Regolamento di due RSA
gestite dall'ASL n. 2 di Torino
In "Prospettive assistenziali", n. 139/2002 (via Artisti 36, 10124 Torino)
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Tenuto conto che gli utenti sono persone colpite da malattie invalidanti
o loro esiti, la cui gravità determina quasi sempre condizioni di non autosufficienza,
da anni Prospettive assistenziali opera affinché le Rsa, residenze sanitarie
assistenziali, siano gestite dalle Asl, Aziende sanitarie locali direttamente
o tramite convenzioni con enti pubblici e privati. Gli utenti delle Rsa, infatti,
devono essere curati anche se inguaribili, tenendo ovviamente anche in debita
considerazione le loro esigenze psicologiche e relazionali. Pubblichiamo pertanto,
con soddisfazione, il regolamento delle Rsa di Torino, Via Spalato e Via Gradisca,
gestite dall'Asl 2, ricordando che le due strutture sono state messe a gratuita
disposizione dell'ente suddetto dal Comune di Torino.
Testo del Regolamento*
Tipologia degli ospiti e organizzazione delle Rsa
Art. 1. Nella Rsa possono essere accolte persone, elettivamente anziane, che
devono essere aiutate (o continuativamente sorvegliate) nell'espletamento delle
funzioni della vita quotidiana (vestirsi, lavarsi, spostarsi, alimentarsi, usare
i servizi) per la presenza di disturbi neurologici e/o psicologici e/o motori
e/o di altre condizioni mediche gravemente e cronicamente invalidanti (conseguenti
a malattie croniche o a malattie associate a senilità) e che per essere assistite
e curate hanno necessità di continuative prestazioni mediche e/o infermieristiche
e/o tutelari e/o riabilitative di complessità non elevata (altrimenti definibili
come necessità di assistenza sanitaria di livello medio integrata da un alto
livello di assistenza tutelare), stabilmente o temporaneamente non possibili
al domicilio.
Art. 2. La indicazione alle cure in Rsa è posta dalla Uvg (Unità di valutazione
geriatrica). L'Uvg nei programmi progetto individuali indica la necessità di
ricovero residenziale solo nei casi in cui non sia possibile l'organizzazione
della assistenza a domicilio, che sempre risulta il primo obiettivo da perseguire
per la tutela della salute dell'anziano. L'indicazione al ricovero residenziale
sanitario da parte della Uvg può riguardare casi di ricovero a tempo indeterminato
e casi di ricovero temporaneo. L'organizzazione dei flussi di ricovero/dimissione,
la direzione e la conduzione della gestione della assistenza in Rsa sono affidate
ad un medico, specialista in geriatria, afferente alla Unità operativa autonoma
di geriatria della Asl 2 - Torino; la responsabilità delle cure degli ospiti
ricoverati è affidata ad un medico di medicina generale o ad un medico specialista
dell'Azienda a seconda dei casi sotto specificati.
Art. 2.1. Nei casi di ospitalità a tempo indeterminato la responsabilità della
cura degli ospiti è affidata ad un gruppo di medici di medicina generale operanti
nelle strutture residenziali della Asl 2 (in ottemperanza a norme integrative
dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici
di medicina generale). L'afferenza del medico di medicina generale è effettuata
secondo una programmazione concordata con la direzione medica delle strutture
(ed in accordo al Dgr 46/27840 del 13 luglio 1999), volta a garantire la loro
più estesa presenza, attraverso l'articolazione degli orari di visita, sulla
base di un'ora per ogni medico, per ogni giorno feriale, per ogni gruppo di
venti ospiti. I medici operano all'interno delle strutture in modo coordinato.
E' prevista la visita agli ospiti sia in modo programmato che in caso di chiamata
per urgenza. Per sopperire alla evenienza di chiamate urgenti i medici di medicina
generale, oltre alla disponibilità contrattuale stabilita dall'Accordo collettivo
nazionale, integrandolo, garantiscono a turno la disponibilità, durante i giorni
feriali, dalle 8 alle 20. Nelle ore non coperte dalla disponibilità dei medici
di medicina generale, per le urgenze, è previsto il ricorso al servizio di continuità
assistenziale.
Al suddetto regime di assistenza residenziale potranno afferire anche persone
di età inferiore a 65 anni affette da cronica disabilità ad andamento evolutivo,
per le quali non sia possibile la cura domiciliare e per le quali l'organizzazione
ed il contesto delle due strutture risultino habitat adeguati al massimo sviluppo
delle loro residue capacità relazionali. In tali casi l'indicazione alle cure
residenziali è valutata dalla Unità di valutazione geriatrica e handicap.
Art. 2.2. Nei casi di ospitalità temporanea la responsabilità delle cure è affidata
ad un medico specialista delle Unità operative aziendali. L'ospitalità in questo
regime particolare riguarda lo sviluppo di piani di assistenza temporanei atti
ad integrare, con elevata sorveglianza tutelare, le cure mediche ed infermieristiche
già in atto al domicilio o in sedi ospedaliere ed è rivolta a:
malati cronicamente non autosufficienti, affetti da malattia di Alzheimer o
sindromi correlate e/o da malattie evolutive altamente invalidanti, con presenza
di fasi aggravate da disturbi comportamentali;
persone anziane affette da malattie croniche curate al domicilio, per le quali
l'aggravamento delle situazioni cliniche o l'affaticamento dell'Unità di cura
domiciliare rendesse temporaneamente impossibile la prosecuzione della cura
domiciliare. In tali casi possono essere compresi quei ricoveri a tempo determinato,
nominati comunemente come ricoveri di sollievo;
persone anziane, gravemente non autosufficienti, per le quali, dopo cura ospedaliera,
risulti temporaneamente non raggiungibile una autonomia gestionale al domicilio.
Tali casi consistono in quei ricoveri residenziali, comunemente nominati quali
ricoveri in dimissione protetta dall'ospedale.
L'ospitalità per questi regimi particolari potrà riguardare sia il ricovero
sia la frequenza, in regime semiresidenziale, di centri diurni.
Art. 3. La gestione assistenziale ed alberghiera è affidata per appalto ad un
gestore, che ne è conduttore, con la presenza nella struttura di un responsabile
di appalto.
Art. 4. Nelle procedure di inserimento nelle Rsa gli operatori responsabili
dell'accoglimento dell'ospite, di norma il medico specialista, responsabile
della direzione, o altro da lui indicato, l'infermiere professionale e assistente
tutelare sono tenuti a verificare che dalle diagnosi mediche, funzionali e dei
bisogni dell'ospitando risultino le condizioni indicate dall'art. 1, comunicando
all'ospite il riconoscimento della adeguatezza del ricovero oltre che i rischi
connessi allo stesso (di infezioni, di stress da ricovero, di conflittualità
con altri ospiti, di disadattamento o altre ricadute negative sullo stato psicofisico
connesse alla vita in comunità) ed i provvedimenti sanitari, tutelari, di socializzazione
ed inerenti alle prestazioni alberghiere che saranno messi in atto per prevenirli.
Art. 5. All'atto del ricovero gli operatori addetti all'accoglienza devono comunicare
all'ospite l'articolazione dell'organizzazione delle cure, provvedendo a raccogliere
l'indicazione del nominativo del medico di medicina generale prescelto tra quelli
disponibili del gruppo operante nelle strutture Rsa dell'Asl 2 o dando indicazione
del nominativo del medico curante quando le cure siano affidate a medici specialisti
dell'Azienda (come indicato nell'art. 2.2).
Art. 6. L'accoglimento e la permanenza nelle Rsa è condizionata dalla esistenza
e persistenza di necessità di prestazioni sanitarie che possono essere espletate
dall'organizzazione presente nella struttura. Qualora le prestazioni necessarie
all'assistenza dell'ospite potessero essere svolte a casa od in una struttura
con organizzazione non sanitaria, così come quando fossero necessarie prestazioni
di intensità e complessità non organizzabile nella struttura, il medico a cui
è affidata la cura dell'ospite, valutata la situazione con l'ospite e/o i suoi
congiunti, ne può decidere la dimissione, nel caso avvisando i responsabili
dei sevizi che avevano proposto il ricovero.
Art. 7. Per ogni ospite è disposto un piano assistenziale individualizzato,
stabilito con la partecipazione del ruolo medico, responsabile della struttura
o suo delegato, che ha il compito di trasferirne i contenuti al curante delineando
i tempi e i modi per la verifica.
Art. 8. Il medico curante è il riferimento per ogni problematica assistenziale
e, all'accoglienza, l'ospite ne riceverà gli orari di disponibilità, anche per
i colloqui con i familiari. Alla responsabilità del medico curante è affidata
la garanzia al mantenimento del diritto di ogni ospite all'accessibilità ad
ogni servizio, sanitario e non, per la tutela della sua salute.
Art. 9. L'organizzazione della assistenza tutelare ed infermieristica è garantita
da operatori della ditta appaltante. Per ogni ospite deve essere rispettato
il ritmo di vita congruo alle sue condizioni di residua autosufficienza, ed
anche alle abitudini preisistenti al ricovero, compatibilmente alle esigenze
di rispetto degli altri ospiti e della gestione delle prestazioni alberghiere,
tutelari, infermieristiche comuni.
Art. 9.1. La gestione delle prestazioni alberghiere comuni comporta, tra l'altro
la disponibilità di quattro pasti al giorno (colazione, merenda, pranzo, cena)
organizzati in uno o più turni: i pasti del mezzogiorno e quelli della sera
non devono essere somministrati rispettivamente prima delle ore 12.,00 e delle
ore 18.00. I menù quotidiani devono essere esposti in locali comuni e ben visibili,
con caratteri di facile lettura per gli ospiti. Deve essere previsto per gli
ospiti non vedenti un tempo di assistenza personale che ne preveda la lettura
e/o la decodifica per quelli con limitazione delle facoltà, da paret degli operatori.
I turni di pulizia delle strutture devono prevedere la possibilità di interventi
più volte al giorno per il ripristino e la pulizia degli spazi personali e comuni.
Art. 9.2. La predisposizione degli ospiti per il riposo notturno non deve essere
effettuata, di norma antecedentemente alle ore 19.45. Il risveglio e la predisposizione
per l'igiene e vestizione del mattino no deve essere, di norma predisposto antecedentemente
alle ore 6.15. Per tutti gli ospiti deve essere garantita la dovuta assistenza
nella assunzione dei pasti, ivi compreso l'imboccamento, anche alle persone
obbligate al letto. Deve essere garantito il mantenimento di ogni possibile
residua capacità di movimento degli ospiti, sia con la disponibilità alla protezione,
nella mobilizzazione attiva, che con interventi per la mobilizzazione indotta
o passiva. Di norma ogni persona con motorietà residua non deve utilizzare presidi
se non a seguito di prescrizione del medico curante. L'effettuazione dell'igiene
personale e del bagno settimanale deve essere prevista nei modi che rispettino
le abitudini preesistenti al ricovero o l'indicazione infermieristica e/o medica.
Art. 9.3. Nei casi di aggravamenti e di acutizzazioni di malattie, qualora l'organizzazione
medica ed infermieristica, presente nella struttura possa garantire le prestazioni
necessarie alle cure, il paziente deve mantenere il diritto a riceverle nell'ambito
della struttura, evitando il ricovero ospedaliero, anche usufruendo di interventi
specialistici, quando organizzabili, secondo le indicazioni dei medici geriatri
a cui è affidata la direzione della struttura. Deve essere rispettata la presenza
di infermieri professionali continuativamente in tutto l'arco delle 24 ore,
con compresenze durante le ore diurne e la disponibilità di un infermiere professionale
coordinatore.
Art. 9.4. Agli ospiti deve essere garantita la possibilità di interventi individuali
da parte dei tecnici di riabilitazione del Servizio di recupero e rieducazione
funzionale della Asl 2, quando, su proposta dei medici curanti, lo specialista
fisiatra ne indichi l'opportunità.
Art. 9.5. Farmaci e presidi sanitari pescritti dai medici curanti e/o specialisti
consulenti devono essere forniti direttamente attraverso il servizio farmaceutico
aziendale, con le stesse modalità con cui sono messi a disposizione ai pazienti
in regime di ricovero ospedaliero presso il presidio ospedaliero Martini. Nei
casi di necessità di prescrizioni farmaceutiche limitative (farmaci di prescrizione
limitata a specialisti o di distribuzione limitata nell'ospedale) esse devono
essere autorizzate dal medico della Unità operativa aziendale di geriatria della
Asl 2 al quale è affidata la direzione delle strutture. Gli accertamenti diagnostici
non effettuabili all'interno delle strutture devono essere autorizzati dai medici
della Unità operativa aziendale di geriatria della Asl 2 ai quali è affidata
la direzione delle strutture, salvo i casi di emergenza.
Partecipazione dell'ospite alla retta per le spese alberghiere e sociali
Art. 10. Le prestazioni sanitarie prescritte dal medico curante non comportano
alcun pagamento della spesa; le prescrizioni alberghiere prevedono la partecipazione
dell'ospite alla spesa, salvo i casi di dimissione protetta, per i tempi stabiliti
nel programma-progetto indicato dalla Uvg (Unità operativa ospedaliera). In
questi casi, trascorsi i termini prefissati, dopo rivalutazione da parte della
Uvg, il ricovero si configura come quelli comunemente nominati di sollievo per
i quali è prevista la partecipazione dell'ospite al pagamento delle spese per
le prestazioni alberghiere.
Art. 11. La quota della retta giornaliera per partecipazione dell'ospite alle
spese per le prestazioni alberghiere e sociali è attualmente stabilita in lire
60.000 per ogni giorno di ricovero residenziale.
Gli importi sono soggetti ad adeguamento in relazione al variare dei costi e
agli indici di inflazione.
Art. 12. L'Azienda Asl 2 Torino determina le modificazioni degli importi comunicandone
l'entità e la decorrenza con un preavviso di almeno un mese.
Art. 13. La mancanza di disponibilità economiche da parte dell'ospite per risolvere
il pagamento della quota di partecipazione alle spese per le prestazioni alberghiere,
indicata all'articolo precedente, deve essere tempestivamente dichiarata dall'ospitando,
o da suo rappresentante, in quanto comporta la valutazione del caso da parte
dei servizi sociali del Comune di residenza, al fine di ottenere integrazioni
economiche per il pagamento della quota.
Art. 14. Alcune prestazioni alberghiere di particolare comfort, richieste dall'ospite
o da un suo rappresentante (telefono e televisione personali, esigenze di pasti
in camera non previsti dal programma-progetto individuale indicato dalla Uvg
o da indicazione del medico curante, pasti ai visitatori, presenza di personale
di compagnia individuale, cibi e bevande extra rispetto al menù indicato dall'appalto
e non indicate da particolare esigenze di cura medica, ecc). In ogni caso tali
prestazioni devono essere autorizzate dalla direzione medica delle strutture
e la loro spesa deve essere preventivata dalla Ditta appaltante e sottoposta
per approvazione alla Direzione aziendale.
Procedure amministrative
Art. 15. L'ospite, o un suo rappresentante, all'accesso in Rsa, è tenuto a presentarsi
all'ufficio amministrativo per avviare gli accordi per la soluzione dei pagamenti,
nei casi previsti, presentando: a) il codice fiscale, b) la carta di identità,
c) la tessera sanitaria e per concordare prestazioni particolari.
Art.16. All'ufficio amministrativo sarà richiesta la compilazione, da parte
dell'ospite: a) di una scheda per indicare la consegna del corredo personale
utile alle necessità; b) di una dichiarazione di impegno ai pagamenti, direttamente
o tramite so rappresentante, quando previsti, come indicato all'art. 10.
Art. 17. La partecipazione alle spese della retta per le prestazioni alberghiere
e sociali, nei casi previsti all'art. 10, e salvo i casi di ricovero in regime
semiresidenziale, per la frequenza di Centri diurni, comporta il pagamento di
quote posticipate, entro i primi 5 giorni di ogni mese successivo. E' richiesta
all'ospite, o al suo rappresentante, una dichiarazione dell'accettazione dell'impegno
al rispetto di tale regola.
Art. 18. La partecipazione alle spese per le prestazioni alberghiere e sociali
comprende il pagamento di parrucchiere, podologo e di lavanderie.
Art. 19. il pagamento della quota di partecipazione alle spese per le prestazioni
alberghiere, indicata all'art. 10, comprende 1 seduta mensile di parrucchiere
e podologo e 2 tagli della barba a settimana.
Norme di comportamento
Art. 20. Ogni ospite è libero, salvo indicazioni del medico curante, di frequentare
ogni parte della struttura che non sia vincolata da impegno per le attività
dei servizi (cucina, locali di deposito, sale di riunione) e non impedita da
segnalazioni.
Art. 21. Non sono indicati limiti nella frequentazione della struttura da parte
dei prossimi, salvo indicazioni particolari della direzione. Le visite devono
essere rispettose degli orari di riposo degli ospiti e della organizzazione
del lavoro degli operatori. Ad ogni visitatore, per motivi di garanzia della
sicurezza e del rispetto degli ospiti, possono essere richieste le generalità,
i destinatari ed i tempi della visita.
Art. 22. Ogni ospite, o suo tutore, è tenuto ad indicare al personale l'intenzione
di uscire dalla struttura. In tali casi il personale dovrà rendere edotta la
persona degli eventuali rischi che potrebbero derivare dalla assenza delle protezioni
messe in uso nel ricovero e l'ospite, o i suoi familiari, sono invitati a dare
indicazione dell'orario di rientro. Di ogni uscita il personale della struttura
deve tenere la registrazione.
Art. 23. Il personale della struttura opera per garantire la salute degli ospiti
ed è tenuto a sorvegliare che le visite dei prossimi non siano sfavorevoli ai
programmi-progetti individuali di cura. Pertanto la frequentazione dei prossimi
deve attenersi al rispetto della possibilità di attuazione dei suddetti programmi-progetti.
I medici curanti, in accordo con la direzione medica, nono obbligati ad intervenire
nella limitazione di eventuali visite che possono risultare sfavorevoli alla
salute degli ospiti.
Art. 24. Gli ospiti possono avvalersi di personale di compagnia privatamente
organizzato, previa autorizzazione della direzione medica. Il personale in questione
è tenuto a riferire gli orari di accesso e le occupazioni svolte. La direzione
deve sorvegliare adeguatezza di abbigliamento e comportamento e si riserva la
facoltà del loro allontanamento qualora venissero rilevati effetti negativi
nei confronti degli ospiti.
Art. 25. All'ospite è data possibilità, previo assenso dalla direzione medica,
di personalizzare i propri spazi, portando con sé oggetti e supellettili personali,
nel rispetto dei diritti e delle esigenze degli altri ospiti e dell'organizzazione
dell'assistenza.
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