Il nuovo regalo di Natale
Salvatore Nocera
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Un esame dettagliato degli undici commi dell'art 42 del decreto
fiscale approvato dal Consiglio dei ministri insieme alla Finanziaria, relativo
agli accertamenti a campione per le invalidità permanenti.
Nella finanziaria dello scorso anno, fu il Ministro Moratti che, per ridurre
la spesa per gli insegnanti per il sostegno, nell'art 35 comma 7 volle introdurre
una norma restrittiva contro i cosiddetti "troppo facili accertamenti "
di handicap ai fini scolastici. Quest'anno, per non essere da meno, è
il Ministro Maroni che, nell'art 42 del decreto-legge approvato a fine Settembre
assieme al Disegno di legge finanziaria, introduce una batteria di strumenti
tecnico giuridici per ridurre la spesa causata dalle pensioni ed altri benefici
conseguiti o conseguibili dai falsi invalidi.
Lo scorso anno, sotto accusa erano i singoli medici-specialisti delle ASL, che
si volle sostituire con commissioni interprofessionali; quest'anno, pare siano
sotto accusa gli avvocati dello Stato, i funzionari del Ministero del Lavoro,
i membri delle commissioni di verifica dell'invalidità. Il Ministero,
per correre ai ripari contro le troppe (a suo giudizio) pensioni ed altri benefici
ottenuti dalle persone con disabilità propone grosse novità, per
nulla positive in campo procedurale ed amministrativo.
Esaminiamo in dettaglio gli undici commi dell'art 42, solo al fine di renderne
i contenuti tecnici più comprensibili ai lettori non addetti ai lavori,
e che riguardano restrizioni sia per i requisiti di invalidità, sia per
quelli di reddito, sia per gli aspetti delle procedure giuridiche dei ricorsi,
sia le commissioni di verifica.
Il comma 1 stabilisce che l'interessato che voglia promuovere un procedimento
davanti al giudice civile contro un accertamento che gli neghi un beneficio
deve obbligatoriamente notificare la citazione anche al Ministero dell'Economia,
sia presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, sia presso la Direzione provinciale
dello stesso Ministero. Ciò per essere sicuri che questo Ministero sia
presente per rintuzzare le richieste degli interessati. E questa difesa del
Ministero contro l'assalto alla diligenza da parte dei "falsi" invalidi
può ormai avvenire non solo come avviene di solito con l'Avvocatura dello
Stato, che talora a causa del troppo
lavoro o di ritardo nel consultare le citazioni non si presenta in giudizio,
ma anche con funzionari dello stesso ministero o avvocati dell'INPS, senza però
oneri aggiuntivi per lo Stato.
A tal fine, il comma 2, prevede corsi di formazione per tali funzionari ad opera
della scuola superiore della pubblica amministrazione. Inoltre, il consulente
tecnico d'ufficio nominato dal Giudice per accertare gli aspetti medici in discussione
è obbligato (pena la nullità del processo) a chiedere al Direttore
della direzione provinciale del Ministero dell'economia la nomina di un consulente
tecnico di parte. La possibilità di una tale nomina era già prevista
dal Codice di procedura civile; qui però è resa obbligatoria,
mostrando così una discreta sfiducia nei consulenti tecnici di ufficio.
Tale consulente deve essere scelto tra i membri delle commissioni per la verifica.
Ovviamente, la persona scelta non deve aver partecipato alle verifiche sul caso
in discussione, poiché, è bene ricordarlo, esso potrebbe essere
ricusato dall'interessato.
Ma è il comma 3 quello veramente rivoluzionario. E' stabilito che, dalla
data di entrata in vigore del decreto-legge, non è più possibile
proporre ricorsi amministrativi, che non costavano nulla, non richiedendo l'assistenza
di un avvocato né spese legali; è possibile solo proporre citazione
avanti al giudice ordinario entro sei mesi dalla notifica dell'accertamento
che si vuole impugnare, con una serie di conseguenze negative per la tutela
dei diritti dell'interessato. Innanzi tutto, cresceranno in modo vertiginoso
le spese; in secondo luogo, i tempi di decisione si allungheranno notevolmente,
giacché queste nuove cause andranno ad appesantire i ruoli già
fortemente intasati.
Un contentino per far digerire questa pillola amara è offerto dal comma
11 che esonera dal pagamento delle spese processuali l'interessato soccombente,
quando versi in condizione di povertà. Comunque, il comma 4 ribadisce
una vecchia norma secondo cui i soldi percepiti senza averne diritto debbono
essere restituiti dal giorno di accertamento negativo e le verifiche d'ufficio
a tal fine verranno effettuate a campione tenendo conto della media degli accertamenti
per regione.
Il comma 6 ha un riferimento alla L.n. 104/92 prevedendo che le commissioni
mediche di verifica debbano essere integrate da un operatore sociale e da uno
specialista nella patologia oggetto della verifica. Probabilmente ciò
dovrebbe rendere meno burocratiche le stesse verifiche.
Il comma 7 estende una norma particolare introdotta nell'art 94 comma 3 dell'attuale
Legge finanziaria n. 289/02, che ha eliminato le visite di accertamento per
le persone Down, dichiarate con handicap in situazione di gravità, per
le quali basta la presentazione della mappa cromosomica per il loro accertamento
medico-legale. La norma sembrò immediatamente una norma discriminatoria.
Il comma 7 cerca di eliminare la discriminazione, prevedendo che le persone
con gravi menomazioni fisiche permanenti, con gravi anomalie cromosomiche, nonché
i disabili mentali gravi con effetti permanenti, siano esonerate da visite mediche,
anche a campione, non appena tali patologie saranno individuate con un decreto
dei Ministeri dell'Economia e la documentazione necessaria. Anche se la perenne
presenza del Ministero dell'Economia segnala il prevalente e interesse al risparmio,
se non altro la norma ristabilisce un criterio di giustizia verso minorazioni
non meno gravi della sindrome di Down.
Il comma 8 detta norme per la presidenza della Commissione superiore di verifica
ed il comma 9 trasferisce ad una Direzione del ministero del Tesoro le competenze
residue del Ministero dell'interno in materia di invalidità civile. Giustamente
è stato osservato, anche in un comunicato stampa della F I S H a firma
di Carlo Giacobini, che la norma va in direzione opposta alla logica del decentramento
alle regioni, nei cui confronti quindi il decreto-legge sembra nutrire sospetti.
Il comma 10 prevede una spesa di circa 4 miliardi di lire per il corrente anno
e di circa 20 miliardi di lire a partire dall'anno prossimo. Il Governo ritiene
di introitare una somma ben maggiore di quella che spenderà.
In conclusione, quest'articolo introduce delle gravi restrizioni ai diritti
delle persone con disabilità, senza aggiungere alcuna novità positiva,
malgrado le numerose promesse conclamate all'apertura dell'anno europeo delle
persone con disabilità a Bari, che non vengono minimamente recepite neppure
nella legge finanziaria per il 2003. Una conclusione di tale anno europeo con
un regalo natalizio che assomiglia alla calza piena di carbone per la befana,
senza che le persone con disabilità abbiano fatto nulla per meritare
un tale
trattamento. Certo ci liberiamo dei pacchi-dono natalizi, oggetto di filantropismo
compassionevole, ma, in compenso, ci ritroviamo con una visione restrittiva
che è il contrario della crescita nell'integrazione sociale.
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