Legge regionale 20 giugno 2003, n. 13, Riorganizzazione
del Servizio Sanitario Regionale (BUR, n. 55 del 26.6.2003)
(torna all'indice informazioni)
Il Consiglio regionale ha approvato;
il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale:
CAPO I Oggetto e finalità
Art. 1 (Servizio sanitario regionale)
1. In attuazione dell'articolo 32 e ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione,
la Regione assicura l'erogazione dei servizi sanitari e socio-sanitari attraverso
il servizio sanitario regionale, costituito dall'insieme delle funzioni e delle
attività espletate dalle strutture direttamente gestite dalle aziende di cui all'articolo
2, nonché dalle strutture e dai professionisti che, sulla base della normativa
vigente, hanno titolo ad operare per conto delle aziende stesse. 2. Il servizio
sanitario regionale salvaguarda i principi di solidarietà, equità e universalità,
nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite dalla programmazione regionale;
persegue, con la partecipazione degli enti locali, delle formazioni sociali impegnate
nel campo dell'assistenza, delle associazioni degli utenti e delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori, l'obiettivo di favorire lo sviluppo omogeneo del sistema
sanitario; assicura, attraverso un progressivo superamento delle disuguaglianze
sociali e territoriali, anche mediante l'organizzazione a rete delle prestazioni
e dei servizi, il rispetto della dignità della persona, l'equità nell'accesso
e la continuità nei percorsi assistenziali, la qualità e l'appropriatezza delle
cure. 3. Il d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la realizzazione del servizio
sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n.
419) costituisce il punto di riferimento fondamentale per la definizione dell'assetto
organizzativo di cui alla presente legge e per recuperare a finalità unitarie
gli obiettivi di programmazione e di alta amministrazione, consolidando, nello
stesso tempo, a livello di zone territoriali, tutti gli aspetti di natura gestionale
ed erogativa e, con essi, l'insieme dei rapporti con l'utenza, con gli operatori,
con le organizzazioni sindacali e con le amministrazioni comunali.
Art. 2 (Aziende del servizio sanitario regionale)
1. Le aziende del servizio sanitario regionale sono l'Azienda sanitaria unica
regionale (ASUR), con sede in Ancona, e le Aziende ospedaliere "Ospedali Riuniti
Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi" di Ancona e "Ospedale San Salvatore" di
Pesaro. 2. Le aziende di cui al comma 1 sono dotate di personalità giuridica pubblica
e autonomia imprenditoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis, del d.lgs.
30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni
ed esercitano le funzioni di cui alla presente legge. 3. L'ASUR nasce dalla fusione
per incorporazione nell'Azienda USL 7 di Ancona delle altre dodici aziende USL
esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Essa è articolata
al suo interno in tredici zone territoriali, ai sensi dell'articolo 9. Le zone
territoriali sono a loro volta suddivise in distretti, ai sensi dell'articolo
13, e comprendono i presidi ospedalieri di cui all'articolo 15. 4. Ogni zona territoriale,
relativamente alle attività e alle funzioni stabilite dall'atto aziendale di cui
all'articolo 5: a) è dotata di autonomia gestionale e tecnico-professionale; b)
è soggetta a rendicontazione analitica; c) dà corso alle procedure e agli atti
finalizzati all'instaurazione con terzi di rapporti giuridici aventi valenza zonale;
d) provvede alla gestione diretta dei relativi rapporti procedendo all'utilizzazione
autonoma dei fattori produttivi e delle risorse assegnate. 5. Le somme derivanti
dalle alienazioni dei beni immobili già di proprietà delle ex ASL, transitati
nel patrimonio dell'ASUR, sono impiegate prioritariamente per la manutenzione
e lo sviluppo dei servizi sanitari e socio-sanitari che insistono nelle rispettive
zone territoriali. 6. L'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Umberto I - G.M.
Lancisi - G. Salesi" nasce dalla fusione per incorporazione nell'Azienda ospedaliera
"Umberto I" delle Aziende ospedaliere "G.M. Lancisi" e "G. Salesi". Queste ultime
assumono con la fusione la natura di presidi di alta specializzazione nell'ambito
della nuova azienda ospedaliera ai sensi dell'articolo 17. L'Azienda ospedaliera
"Ospedale San Salvatore" è riorganizzata in base alle norme della presente legge.
Art. 3 (Indirizzi, verifica e controllo della Regione)
1. La Regione, attraverso gli strumenti di programmazione, individua gli obiettivi
da assegnare al servizio sanitario regionale, assegna le relative risorse e verifica
il conseguimento degli obiettivi tramite l'impiego di idonei criteri di controllo
gestionale e finanziario. 2. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, provvede
all'approvazione degli atti aziendali di cui all'articolo 5 e alle eventuali modificazioni
degli stessi, nonché alla definizione ed approvazione, sulla base di criteri definiti
annualmente dal Consiglio regionale, delle articolazioni del bilancio aziendale
in budget finalizzati al finanziamento delle zone territoriali, del presidio ospedaliero
di alta specializzazione "G. Salesi", del presidio mono-specialistico di alta
specializzazione "G.M. Lancisi" e dei progetti regionali. La Giunta regionale
impartisce, anche su proposta della Conferenza permanente di cui all'articolo
20, con specifico provvedimento, direttive vincolanti per i Direttori generali
dell'ASUR e delle Aziende ospedaliere. 3. Per il governo del sistema sanitario
e delle sue interrelazioni con gli altri settori di competenza, la Regione si
avvale del sistema informativo regionale integrato, per il potenziamento del quale
la Giunta regionale adotta uno specifico progetto entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge. 4. La Regione mette a disposizione dei
soggetti della partecipazione informazioni e dati conoscitivi sul funzionamento
del sistema sanitario regionale.
CAPO II Organizzazione generale
Art. 4 (Organi delle Aziende)
1. Sono organi dell'ASUR il Direttore generale, il Collegio sindacale e il Collegio
dei direttori di zona. 2. Il Direttore generale, nominato con le modalità di cui
all'articolo 3 bis del d.lgs. 502/1992, ha la rappresentanza legale dell'Azienda,
è responsabile della gestione aziendale ed è coadiuvato nell'esercizio delle sue
funzioni, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del d.lgs. 502/1992, dal direttore
amministrativo e dal direttore sanitario, nonché dal responsabile dei servizi
di integrazione socio-sanitaria. Questi ultimi, ciascuno per le tematiche di propria
competenza, formulano proposte e pareri al Direttore generale in ordine alla pianificazione,
al coordinamento, al monitoraggio e alla verifica dei percorsi e dei processi
relativi alle materie ricomprese nelle aree di rispettiva competenza. Entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita
la Commissione consiliare competente, determina i requisiti di idoneità del responsabile
dei servizi di integrazione socio-sanitaria. 3. Il Collegio sindacale ha la composizione
e svolge |e funzioni di cui all'articolo 3 ter del d.lgs. 502/1992. Un componente
è designato dalla Conferenza di cui all'articolo 20. 4. Il Collegio dei direttori
di zona ha funzioni consultive e propositive nei confronti del Direttore generale
in materia di programmazione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie e
ad elevata integrazione sanitaria con particolare riguardo: a) all'individuazione
delle innovazioni di prodotto per soddisfare le necessità e le preferenze degli
utilizzatori dei servizi, nell'ambito dei piani di attività dell'ASUR; b) alla
definizione dei programmi di sviluppo delle risorse umane e delle azioni organizzative
necessarie per l'attuazione delle strategie aziendali, inclusi i processi di mobilità
del personale conseguenti alla riorganizzazione, nonché la consistenza e le variazioni
delle dotazioni organiche delle strutture operanti nei diversi ambiti; c) alla
promozione dell'integrazione dei servizi dell'ASUR anche con quelli svolti dai
soggetti esterni, inclusa la definizione, il monitoraggio e la verifica degli
accordi contrattuali con altre aziende sanitarie e con erogatori privati, nonché
con gli enti locali, sia nell'ambito di programmi intersettoriali di prevenzione
sia per le attività socio-assistenziali; d) alla valutazione del raggiungimento
degli obiettivi aziendali; e) alla definizione dei contenuti dell'atto aziendale;
f) all'elaborazione di proposte ed istruzioni finalizzate ad assicurare comportamenti
uniformi da parte delle strutture decentrate. 5. Gli organi delle aziende ospedaliere,
le relative funzioni e le modalità di nomina sono quelli stabiliti dal d.lgs.
502/1992, nonché, per l'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Umberto I - G.M.
Lancisi - G. Salesi", dal d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti
fra servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della
legge 30 novembre 1998, n. 419). La Conferenza di cui all'articolo 20 designa
un componente del Collegio sindacale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo
3 ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992. 6. Per l'effettuazione delle nomine di propria
competenza, la Giunta regionale istituisce un elenco al quale vengono iscritti
i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 bis del d.lgs. 502/1992,
aggiornato entro il mese di gennaio di ciascun anno. 7. Il compenso del Direttore
generale dell'ASUR è stabilito dalla Giunta regionale anche in deroga all'articolo
3 bis comma 8, del d.lgs. 502/1992. Il compenso dei direttori generali delle aziende
ospedaliere, dei direttori di zona di cu all'articolo 10 e dei direttori dei presidi
di alta specializzazione di cui all'articolo 18, articolato per fasce omogenee
in relazione ai posti letto, alla popolazione servita e all'entità del budget
assegnato, è stabilito dalla Giunta regionale nei limiti di quanto previsto, per
il Direttore generale, dall'articolo 3 bis, comma 8, del d.lgs. 502/1992 e comunque
in misura inferiore al compenso stabilito dalla Giunta regionale medesima per
il Direttore generale dell'ASUR. 8. Entro il mese di marzo di ciascun anno, la
Giunta regionale, sentito il parere della Conferenza permanente di cui all'articolo
20 e della Conferenza dei Sindaci di cui all'articolo 21, territorialmente competente,
procede, d'intesa rispettivamente con il Direttore generale dell'ASUR e con il
Direttore generale dell'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Umberto I - G.M.
Lancisi - G. Salesi", alla verifica dei risultati conseguiti dai direttori di
zona e dai direttori dei presidi di alta specializzazione e, conseguentemente,
alla conferma o meno degli stessi. Il Direttore generale dell'ASUR e il Direttore
generale degli "Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi", qualora
ricorrano le circostanze di cui all'articolo 3 bis del d.lgs. 502/1992, propongono
alla Giunta regionale la risoluzione del contratto rispettivamente con i direttori
di zona e con i direttori dei presidi di alta specializzazione.
Art. 5 (Atto aziendale)
1. L'organizzazione e il funzionamento dell'ASUR, nonché delle aziende ospedaliere
di cui all'articolo 2, comma 1, sono disciplinati dall'atto aziendale di diritto
privato di cui all'articolo 3, comma 1 bis, del d.lgs. 502/1992. 2. I Direttori
generali delle aziende elaborano, entro sessanta giorni dalla nomina, la proposta
di atto aziendale sulla base degli indirizzi e dei criteri formulati, sentita
la Commissione consiliare competente, dalla Giunta regionale. I Direttori generali
sottopongono la proposta di atto aziendale alla Giunta regionale per l'approvazione,
ai sensi dell'articolo 3, comma 2. L'atto aziendale è adottato dai Direttori generali
entro i successivi dieci giorni dalla deliberazione di approvazione della Giunta
regionale. 3. L'atto aziendale definisce in particolare l'assetto organizzativo
dell'ASUR e delle aziende ospedaliere in modo da assicurare l'esercizio unitario
delle funzioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, nonché il coordinamento
e l'integrazione dell'attività dei servizi territoriali presenti nelle singole
zone con quella dei presidi ospedalieri e degli altri soggetti erogatori pubblici
e privati. Esso disciplina, in particolare: a) l'organizzazione delle funzioni
amministrative, nonché di quelle zonali sia ospedaliere che territoriali, secondo
il modello dipartimentale di cui all'articolo 6; b) i compiti e le responsabilità
dei dirigenti.
Art. 6 (Dipartimenti)
1. L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa
di tutte le attività dell'ASUR e delle aziende ospedaliere. 2. L'atto aziendale
dell'ASUR delimita la competenza territoriale dei dipartimenti, distinguendoli
in dipartimenti aziendali, dipartimenti sovrazonali coincidenti con più zone territoriali,
dipartimenti zonali e dipartimenti distrettuali. 3. I dipartimenti di prevenzione,
i dipartimenti ospedalieri e i dipartimenti di salute mentale hanno di norma competenza
zonale; i dipartimenti che aggregano funzioni territoriali hanno di norma competenza
distrettuale o, se aventi competenza zonale, possono essere articolati al loro
interno in aree dipartimentali. 4. I dipartimenti di prevenzione e i dipartimenti
di salute mentale hanno un'articolazione interna che garantisce lo svolgimento
delle funzioni operative sia a livello zonale che distrettuale.
Art. 7 (Collegio di direzione di zona)
1. In ogni zona è istituito il collegio di direzione di zona del quale il direttore
di zona si avvale per l'espletamento delle funzioni e dei compiti previsti dall'articolo
17 del d.lgs. 502/1992. L'atto aziendale, in conformità agli indirizzi espressi
in materia dalla Regione, disciplina la composizione e le funzioni del Collegio
di direzione, prevedendo, al fine di favorire l'integrazione delle attività territoriali
ospedaliere e di prevenzione, la partecipazione dei direttori di distretto, di
dipartimento e di presidio, nonché dei coordinatori degli ambiti di cui all'articolo
8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).
Art. 8 (Dipartimenti delle professioni sanitarieinfermieristiche,
tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione
ostetrica)
Sono istituiti, in conformità alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle
professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della
prevenzione nonché della professione ostetrica), il dipartimento aziendale ed
i dipartimenti di zona delle professioni infermieristiche-ostetriche, tecniche,
della prevenzione e della riabilitazione. 2. Il direttore del dipartimento aziendale,
individuato tra i dirigenti delle professioni sanitarie afferenti alle singole
aree, infermieristico-ostetrica, tecnica, della riabilitazione e della prevenzione
di cui al comma 4, viene nominato dal Direttore generale dell'ASUR e dai Direttori
generali delle Aziende ospedaliere. 3. Il direttore del dipartimento aziendale
partecipa alla definizione delle linee strategiche e delle politiche aziendali
relative ai processi ed ai programmi di competenza ed è responsabile: a) degli
indirizzi organizzativi e gestionali per il governo delle attività di competenza
degli operatori delle singole aree; b) della qualità e dell'efficienza tecnica
ed operativa delle attività assistenziali, tecniche e riabilitative nell'ambito
della prevenzione, cura e riabilitazione; c) dello sviluppo organizzativo e tecnico-professionale
dei processi che si realizzano anche con il contributo di altre figure professionali
di supporto; d) del governo clinico assistenziale e dei processi organizzativi
di competenza delle singole aree; e) dell'individuazione dei bisogni formativi
degli operatori afferenti alle singole aree. 4. Per ogni area infermieristico-ostetrica,
tecnica, della riabilitazione e della prevenzione, viene nominato un dirigente.
Al fine di garantire l'uniformità degli aspetti assistenziali, tecnici, della
prevenzione e della riabilitazione, a livello delle singole zone, e contribuire
al miglioramento continuo e alla valutazione delle prestazioni tecnico-professionali
nelle aree di competenza, i dirigenti di ogni singola area coordinano i responsabili
operanti a livello di zona. 5. Il direttore del dipartimento di zona delle professioni
infermieristico-ostetriche, tecniche, della prevenzione e della riabilitazione
è individuato dal direttore di zona tra i responsabili delle singole aree.
CAPO III Organizzazione zonale e distrettuale
Art. 9 (Zone territoriali)
1. Le zone territoriali sono articolazioni dell'ASUR, i cui ambiti territoriali
sono definiti nell'allegato di cui alla presente legge, con compiti di programmazione
e gestione dei servizi sanitari e socio-sanitari nel rispettivo ambito territoriale,
dotate di autonomia gestionale ed operativa, aventi il compito di assicurare alla
popolazione residente le prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza
(LEA) e l'equo accesso ai servizi e alle funzioni di tipo sanitario, sociale e
di elevata integrazione sanitaria, organizzate nel territorio zonale o aziendale.
Esse provvedono, in particolare: a) alla definizione degli obiettivi di salute
secondo gli indirizzi delineati dalla pianificazione aziendale e al loro perseguimento
attraverso i piani di attività zonali (PAZ), da definire ed attuare in accordo
con i soggetti erogatori dei servizi; b) alla programmazione organizzativa ed
operativa per la gestione delle risorse strumentali ed umane dei servizi sanitari
di zona; c) all'integrazione, sia a livello programmatorio che di attuazione,
dei servizi sanitari con i servizi sociali; d) al coordinamento dei servizi sanitari
di zona relativi ai differenti livelli assistenziali (ospedale, distretto, prevenzione);
e) alla rilevazione, all'orientamento ed alla valutazione della domanda socio-sanitaria,
alla verifica del grado di soddisfacimento della stessa, nonché alla valutazione
complessiva dei consumi; f) alla distribuzione delle risorse assegnate ed alla
corretta utilizzazione delle stesse; g) alla gestione dei rapporti di informazione
e collaborazione con la Conferenza dei Sindaci di cui all'articolo 21; h) alle
negoziazioni con le organizzazioni sindacali, sulla base di indirizzi aziendali,
per le intese e gli accordi aventi valenza zonale. 2. Le zone territoriali, ai
fini della contrattazione collettiva, sono considerate unità amministrative autonome.
Art. 10 (Direttore di zona)
1. Il direttore di zona è responsabile delle funzioni di programmazione e coordinamento,
nonché della gestione complessiva del relativo ambito territoriale e in particolare:
a) della programmazione, in coerenza con la pianificazione aziendale, attraverso
la definizione degli obiettivi di salute e l'elaborazione dei piani delle attività
zonali; b) del coordinamento tra le attività ospedaliere, i servizi distrettuali
e le attività di prevenzione; c) dell'integrazione tra i servizi sanitari di zona
e i servizi socio-assistenziali; d) dei rapporti di informazione e collaborazione
con la Conferenza dei Sindaci di cui all'articolo 21; e) dell'accesso ai servizi
locali, zonali, aziendali attraverso un sistema integrato e finalizzato al controllo
e al rispetto dei tempi d'attesa definiti a livello aziendale; f) della gestione
del budget di zona e della relativa negoziazione con i responsabili delle articolazioni
organizzative della zona in termini di obiettivi, di attività e di risorse; g)
della valutazione epidemiologica della domanda e del suo grado di soddisfazione
attraverso l'offerta di servizi; h) della valutazione comparativa dei costi e
dei risultati attraverso il controllo di gestione; i) dell'istituzione di un sistema
organizzato per il governo clinico anche attraverso la piena utilizzazione del
collegio di direzione di zona; l) della nomina dei direttori di dipartimento zonale
e dell'attribuzione di responsabilità delle posizioni organizzative dirigenziali;
m) delle verifiche gestionali e tecnico-professionali dei dirigenti. 2. Il direttore
di zona ha la piena titolarità della gestione del personale, della contrattazione
di secondo livello, che sottoscrive in via definitiva, nonché della definizione
della dotazione organica della zona medesima. 3. Il direttore di zona è nominato
dalla Giunta regionale, su proposta del Direttore generale dell'ASUR e parere
della Conferenza dei Sindaci di cui all'articolo 21, tra gli iscritti nell'elenco
di cui all'articolo 4, comma 6, che non versino in nessuna delle situazioni di
incompatibilità di cui all'articolo 3 del d.lgs. 502/1992. Il relativo contratto
a tempo determinato è stipulato dal Direttore generale dell'ASUR ai sensi dell'articolo
15 septies, commi 1 e 4, del d.lgs 502/1992. 4. Nell'esercizio delle funzioni
di programmazione e gestione delle attività zonali e delle azioni definite in
sede di negoziazione con il Direttore generale, nonché nell'elaborazione e gestione
del piano annuale di zona, il direttore di zona è coadiuvato dal collegio di direzione
di zona, nonché dai coordinatori degli ambiti di cui all'articolo 8, comma 3,
lettera a), della legge 328/2000.
Art. 11 (Dipartimenti di prevenzione)
1. Il dipartimento di prevenzione è la struttura preposta all'organizzazione ed
alla promozione della tutela e della salute della popolazione, attraverso azioni
tendenti a conoscere, prevedere e prevenire gli infortuni e le cause di malattia.
2. In particolare il dipartimento di prevenzione: a) assicura in modo unitario
la gestione dei sistemi informativi pertinenti lo stato di salute della popolazione
umana ed animale, nell'ambito della rete epidemiologica regionale; b) assicura,
in integrazione con le altre macro-strutture, l'informazione finalizzata alla
prevenzione dei rischi per la salute ai cittadini, ai lavoratori, alle associazioni
di rappresentanza, alle strutture del servizio sanitario regionale e agli enti
locali; c) sviluppa e coordina lo svolgimento, in integrazione con le altre macrostrutture,
di programmi di promozione della salute e della sicurezza della popolazione; d)
garantisce l'istruttoria tecnico-sanitaria per le funzioni amministrative di competenza
della Regione e degli enti locali; e) garantisce la programmazione e l'esecuzione
delle attività di prevenzione, controllo e vigilanza nei settori di competenza.
3. Nella Direzione generale dell'ASUR è istituita la Direzione tecnica per la
prevenzione collettiva, con l'obiettivo di creare e rendere efficiente un sistema
a rete dei dipartimenti di prevenzione, attraverso atti di programmazione generale,
indirizzo e coordinamento delle strutture operative.
Art. 12 (Direttore del dipartimento di prevenzione)
1. Nei dipartimenti di prevenzione di competenza sovrazonale il Direttore generale
nomina i direttori dei servizi nonché il direttore del dipartimento, scelto fra
gli stessi, su proposta dei direttori di zona interessati. 2. Il direttore del
dipartimento di prevenzione è responsabile del raggiungimento degli obiettivi
e dell'uso razionale delle risorse assegnate alla macrostruttura. In particolare:
a) garantisce l'integrazione ed il coordinamento tra i servizi e le unità operative;
b) garantisce l'integrazione con il distretto ed il presidio ospedaliero al fine
del perseguimento degli obiettivi di prevenzione indicati all'articolo 11; c)
partecipa alle attività di programmazione zonale e sovrazonale; d) è responsabile
del budget assegnato, ne negozia la ripartizione interna con i direttori dei servizi,
lo gestisce in conformità con le indicazioni del direttore di zona e della Direzione
generale dell'ASUR. 3. Il direttore del dipartimento di prevenzione è coadiuvato
da un comitato direttivo composto dai direttori dei servizi o unità operative
e da una rappresentanza eletta con le modalità previste nell'atto aziendale di
cui all'articolo 5.
Art. 13 (Distretti)
1. I distretti sono articolazioni territoriali delle zone di cui all'articolo
9 coincidenti con gli ambiti territoriali sociali e costituiscono il livello territoriale
di base in cui si realizza la gestione integrata tra servizi sanitari, socio-sanitari
e sociali. 2. In particolare il distretto: a) assicura in modo unitario il soddisfacimento
della domanda di salute espressa dalla comunità locale; b) individua i livelli
appropriati di erogazione dell'offerta dei servizi necessari a soddisfare i bisogni
degli utenti; c) assicura la gestione integrata, sanitaria e sociale, dei servizi,
accedendo alle risorse del servizio sanitario regionale ed alle altre risorse
disponibili; d) cura l'appropriato svolgimento dei percorsi assistenziali attivati
dai medici convenzionati e dai servizi direttamente gestiti; e) sviluppa iniziative
di educazione alla salute e di informazione agli utenti sulle attività complessivamente
garantite dal servizio sanitario regionale; f) garantisce la fruizione, entro
limiti temporali massimi definiti dalla programmazione aziendale e zonale, dei
servizi erogati dai presidi distrettuali e l'accesso programmato a quelli forniti
dagli altri presidi, assicurando in particolare l'integrazione tra servizi territoriali
ed ospedalieri.
Art. 14 (Direttore di distretto)
1. Il direttore di distretto è nominato dal direttore di zona tra soggetti in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 6, della l.r. 17 luglio 1996,
n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale) ed è responsabile del raggiungimento
degli obiettivi e dell'uso razionale del complesso delle risorse assegnate al
distretto in sede di negoziazione del budget con il direttore di zona. In particolare:
a) è responsabile dell'integrazione operativa tra le attività sanitarie di zona
per le attività a valenza distrettuale; b) predispone gli strumenti attuativi
dei programmi delle attività distrettuali; c) partecipa alle attività di programmazione
zonale; d) è responsabile del budget assegnato al distretto, che gestisce in conformità
alle disposizioni del direttore di zona; e) propone al direttore di zona accordi
di programma e protocolli d'intesa con il Comitato dei Sindaci di cui all'articolo
22 per la gestione unitaria dei programmi operativi e delle risorse finanziarie
ed umane, anche al fine di pervenire a modalità unificate di accesso alla rete
dei servizi territoriali. 2. Il direttore di distretto esercita le proprie funzioni
in collaborazione con il coordinatore di ambito sociale; entrambi sono corresponsabili
dell'integrazione operativa in conformità agli indirizzi programmatici e nei limiti
delle risorse disponibili. 3. Nella definizione dei servizi e delle prestazioni
necessarie al miglioramento dello stato di salute della popolazione interessata,
nell'attività di monitoraggio delle iniziative previste dal programma delle attività
distrettuali, nonché nelle negoziazioni con il direttore di zona, il direttore
di distretto è coadiuvato dall'ufficio di coordinamento delle attività distrettuali,
la cui composizione è prevista nell'atto aziendale di cui all'articolo 5.
Art. 15 (Presidio ospedaliero)
1. Il presidio ospedaliero è l'articolazione organizzativa della zona territoriale
dotata di autonomia gestionale che aggrega funzionalmente tutti gli stabilimenti
ospedalieri aventi sede nella medesima zona, con esclusione di quelli facenti
parte delle Aziende ospedaliere di cui all'articolo 2, comma 1. Il presidio ospedaliero
assicura la fornitura di prestazioni specialistiche, di ricovero e ambulatoriali,
secondo le caratteristiche qualitative previste dalla programmazione regionale
e i volumi di attività specificati dai piani di produzione negoziati con la direzione
di zona. 2. Le funzioni del presidio sono esercitate tramite i dipartimenti, che
aggregano le unità operative presenti e assicurano l'integrazione della gestione
tra più stabilimenti.
Art. 16 (Direttore di presidio ospedaliero)
1. Il direttore del presidio ospedaliero è nominato dal direttore di zona tra
gli specialisti in igiene e medicina preventiva con almeno cinque anni di attività
come direttore sanitario aziendale, direttore di zona o dirigente medico di direzione
sanitaria ospedaliera ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi igienico-organizzativi
e dell'uso razionale delle risorse assegnate al presidio in sede di negoziazione
del budget con il direttore di zona.
Art. 17 (Presidi di alta specializzazione)
1. Il presidio monospecialistico di alta specializzazione "G.M. Lancisi" e il
presidio ospedaliero di alta specializzazione "G. Salesi" sono articolazioni organizzative,
definite dall'atto aziendale di cui all'articolo 5, dell'Azienda ospedaliera "Ospedali
Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi" dotate di autonomia gestionale e
operativa nell'ambito degli obiettivi e dei budget fissati dalla Giunta regionale.
Art. 18 (Direttori di presidio alta specializzazione)
1. I direttori di presidio di alta specializzazione sono nominati dalla Giunta
regionale con il parere della Conferenza permanente di cui all'articolo 20, tra
gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 6, che non versino in nessuna
delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 3 del d.lgs. 502/1992.
Il relativo contratto a tempo determinato è stipulato dal Direttore generale dell'Azienda
ospedaliera ai sensi dell'articolo 15 septies, commi 1 e 4 del d.lgs. 502/1992.
2. I direttori di presidio di alta specializzazione sono responsabili del raggiungimento
degli obiettivi e dell'uso razionale del complesso delle risorse assegnate al
presidio e in particolare: a) garantiscono l'integrazione con i dipartimenti e
le unità operative dell'azienda ospedaliera; b) partecipano alle attività di programmazione
dell'azienda ospedaliera; c) sono responsabili del budget assegnato al presidio,
ne negoziano la ripartizione interna con i direttori di dipartimento e lo gestiscono
in accordo con il Direttore generale; d) sono responsabili della valutazione comparativa
dei costi e dei risultati attraverso il controllo di gestione; e) sono responsabili
della nomina dei direttori dei dipartimenti e dell'attribuzione di responsabilità
delle posizioni organizzative dirigenziali; f) sono responsabili delle verifiche
gestionali e tecnico-professionali dei dirigenti; g) sono responsabili del patrimonio
mobiliare ed immobiliare del presidio e ne effettuano gli investimenti. 3. I direttori
di presidio di alta specializzazione, in accordo con il direttore dell'azienda
ospedaliera, effettuano la gestione del personale e definiscono la dotazione organica.
Art. 19 (Piano delle attività zonali e programmadelle attività
distrettuali)
1. Il piano annuale delle attività zonali è adottato dal direttore di zona con
la collaborazione del collegio di direzione di zona, previo parere della Conferenza
dei Sindaci di cui all'articolo 21, ed approvato dal Direttore generale dell'ASUR.
2. Il piano di cui al comma 1 definisce le iniziative di sviluppo e di miglioramento
dei servizi, nonché quelle connesse alla gestione delle attività già presenti
nell'ambito territoriale di riferimento. 3. Il programma delle attività distrettuali
è definito d'intesa tra il direttore di zona e i Comuni del distretto di riferimento,
sulla base delle risorse assegnate, tenuto conto delle priorità definite a livello
aziendale. Esso è proposto dal direttore di distretto con la collaborazione dell'ufficio
di coordinamento delle attività distrettuali e su parere del Comitato di cui all'articolo
22 ed è approvato dal direttore di zona.
CAPO IV Partecipazione degli enti locali
Art. 20 (Conferenza permanente regionale socio-sanitaria)
1. Al fine di assicurare la partecipazione degli enti locali alla programmazione
sanitaria regionale e locale e alla verifica dei risultati ottenuti, è istituita
la Conferenza permanente regionale socio-sanitaria, costituita dai Presidenti
delle Conferenze dei Sindaci delle zone territoriali, dai Presidenti delle Province
e da un rappresentante delle Comunità montane designato dal Presidente dell'UNCEM,
con il compito di esprimere parere: a) sui programmi aziendali, sui bilanci pluriennali
di previsione, sui bilanci economici preventivi e sui bilanci di esercizio delle
zone e delle aziende ospedaliere; b) sugli accordi con le università; c) sulla
valutazione dell'operato del Direttore generale dell'ASUR, delle Aziende ospedaliere
e su quello dei direttori delle zone territoriali e dei direttori dei presidi
di alta specializzazione, anche ai fini della verifica dei risultati conseguiti
rispetto agli obiettivi assegnati e della valutazione relativa alla funzionalità
dei servizi ed alla loro razionale distribuzione sul territorio. 2. La Conferenza
nomina, ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 5, un componente del collegio sindacale
delle Aziende. 3. La Conferenza, per l'integrazione socio-sanitaria e la formalizzazione
di accordi di programma, può proporre alla Regione eventuali modificazioni della
delimitazione territoriale delle zone territoriali e dei distretti.
Art. 21 (Conferenza dei Sindaci)
1. Presso ciascuna zona territoriale è istituita la Conferenza dei Sindaci, composta
dai Sindaci, o dagli Assessori da essi delegati, dei Comuni compresi nella zona
medesima, quale espressione dei bisogni della collettività nel campo dei servizi
alla persona e di raccordo con altri servizi rispondenti a bisogni contigui a
quelli sanitari. La Conferenza dei Sindaci è presieduta dal Sindaco del Comune
in cui ha sede la zona territoriale. La Conferenza dei Sindaci può istituire al
proprio interno un comitato esecutivo. 2. La Conferenza in particolare: a) promuove
l'integrazione tra i servizi sanitari di zona e i servizi socio-assistenziali;
b) vigila sull'organizzazione dell'accesso ai servizi locali, zonali e aziendali
ed esercita una funzione di controllo e monitoraggio sul rispetto dei tempi d'attesa
definiti a livello aziendale; c) esprime parere sui piani di attività zonali,
sia territoriali che ospedalieri; d) propone e partecipa alla definizione di intese
tra Comuni, ASUR e zona territoriale interessata per l'integrazione socio-sanitaria
e la formalizzazione di eventuali accordi di programma; e) esprime parere sul
programma delle attività distrettuali, nell'ambito del piano annuale delle attività
definito dall'ASUR; f) partecipa all'elaborazione della specificazione locale
degli obiettivi di salute da introdurre nei piani di salute; g) esprime parere
alla Giunta regionale sull'operato del direttore di zona, anche ai fini della
verifica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati e delle valutazioni
sulla funzionalità dei servizi e sulla loro razionale distribuzione sul territorio;
h) esprime parere sulla nomina dei direttori di cui all'articolo 12.
Art. 22 (Comitato dei Sindaci di distretto)
1. Il Comitato dei Sindaci di distretto, composto dai Sindaci, o da Assessori
da loro delegati, dei Comuni compresi nel distretto medesimo, esercita funzioni
di indirizzo e verifica sulle attività distrettuali e sui risultati raggiunti
rispetto alle esigenze locali riferite alle problematiche sanitarie e sociali
della popolazione residente ed esprime parere sul programma delle attività distrettuali.
2. Il Comitato di distretto, nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo,
proposta e verifica, si raccorda con la Conferenza dei Sindaci di cui all'articolo
21.
Art. 23 (Funzioni di segreteria)
1. Gli organismi di cui agli articoli 20, 21 e 22 possono avvalersi, per il loro
funzionamento, di uffici, di strumenti operativi e informativi, nonché di professionalità
messi a disposizione dall'ASUR e dalle sue articolazioni territoriali, in modo
da consentire uno svolgimento adeguato e documentato delle funzioni loro attribuite,
con oneri a carico del bilancio aziendale.
Art. 24 (Organismi di partecipazione dei cittadini)
1. La Regione promuove la consultazione dei cittadini e delle loro associazioni,
con particolare riferimento alle associazioni di volontariato e a quelle di tutela
dei diritti, sugli schemi di provvedimenti regionali di carattere generale, concernenti
il riordino e la programmazione dei servizi, nonché le modalità di verifica dei
risultati conseguiti. 2. Al fine di assicurare la partecipazione delle associazioni
rappresentative dei cittadini e del volontariato nella tutela del diritto alla
salute, l'ASUR e le Aziende ospedaliere della Regione favoriscono la presenza
all'interno delle strutture di loro pertinenza delle associazioni di volontariato
e di tutela dei diritti dei cittadini. 3. Sono istituiti, in ogni Azienda e in
ogni zona territoriale, i comitati di partecipazione dei cittadini alla tutela
della salute, aventi il compito di: a) contribuire alla programmazione e alla
pianificazione socio-sanitaria regionale, aziendale e territoriale; b) svolgere
attività di verifica e di controllo sulla gestione dei servizi sanitari; c) monitorare
le condizioni di accesso e di fruibilità dei servizi sanitari, nel rispetto dei
principi di cui all'articolo 1. 4. I comitati di partecipazione dei cittadini
hanno diritto di accesso a tutte le informazioni e a tutti gli atti aziendali,
ad eccezione di quelli esplicitamente e motivatamente riservati. La Giunta regionale,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
definisce, sentita la Commissione consiliare competente, con un apposito regolamento,
la composizione e le modalità di funzionamento dei comitati di partecipazione.
5. I rapporti di collaborazione di cui ai commi 1, 2 e 3 sono, tra l'altro, finalizzati,
anche in attuazione delle Carte dei Servizi, a realizzare adeguati meccanismi
di informazione delle prestazioni erogate, delle tariffe e delle relative modalità
di accesso, procedendo all'attivazione di idonei sistemi di indicatori della qualità
percepita e di rilevazione ed analisi di eventuali disservizi, da valutare congiuntamente
attraverso l'organizzazione di conferenze periodiche dei servizi.
CAPO V Disposizioni transitorie e finali
Art. 25 (Dipartimento regionale di medicinatrasfusionale)
1. La Giunta regionale istituisce, sentita la Commissione consiliare competente,
entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il dipartimento
regionale di medicina trasfusionale al fine di garantire la gestione complessiva
delle attività di medicina trasfusionale nella regione, secondo le previsioni
del piano nazionale sangue e plasma 1999/2001.
Art. 26 (Finanziamento del sistema sanitario regionale)
1. Il finanziamento del servizio sanitario regionale è ripartito tra le diverse
zone territoriali, in base a criteri stabiliti dal Consiglio regionale, tenendo
conto della popolazione residente e con le opportune ponderazioni riferite alle
diverse categorie di bisogni, valutando, altresì, le specifiche attività assistenziali
aventi valenza sovrazonale, tenendo conto altresì degli indici di dispersione
e di anzianità della popolazione, nonché delle zone disagiate per la particolare
distanza dai capoluoghi di provincia e di regione. 2. La remunerazione delle attività
assistenziali delle aziende ospedaliere è definita dalla Giunta regionale, sentita
la Commissione consiliare competente, sulla base di un sistema tariffario delle
prestazioni e dei programmi assistenziali nell'ambito di accordi stipulati con
il Direttore generale dell'ASUR coadiuvato a tal fine dai direttori di zona, salvo
gli eventuali trasferimenti regionali connessi con l'esercizio di specifiche attività
assistenziali.
Art. 27 (Mobilità del personale)
1. L'istituto della mobilità è disciplinato dalle leggi e dai CCNL vigenti, avendo
a riferimento quale ente di appartenenza del dipendente, le zone territoriali
e quale sede di assegnazione quella in essere alla data di entrata in vigore della
presente legge, cui deve corrispondere il relativo posto nella dotazione organica
della zona medesima. 2. La Regione utilizzerà i finanziamenti del FSE per stabilire
assegni di studio a favore di giovani laureati che frequentino scuole di specializzazione
e contestualmente si impegnino ad esercitare la professione, per un periodo di
almeno cinque anni, in strutture o località decentrate di montagna.
Art. 28 (Norme transitorie)
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta
regionale adotta gli indirizzi per l'assunzione degli atti necessari alla costituzione
dell'ASUR e dell'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi
- G. Salesi", nonché alla riorganizzazione dell'Azienda ospedaliera "Ospedale
San Salvatore". 2. La Giunta regionale predispone, altresì, i provvedimenti per
la formazione dell'elenco di cui all'articolo 4, comma 6, che deve essere costituito
entro il mese di novembre 2003. 3. Per un periodo di due anni dalla costituzione,
l'ASUR svolge, a livello centralizzato, secondo modalità definite dalla Giunta
regionale, per conto e nell'interesse delle singole zone, le funzioni concernenti:
a) l'acquisto di beni e servizi di importo superiore a centomila euro; b) gli
appalti di opere pubbliche di importo superiore a cinquecentomila euro; c) la
gestione del patrimonio immobiliare, con esclusione della manutenzione ordinaria;
d) l'affidamento e la gestione della tesoreria unica; e) la gestione del sistema
informativo; f) il controllo di gestione. 4. Nell'esercizio delle funzioni di
cui alla lettera c) del comma 3, l'ASUR per il compimento di atti di straordinaria
amministrazione dovrà ottenere la preventiva autorizzazione da parte della Giunta
regionale. 5. Nel medesimo periodo di cui al comma 3, la Giunta regionale, previo
parere della Commissione consiliare competente, può modificare l'elenco delle
funzioni di cui al medesimo comma anche integrandolo con l'individuazione di ulteriori
compiti e funzioni. 6. Per lo stesso periodo di cui al comma 3, le zone territoriali
sono dotate di personalità giuridica, svolgono le funzioni intestate alle Aziende
USL dal d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ad eccezione di quelle previste
ai commi 3 e 5, e gestiscono i rapporti giuridici che facevano capo alle rispettive
Aziende ora incorporate nell'ASUR. Le funzioni del collegio sindacale sono svolte
dal collegio sindacale dell'ASUR. 7. I Commissari straordinari e i Direttori generali
delle Aziende USL e ospedaliere, in carica alla data di entrata in vigore della
presente legge, ove confermati nei trenta giorni successivi, ovvero quelli nominati
in loro sostituzione, continuano ad operare sotto il coordinamento operativo della
Giunta regionale e decadono dalle loro funzioni contestualmente alla nomina dei
rispettivi direttori generali, direttori di zona e direttori di presidio di alta
specializzazione. 8. La nomina del Direttore generale dell'ASUR, dei direttori
di zona, dei direttori generali delle Aziende ospedaliere, del direttore di presidio
ospedaliero di alta specializzazione "G. Salesi" e del direttore di presidio monospecialistico
di alta specializzazione "G.M. Lancisi" è effettuata entro trenta giorni dalla
costituzione dell'elenco di cui all'articolo 4, comma 6. Alla scadenza del termine
predetto i Commissari straordinari cessano comunque dalla carica.
Art. 29 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge. 2. Entro trenta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta
al Consiglio regionale una proposta di testo unico delle norme regionali in materia
sanitaria.
Art. 30 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Allegato
Zone territoriali (articolo 9)
ZONA TERRITORIALE N. 1 Comuni
PESARO (sede di zona)
Casteldelci Colbordolo Gabicce Mare Gradara Maiolo Mombaroccio Monteciccardo Montelabbate
Novafeltria Pennabilli San Leo Sant'Agata Feltria Sant'Angelo in Lizzola Talamello
Tavullia
ZONA TERRITORIALE N. 2 Comuni
URBINO (sede di zona)
Acqualagna Apecchio Auditore Belforte all'Isauro Borgo Pace Cagli Cantiano Carpegna
Fermignano Frontino Lunano Macerata Feltria Mercatello sul Metauro Mercatino Conca
Montecalvo in Foglia Monte Cerignone Montecopiolo Montegrimano Terme Peglio Petriano
Piandimeleto Pietrarubbia Piobbico Sant'Angelo in Vado Sassocorvaro Sassofeltrio
Tavoleto Urbania
ZONA TERRITORIALE N. 3 Comuni FANO (sede di zona)
Barchi Cartoceto Fossombrone Fratte Rosa Frontone Isola del Piano Mondavio Mondolfo
Monte Porzio Montefelcino Montemaggiore al Metauro Orciano di Pesaro Pergola Piagge
Saltara San Costanzo San Giorgio di Pesaro San Lorenzo in Campo Sant'Ippolito
Serra Sant'Abbondio Serrungarina
ZONA TERRITORIALE N. 4 Comuni
SENIGALLIA (sede di zona)
Arcevia Barbara Castelcolonna Castelleone di Suasa Corinaldo Monterado Ostra Ostra
Vetere Ripe Serra de' Conti
ZONA TERRITORIALE N. 5 Comuni
JESI (sede di zona)
Apiro Belvedere Ostrense Castelbellino Castelplanio Cingoli Cupramontana Filottrano
Maiolati Spontini Mergo Monsano Monteroberto Montecarotto Morro d'Alba Poggio
San Marcello Poggio San Vicino Rosora San Marcello San Paolo di Jesi Santa Maria
Nuova Staffolo ZONA TERRITORIALE N. 6 Comuni FABRIANO (sede di
zona) Cerreto d'Esi Genga Sassoferrato Serra San Quirico ZONA TERRITORIALE
N. 7 Comuni ANCONA (sede di zona) Agugliano Camerano Camerata
Picena Castelfidardo Chiaravalle Falconara Marittima Loreto Monte San Vito Montemarciano
Numana Offagna Osimo Polverigi Sirolo
ZONA TERRITORIALE N. 8 Comuni
CIVITANOVA MARCHE (sede di zona) Monte San Giusto Montecosaro Montefano
Montelupone Morrovalle Porto Recanati Potenza Picena Recanati
ZONA TERRITORIALE N. 9 Comuni MACERATA (sede di zona)
Appignano Belforte del Chienti Caldarola Camporotondo di Fiastrone Cessapalombo
Colmurano Corridonia Gualdo Loro Piceno Mogliano Monte San Martino Montecassiano
Penna San Giovanni Petriolo Pollenza Ripe San Ginesio San Ginesio Sant'Angelo
in Pontano Sarnano Serrapetrona Tolentino Treia Urbisaglia
ZONA TERRITORIALE N. 10 Comuni
CAMERINO (sede di zona)
Acquacanina Bolognola Castelraimondo Castelsantangelo sul Nera Esanatoglia Fiastra
Fiordimonte Fiuminata Gagliole Matelica Montecavallo Muccia Pieve Torina Pievebovigliana
Pioraco San Severino Marche Sefro Serravalle di Chienti Ussita Visso
ZONA TERRITORIALE N. 11 Comuni
FERMO (sede di zona)
Altidona Belmonte Piceno Falerone Francavilla d'Ete Grottazzolina Lapedona Magliano
di Tenna Massa Fermana Monsampietro Morico Montappone Montegiberto Monte Rinaldo
Monte San Pietrangeli Monte Urano Monte Vidon Combatte Monte Vidon Corrado Montegiorgio
Montegranaro Monteleone di Fermo Monterubbiano Montottone Moresco Ortezzano Petritoli
Ponzano di Fermo Porto San Giorgio Porto Sant'Elpidio Rapagnano Sant'Elpidio a
Mare Servigliano Torre San Patrizio
ZONA TERRITORIALE N. 12 Comuni SAN BENEDETTO DEL TRONTO (sede
di zona) Acquaviva Picena Campofilone Carassai Cossignano Cupra Marittima
Grottammare Massignano Monsampolo del Tronto Montalto delle Marche Montefiore
dell'Aso Monteprandone Pedaso Ripatransone
ZONA TERRITORIALE N. 13 Comuni ASCOLI PICENO (sede di zona)
Acquasanta Terme Amandola Appignano del Tronto Arquata del Tronto Castel di Lama
Castignano Castorano Colli del Tronto Comunanza Folignano Force Maltignano Montedinove
Montefalcone Appennino Montefortino Montegallo Montelparo Montemonaco Offida Palmiano
Roccafluvione Rotella S. Vittoria in Matenano Smerillo Spinetoli Venarotta
IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO
LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE
16 AGOSTO 1994, N. 36. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI,
SONO ALTRESÌ PUBBLICATI: a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE
(A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI); b) L'UFFICIO O SERVIZIO
REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).
Note
Note all'art. 1, comma 1 - Il testo degli articoli 32 e 117 della
Costituzione è il seguente: "Art. 32 - La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite
agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario
se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti
imposti dal rispetto della persona umana." "Art. 117 - La potestà legislativa
è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché
dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera
e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea;
diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed
esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della
concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione
delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione
amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico
e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza,
stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile
e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza
sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali
di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali
e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento
informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale
e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela
e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche
e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni;
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo
del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione;
ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci
pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti
di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione
concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione
dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle
Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente
riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni
dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione
e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea,
nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina
le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà
regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva
delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra
materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare
in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni
loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena
parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e
promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge
regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio
delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie
di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti
territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi
dello Stato." Nota all'art. 2, comma 2 Per il testo del comma 1 bis dell'articolo
3 del d.lgs 502/1992 vedi nelle note all'art. 4, commi 2, 6, 7 e 8. Note all'art.
4, commi 2, 6, 7 e 8 - Il testo degli articoli 3 e 3 bis del d.lgs 502/1992
è il seguente: "Art. 3 - Organizzazione delle unità sanitarie locali
- 1. Le regioni, attraverso le unità sanitarie locali, assicurano i livelli
essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, avvalendosi anche delle aziende
di cui all'articolo 4. 1-bis. In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali,
le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica
pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento
sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei princìpi
e criteri previsti da disposizioni regionali. L'atto aziendale individua le strutture
operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione
analitica. 1-ter. Le aziende di cui ai commi 1 e 1-bis informano la propria attività
a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e sono tenute al rispetto del
vincolo di bilancio, attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti
di risorse finanziarie. Agiscono mediante atti di diritto amministrativo o dal
direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega,
dal direttore più anziano per età. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga
oltre sei mesi si procede alla sostituzione. 7. Il direttore sanitario è un medico
che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per
almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti
o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Il direttore
sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari
e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle
materie di competenza. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline
giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età
e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione
tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di
media o grande dimensione. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi
dell'unità sanitaria locale. Sono soppresse le figure del coordinatore amministrativo,
del coordinatore sanitario e del sovrintendente sanitario, nonché l'ufficio di
direzione. 8. Comma abrogato dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno
1999, n. 229 9. Il direttore generale non è eleggibile a membro dei consigli
comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle regioni e del
Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta
giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei predetti organi.
In caso di scioglimento anticipato dei medesimi, le cause di ineleggibilità non
hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi
alla data del provvedimento di scioglimento. In ogni caso il direttore generale
non è eleggibile nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in
parte, il territorio dell'unità sanitaria locale presso la quale abbia esercitato
le sue funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione
della candidatura. Il direttore generale che sia stato candidato e non sia stato
eletto non può esercitare per un periodo di cinque anni le sue funzioni in unità
sanitarie locali comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui
ambito si sono svolte le elezioni. La carica di direttore generale è incompatibile
con quella di membro del consiglio e delle assemblee delle regioni e delle province
autonome, di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente
o di assessore di comunità montana, di membro del Parlamento, nonché con l'esistenza
di rapporti anche in regime convenzionale con la unità sanitaria locale presso
cui sono esercitate le funzioni o di rapporti economici o di consulenza con strutture
che svolgono attività concorrenziali con la stessa. La predetta normativa si applica
anche ai direttori amministrativi ed ai direttori sanitari. La carica di direttore
generale è altresì incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente,
ancorché in regime di aspettativa senza assegni, con l'unità sanitaria locale
presso cui sono esercitate le funzioni. 10. Comma abrogato dall'art. 1, D.L.
27 agosto 1994, n. 512 11. Non possono essere nominati direttori generali,
direttori amministrativi o direttori sanitari delle unità sanitarie locali: a)
coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non
inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore
a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale
o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione,
salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale; b)
coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto
l'arresto obbligatorio in flagranza; c) coloro che sono stati sottoposti, anche
con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti
della riabilitazione prevista dall'art. 15 della L. 3 agosto 1988, n. 327, e dall'art.
14, L. 19 marzo 1990, n. 55; d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza
detentiva o a libertà vigilata. 12. Il consiglio dei sanitari è organismo elettivo
dell'unità sanitaria locale con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed è
presieduto dal direttore sanitario. Fanno parte del consiglio medici privato.
I contratti di fornitura di beni e servizi, il cui valore sia inferiore a quello
stabilito dalla normativa comunitaria in materia, sono appaltati o contrattati
direttamente secondo le norme di diritto privato indicate nell'atto aziendale
di cui al comma 1-bis. 1-quater. Sono organi dell'azienda il direttore generale
e il collegio sindacale. Il direttore generale adotta l'atto aziendale di cui
al comma 1-bis; è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili
delle strutture operative dell'azienda. Il direttore generale è coadiuvato, nell'esercizio
delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario.
Le regioni disciplinano forme e modalità per la direzione e il coordinamento delle
attività socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria. Il direttore generale
si avvale del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 per le attività ivi
indicate. 1-quinquies. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono
nominati dal direttore generale. Essi partecipano, unitamente al direttore generale,
che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda, assumono diretta responsabilità
delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione
di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale.
2. Comma abrogato dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 3.
L'unità sanitaria locale può assumere la gestione di attività o servizi socio-assistenziali
su delega dei singoli enti locali con oneri a totale carico degli stessi, ivi
compresi quelli relativi al personale, e con specifica contabilizzazione. L'unità
sanitaria locale procede alle erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione delle
necessarie disponibilità finanziarie. 4. Comma abrogato dall'art. 3,
comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 5. Le regioni disciplinano, entro il
31 marzo 1994, nell'ambito della propria competenza le modalità organizzative
e di funzionamento delle unità sanitarie locali prevedendo tra l'altro: a) Lettera
abrogata dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 b) Lettera
abrogata dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 c) Lettera
abrogata dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 d) Lettera
abrogata dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e) Lettera
abrogata dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 f) Lettera
abrogata dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 g) i criteri
per la definizione delle dotazioni organiche e degli uffici dirigenziali delle
unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere nonché i criteri per l'attuazione
della mobilità del personale risultato in esubero, ai sensi delle disposizioni
di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza dell'unità sanitaria locale,
sono riservati al direttore generale. Al direttore generale compete in particolare,
anche attraverso l'istituzione dell'apposito servizio di controllo interno di
cui all'art. 20, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, verificare, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti
e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed
introitate nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende unità sanitarie
locali e delle aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento
ai requisiti di cui all'articolo 1 del D.L. 27 agosto 1994, n. 512, convertito
dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, senza necessità di valutazioni comparative.
L'autonomia di cui al comma 1 diviene effettiva con la prima immissione nelle
funzioni del direttore generale. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i
criteri per la determinazione degli emolumenti, sono fissati entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della sanità, del tesoro,
del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Il
direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità dal
parere reso dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo e dal consiglio
dei sanitari. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento
del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore in maggioranza
ed altri operatori sanitari laureati - con presenza maggioritaria della componente
ospedaliera medica se nell'unità sanitaria locale è presente un presidio ospedaliero
- nonché una rappresentanza del personale infermieristico e del personale tecnico
sanitario. Nella componente medica è assicurata la presenza del medico veterinario.
Il consiglio dei sanitari fornisce parere obbligatorio al direttore generale per
le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo, e per gli
investimenti ad esse attinenti. Il consiglio dei sanitari si esprime altresì sulle
attività di assistenza sanitaria. Tale parere è da intendersi favorevole ove non
formulato entro il termine fissato dalla legge regionale. La regione provvede
a definire il numero dei componenti nonché a disciplinare le modalità di elezione
e la composizione ed il funzionamento del consiglio. 13. Il direttore generale
dell'unità sanitaria locale nomina i revisori con specifico provvedimento e li
convoca per la prima seduta. Il presidente del collegio viene eletto dai revisori
all'atto della prima seduta. Ove a seguito di decadenza, dimissioni o decessi
il collegio risultasse mancante di uno o più componenti, il direttore generale
provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle amministrazioni competenti.
In caso di mancanza di più di due componenti dovrà procedersi alla ricostituzione
dell'intero collegio. Qualora il direttore generale non proceda alla ricostituzione
del collegio entro trenta giorni, la regione provvede a costituirlo in via straordinaria
con un funzionario della regione e due designati dal Ministro del tesoro. Il collegio
straordinario cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del collegio
ordinario. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori
è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale
dell'unità sanitaria locale. Al presidente del collegio compete una maggiorazione
pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti. 14. Nelle
unità sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con quello del comune,
il sindaco, al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione,
provvede alla definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee
di indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attività, esamina il bilancio
pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio e rimette alla regione le
relative osservazioni, verifica l'andamento generale dell'attività e contribuisce
alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e
proposte al direttore generale ed alla regione. Nelle unità sanitarie locali il
cui ambito territoriale non coincide con il territorio del comune, le funzioni
del sindaco sono svolte dalla conferenza dei sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni
di riferimento territoriale tramite una rappresentanza costituita nel suo seno
da non più di cinque componenti nominati dalla stessa conferenza con modalità
di esercizio delle funzioni dettate con normativa regionale." - "Art. 3-bis -
Direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario - 1.
I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali
e delle aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti
di cui al comma 3. 2. La nomina del direttore generale deve essere effettuata
nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio.
Scaduto tale termine, si applica l'articolo 2, comma 2-octies. 3. Gli aspiranti
devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di laurea; b) esperienza
almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture
pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta
responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni
precedenti la pubblicazione dell'avviso. 4. I direttori generali nominati devono
produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso
di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria.
I predetti corsi sono organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito interregionale
e in collaborazione con le università o altri soggetti pubblici o privati accreditati
ai sensi dell'articolo 16-ter, operanti nel campo della formazione manageriale,
con periodicità almeno biennale. I contenuti, la metodologia delle attività didattiche,
la durata dei corsi, non inferiore a centoventi ore programmate in un periodo
non superiore a sei mesi, nonché le modalità di conseguimento della certificazione,
sono stabiliti, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229, con decreto del Ministro della sanità, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. I direttori generali in carica alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, producono il certificato
di cui al presente comma entro diciotto mesi da tale data. 5. Le regioni determinano
preventivamente, in via generale, i criteri di valutazione dell'attività dei direttori
generali, avendo riguardo al raggiungimento degli obiettivi definiti nel quadro
della programmazione regionale, con particolare riferimento alla efficienza, efficacia
e funzionalità dei servizi sanitari. All'atto della nomina di ciascun direttore
generale, esse definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi
di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse,
ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi. 6. Trascorsi
diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione verifica
i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui al
comma 5 e, sentito il parere del sindaco o della conferenza dei sindaci di cui
all'articolo 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza
di cui all'articolo 2, comma 2-bis, procede o meno alla conferma entro i tre mesi
successivi alla scadenza del termine. La disposizione si applica in ogni altro
procedimento di valutazione dell'operato del direttore generale, salvo quanto
disposto dal comma 7. 7. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti
una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio
di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, la regione risolve
il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e provvede alla sua
sostituzione; in tali casi la regione provvede previo parere della Conferenza
di cui all'articolo 2, comma 2-bis, che si esprime nel termine di dieci giorni
dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione del contratto può
avere comunque corso. Si prescinde dal parere nei casi di particolare gravità
e urgenza. Il sindaco o la Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma
14, ovvero, per le aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma
2-bis, nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del Piano attuativo
locale, possono chiedere alla regione di revocare il direttore generale, o di
non disporne la conferma, ove il contratto sia già scaduto. Quando i procedimenti
di valutazione e di revoca di cui al comma 6 e al presente comma riguardano i
direttori generali delle aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo
2, comma 2-bis è integrata con il Sindaco del comune capoluogo della provincia
in cui è situata l'azienda. 8. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del
direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da
contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a
cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo
del libro quinto del codice civile. La regione disciplina le cause di risoluzione
del rapporto con il direttore amministrativo e il direttore sanitario. Il trattamento
economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo
è definito, in sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 19 luglio 1995, n. 502, anche con riferimento ai trattamenti previsti
dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza
medica e amministrativa. 9. La regione può stabilire che il conferimento dell'incarico
di direttore amministrativo sia subordinato, in analogia a quanto previsto per
il direttore sanitario dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484, alla frequenza del corso di formazione programmato per
il conferimento dell'incarico di direttore generale o del corso di formazione
manageriale di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484, o di altro corso di formazione manageriale appositamente
programmato. 10. La carica di direttore generale è incompatibile con la sussistenza
di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo. 11. La nomina a direttore
generale, amministrativo e sanitario determina per i lavoratori dipendenti il
collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto.
L'aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di
aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le
amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente,
calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti
dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile
1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente
sostenuto all'unità sanitaria locale o all'azienda ospedaliera interessata, la
quale procede al recupero della quota a carico dell'interessato. 12. Per i direttori
generali e per coloro che, fuori dei casi di cui al comma 11, siano iscritti all'assicurazione
generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, la
contribuzione dovuta sul trattamento economico corrisposto nei limiti dei massimali
previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n.
181, è versata dall'unità sanitaria locale o dall'azienda ospedaliera di appartenenza,
con recupero della quota a carico dell'interessato. 13. In sede di revisione del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, si applica
il comma 5 del presente articolo. 14. Il rapporto di lavoro del personale del
Servizio sanitario nazionale è regolato dal decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni. Per la programmazione delle assunzioni si applica
l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
15. In sede di prima applicazione, le regioni possono disporre la proroga dei
contratti con i direttori generali in carica all'atto dell'entrata in vigore del
presente decreto per un periodo massimo di dodici mesi." Nota all'art. 4, commi
3 e 5 Il testo dell'articolo 3 ter del d.lgs 502/1992 è il seguente: "Art.
3-ter - Collegio sindacale - 1. Il collegio sindacale: a) verifica l'amministrazione
dell'azienda sotto il profilo economico; b) vigila sull'osservanza della legge;
c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle
risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche
di cassa; d) riferisce almeno trimestralmente alla regione, anche su richiesta
di quest'ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente
i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità; trasmette periodicamente,
e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull'andamento
dell'attività dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera rispettivamente
alla Conferenza dei sindaci o al sindaco del comune capoluogo della provincia
dove è situata l'azienda stessa. 2. I componenti del collegio sindacale possono
procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente. 3. Il collegio
sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui due designati
dalla regione, uno designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, uno dal Ministro della sanità e uno dalla Conferenza dei sindaci; per
le aziende ospedaliere quest'ultimo componente è designato dall'organismo di rappresentanza
dei comuni. I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel
registro dei revisori contabili istituito presso il ministero di Grazia e giustizia,
ovvero tra i funzionari del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei
conti o di componenti dei collegi sindacali. 4. I riferimenti contenuti nella
normativa vigente al collegio dei revisori delle aziende unità sanitarie locali
e delle aziende ospedaliere si intendono applicabili al collegio sindacale di
cui al presente articolo." Nota all'art. 5, comma 1 Per il testo dell'articolo
3 del d.lgs. 502/1992 vedi nelle note all'art. 4, commi 2, 6, 7 e 8. Note all'art.
7, comma 1 - Il testo dell'articolo 17 del d.lgs. 502/1992 è il seguente:
"Art. 17 - Collegio di direzione - 1. In ogni azienda è costituito il Collegio
di direzione, di cui il direttore generale si avvale per il governo delle attività
cliniche, la programmazione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di
quelle ad alta integrazione sanitaria. Il Collegio di direzione concorre alla
formulazione dei programmi di formazione, delle soluzioni organizzative per l'attuazione
della attività libero-professionale intramuraria e alla valutazione dei risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi clinici. Il direttore generale si avvale del
Collegio di direzione per la elaborazione del programma di attività dell'azienda,
nonché per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi, anche in attuazione del
modello dipartimentale e per l'utilizzazione delle risorse umane. 2. La regione
disciplina l'attività e la composizione del Collegio di direzione, prevedendo
la partecipazione del direttore sanitario e amministrativo, di direttori di distretto,
di dipartimento e di presidio. 2-bis. Fino all'entrata in vigore della disciplina
regionale sull'attività e la composizione del Collegio di direzione e del Comitato
di dipartimento, i predetti organi operano nella composizione e secondo le modalità
stabilite da ciascuna azienda sanitaria, fermo restando per il Collegio di direzione
la presenza dei membri di diritto." - Il testo della lettera a) del comma 3 dell'articolo
8 della legge 328/2000 è il seguente: "Art. 8 - Funzioni delle regioni -
Omissis 3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, spetta in particolare l'esercizio delle seguenti funzioni:
a) determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati,
degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria
del sistema locale dei servizi sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti
territoriali, le regioni prevedono incentivi a favore dell'esercizio associato
delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti
sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo scopo una
quota delle complessive risorse regionali destinate agli interventi previsti dalla
presente legge; Omissis." Note all'art. 10, comma 3 - Per il testo
dell'articolo 3 del d.lgs. 502/1992 vedi nelle note all'art. 4, commi 2, 6, 7
e 8. - Il testo dei commi 1 e 4 dell'articolo 15 septies del d.lgs. 502/1992 è
il seguente: "Art. 15-septies - Contratti a tempo determinato - 1. I direttori
generali possono conferire incarichi per l'espletamento di funzioni di particolare
rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato
e con rapporto di lavoro esclusivo, entro il limite del due per cento della dotazione
organica della dirigenza, a laureati di particolare e comprovata qualificazione
professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati
o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio
in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione
professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria
e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di
lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata
non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo.
Omissis 4. Per il periodo di durata del contratto di cui al comma 1 i dipendenti
di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento
dell'anzianità di servizio. Omissis." Nota all'art. 10, comma 4
Per il testo della lettera a) del comma 3 dell'articolo 8 della legge 328/2000
vedi nelle note all'art. 7, comma 1.
Nota all'art. 14, comma 1
Il testo del comma 6 dell'articolo 20 della l.r. 26/1996 è il seguente "Art. 20
- Distretto sanitario. Funzioni e organizzazione - Omissis 6. Al Distretto
è preposto un responsabile, nominato dal Direttore generale dell'Azienda USL su
proposta congiunta del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo, scelto
fra il personale del ruolo sanitario, preferibilmente medico, dell'Azienda USL
avente qualifica dirigenziale. Omissis."
Note all'art. 18, comma 1
- Per il testo dell'articolo 3 del d.lgs. 502/1992 vedi nelle note all'art. 4,
commi 2, 6, 7 e 8. - Per il testo dei commi 1 e 4 dell'articolo 15 septies del
d.lgs. 502/1992 vedi nelle note all'art. 10, comma 3.
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
* Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale n. 134 del 15 luglio 2002;
* Relazione della V commissione permanente in data 29 maggio 2003; * Deliberazione
legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19 giugno 2003,
n. 140. b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: SERVIZIO
SANITÀ.
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