. Associazione Nazionale Pubblica Assistenza ARCIRAGAZZI Associazione Arché Associazione Famiglia Dovuta Azione Cattolica dei Ragazzi - Diocesi di Torino CIAI Centro Italiano Aiuti all'Infanzia Caritas Italiana CEDiM - Centro Emiliano di Mediazione Familiare CISMAI Coordinamento italiano dei Servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia Centro Alfredo Rampi Centro Comunitario AGAPE CICA Comunità Internazionale di Capodarco CIES, Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo CNCA Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza Coordinamento LA GABBIANELLA ECPAT - Italia Esecutivo Coordinamento dalla parte dei bambini Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche Fondazione Insieme Onlus Fondazione Terre des Hommes Italia ONLUS Forum permanente del Terzo Settore N.O.V.A. ( Nuovi Orizzonti per Vivere l'Adozione) IL NOCE Associazione di volontariato Progetto C.O.M.E. Save the Children Italia Telefono Azzurro Terra Nuova Centro per il Volontariato UNICEF Italia VIS Volontariato Internazionale per lo Sviluppo Altre Adesioni Biblioteca dei Ragazzi di Cosenza - Soc. Cooperativa Soc.le Interzona Consiglio Nazionale Ordine degli Assistenti Sociali Avv. Marina Marino - Presidente A.I.A.F. Prof. Gianfranco Martino Prof. Federico Palomba Prof.ssa Patrizia Patrizi Prof. Lino Rossi
Le Linee Guida hanno raccolto in poco tempo le seguenti adesioni: Amici dei Bambini, AINRAM - Associazione Internazionale Noi Ragazzi del Mondo, Alisei, AMNESTY INTERNATIONAL Sezione Italiana, ANFAA - Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie, A.N.P.A.S. -Associazione Nazionale Pubblica Assistenza, ARCIRAGAZZI, Associazione Arché, Associazione Famiglia Dovuta, AZIONE CATTOLICA DEI RAGAZZI - Diocesi di Torino ,CIAI - Centro Italiano Aiuti all'Infanzia, Caritas Italiana, Centro Comunitario AGAPE, CEDiM - Centro Emiliano di Mediazione Familiare, CISMAI - Coordinamento italiano dei Servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia, Centro Alfredo Rampi, CICA - Comunità Internazionale di Capodarco, CIES - Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo, CNCA - Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza, Coordinamento, IL NOCE Associazione di Volontariato, LA GABBIANELLA, ECPAT - Italia, Esecutivo Coordinamento dalla parte dei bambini, Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche, Fondazione Insieme ONLUS, Fondazione Terre des Hommes Italia ONLUS, Forum permanente del Terzo Settore, N.O.V.A. - Nuovi Orizzonti per Vivere l'Adozione, Progetto C.O.M.E., Save the Children Italia, Telefono Azzurro, Terra Nuova Centro per il Volontariato, UNICEF Italia, VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo e inoltre Avv. Marina Marino - Presidente A.I.A.F. - Prof. Gianfranco Martino - Prof. Federico Palomba - Prof.ssa Patrizia Patrizi - Prof. Lino Rossi, - Biblioteca dei Ragazzi di Cosenza - Consiglio Nazionale Ordine degli Assistenti Sociali Il 25 luglio 2002 Le Linee Guida per la Riforma della Giustizia Minorile sono state recepite integralmente in una mozione d'indirizzo (Atti d'Indirizzo - allegato b - Seduta Camera del 25.7.2002), presentata alla Camera da un gruppo di deputati (Capogruppo On. Mantini). Sempre a luglio 2002 le Associazioni promotrici delle Linee Guida hanno richiesto alle Commissione Giustizia della Camera e a quella del Senato di essere ricevute, per esporre dettagliatamente, nel corso di una audizione, i principi ispiratori delle Linee Guida . Il 19 settembre 2002 le nostre Associazioni hanno avuto una prima audizione informale alla presenza del Prefetto Rosario Priore - Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia e dell'Avv. Sonia Viale - Consulente legislativo del Ministro Roberto Castelli - durante la quale abbiamo insistito sull'importanza che le nostre indicazioni, dettate dall'esperienza di anni di lavoro a fianco di ragazzi e bambini, venissero recepite nella stesura dei Disegni di legge sulla riforma della giustizia minorile. Dopo alcuni giorni e precisamente il 26 settembre 2002 le Associazioni promotrici sono state ascoltate in audizione formale dalla Commissione parlamentare per l'Infanzia, alla presenza del Presidente On. Maria Burani Procaccini, il cui resoconto è scaricabile dal sito della stessa Commissione. Contemporaneamente le stesse Associazioni hanno avviato una serie di singoli incontri con parlamentari, di tutto l'arco politico, per presentare direttamente i principi enunciati nel documento e allargare il consenso sulle Linee Guida. A ottobre 2002 l'Osservatorio Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza nel proprio documento dell'area concernente "la Tutela e la Cura del Soggetto in età evolutiva in difficoltà", pubblicato nella Rivista Cittadini in crescita del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia (Anno3/ n.2 - pag. 62), ha espresso piena convergenza verso i contenuti delle Linee Guida. Grazie all'impegno delle Associazioni promotrici le Linee Guida sono state anche inserite nel "PIANO PER l'INFANZIA", elaborato dal Forum Permanente del Terzo Settore (capitolo 6.1 - pagg. 50/1/2), presentato ufficialmente lo scorso 12 dicembre 2002. Inoltre alla fine di dicembre 2002 le Associazioni promotrici le Linee Guida hanno anche espresso alla Commissione Giustizia della Camera la loro disponibilità a partecipare a eventuali tavoli di discussione sui progetti di legge riguardanti la riforma della giustizia minorile. Lo scorso 21 maggio 2003 il testo delle Linee Guida è stato richiamato, come documento di riferimento in materia di giustizia minorile, dal MANIFESTO GIUSTIZIA PER I MINORI, movimento d'opinione contro la Riforma Castelli della Giustizia Minorile, nato a marzo 2003 da un ampio gruppo di intellettuali, giuristi, parlamentari e esperti in materia minorile del nostro Paese. Il 19 luglio 2003 il testo delle Linee Guida è stato nuovamente inviato a tutti parlamentari, con una lettera aperta che ha ribadito l'importanza dei principi enunciati nelle Linee Guida, esprimendo viva preoccupazione per il perdurare in Italia di un situazione di NON RIFORMA della giustizia minorile. Il 14 ottobre 2003 le Associazioni promotrici delle Linee Guida hanno invitato numerose associazioni e molti esperti al Seminario "Il Punto sulla Riforma della Giustizia minorile - Opinioni a confronto alla luce dei recenti emendamenti all'A.C. 2517" , che ha avuto luogo a Roma, presso la Sala Monsignore Di Liegro. Il 17 ottobre 2003 le Associazioni promotrici delle Linee: Amici dei Bambini, ANFAA, CIAI, CIES, ECPAT Italia, Save the Children Italia, Telefono Azzurro, UNICEF Italia, unitamente a Arciragazzi, CIFA, La Gabbianella, Terre des Hommes Italia e Amnesty International, hanno emesso un comunicato stampa con il quale hanno espresso di avere accolto con favore la pausa di riflessione, prevista dalla Camera, nella trattazione della Riforma della Giustizia Minorile. Essendo ancora in corso il dibattito parlamentare sui disegni di legge 2501 e 2517 (soprattutto alla luce dei recenti emendamenti all'A.C. 2517 approvati dal Consiglio dei Ministri del 7 marzo u.s., e successivamente ridefiniti a fine luglio 2003) è impegno delle singole Associazioni promotrici le Linee Guida di continuare nella raccolta delle adesioni al documento, dandone ampia diffusione e esposizione dei suoi 10 punti in incontri e convegni. La nostra segreteria è a vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione al seguente numero telefonico (06/47809220 - Anna Orlandi Contucci) o anche al seguente indirizzo e-mail a.orlandi@unicef.it Con i nostri saluti più cordiali, Amici dei bambini, ANFAA, CIAI, CIES, ECPAT Italia, Save the Children Italia, Telefono Azzurro, UNICEF Italia |