PAA
100
ARTICOLO 26 DELLA L.R. 4 GIUGNO 1996, N. 18 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' DI ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI PER L'ANNO 2003
MODALITA' DI IMPIEGO DELLE RISORSE E TETTI DI SPESA
Nuova titolazione
DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' DI ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI PER L'ANNO 2003 AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 della L.R. 4 GIUGNO
1996, N. 18 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
TESTO PROPOSTA
(torna all'indice informazioni)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Visto l'articolo 26 della l.r. 4 giugno 1996, n. 18, come da ultimo modificata
ed integrata con l.r. 21 novembre 2000, n. 28 e 25 novembre 2002, n. 25, di
seguito denominata l.r. 18/1996, il quale stabilisce che il Consiglio regionale
approvi i criteri e le modalità di attuazione, con valenza anche pluriennale,
degli interventi previsti dalla medesima legge, nonché le modalità di impiego
delle risorse e gli eventuali tetti di spesa;
Ritenuto necessario procedere alla definizione dei criteri e delle modalità
di attuazione degli interventi di cui alla l.r. 18/1996 nonché delle modalità
di impiego delle risorse e dei tetti di spesa limitatamente all'anno 2003 per
meglio monitorare l'efficacia e l'efficienza dei provvedimenti e delle iniziative
che col presente atto si andranno a sostenere;
Atteso che, ai fini della definizione dei criteri e delle modalità complessivi
per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 12, 13, 14, 16, 17, 20
e 21 della l.r. 18/1996, si intende adottare:
a) il programma degli interventi che si ritiene di dover maggiormente promuovere
sul territorio regionale in favore dei soggetti in situazione di disabilità;
b) gli interventi da escludere dal finanziamento regionale in quanto ai fini
dell'attuazione degli stessi devono essere adottati successivi provvedimenti
attuativi;
c) i criteri e le modalità attuative degli interventi;
d) le modalità di impiego delle risorse e i tetti di spesa;
e) le modalità per la presentazione dei piani di intervento da parte degli Ambiti
territoriali sociali e delle Province (queste ultime per gli interventi di cui
all'articolo 17);
f) le modalità per la liquidazione ed erogazione del fondo;
g) le disposizioni speciali;
Vista la proposta della Giunta regionale;
Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della
l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo
di legittimità del Dirigente del servizio servizi sociali, nonché l'attestazione
dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un
impegno di spesa a carico della Regione in quanto questo verrà assunto con successivi
provvedimenti di attuazione, resi nella proposta della Giunta regionale;
Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;
D E L I B E R A
di approvare per l'anno 2003 i seguenti criteri e le modalità di attuazione
degli interventi di cui alla l.r. 18/1996:
A) Programma degli interventi che si ritiene di dover maggiormente promuovere
sul territorio regionale in favore delle persone disabili
I piani di intervento di cui alla l.r. 18/1996 sono presentati dall'ente
locale capofila di ciascun ambito territoriale sociale e sono elaborati in collaborazione
con il Coordinamento d'ambito per la tutela delle persone disabili e con il
supporto del Coordinatore della rete dei servizi di ogni ambito territoriale.
Sono ammessi a finanziamento i piani di intervento in riferimento a quanto previsto
agli articoli seguenti:
- articolo 12, comma 1, lettera a) - Assistenza domiciliare domestica ed
educativa, prioritariamente rivolta a persone con disabilità gravissima
in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 162
-- articolo 12, comma 1, lettera c) - Progetti di integrazione e socializzazione
nei centri sociali e di aggregazione;
- articolo 12, comma 1, lettera e) - Trasporto;
- articolo 12, comma 1, lettera f) - Esigenze specifiche;
- articolo 13 - esclusivamente in riferimento ai centri socio-educativi diurni;
- articolo 14, commi 2, 3 e 3 bis - Integrazione scolastica;
- articolo 16, comma 1, lettere a), b) e c) - Integrazione lavorativa;
- articolo 17, commi 1 e 2 - Tirocini e borse lavoro (per la tipologia degli
interventi previsti i progetti possono essere presentati anche dalle Amministrazioni
provinciali);
- articolo 20, commi 1 e 2 - Eliminazione delle barriere di comunicazione;
- articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c) - Acquisto ed installazione automatismi
di guida nell'auto di proprietà, acquisto mezzi speciali per il trasporto di
disabili motori gravissimi, acquisto ausili tecnici.
B) Interventi da escludere dal finanziamento regionale
Articolo 12, comma 1, lettera d) e articolo 13 bis - Strutture residenziali
anche temporanee.
Articolo 12, lettera f) - Limitatamente ai progetti pilota.
Articolo 27 - Progetti a gestione integrata.
C) Criteri e modalità attuative degli interventi
Beneficiari degli interventi previsti dalla l.r. 18/1996 sono le persone
in situazione di handicap così come definite all'articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104 e riconosciute ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge dalla
competente commissione sanitaria.
Solo in casi particolari, qualora trattasi di minori la cui situazione di handicap
non sia stata ancora ben definita, l'ente locale può prescindere da tale attestazione
e avvalersi di altra documentazione sanitaria similare attestante la patologia
rilasciata dalla ASL ovvero dal centro privato autorizzato.
Per tale tipologia di utenza non si applica, laddove previsto, il monte ore
maggiorato per le situazioni di gravità.
Per i disabili affetti da disturbi mentali, non in possesso dell'attestazione
di handicap, è sufficiente un'attestazione del dipartimento di salute mentale.
Rientrano nelle provvidenze di cui alla l.r. 18/1996 i soggetti che alla data
del 31 dicembre 2003 non hanno compiuto 65 anni. I soggetti ultrasessantacinquenni
beneficiano esclusivamente delle provvidenze previste agli articoli 12, lettera
e), 20 e 21, lettere a), b) e c).
I soggetti affetti da disturbi mentali usufruiscono esclusivamente delle provvidenze
previste all'articolo 17, commi 1 e 2.
I benefici di cui alla l.r. 18/1996 non sono cumulabili con quelli previsti
allo stesso titolo da altre leggi regionali e nazionali, ad eccezione di quelli
previsti all'articolo 16, comma 1, lettera c) e all'articolo 12, comma 1, lettera
a) - Assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare
gravità.
Per quanto riguarda i rapporti tra enti locali e privato sociale per gli interventi
previsti dal presente atto si ribadiscono i principi della l.r. 18 dicembre
2001, n. 34 e successivi criteri e direttive emanate dalla Regione.
In rapporto alle varie tipologie di prestazioni fornite e quindi della preparazione
professionale dell'operatore che eroga il servizio vanno rispettate le tariffe
derivanti dagli accordi nazionali di categoria e dai contratti collettivi nazionali
di lavoro.
Articolo 12 - Integrazione sociale
Gli interventi previsti all'articolo 12 mirano a favorire la permanenza del
disabile all'interno del proprio nucleo familiare e nel contempo ad offrirgli
una serie di supporti e servizi che consentano un ottimale inserimento nel contesto
sociale.
In riferimento a tali finalità si evidenzia quanto segue:
Articolo 12, comma 1, lettera a) ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA
Il servizio di assistenza domiciliare domestica viene fornito esclusivamente
dai Comuni facenti parte di ciascun ambito territoriale tramite proprio personale
ovvero tramite operatori esterni, cooperative, società.
Il servizio di assistenza domiciliare non può, in alcun modo, essere equiparato
all'elargizione, da parte dell'ente locale, di un contributo alla famiglia ove
vive un soggetto disabile.
Tale fattispecie, infatti, non rientra tra gli interventi finanziabili con i
fondi di cui alla l.r. 18/1996, se non per i disabili in situazione di particolare
gravità di cui al punto successivo.
La quantificazione oraria ammissibile tiene conto dell'età del soggetto e dei
bisogni che presenta in relazione alla tipologia della disabilità. Nel
caso di soggetti in situazione di gravità il monte ore massimo convenzionale
è elevabile a diciotto settimanali.
ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA AL DISABILE IN SITUAZIONE DI PARTICOLARE
GRAVITA'
L'assistenza domiciliare indiretta è fornita da un familiare, convivente
o non con il disabile in situazione di particolare gravità, ovvero da un operatore
esterno individuato dal disabile stesso o dalla famiglia.
Requisiti per l'accesso al contributo
L'intervento è rivolto unicamente ai portatori di handicap già riconosciuti
in situazione di gravità dalla Commissione sanitaria di cui all'articolo 4 della
legge 104/1992 e per i quali un'apposita Commissione sanitaria provinciale,
costituita dalla giunta regionale entro trenta giorni dall'approvazione della
presente deliberazione, previa contestuale revoca della deliberazione del 7
maggio 2002 n. 799, abbia valutato la presenza di disabilità di particolare
gravità.
Per disabilità di particolare gravità, ai fini della presente disposizione,
si intende quella in cui la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia
personale, correlata all'età, in grado tale da rendere necessario un intervento
assistenziale nella sfera individuale che deve essere permanente, per tutto
il tempo a venire, continuativo per tutta la durata della giornata e globale
per tutte le principali attribuzioni dell'autonomia personale.
Sono escluse le disabilità derivanti da patologie connesse ai processi di invecchiamento
o a malattie degenerative (demenza, malattia di Alzheimer, ecc.) nonché a patologie
in fase terminale (AIDS, tumori, ecc.).
Sono inoltre esclusi dal beneficio economico in questione i soggetti ospiti
di strutture residenziali o semiresidenziali di qualsiasi tipo ad eccezione
dei soggetti inseriti nei centri socio-educativi diurni di cui all'articolo
13 della l.r. 18/1996 per i quali la competente UMEA, sulla base di un piano
educativo individualizzato, ne abbia previsto l'inserimento per non più di
venti ore settimanali
La valutazione della disabilità di particolare gravità che consente l'accesso
al contributo regionale deve essere effettuata in correlazione dell'età del
soggetto.
Per ciascun soggetto la Commissione sanitaria provinciale deve attestare su
apposita scheda di valutazione "A", allegata alla presente delibera quale parte
integrante e sostanziale della stessa, la presenza della disabilità di particolare
gravità secondo le modalità indicate nella scheda medesima.
La disabilità di particolare gravità che consente l'accesso al contributo regionale
è riconosciuta a coloro che nella scheda di valutazione "A" abbiano raggiunto
il punteggio massimo in almeno tre delle quattro condizioni così raggruppate:
condizioni 1, 2, 3,6 oppure condizioni 3, 4, 5, 6.
Il punteggio massimo in una delle tre condizioni viene riconosciuto anche quando
in uno degli items (voci che la compongono) il punteggio è tre invece che quattro.
La predetta valutazione deve essere effettuata dopo l'applicazione di
protesi e/o ausili, se indicati nel caso specifico, e deve essere svolta a domicilio
del disabile qualora lo stesso sia impossibilitato, stante la patologia, a recarsi
alla visita ovvero qualora la stessa Commissione sanitaria provinciale lo ritenga
opportuno.
La Commissione sanitaria provinciale, ai fini della valutazione del caso, utilizza
una relazione redatta dalla competente Unità multidisciplinare secondo la scheda
di valutazione di cui all'allegato "B", parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione.
La valutazione inerente la condizione n. 6 "Grado di funzionalità dell'ambiente
sociale e fisico" viene effettuata dalla competente Unità multidisciplinare
secondo la scheda "sub A" allegata alla presente deliberazione quale parte integrante
e sostanziale della stessa. Del risultato di tale valutazione la Commissione
sanitaria provinciale prende atto e la trascrive sulla scheda di valutazione
"A".
L'Unità multidisciplinare, ai fini della compilazione delle schede "sub A" e
"B", si reca al domicilio del disabile qualora lo stesso, stante la patologia,
non possa recarsi al colloquio ovvero qualora la stessa Unità multidisciplinare
lo ritenga necessario.
La Commissione sanitaria provinciale, ai fini della valutazione complessiva
del caso e della compilazione della scheda "A", è integrata dalla presenza di
un referente della competente Unità multidisciplinare di riferimento del comune
di residenza del soggetto esaminato, il quale controfirma la scheda stessa.
E' facoltà della Commissione sanitaria provinciale, qualora lo ritenga opportuno,
richiamare a valutazione i soggetti già riconosciuti in situazione di particolare
gravità e rivedere, se del caso, la valutazione già espressa.
Analogamente la valutazione della situazione di particolare gravità può essere
rivista nel caso in cui la competente Unità multidisciplinare, in collaborazione
con l'ente locale, ritenga che la situazione complessiva del soggetto si sia
modificata.
La Giunta regionale provvede alla costituzione della Commissione sanitaria regionale
di revisione alla quale possono rivolgersi coloro che nella valutazione effettuata
dalla Commissione sanitaria provinciale abbiano avuto riconosciuto il punteggio
massimo in almeno due delle quattro condizioni così raggruppate: condizioni
1, 2 3, 6 oppure condizioni 3, 4, 5, 6 previste nella scheda "A"
Modalità di attuazione
Ai fini dell'attuazione del presente intervento, l'ente locale pubblica entro
il 30 aprile 2003 un apposito bando con il quale fornisce tutte le possibili
informazioni in riferimento all'intervento in questione.
Individua, inoltre, un proprio referente, preferibilmente l'assistente sociale,
ovvero altra figura, diversa dall'assistente sociale, purché svolga già mansioni
nel campo sociale.
Il disabile, o la sua famiglia, presenta domanda al Presidente della Commissione
sanitaria provinciale presso il Servizio di medicina legale dell'ASL capoluogo
di provincia.
Il modello di domanda, redatto secondo lo schema di cui agli allegati "E/1"
ed "E/2", parte integrante e sostanziale del presente atto, è a disposizione
presso i Comuni, le Comunità montane, i servizi di medicina legale delle ASL
capoluogo di provincia.
Le richieste di visita, presentate dopo il 31 maggio 2003 non saranno
prese in considerazione.
Alla domanda il richiedente allega la documentazione che ritiene comprovi l'esistenza
della particolare gravità (es. certificato del medico curante, eventuale copia
di cartelle cliniche e/o certificazioni specialistiche, ecc.) nonché l'autocertificazione
dello stato di famiglia, secondo le modalità di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000,
n. 445.
La Commissione sanitaria, qualora valuti congrua la documentazione presentata,
segnala il caso alla competente Unità multidisciplinare la quale redige la scheda
di valutazione "B" nonché la scheda "sub A" che illustrerà, tramite un proprio
referente, alla Commissione sanitaria medesima al momento della valutazione
congiunta ai fini della compilazione della scheda "A".
Al disabile al quale sulla base dei criteri e dei punteggi previsti nella
presente deliberazione, viene riconosciuta la situazione di particolare
gravità, o alla sua famiglia, viene inviata, da parte della predetta Commissione
sanitaria, copia della scheda di valutazione "A". Analoga copia viene trasmessa
alla competente Unità multidisciplinare.
Il disabile o la sua famiglia devono, poi, prendere contatti con il proprio
Comune di residenza ai fini dello svolgimento dei successivi adempimenti.
Il referente dell'Ente locale, unitamente al referente dell'Unità multidisciplinare,
convocano il disabile o la sua famiglia per la compilazione e la firma della
scheda di impegno di cui al modello "C", allegato alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale della stessa, dove, tra l'altro, su indicazione
dell'Unità multidisciplinare e del referente dell'ente locale, vengono individuate
le diverse tipologie di prestazioni che devono essere rese al disabile.
Qualora sia un operatore esterno alla famiglia a fornire le prestazioni assistenziali
deve anch'egli partecipare all'incontro.
In quella stessa sede viene elaborato il programma assistenziale inerente il
disabile in questione e sottoscritta da parte dello stesso o della famiglia
la richiesta al comune per accedere al contributo.
La richiesta va redatta secondo il modello di cui all'allegato "F", che è parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione.
E' competenza dell'Unità multidisciplinare, in collaborazione con il referente
dell'ente locale, verificare semestralmente le modalità di svolgimento del servizio,
la qualità delle prestazioni erogate nonché, all'occorrenza, rivedere la situazione
e proporre nuovi o diversi interventi assistenziali. Ai fini della verifica
di che trattasi viene utilizzata una scheda, secondo il modello "D" allegato
al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, controfirmato
dal referente dell'Unità multidisciplinare e dal referente dell'ente locale.
Il beneficio in questione viene sospeso qualora il disabile venga ricoverato
per un periodo superiore ad un mese presso strutture ospedaliere, case di cura,
RSA, comunità alloggio, strutture temporanee e di emergenza, ecc., e riattivato
solo al rientro del soggetto presso la propria abitazione. In casi particolari
il beneficio può essere mantenuto qualora l'Unità multidisciplinare, in collaborazione
con il referente dell'ente locale e con il referente della struttura ospitante,
ritengano che la situazione complessiva del soggetto sia di tale gravità che
la struttura stessa non è in grado di garantirgli un'assistenza adeguata alle
necessità.
Il monte ore massimo convenzionale riconosciuto in termini economici è il seguente:
a) n. 20 ore settimanali nel caso in cui il disabile stia adempiendo all'obbligo
scolastico o all'obbligo formativo ovvero sia inserito in un centro socio-educativo
diurno di cui all'articolo 13 della l.r. 18/1996 sulla base di un piano educativo
individualizzato predisposto dalla competente UMEA che ne preveda l'inserimento
per un orario non superiore a venti ore settimanali;
b) n. 60 ore settimanali nel caso in cui il soggetto, stante la gravità della
disabilità che presenta, viva stabilmente in casa ovvero, pur potendo essere
trasportato su mezzi speciali, abbia bisogno, comunque, di assistenza continua
in ogni spostamento;
c) n. 30 ore settimanali nel caso in cui il genitore o, nel caso di sua scomparsa,
il fratello o la sorella conviventi con il disabile, che si trova nella condizione
di cui al punto b) usufruisca del congedo di cui all'articolo 42, comma 5, del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (ex legge n. 53/2000 sui congedi parentali
La quantificazione del monte ore settimanale assegnabile a ciascun soggetto
compete all'ente locale, sentita la competente Unità multidisciplinare.
ASSISTENZA EDUCATIVA
Il servizio di assistenza educativa è rivolto unicamente a quei disabili gravi
per i quali l'Unità multidisciplinare per l'età evolutiva o per l'età adulta
della ASL, i centri autorizzati ovvero le équipe comunali o le équipe di strutture
convenzionate con i comuni ritengono necessario l'intervento di un operatore
che abbia una specifica professionalità ed esperienza nel campo della disabilità
il quale, nell'ambito del progetto educativo individualizzato, funge da rafforzo
nello sviluppare le potenzialità residue del soggetto e nel creare o favorire
le condizioni ottimali per un inserimento nel contesto sociale ove l'utente
abitualmente vive.
Tale servizio è rivolto a minori e adulti che non abbiano superato i trentacinque
anni di età.
Il monte ore massimo convenzionale assegnabile per ciascun soggetto in possesso
dei requisiti dianzi indicati è così distinto:
a) soggetti da zero anni fino al compimento dei corsi di studio, esclusi quelli
universitari e compresi i corsi di formazione professionale: 500 ore annue;
b) soggetti che hanno terminato i corsi di studio fino al compimento dei trentacinque
anni: 800 ore annue.
Almeno ogni sei mesi gli organismi sopra citati, a seconda dei casi, procedono
alla verifica del lavoro svolto dall'operatore e dei risultati raggiunti, nonché
all'eventuale adeguamento dell'intervento in atto.
Qualora trattasi di interventi già in atto per i quali si chiede nel 2003 il
rifinanziamento in favore dei medesimi soggetti, è necessario che la competente
unità multidisciplinare dell'ASL, i centri privati autorizzati, le équipe comunali
o le équipe di strutture convenzionate con i Comuni inviino, per le valutazioni
del caso, al Comune di residenza di ciascun soggetto nonché al Comune e alla
Comunità montana che eventualmente gestiscono l'intervento su delega, una relazione
che indichi, rispetto agli obiettivi prefissati, i risultati raggiunti sulla
base delle verifiche effettuate che giustifichino la prosecuzione del servizio.
La predetta relazione va obbligatoriamente trasmessa in copia ai coordinamenti
d'ambito per la tutela delle persone disabili di cui all'articolo 1 bis della
l.r. 18/1996.
Il monte ore massimo convenzionale previsto in relazione all'età di ciascun
soggetto viene assegnato solo nel caso in cui gli organismi di cui sopra certifichino
al competente ente locale, nonché al Comune e alla Comunità montana che eventualmente
gestiscono il servizio su delega, situazioni di particolare gravità o, nel caso
di servizio già in atto dall'anno precedente, situazioni per le quali una diminuzione
del numero delle ore risulti di pregiudizio per i risultati prefissati.
Articolo 12, comma 1, lettera b) CENTRI SOCIO-EDUCATIVI
(L'intervento è descritto all'articolo 13).
Articolo 12, comma 1, lettera c) PROGETTI DI INTEGRAZIONE E SOCIALIZ-ZAZIONE
L'integrazione del disabile nel contesto sociale è una tra le finalità principali
da perseguire. Vengono, pertanto, incentivate le iniziative realizzate presso
strutture sociali aperte alla collettività in cui il disabile possa vivere momenti
di aggregazione comunque finalizzati a svilupparne l'autonomia e le potenzialità
sulla base del progetto educativo individualizzato, la cui verifica è affidata
all'Unità multidisciplinare per l'età evolutiva o per l'età adulta ovvero agli
altri organismi precedentemente citati.
Sono ammesse a finanziamento le spese inerenti il personale educativo o di animazione
impiegato per le specifiche attività in favore dei soggetti disabili le quali
devono comunque prevedere il coinvolgimento della collettività.
Articolo 12, comma 1, lettera e) TRASPORTO
I Comuni dell'ambito territoriale sociale attivano specifici servizi di trasporto
individuale o collettivo, a seconda delle esigenze, attraverso mezzi propri,
convenzioni con auto pubbliche o con organizzazioni del settore privato sociale.
Vengono ammessi a contributo il costo del carburante, la prestazione effettuata
dall'autista del mezzo e dall'assistente accompagnatore, qualora previsto.
Solo nel caso in cui l'ente locale non abbia attivato servizi di trasporto,
l'intervento di che trattasi è parimenti ammesso a finanziamento qualora sia
la famiglia o lo stesso disabile ad effettuare con propri mezzi il trasporto;
in tal caso viene ammesso a contributo il costo del carburante e dell'accompagnatore,
qualora necessario.
Non è ammesso a finanziamento il servizio di trasporto scolastico ad eccezione
di quello per la scuola dell'infanzia, la scuola superiore, l'università e per
la frequenza ai corsi di formazione professionale.
E' inoltre ammessa a finanziamento la spesa per l'acquisto di pulmini attrezzati
per il trasporto di disabili, da parte dei Comuni dell'ambito territoriale che
gestiscono congiuntamente il servizio di trasporto.
Articolo 12, comma 1, lettera f) OGNI ALTRA ATTIVITA' VOLTA AL CONSEGUIMENTO
DELLE FINALITA' DELLA LEGGE
ESIGENZE SPECIFICHE
Per l'anno 2003 non si procede al finanziamento dei progetti pilota in attesa
di definire specifici criteri circa la tipologia degli interventi che tali progetti
devono contenere nonché le modalità di verifica degli stessi.
Si procede, invece al finanziamento del servizio di ippoterapia, inteso quale
esigenza specifica prevedendo un contributo sulla quota della spesa annua
a carico della famiglia o del disabile stesso che usufruisce del servizio.
Articolo 13 CENTRI SOCIO-EDUCATIVI DIURNI
Il centro socio-educativo diurno è un punto di riferimento dal quale si diramano
varie attività di pre-formazione professionale, terapie occupazionali, riabilitative,
sportive, culturali, ricreative, sociali in cui vengono inseriti i disabili,
sulla base di una precisa programmazione individuale, al fine di offrire loro
una rete di servizi ottimali.
Nelle more dell'approvazione del regolamento circa i requisiti, le procedure
e le modalità per l'accreditamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale,
in attuazione della l.r. 6 novembre 2002, n. 20, ogni centro socio-educativo
diurno predispone un proprio regolamento in cui fissa, tra l'altro, in collaborazione
con l'Unità multidisciplinare per l'età adulta, le modalità per la programmazione
e gestione delle attività nonché della struttura prevedendo un comitato di coordinamento
a prevalente componente istituzionale.
Il centro deve garantire il funzionamento per almeno 11 mesi nell'arco dell'anno,
un'apertura di almeno 5 giorni la settimana per almeno 7 ore al giorno.
Sono ammesse a finanziamento le spese inerenti il personale del centro socio-educativo
diurno nelle figure: del coordinatore del centro, che può anche essere un operatore
privato esterno alla struttura, degli educatori, degli eventuali esperti di
laboratorio e degli assistenti tutelari per un orario massimo pro-capite convenzionale
di 36 ore settimanali.
Per quanto attiene il coordinatore del centro si applica lo stesso monte ore
massimo convenzionale qualora egli svolga anche le funzioni di educatore all'interno
della struttura.
Nel caso invece in cui sia un operatore privato esterno alla struttura il monte
ore massimo convenzionale ammissibile è di 15 ore settimanali.
Sono inoltre ammesse a finanziamento le spese per l'acquisto di attrezzature
e materiale strettamente necessario allo svolgimento delle attività del centro
nonché le spese di gestione relative a: acqua, luce, riscaldamento e piccola
manutenzione ordinaria.
Articolo 13 bis STRUTTURE RESIDENZIALI
Si soprassiede dal finanziamento delle spese inerenti l'istituzione e il funzionamento
di micro strutture residenziali temporanee o permanenti in attesa:
a) dell'approvazione da parte della Giunta regionale del regolamento circa i
requisiti, le procedure e le modalità per l'accreditamento delle strutture a
ciclo residenziale e semiresidenziale, in attuazione della l.r. 20/2002;
b) dell'approvazione dell'atto regionale di indirizzo in materia di prestazioni
socio-sanitarie.
Articolo 14, commi 2, 3 e 3 bis INTEGRAZIONE SCOLASTICA
Quanto più precoce è l'inserimento del bambino disabile in un contesto sociale
protetto tanto più si favorisce lo sviluppo delle sue potenzialità psico-fisiche.
Vengono quindi incentivati gli interventi che gli enti locali pongono in essere
per adeguare la programmazione svolta presso gli asili nido e le scuole materne
a gestione comunale alle esigenze del bambino disabile.
Sono pertanto ammesse a finanziamento le spese che i Comuni singoli o
associati e le Comunità montane sostengono per l'assegnazione di operatori educatori
specializzati presso l'asilo nido e di personale docente specializzato presso
la scuola materna a gestione comunale.
Il monte ore massimo convenzionale ammissibile di finanziamento per l'educatore
specializzato che segue il soggetto inserito presso l'asilo nido è di 880 ore
annue, 20 ore settimanali per 44 settimane - tenuto conto dei periodi di chiusura
del nido - elevabili a 1320 annue, 30 ore settimanali per 44 settimane qualora
il soggetto sia in situazione di gravità.
Il monte ore massimo convenzionale ammissibile di finanziamento per il docente
specializzato che segue ciascun soggetto inserito presso la scuola materna a
gestione comunale è di 720 ore annue, 20 ore settimanali, elevabili a 1080 annue,
30 ore settimanali, qualora il soggetto sia in situazione di gravità.
Viene inoltre ammessa a finanziamento la spesa che le predette amministrazioni
sostengono per l'assegnazione alle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresa
la scuola superiore, di operatori che garantiscono l'assistenza scolastica per
l'autonomia, la socializzazione e la comunicazione.
Il monte ore massimo convenzionale ammissibile a finanziamento per ciascun soggetto
che usufruisce del servizio di che trattasi è di 432 ore annue, 12 ore settimanali,
per 36 settimane. Qualora il soggetto sia in situazione di gravità il monte
ore massimo convenzionale è elevabile a 648 ore annue, 18 ore settimanali.
L'intervento sopra indicato non deve essere sostitutivo né alternativo alle
prestazioni fornite dall'insegnante di sostegno, ma integrativo delle stesse
e quantificato caso per caso dalle Unità multidisciplinari dell'età evolutiva,
UMEE, indipendentemente dal monte ore stabilito dall'amministrazione scolastica
per gli insegnanti di sostegno.
Al fine di offrire all'alunno disabile frequentante la scuola superiore un concreto
approccio col mondo del lavoro viene ammessa a finanziamento la spesa di un
tutor che lo affianchi in stage formativi presso ditte, imprese, cooperative
sulla base di un progetto redatto dalla UMEE in collaborazione con l'ente locale
e la scuola frequentata dal disabile, la quale individua un proprio referente.
Il tutor può essere identificato nell'assistente per l'autonomia e la comunicazione
di cui all'articolo 13 della legge 104/1992 qualora abbia frequentato specifici
corsi di formazione riferiti all'educazione dei soggetti disabili o sia
in possesso di una esperienza almeno triennale nel campo della disabilità.
Il progetto può avere una durata massima triennale eventualmente prorogabile
per ulteriori due anni.
Lo stage formativo può svolgersi in tutto o in parte in orario scolastico o
extrascolastico e proseguire anche durante il periodo di chiusura estiva della
scuola.
L'UMEE è referente per quanto riguarda la valutazione circa l'andamento dell'inserimento
e ogni quadrimestre attiva una verifica con l'ente locale, la scuola e il tutor
per stabilire eventuali modifiche o adattamenti del percorso in atto.
Il monte ore massimo convenzionale ammissibile a finanziamento è di 384 ore
annue, 8 ore settimanali per 52 settimane. Se il tutor è identificato nell'assistente
per l'autonomia e la comunicazione e lo stage si svolge in orario extrascolastico
tale monte ore va a sommarsi a quello già stabilito per l'assistenza svolta
in orario scolastico.
Articolo 16, comma 1, lettere a), b) e c) INTEGRAZIONE LAVORATIVA
Le provvidenze economiche di cui alla lettera a) sono estese anche alle spese
sostenute nell'anno 2002 dai datori di lavoro privati nel caso in cui gli stessi,
per ragioni diverse, non abbiano usufruito del beneficio per lo stesso anno
2002.
Le provvidenze economiche di cui alle lettere b) e c) sono concesse per non
più di due anni consecutivi o per due volte a favore del medesimo soggetto che
svolge la propria attività in proprio, tramite il telelavoro o che è inserito
presso la medesima azienda.
Articolo 17, commi 1 e 2 TIROCINI E BORSE LAVORO
L'inserimento in ambiente lavorativo dei disabili si realizza attraverso le
seguenti modalità:
TIROCINI: i tirocini, di cui al comma 1 dell'articolo 17, sono rivolti a quei
disabili non collocabili in ambienti lavorativi che possiedono discrete capacità
relazionali, di adattamento e di comunicazione per le quali l'inserimento in
realtà produttive, ai fini terapeutici socio-assistenziali, può favorire lo
sviluppo dell'autonomia personale e sociale.
Tale tipologia di intervento deve, comunque, far parte di un progetto educativo
complessivo redatto dalla Provincia o dal Comune singolo od associato o dalla
Comunità montana congiuntamente all'Unità multidisciplinare per l'età adulta
della ASL o dal Dipartimento di salute mentale, qualora il soggetto interessato
sia in carico allo stesso, sentito il Coordinamento d'ambito per la tutela delle
persone disabili e deve prevedere lo svolgimento di attività diverse, non solo
di tipo occupazionale, che trovano concreta applicazione sia presso una struttura
specifica di riferimento che in ambito generico presente sul territorio.
La durata del tirocinio viene determinata nel piano educativo complessivo e
l'attuazione dell'intervento richiede la presenza costante degli operatori preposti
i quali verificano e relazionano semestralmente sull'andamento dell'inserimento.
BORSE LAVORO: le borse lavoro, di cui al comma 2 dell'articolo 17, si
rappresentano quali tirocini finalizzati all'assunzione, disciplinati dall'articolo
13, comma 3, della legge 68/1999.
Sono rivolte a quei disabili che, pur non avendo ancora raggiunto una compiuta
maturazione della personalità e/o acquisizione di professionalità, possiedono
quelle abilità-potenzialità di base che possono essere sviluppate attraverso
modalità propedeutiche all'inserimento lavorativo in contesti produttivi.
I progetti di tirocinio, tramite borsa lavoro, non possono superare i tre anni
di durata e richiedono un adeguato supporto produttivo, educativo/formativo
da parte degli operatori preposti.
All'Unità multidisciplinare per l'età adulta o al Dipartimento di salute mentale
compete la verifica circa l'andamento dell'inserimento che va comunicata all'ente
locale competente.
I tirocini, tramite borse lavoro, vanno attuati, di norma, mediante la stipula
delle convenzioni di cui all'articolo 11 della legge 68/1999.
In tal caso, l'Unità multidisciplinare per l'età adulta o il Dipartimento di
salute mentale si raccordano con gli uffici competenti di cui all'articolo 6,
comma 1, della legge 68/1999 e con il comitato tecnico di cui all'articolo 6,
comma 2, lettera b) della medesima legge.
Articolo 20, commi 1 e 2 BARRIERE DI COMUNICAZIONE
Al fine di concorrere all'eliminazione delle barriere di comunicazione
la Regione finanzia interventi che prevedono servizi di accompagno per i non
vedenti e di interpretariato per non udenti.
Articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c) AUSILI TECNICI
In riferimento all'intervento di cui alla lettera a) è ammessa a finanziamento
la spesa per l'acquisto e l'installazione di automatismi di guida nell'auto
di proprietà guidata dal disabile.
In riferimento all'intervento di cui alla lettera b) è ammessa a finanziamento
la spesa necessaria per l'acquisto di un idoneo mezzo attrezzato, che non sia
una normale autovettura ma un furgonato provvisto di elevatore, che consenta
il trasporto del disabile motorio gravissimo che a causa della sua patologia
non può essere trasportato all'interno dell'abitacolo di un'autovettura normale.
L'impossibilità da parte del disabile di poter essere trasportato all'interno
dell'abitacolo di un'autovettura normale deve essere accertata da un medico
specialista dell'ASL o di un centro privato autorizzato.
E' inoltre ammessa a finanziamento, in riferimento all'intervento di cui alla
lettera b), la spesa per l'installazione su un'autovettura normale guidata da
terzi di idonei ausili (sedile girevole, cinghie regolabili speciali, maniglie
adattate, ecc.) che consentano al disabile motorio di essere trasportato in
situazione di comfort e sicurezza.
In tal caso è ammessa a finanziamento soltanto la spesa per l'installazione
degli ausili e non anche per l'acquisto del mezzo.
In riferimento all'intervento previsto alla lettera c) è ammessa a finanziamento
la spesa per l'acquisto di computer (hardware) anche adattati e non anche di
programmi didattici.
Articolo 27 PROGETTI A GESTIONE INTEGRATA
Per l'anno 2003 non si procede al finanziamento di progetti a gestione integrata
in attesa che, in collaborazione con il coordinamento regionale per la tutela
delle persone disabili, si definiscano criteri operativi e modalità omogenei
per tutto il territorio regionale.
D) Modalità di impiego delle risorse e tetti di spesa Impiego delle risorse
Il fondo regionale è ripartito in percentuale tra i Comuni capofila degli
ambiti territoriali sociali e le Province (queste ultime limitatamente agli
interventi di cui all'articolo 17, commi 1 e 2) in maniera proporzionale alla
cifra ammessa a finanziamento.
Per gli interventi di seguito elencati si procede come appresso indicato:
1) articolo 12, comma 1, lettera a) - Assistenza domiciliare indiretta al disabile
in situazione di particolare gravità. Per il finanziamento dell'intervento viene
utilizzata una quota parte delle risorse statali finalizzate alla disabilità
grave (legge 162/1998), come previsto dalla delibera della Giunta regionale
25 settembre 2002, n. 1719, il cui ammontare verrà definito con successivo decreto
dirigenziale;
2) articolo 12, comma 1, lettera e) - Servizio di trasporto di soggetti frequentanti
la scuola superiore: percentuale di contributo: 40 per cento della cifra ammessa;
3) articolo 12, comma 1, lettera e) - Acquisto da parte dell'ente locale che
gestisce il servizio di trasporto su delega di pulmini attrezzati: percentuale
di contributo: 40 per cento della cifra ammessa;
4) articolo 13 - Centri socio-educativi diurni: percentuale di contributo: 50
per cento della cifra ammessa a finanziamento per il personale;
5) articolo 14, comma 3 - Integrazione scolastica presso la scuola superiore:
percentuale di contributo: 40 per cento della cifra ammessa a finanziamento;
6) articolo 16, comma 1, lettera a) - Oneri previdenziali ed assistenziali:
percentuale di contributo: 100 per cento della cifra ammessa;
7) articolo 17, commi 1 e 2 - Tirocini e borse lavoro realizzati presso enti
pubblici: percentuale di contributo: 50 per cento della cifra ammessa;
8) articolo 17 - Tirocini e borse lavoro realizzati presso enti privati: percentuale
di contributo: 80 per cento della cifra ammessa.
Al fine di favorire l'associazionismo tra enti locali, quale strumento che consente
una migliore organizzazione e gestione dei servizi nonché una razionalizzazione
delle risorse, ai Comuni che si associano per l'attuazione degli interventi,
per i quali non viene stabilita, col presente atto, una percentuale già determinata,
viene assegnata una percentuale di contributo maggiorata dell'80 per cento rispetto
a quella assegnata per gli interventi realizzati dai Comuni singoli e comunque
sino alla concorrenza massima di contributo pari al 90 per cento della spesa
ammessa.
La maggiorazione di che trattasi non viene applicata per i sottoelencati interventi
per i quali l'ente locale non assume una funzione gestionale diretta:
1) articolo 12, comma 1, lettera e) - Trasporto svolto da disabile o da un familiare;
2) articolo 12, comma 1, lettera a) - Assistenza domiciliare indiretta al disabile
in situazione di particolare gravità;
3) articolo 12, comma 1, lettera f) - Ippoterapia;
4) articolo 16, comma 1, lettere b) e c) - Acquisto di attrezzature di lavoro;
5) articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c) - Acquisto di automatismi di guida,
di idonei mezzi attrezzati, di ausili da installare nell'auto che trasporta
un disabile, di computer.
Tetti di spesa
Nei casi di: trasporto svolto dal familiare e assistenza domiciliare indiretta
svolta dal familiare si individua un tetto massimo convenzionale di costo orario
di euro 9,80.
Per quanto riguarda l'acquisto, da parte degli enti locali, di pulmini attrezzati,
si individua un tetto di costo massimo convenzionale omnicomprensivo ammissibile
di euro 51.645,00.
Per quanto riguarda l'acquisto di attrezzature e materiale necessari per lo
svolgimento delle attività presso i centri socio-educativi diurni (articolo
13) si individua un tetto massimo convenzionale di costo di euro 516,00 annuo
per ogni disabile frequentante.
Per quanto riguarda l'intervento di cui all'articolo 17 si individua un tetto
massimo convenzionale di costo ammissibile così distinto:
a) tirocini finalizzati al potenziamento dell'autonomia personale e sociale
nonché all'acquisizione di esperienze formative e di orientamento:
a1) per i soggetti che beneficiano delle provvidenze di legge (pensione di invalidità
e/o indennità di accompagno): euro 103,00 mensili;
a2) per i soggetti che non beneficiano delle provvidenze di legge: euro 206,00
mensili;
b) tirocini tramite borse lavoro finalizzate al pre-inserimento lavorativo:
b1) per i soggetti che beneficiano delle provvidenze di legge (pensione di invalidità
e/o indennità di accompagno): euro 154,00 mensili;
b2) per i soggetti che non beneficiano delle provvidenze di legge: euro 309,00
mensili.
Per quanto riguarda l'intervento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a)
"Acquisto e installazione di automatismi di guida nell'auto di proprietà guidata
dal disabile" si specifica che qualora trattasi di cambio automatico di serie
il contributo regionale viene conteggiato su un tetto massimo convenzionale
di costo di euro 1.549,00.
Per quanto riguarda l'intervento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b)
"Acquisto mezzi di trasporto privati per soggetti con disabilità gravissima"
si individua un tetto massimo convenzionale di costo omnicomprensivo ammissibile
di euro 28.405,00 per l'acquisto del mezzo attrezzato completo di elevatore
e degli altri eventuali ausili necessari.
Non si fissa un tetto di spesa per quanto riguarda l'acquisto dei soli ausili
da installare nell'autovettura normale che trasporta il disabile.
E) Modalità per la presentazione dei piani di intervento
Il Comune capofila dell'ambito territoriale sociale, con apposita deliberazione,
presenta al servizio servizi sociali, unitamente al piano di zona per l'anno
2003, di cui alla deliberazione consiliare 1° marzo 2000, n. 306 e alla deliberazione
della Giunta regionale 12 gennaio 2002, n. 1968, un piano relativo agli interventi
di cui agli articoli 12, 13, 14, 16, 17, 20 e 21 della l.r. 18/1996 che i Comuni
dell'ambito intendono realizzare nell'anno.
Anche le amministrazioni provinciali presentano, con apposita deliberazione,
i progetti di tirocinio e borse lavoro di cui all'articolo 17, commi 1 e 2,
della l.r. 18/96, entro lo stesso termine di presentazione del piano di zona.
I piani di intervento devono essere redatti ai soli fini dei finanziamenti della
l.r. 18/1996, pertanto debbono attenersi scrupolosamente ai criteri e alle indicazioni
fornite con il presente atto.
Il dispositivo della delibera di approvazione del piano di interventi deve indicare
per gli interventi propri dell'ente locale l'ammontare della quota complessiva
di cofinanziamento di cui lo stesso obbligatoriamente si fa carico, che può
comprendere anche la parte del costo del servizio e/o intervento a carico dell'utente.
La deliberazione di approvazione del piano deve confermare il possesso, agli
atti d'ufficio, delle attestazioni di handicap relative ai soggetti inseriti
nel piano stesso.
Qualora il piano di interventi preveda provvidenze in favore di disabili in
situazione di gravità per i quali si chiede il monte ore maggiorato, previsto
con la presente delibera per alcuni interventi, va espressamente indicato nella
deliberazione di approvazione del piano stesso, il possesso da parte degli utenti
di che trattasi, dell'attestazione di handicap che riconosce tale specifico
requisito (articolo 4 della legge 104/1992).
Qualora la delibera non contenga tale precisazione non sarà applicata in favore
dei soggetti interessati la maggiorazione del monte ore previsto, col presente
atto, per alcuni interventi.
Il servizio servizi sociali effettua controlli, anche a campione, al fine di
verificare la reale rispondenza dei piani presentati ai servizi erogati e ai
costi effettivamente previsti e sostenuti dagli enti locali richiedenti.
Il piano di interventi deve essere compilato su supporto informatico, sulla
base del programma informatico fornito dal servizio servizi sociali e stampato
su carta.
Il rappresentante legale del Comune capofila dell'ambito territoriale allega
al piano di interventi una propria attestazione in cui dichiara d'aver verificato
che il contenuto dei dati immessi e il contenuto riportato nel materiale cartaceo
sono identici; ciò al fine di evitare difformità nei dati.
Qualora il piano di interventi contenga per la prima volta interventi proposti
su delega di altri Comuni allo stesso devono essere allegate le deliberazioni
di delega dei Comuni interessati.
Qualora trattasi di interventi già in atto è sufficiente che la deliberazione
di approvazione del piano attesti l'avvenuta presentazione dei predetti atti
formali di delega all'atto della presentazione del piano degli interventi dell'anno
precedente.
Inoltre, il piano può prevedere anche interventi gestiti congiuntamente da Comuni
di ambiti territoriali diversi. In tal caso viene individuato l'Ambito territoriale
di riferimento il cui ente locale capofila, su delega formale dell'altro o degli
altri ambiti, da allegare al piano di interventi, inoltra richiesta di contributo
alla Regione. Gli interventi di che trattasi devono comunque essere inseriti
all'interno dei piani di zona dei rispettivi ambiti territoriali.
Oltre alla deliberazione, al piano su carta, agli eventuali atti di delega e
all'attestazione circa la corrispondenza dei dati, per i sottoriportati interventi
deve essere trasmessa alla Giunta regionale la seguente documentazione accanto
a ciascuno indicata:
1)articolo 12, comma 1, lettera a) Assistenza domiciliare indiretta al disabile
in situazione di particolare gravità: per quei disabili, per i quali viene richiesto
un monte ore settimanale superiore a 30 ore, occorre una dichiarazione dell'ente
locale la quale attesti che il familiare avente diritto non usufruisce del congedo
di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
(ex legge n. 53/2000 sui congedi parentali);
2) articolo 13 - Centri socio-educativi diurni: dettagliata relazione circa
l'attività svolta dal centro nell'arco dell'anno precedente, qualora trattasi
di centro già funzionante, o l'attività che intende svolgere nell'anno, qualora
trattasi di centro di nuova istituzione;
3) articolo 21, comma 1, lettera b) - Acquisto mezzi di trasporto privati per
soggetti con disabilità gravissima: attestazione del medico specialista dell'ASL
o di un centro privato autorizzato la quale motiva che il soggetto non può essere
trasportato in una normale autovettura, pur se dotata di specifici adattamenti;
4) articolo 21, comma 1, lettera c): una dettagliata relazione, rilasciata dalla
competente Unità multidisciplinare, che motivi la richiesta.
F) Modalità per la liquidazione ed erogazione del fondo
I contributi regionali vengono assegnati, liquidati ed erogati in due tranche:
il 60 per cento all'atto della ripartizione dei fondi e il 40 per cento entro
il 31 dicembre 2003 ad eccezione dell'intervento di assistenza domiciliare
indiretta al disabile in situazione di particolare gravità il cui contributo
viene liquidato ed erogato in unica soluzione.
Entro e non oltre il 28 febbraio 2004 l'ente locale capofila di ciascun ambito
territoriale sociale e le province, per gli interventi di cui all'articolo 17,
trasmettono alla Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 68 della l.r.
11 novembre 2001, n. 31, delle schede informatizzate riassuntive degli interventi
realizzati in esecuzione del piano finanziato, realizzate sulla base di un apposito
programma predisposto dal servizio servizi sociali.
G) Disposizioni speciali
Una quota dello 0,75 per cento del fondo regionale per l'anno 2003 di cui all'articolo
21 della l.r. 18/1996, sino alla concorrenza massima di euro 67.139,00, è riservata
al Comune di Potenza Picena quale contributo suppletivo per l'intervento di
cui all'articolo 12, comma 1, lettera a) "Assistenza domiciliare domestica"
a fronte delle ingenti spese che deve sostenere per tale servizio rivolto a
circa 260 disabili provenienti da altre regioni, dimessi dall'Istituto S. Stefano
e divenuti cittadini residenti.
H) Deroghe
Il termine di presentazione delle richieste di contributo riguardanti l'intervento
di assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare
gravità è fissato al 31 ottobre 2003.
La richiesta di contributo, redatta con apposita deliberazione dell'ente locale
capofila dell'ambito territoriale sociale, deve essere corredata, per ciascun
soggetto, dalla seguente documentazione:
a) scheda di valutazione "A" rilasciata dalla commissione sanitaria provinciale
il cui modello è approvato con la presente deliberazione ovvero scheda
di valutazione "A" rilasciata dalla Commissione regionale di revisione di
cui alla deliberazione della giunta regionale 10 novembre 2002 n. 1979;
;
b) dichiarazione di impegno, scheda "C".
Qualora trattasi di soggetti che hanno già usufruito del contributo per l'anno
2002, di cui al decreto dirigenziale n. 268/2002, la scheda di valutazione "A"
da allegare è quella rilasciata, a suo tempo, dalla competente commissione sanitaria
provinciale secondo il modello approvato con deliberazione n. 65/2002.
Relativamente ai medesimi soggetti occorre, inoltre, allegare la scheda "D"
di verifica circa l'attuazione dell'intervento.
Relativamente ai soggetti per i quali si prevede un monte ore di assistenza
superiore a 30 occorre che l'ente locale attesti per ciascuno, anche cumulativamente,
che il genitore o, in caso di dipartita, il fratello o la sorella del disabile
non usufruisce del congedo di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151 (ex legge n. 53/2000 sui congedi parentali).
Allegato A
REGIONE MARCHE
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N.__________
SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEL DISABILE
IN SITUAZIONE DI PARTICOLARE GRAVITA'
(L.R. 18/1996 e successive modificazioni : Assistenza domiciliare indiretta
al disabile in situazione di particolare gravità)
Sig. ____________________________________________ nato a _______________________________
il ___________________ residente a _____________________ in via ____________________________
Disabilità e condizioni accertate che determinano una situazione di particolare
gravità con grave limitazione dell'autonomia personale
Codice ICF
Condizione 1
Mobilità
cambiare e mantenere una posizione corporea (d 410 - d 429) 0 1 2 3 4 9
camminare e spostarsi (d 450 - d 465) 0 1 2 3 4 9
trasportare, spostare e maneggiare oggetti (d 430 - d 449) 0 1 2 3 4 9
Condizione 2
Cura della propria persona
mangiare/bere (d 550 - d 560) 0 1 2 3 4 9
bisogni corporali (d 530) 0 1 2 3 4 9
lavarsi/prendersi cura del corpo (d 510 - d 520) 0 1 2 3 4 9
vestirsi (d 540) 0 1 2 3 4 9
Condizione 3
Compiti e richieste generali intraprendere compiti semplici (d 2100)
0 1 2 3 4 9
eseguire la routine quotidiana (d 230) 0 1 2 3 4 9
gestire la tensione (d 240) 0 1 2 3 4 9
Condizione 4
Apprendimento e applicazione delle conoscenze
guardare (d 110) 0 1 2 3 4 9
pensare (d 163) 0 1 2 3 4 9
focalizzazione dell'attenzione (d 160) 0 1 2 3 4 9
lettura (d 166) 0 1 2 3 4 9
Condizione 5
Comunicazione
ricevere messaggi verbali (d 310) 0 1 2 3 4 9
ascoltare (d 115) 0 1 2 3 4 9
parlare (d 330) 0 1 2 3 4 9
scrivere messaggi (d 345) 0 1 2 3 4 9
Condizione 6 (Allegato sub A)
Grado di funzionalità dell'ambiente sociale e fisico 0 4
GIUDIZIO FINALE
Soggetto in situazione di particolare gravità SI NO
La Commissione dispone accertamento per revisione da effettuarsi tra: _____________________________
Data _____________________
LA COMMISSIONE
Presidente
Componente
Componente
Componente
Operatore sociale
Responsabile UMEA/UMEE
Segretaria
La valutazione del grado di limitazione di ciascuna abilità (0, 1, 2, 3, 4,
9) deve essere espletata secondo le seguenti linee:
0 = nessun problema
1 = problema lieve
2 = problema medio
3 = problema grave
4 = problema completo
9 = non applicabile
La condizione n. 6 si intende acquisita con il punteggio di 4.
I Codici ICF sono tratti dalla "Classificazione internazionale del funzionamento,
della disabilità e della salute" Organizzazione Mondiale della Sanità - Edizione
Erickson, 2002.
NOTA BENE: copia della presente scheda deve essere consegnata da parte del
disabile o della sua famiglia al proprio Comune di residenza per i successivi
adempimenti di competenza dell'ente locale.
Allegato sub A
AZIENDA UNITA'SANITARIA LOCALE N.___________
Unità Multidisciplinare per l'età ______________
SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE N. 6:
GRADO DI FUNZIONALITA' DELL'AMBIENTE SOCIALE E FISICO
Di cui alla scheda "A" per la valutazione del disabile in situazione di particolare
gravità
(L.R. 18/1996 e successive modificazioni - Assistenza domiciliare indiretta
al disabile in situazione di particolare gravità)
1. Numero familiari o altre persone che prestano assistenza 1 3 6
Il punteggio 1 viene assegnato a chi ha entrambi i genitori che possono farsi
carico della situazione, ove il punteggio 3 viene assegnato a chi ha un solo
genitore o il coniuge o altro familiare che si occupa dell'assistenza e il punteggio
6 viene assegnato a chi è completamente solo o a chi è assistito da familiari
non conviventi.
2. Età dei familiari che prestano assistenza 1 2 3
Il punteggio 1 viene assegnato quando entrambi i genitori o il coniuge sono
sotto i 50 anni, il punteggio 2 quando almeno uno dei genitori o il coniuge
supera i 50 anni, il punteggio 3 quando entrambi i genitori o il coniuge hanno
oltre i 65 anni. In caso di assenza dei genitori o del coniuge si prende in
considerazione l'età del familiare che si occupa dell'assistenza.
3. Condizione di salute dei familiari che prestano assistenza 1 2 3
Il punteggio 1 viene assegnato a coloro i quali hanno familiari che si occupano
dell'assistenza senza importanti problemi di salute, il punteggio 2 a chi, pur
avendo più familiari che si occupano dell'assistenza, almeno uno di questi presenta
gravi problemi di salute tali da limitare un'adeguata assistenza al disabile
o comunque di rischiare di aggravare ulteriormente la propria salute; il punteggio
3 a chi ha i familiari che si occupano dell'assistenza con gravi problemi di
salute tali da causare inadeguata assistenza al disabile o comunque di rischiare
di aggravare ulteriormente la propria salute. Tale condizione va rilevata sulla
base di documentazione sanitaria prodotta dall'utente (copia verbali d'invalidità
civile o altre certificazioni) e valutata congiuntamente con il medico dell'Unità
Multidisciplinare.
4. Presenza di altri familiari in situazione di disabilità, che necessitano
di assistenza
1 3 6
Il punteggio 1 viene assegnato a chi non altri familiari conviventi in difficoltà,
il punteggio 3 a chi ha un altro familiare convivente da assistere in maniera
parziale e il punteggio 6 a chi si trova ad assistere uno o più soggetti disabili
in maniera globale continuativa (tale situazione deve essere verificata attraverso
documentazione sanitaria).
5. Collocazione dell'abitazione in relazione ai servizi 1 2 3
Il punteggio 1 viene assegnato a chi abita in una zona con elevata possibilità
di accedere a servizi di svariato genere (trasporti, servizi socio-sanitari,
servizi di prima necessità), il punteggio 2 a chi vive in una zona con limitata
possibilità di accedere a servizi di svariato genere, il punteggio 3 a chi vive
in zona con scarsa possibilità di accedere a servizi di svariato genere.
6. Utilizzo di altre forme di assistenza (domiciliare domestica o educativa,
ovvero obiettori di coscienza o altro personale fornito dall'Ente locale, ecc.)
1 2 3
Il punteggio 1 viene assegnato a coloro che usufruiscono da 13 a 18 ore settimanali
di assistenza, il punteggio 2 a coloro che usufruiscono da 7 a 12 ore settimanali,
il punteggio 3 a coloro che usufruiscono da 0 a un massimo di 6 ore di assistenza
settimanali.
7. Valutazione dell'efficacia dell'intervento richiesto in funzione della
permanenza e autonomia della persona a domicilio
1 3 6
Il punteggio di 1 viene assegnato quando l'intervento si ritiene scarsamente
efficace, il punteggio 3 quando l'intervento si ritiene parzialmente efficace,
il punteggio 6 quando l'intervento si ritiene particolarmente efficace.
Acquisita Non acquisita
q q
Per l'équipe multidisciplinare:
Il Responsabile ___________________________
L'assistente sociale _______________________
Si considera pienamente acquisita tale condizione quando si raggiunge la metà
dei punteggi massimi delle voci classificabili ovvero quando si raggiunge il
punteggio massimo al punto 1 o 4.
Allegato B
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. _______
Unità Multidisciplinare per l'età ______________
RELAZIONE VALUTATIVA
(L.R. 18/1996 e successive modificazioni - Assistenza domiciliare indiretta
al disabile in situazione di particolare gravità)
Sig.
Nato a ______________________________ il
Residente _____________________________ Via ______________________________ n.
Condizione n. 1
Mobilità
Condizione n. 2
Cura della propria persona
Condizione n. 3
Compiti e richieste generali
Condizione n. 4
Apprendimento e applicazione delle conoscenze
Condizione n. 5
Comunicazione
Il Responsabile
dell'Unità Multidisciplinare per l'età ____________
________________________________________
Allegato C
Comune di ___________________________
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N.___
Unità Multidisciplinare per l'età __________
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA AL DISABILE
IN SITUAZIONE DI PARTICOLARE GRAVITA'
Io sottoscritto
Residente _____________________________ Via ______________________________ n.
in qualità di: familiare q (1)
operatore esterno q (1)
MI IMPEGNO ED OBBLIGO:
1) a garantire, nell'ambito del programma di assistenza domiciliare definito
con l'Unità Multidisciplinare per l'età ______________________ e il Comune,
le prestazioni assistenziali di seguito elencate in favore di:
Sig. ___________________________________ nato a ___________________ il ________________
Residente a _________________________________ Via ___________________________________
2) a collaborare con il referente dell'Unità Multidisciplinare e con il referente
dell'ente locale per il puntuale svolgimento del programma assistenziale;
3) a comunicare tempestivamente all'ufficio competente dell'Amministrazione
comunale l'eventuale ricovero del Sig. ________________________________ in altre
strutture per periodi superiori a 1 mese.
________________
(1) Barrare la voce che interessa
ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI
A. Somministrazione dei pasti
B. Assistenza ed aiuto nella deambulazione, mobilizzazione, vestizione e nella
gestione delle attività quotidiane
C. Controllo e sorveglianza notturni
D. Attività per il mantenimento di idonee condizioni igieniche dell'ambiente
di vita del disabile
E. Attività di stimolo per il mantenimento di possibili relazioni sociali
F. Aiuto o controllo nell'espletamento delle normali attività quotidiane sia
all'interno dell'abitazione che in rapporto con l'esterno
IL DICHIARANTE (2)
____________________________________________
Per l'Unità Multidisciplinare per l'età__________ Per l'Amministrazione
comunale
_______________________________________ ___________________________________
Data ______________________
______________
(2) Familiare o operatore esterno
Allegato D
Comune di ___________________________
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE_____
Unità Multidisciplinare per l'età __________
SCHEDA DI VERIFICA CIRCA L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO
Disabile
residente __________________________________ Via
familiare referente Sig.
operatore esterno referente Sig.
Valutazione relativa a:
1) Cura dell'alimentazione 1 2 3
2) Assistenza e aiuto nella deambulazione, mobilizzazione, vestizione
e nella gestione delle attività quotidiane 1 2 3
3) Controllo e sorveglianza per il riposo notturno 1 2 3
4) Attività di mantenimento di idonee condizioni igieniche dell'ambiente
di vita del disabile 1 2 3
5) Attività di stimolo per il mantenimento di possibili relazioni sociali 1
2 3
6) Aiuto o controllo nell'espletamento delle normali attività quotidiane
sia all'interno dell'abitazione che in rapporto con l'esterno 1 2 3
Note valutative di sintesi:
Per l'Unità Multidisciplinare per l'età_________ Per l'Ente Locale
______________________________________ ___________________________________
Data ______________________
Allegato E/1
MODELLO DI DOMANDA REDATTA DAL DISABILE
Al Presidente della Commissione
sanitaria provinciale
c/o SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N._________
(capoluogo di provincia) _________
Via ___________________________
Città __________________________
Il/La sottoscritto/a sig./ra
Nato a ______________________________ il
Residente a _____________________________ Via ______________________________
n.
tel. ________________________
già riconosciuto "portatore di handicap in situazione di gravità" (ex articolo
3 legge 104/1992) dalla Commissione sanitaria dell'ASL n. ______________ di
____________________ in data ___________________
CHIEDE
di essere sottoposto a visita medico-collegiale da parte della Commissione sanitaria
provinciale al fine della valutazione della condizione di "particolare gravità"
(L.R. 18/1996 e successive modificazioni: Assistenza domiciliare indiretta al
disabile in situazione di particolare gravità).
Allega la documentazione comprovante la situazione di particolare gravità (es.:
certificato del medico curante, eventuale copia di cartelle cliniche e/o certificazioni
specialistiche, ecc.).
Allega autocertificazione dello stato di famiglia secondo le modalità di cui
al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Firma ________________________________
Data _____________________________
Allegato E/2
MODELLO DI DOMANDA REDATTA DA TERZI
Al Presidente della Commissione
sanitaria provinciale
c/o SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE
AZIENDA UNITA 'SANITARIA LOCALE N.______
(capoluogo di provincia) _________
Via ___________________________
Città __________________________
Il/La sottoscritto/a sig./ra
Residente a _____________________________ Via ______________________________
n.
in qualità di:
? familiare
? esercente la potestà o tutela
CHIEDE
per:
Nome e cognome
Nato a ______________________________ il
Residente a _____________________________ Via ______________________________
n.
tel. ________________________
già riconosciuto "portatore di handicap in situazione di gravità" (ex articolo
3 legge 104/1992) dalla Commissione sanitaria dell'ASL n. ______________ di
____________________ in data ___________________
che venga sottoposto a visita medico-collegiale da parte della Commissione sanitaria
provinciale al fine della valutazione della condizione di "particolare gravità"
(L.R. 18/1996 e successive modificazioni: Assistenza domiciliare indiretta al
disabile in situazione di particolare gravità).
Allega la documentazione comprovante la situazione di particolare gravità (es.:
certificato del medico curante, eventuale copia di cartelle cliniche e/o certificazioni
specialistiche, ecc.).
Allega autocertificazione dello stato di famiglia del disabile secondo le modalità
di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Firma ________________________________
Data _____________________________
Allegato F
Al Signor Sindaco del Comune di
_____________________________
DOMANDA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA
AL DISABILE IN SITUAZIONE DI PARTICOLARE GRAVITA' - ANNO 2003
(L.R. 18/1996 e successive modificazioni - articolo 12, comma 1, lettera a)
Il/La sottoscritto/a
codice fiscale n.
Nato/a a ______________________________ il
Residente a _____________________________ Via ______________________________
n.
tel. ________________________
in qualità di:
q persona disabile in situazione di particolare gravità
q genitore
q familiare
q esercente la potestà o tutela per il sig./sig.ra _______________________________
persona disabile in
situazione di particolare gravità nato/a il ___________________ a _____________________________
residente in ____________________________ Via _______________________ tel ______________
CHIEDE il contributo previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera a) della
l.r. 18/1996 e successive modificazioni per il servizio di assistenza domiciliare
indiretta al disabile in situazione di particolare gravità fornito da un familiare,
convivente o non con il disabile, ovvero da un operatore esterno, in regola
con le norme contrattuali in materia di lavoro, individuato dal disabile stesso
o dalla famiglia.
E' consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi
del codice penale secondo quanto prescritto dall'articolo 76 del d.p.r. 445/2000
e che, inoltre, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento, eventualmente
emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera (articolo 75 del d.p.r.
445/2000).
Dichiara che la persona disabile in situazione di particolare gravità:
q sta adempiendo all'obbligo scolastico o all'obbligo formativo;
q convive con un genitore o, nel caso di sua scomparsa, con un fratello o una
sorella, il quale usufruisce
del congedo di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151 (ex legge n. 53/2000 sui
congedi parentali)
q vive stabilmente in casa.
Il richiedente
________________________________
Data _____________________________
______________________________________________
q Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento.
q La firma del richiedente viene apposta in presenza del dipendente addetto
alla ricezione.
L' Addetto alla ricezione
Ass. Soc. __________________________
ovvero altro referente dell'Ente locale __________________________
|