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Legge regionale 13 maggio 2003, n. 9, Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti" (B.U.R. n. 46 del 22.5.2003)

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Il Consiglio regionale ha approvato;
il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità e destinatari)

1. La presente legge, all'interno del sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali ed educativi, promuove e disciplina i servizi per l'infanzia e l'adolescenza e il sostegno alle responsabilità genitoriali, allo scopo di favorire l'esercizio dei diritti dei minori e delle loro famiglie.
2. Ai fini di cui al comma 1, vengono individuati luoghi di formazione e di sviluppo della personalità destinati ai bambini e alle bambine, agli adolescenti e alle adolescenti per favorirne la socializzazione quale aspetto essenziale del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali.
3. Sono destinatari delle prestazioni di cui alla presente legge i residenti nella regione o i soggetti in essa dimoranti, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), con particolare attenzione alle nuove presenze multietniche e alla promozione dell'interculturalità.

Art. 2
(Attività della Regione)


1. La Regione promuove:
a) la collaborazione dei soggetti pubblici e privati per la realizzazione di politiche attive e interventi socio-educativi per l'infanzia e l'adolescenza;
b) l'adeguamento delle strutture e dei servizi esistenti ai requisiti previsti dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 13;
c) l'adozione di progetti sperimentali per nuove tipologie di servizi;
d) la partecipazione dei minori alla vita della comunità locale;
e) l'effettuazione di ricerche nell'ambito delle discipline socio-psico-pedagogiche, di studi e analisi, con particolare riferimento all'infanzia e all'adolescenza.

Art. 3
(Attività degli ambiti territoriali)


1. Il comitato dei Sindaci di ogni ambito territoriale, istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 328/2000, provvede a:
a) definire il programma di attuazione dei servizi, tenendo conto di quanto previsto dal piano di zona cui all'articolo 19, comma 1, della legge 328/2000 e delle risorse finanziarie disponibili;
b) fissare gli orari di apertura dei servizi, le forme di partecipazione agli stessi, i criteri per l'accesso e il loro utilizzo, altre modalità di gestione e il concorso alla spesa da parte degli utenti.
2. Il comitato dei Sindaci, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, si avvale di un comitato territoriale la cui composizione ed il cui funzionamento sono stabiliti dal comitato dei Sindaci medesimo. Il comitato dei Sindaci prevede comunque, tra i componenti del comitato territoriale, la rappresentanza dell'utenza.
3. Il programma di attuazione dei servizi di cui al comma 1, lettera a), è trasmesso alla Consulta regionale per la famiglia istituita ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 10 agosto 1998, n. 30 (Interventi a favore della famiglia).

Art. 4
(Attività dei Comuni)


1. I Comuni provvedono a:
a) autorizzare i servizi previsti dalla presente legge ai sensi dell'articolo 14;
b) accreditare i servizi previsti dalla presente legge ai sensi dell'articolo 15;
c) esercitare la vigilanza e il controllo sul funzionamento dei servizi ed effettuare ispezioni ai sensi dell'articolo 17;
d) inviare alla Giunta regionale i dati informativi relativi ai servizi autorizzati e accreditati ai sensi della presente legge;
e) garantire la più ampia informazione sull'attività dei servizi, anche ai fini della verifica degli interventi;
f) espletare le attività di cui all'articolo 16.

Art. 5
(Centro regionale di documentazione e analisi)
per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani)


1. È istituito presso la struttura regionale competente in materia di servizi sociali il Centro regionale di documentazione e analisi per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani, così come previsto dall'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia).
2. Il Centro, in collegamento con l'Osservatorio regionale per le politiche sociali e con il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, istituito con l.r. 15 ottobre 2002, n. 18, raccoglie ed elabora dati riguardanti:
a) la condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e psicologica dell'infanzia, dell'adolescenza e dei giovani;
b) le risorse finanziarie pubbliche e private e la loro destinazione per aree di intervento nel settore;
c) la mappa dei servizi territoriali pubblici e privati.
3. Il Centro effettua ricerche, studi ed analisi a supporto delle attività degli ambiti territoriali istituiti ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 328/2000.
4. Il Centro effettua e pubblica ricerche e studi inerenti l'infanzia, l'adolescenza ed i giovani.

Art. 6
(Individuazione dei servizi)


1. Sono servizi, ai sensi della presente legge, le attività e gli interventi concernenti:
a) la promozione e lo sviluppo psicofisico dei bambini e delle bambine, degli adolescenti e delle adolescenti;
b) la consulenza ed il sostegno alle giovani coppie;
c) la promozione dell'ascolto e della reciprocità tra minori e adulti attraverso l'aggregazione, il confronto e la partecipazione sociale dei bambini e delle bambine, degli adolescenti e delle adolescenti, dei genitori e delle figure parentali.
2. I servizi sono costituiti in particolare da:
a) nidi d'infanzia;
b) centri per l'infanzia;
c) spazi per bambini, bambine e per famiglie;
d) centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti;
e) servizi itineranti;
f) servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari;
g) servizi di sostegno alle funzioni genitoriali.
3. Ulteriori articolazioni dei servizi sono individuate nel regolamento di cui all'articolo 13 in modo da rispondere alle trasformazioni ed alle dinamiche della struttura sociale e in attuazione di quanto stabilito dalla normativa statale e regionale a salvaguardia del sistema integrato dei servizi sociali.

Art. 7
(Definizione dei servizi)


1. È nido d'infanzia il servizio educativo che accoglie bambini e bambine in età compresa tra tre mesi e tre anni, con la funzione di promuoverne il benessere psicofisico, favorirne lo sviluppo delle competenze ed abilità, contribuire alla formazione della loro identità personale e sociale, sostenere ed affiancare le famiglie nel compito di assicurare le condizioni migliori per la loro crescita. Il nido facilita anche l'accesso delle donne al lavoro in un quadro di pari opportunità, equità e reciprocità per entrambi i genitori. Il nido promuove la partecipazione attiva della famiglia alla costruzione del percorso educativo e la continuità educativa con l'ambiente sociale, anche attraverso processi di socializzazione e collaborazione con gli operatori e con gli strumenti di partecipazione della scuola dell'infanzia, secondo progetti pedagogici integrati. Il nido favorisce inoltre la prevenzione di ogni forma di emarginazione, anche attraverso un'opera di promozione culturale e di informazione sulle problematiche della prima infanzia, coinvolgendo la comunità locale e garantendo l'inserimento dei bambini che presentano svantaggi psicofisici e sociali, favorendone pari opportunità di sviluppo.
2. Sono centri per l'infanzia i servizi che accolgono bambini e bambine in età compresa tra tre mesi e tre anni e svolgono le funzioni previste per il nido d'infanzia, in forma più flessibile e articolata, con orari, modalità organizzative e di accesso tali da consentire alle famiglie maggiori opzioni, quali frequenze diversificate e fruizioni parziali o temporanee. I centri per l'infanzia possono anche prevedere attività di integrazione fra nido e scuola dell'infanzia, nonché spazi di aggregazione per bambini e genitori.
3. Sono spazi per bambini, bambine e per famiglie i servizi per l'infanzia destinati al sostegno di iniziative di prevalente interesse ludico, relazionale e socio-culturale, di aggregazione sociale, di reciprocità tra adulti e bambini, nonché di incontro, confronto e formazione fra genitori, figure parentali, o loro sostituti ed educatori del servizio.
4. Sono centri di aggregazione per bambini, bambine e per adolescenti i servizi, comunque denominati: centri ludici polivalenti, punti di incontro e altri servizi, che svolgono attività per favorire e promuovere la socializzazione, anche intergene-razionale e la condivisione di interessi e attività culturali.
5. Sono servizi itineranti i servizi rivolti a bambini, bambine, adolescenti e famiglie che offrono, in forma non fissa, spazi di incontro e di interazione, nonché un bagaglio socio-educativo e ludico-culturale. Tali servizi sono destinati alle realtà territoriali disagiate.
6. Sono servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari i servizi offerti alle famiglie in modo individuale e limitato nel tempo, per particolari momenti di problematicità familiare e all'interno di un progetto socio-educativo atto a sostenere i diritti del minore e le responsabilità genitoriali. I servizi educativi domiciliari possono essere realizzati:
a) da educatori, la cui professionalità è individuata dall'ente locale proponente, in base ai requisiti indicati dal regolamento di cui all'articolo 13;
b) da persone o da famiglie individuate dall'ente locale proponente, che offrono le necessarie garanzie di capacità educativa.
7. Sono servizi di sostegno alle funzioni genitoriali le attività previste all'articolo 16 della legge 328/2000 per la valorizzazione e il sostegno delle responsabilità familiari, promosse dai Comuni singoli o associati anche ai sensi della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e della l.r. 13 novembre 2001, n. 27 (Interventi per il coordinamento dei tempi delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale) ed attuate secondo le previsioni del piano regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 18, comma 6, della legge 328/2000.

Art. 8
(Soggetti gestori)


1. I servizi previsti dalla presente legge sono gestiti:
a) dai Comuni anche in forma associata;
b) da altri soggetti pubblici o privati autorizzati ai sensi dell'articolo 14 o accreditati ai sensi dell'articolo 15.

Art. 9
(Localizzazione dei servizi)


1. I servizi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c) devono essere di norma localizzati in zone destinate dai piani urbanistici a servizi o ad attrezzature di interesse comune.
2. La localizzazione dei servizi di cui alla presente legge deve essere disposta lontano da impianti di smaltimento rifiuti e da depositi di sostanze pericolose, nonché da infrastrutture di grande traffico e da altre fonti inquinanti.

Art. 10
(Articolazione degli spazi interni ed esterni)


1. Lo spazio interno ed esterno dei servizi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), e c) va articolato tenendo conto delle esigenze delle diverse età, dei bisogni dei bambini in condizione di disabilità, dei ritmi di vita dei singoli bambini e della percezione infantile dello spazio.
2. Gli edifici adibiti ai servizi di cui alla presente legge non devono presentare barriere architettoniche che costituiscano impedimento all'accesso e alla frequenza.

Art. 11
(Organizzazione e ricettività)

1. L'attività dei servizi previsti dalla presente legge è organizzata secondo criteri di flessibilità, rispettando le condizioni socio-ambientali e le esigenze dell'utenza.
2. Nei nidi d'infanzia il rapporto educatore e posto bambino è determinato in misura di una unità ogni sette posto bambino.
3. Il personale educativo dei servizi previsti dalla presente legge può essere utilizzato per attività di sviluppo di progetti elaborati dai Comuni, secondo le modalità previste per la mobilità interna.
4. I criteri e le modalità per la ricettività dei servizi di cui alla presente legge sono definiti con il regolamento di cui all'articolo 13.

Art. 12
(Figure professionali)


1. Il personale dei servizi di cui alla presente legge si distingue in educatori e addetti ai servizi. Tale personale opera nelle strutture secondo il metodo di lavoro di gruppo, in stretta collaborazione con le famiglie e con i comitati territoriali di cui all'articolo 3, comma 2.
2. Il personale dei servizi di cui alla presente legge, ferma restando l'applicazione dei contratti di lavoro e degli eventuali accordi integrativi relativi, deve possedere i titoli di studio stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 13.
3. Sono individuate figure professionali di coordinamento con responsabilità pedagogiche ed organizzative, allo scopo di garantire la continuità nella programmazione educativa e la qualità degli interventi. Il regolamento di cui all'articolo 13 stabilisce il livello operativo di tali figure e il titolo di studio che le medesime devono possedere.
4. Il Comune e l'Azienda USL competenti per territorio integrano il contingente di personale educativo in presenza di specifiche esigenze derivanti dall'ammissione di soggetti in condizione di disabilità o affetti da particolari patologie, anche sulla base del progetto educativo personalizzato definito dall'Unità multidisciplinare dell'età evolutiva di cui all'articolo 10 della l.r. 4 giugno 1996, n. 18 e successive modificazioni (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità).
5. I Comuni, in accordo con le Province e gli ambiti territoriali, organizzano corsi di formazione ed aggiornamento per il personale dei servizi di cui alla presente legge.

Art. 13
(Regolamento di attuazione)


1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione della stessa, sentiti i comitati dei Sindaci degli ambiti territoriali e previo parere della Commissione consiliare competente.
2. Il regolamento di cui al comma 1 definisce, sulla base di quanto fissato negli articoli 9, 10, 11 e 12, i requisiti strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi previsti dalla presente legge necessari per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 14; definisce, altresì, i requisiti aggiuntivi di qualità per ottenere l'accreditamento di cui all'articolo 15.
3. I requisiti per l'autorizzazione e per l'accreditamento dei servizi previsti dalla presente legge sono aggiornati, nell'ipotesi in cui l'evoluzione tecnologica o normativa lo renda necessario, con le stesse modalità di cui al comma 1.
4. Il regolamento di attuazione di cui al comma 1 determina i casi di sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 14.

Art. 14
(Autorizzazione)


1. Tutti i servizi previsti dalla presente legge sono soggetti ad autorizzazione.
2. Sono, altresì, soggette ad autorizzazione le modificazioni dei servizi, già autorizzati ai sensi della presente legge, che comportano variazione dei requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 13, nonché il trasferimento di titolarità dei servizi medesimi.
3. La domanda di autorizzazione è presentata dal soggetto titolare del servizio al Comune ove lo stesso è ubicato, secondo le modalità e le procedure stabilite dal regolamento di cui all'articolo 13. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 13.
4. I soggetti titolari dei servizi autorizzati comunicano al Comune:
a) l'inizio dell'attività entro sessanta giorni dalla autorizzazione;
b) la cessazione dell'attività entro sessanta giorni dal termine della medesima.

Art. 15
(Accreditamento)

1. L'accreditamento presuppone il possesso dei requisiti aggiuntivi di qualità definiti ai sensi dell'articolo 13.
2. L'accreditamento è condizione per accedere alle risorse pubbliche e per gestire servizi per conto di enti pubblici, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e in base alla programmazione dei servizi previsti nel piano di zona di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 328/2000.
3. La domanda di accreditamento è presentata dal soggetto titolare del servizio al Comune ove lo stesso è ubicato, secondo le modalità e le procedure stabilite dal regolamento di cui all'articolo 13.
4. I Comuni provvedono all'accreditamento, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti aggiuntivi di qualità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 2.

Art. 16
(Prevenzione sanitaria
e vigilanza igienico-sanitaria)


1. La prevenzione sanitaria nei servizi previsti dalla presente legge, in particolare nei nidi, è assicurata dall'Azienda USL competente per territorio, ai sensi della normativa vigente.
2. I Comuni possono prevedere la collaborazione con le Aziende USL per progetti educativi e di sviluppo psicofisico dei bambini e delle bambine, che promuovano e facilitino l'inserimento di quelli in condizione di disabilità o in condizioni di disagio e difficoltà e possono, inoltre, promuovere programmi di prevenzione, educazione e tutela sanitaria per l'infanzia e l'adolescenza.
3. La vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture è esercitata dall'Azienda USL territorialmente competente ai sensi della normativa vigente.

Art. 17
(Vigilanza e controllo)


1. La vigilanza ed il controllo sul funzionamento dei servizi di cui alla presente legge sono esercitati dal Comune ove è localizzato il servizio. Il Comune può avvalersi dei servizi dell'Azienda USL competente per territorio.
2. Il Comune effettua ispezioni almeno una volta all'anno, fatte salve necessità urgenti o segnalazioni da parte dei servizi sanitari delle Aziende USL o di altri Comuni o del comitato territoriale di cui all'articolo 3, comma 2.

Art. 18
(Risorse finanziarie e contributi regionali)


1. Alla realizzazione e alla gestione dei servizi di cui alla presente legge concorrono risorse finanziarie dello Stato, della Regione, degli enti locali e dei privati.
2. Per la realizzazione dei programmi di attuazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), la Regione assegna ai Comuni contributi annuali per la gestione ed il funzionamento dei servizi di cui all'articolo 6, comma 2. Per l'anno 2003 i contributi ai Comuni per le spese di gestione e funzionamento dei nidi d'infanzia di cui al capitolo 53007124 sono assegnati con i criteri stabiliti dalla l.r. 11 marzo 2003, n. 3 (legge finanziaria 2003).
3. I contributi sono concessi annualmente sulla base di criteri e modalità preventivamente definiti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
4. I Comuni cofinanziano gli interventi ed i servizi in base a quanto previsto nel piano di zona.

Art. 19
(Disposizioni finanziarie)


1. Per le finalità della presente legge è istituito il fondo regionale per il sistema integrato dei servizi per l'infanzia, per lo sviluppo di politiche a favore degli adolescenti e di sostegno alla genitorialità e alla famiglia ammontante, per l'anno 2003, a euro 7.348.839,09.
2. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede, per l'anno 2003, mediante le risorse iscritte nell'UPB 5.30.07.
4. Ai fini della gestione le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 risultano già iscritte per l'anno 2003 a carico dei seguenti capitoli:
a) 53007124 "Contributi ai Comuni singoli od associati nelle spese di gestione e funzionamento degli asili nido": euro 4.957.986,23;
b) 53007103 "Quota parte del fondo unico nazionale per le politiche sociali (legge 328/2000)": euro 1.148.529,29;
c) 53007138 (articolo 70, legge 448/2001): euro 1.242.323,57.

Art. 20
(Norme transitorie)


1. I soggetti, pubblici e privati, titolari dei servizi previsti dalla presente legge, già operanti, presentano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, domanda di autorizzazione secondo le norme stabilite dal regolamento medesimo, che dovrà indicare, altresì, i tempi di adeguamento.
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13 non sono concesse nuove autorizzazioni all'esercizio dei servizi di cui alla presente legge ed ai servizi esistenti continuano ad applicarsi le norme abrogate dall'articolo 22.
3. I procedimenti amministrativi relativi ai finanziamenti dei progetti presentati in favore dei giovani e degli adolescenti, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi secondo le modalità previste dal piano annuale di attuazione per l'anno 2002, approvato con deliberazione della giunta regionale 10 aprile 2002, n. 698.

Art. 21
(Modificazioni alla l.r. 12 aprile 1995, n. 46)


1. Nel titolo, nel testo e nella tabella A della l.r. 12 aprile 1995, n. 46, sono soppresse le seguenti parole: "e degli adolescenti"; "ed adolescenziale"; "e adolescenziali"; "ed adolescenziali"; "ed adolescenti"; "e adolescenziale"; "e a quello degli adolescenti".
2. Alla lettera b3) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 46/1995, dopo le parole: "emarginazione sociale" sono aggiunte le seguenti: "nonché il sostegno socio-educativo di soggetti a rischio di devianza".
3. La lettera b4) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 46/1995, è sostituita dalla seguente:
"b4) il riconoscimento e la valorizzazione culturale dei giovani non appartenenti ai Paesi dell'Unione europea;".
4. La lettera b5) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 46/1995, è abrogata.
5. Le lettere a), a1) e a2) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 46/1995, sono abrogate.
6. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 46/1995, così come sostituita dal comma 1 dell'articolo 52 della l.r. 7 maggio 2001, n. 11 (legge finanziaria 2001) le parole: "problematiche giovanili" sono sostituite con le seguenti: "politiche giovanili".
7. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 46/1995, le parole: "acquisiti i pareri dell'osservatorio regionale e" sono sostituite dalle seguenti: "acquisito il parere".
8. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 46/1995, dopo le parole: "tra i giovani" sono soppresse le seguenti: "nonché attività aggregative e socio-educative atte a sostenere i compiti di sviluppo degli adolescenti".
9. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 46/1995, è sostituito dal seguente:
"2. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, corredata dei pareri del coordinamento regionale degli Informagiovani e dei coordinamenti provinciali dei progetti giovani, nonché sullo stato di attuazione del programma, con specifico riferimento alle singole iniziative finanziate o incentivate e ai risultati dell'intervento regionale.".

Art. 22
(Abrogazioni)


Sono abrogate le l.r. 27 agosto 1973, n. 23 e 3 settembre 1979, n. 30, nonché il regolamento regionale 23 luglio 1974, n. 3.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.
Data ad Ancona, addì 13 maggio 2003
IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36, A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI, IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE. VIENE, INOLTRE, PUBBLICATO IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE 12 APRILE 1995, N. 46 "PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DI INTERVENTO IN FAVORE DEI GIOVANI.", COORDINATO CON LE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI APPORTATE DALLA LEGGE SOPRA PUBBLICATA. LA PUBBLICAZIONE DEL TESTO COORDINATO HA ESCLUSIVAMENTE CARATTERE INFORMATIVO. RESTANO FERMI IL VALORE E L'EFFICACIA DEI TESTI NORMATIVI RIPRODOTTI.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESÌ PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).

NOTE


Nota all'art. 1, comma 3:
Il testo del comma 1, dell'articolo 2 della legge 328/2000 è il seguente:
"Art. 2. (Diritto alle prestazioni) - 1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Omissis."
Nota all'art. 3, comma 1:
Il testo della lettera a) del comma 3, dell'articolo 8 della legge 328/2000 è il seguente:
"Art. 8 - (Funzioni delle regioni) - Omissis
3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in particolare l'esercizio delle seguenti funzioni:
a) determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti territoriali, le regioni prevedono incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo scopo una quota delle complessive risorse regionali destinate agli interventi previsti dalla presente legge;
Omissis."
Nota all'art. 3, comma 1, lettera a):
Il testo del comma 1, dell'articolo 19 della legge 328/2000 è il seguente:
"Art. 19 - (Piano di zona) - 1. I comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona, che individua:
a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione;
b) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualità in relazione alle disposizioni regionali adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera h);
c) le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo di cui all'articolo 21;
d) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;
e) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;
f) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità;
g) le forme di concertazione con l'azienda unità sanitaria locale e con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4.
Omissis."
Nota all'art. 3, comma 3:
Il testo dell'articolo 4 della l.r. 30/1998 è il seguente:
"Art. 4 - (Consulta regionale per la famiglia) - 1. È istituita la Consulta regionale per la famiglia quale organo propositivo e consultivo della Regione in materia di politiche familiari.
2. La Consulta ha i seguenti compiti:
a) effettua rapporti periodici sullo stato di attuazione della presente legge e propone gli opportuni aggiornamenti anche con specifici studi seminari e convegni;
b) effettua indagini e ricerche sulle problematiche inerenti l'ambito familiare;
c) esprime proposte ed osservazioni sulla programmazione regionale;
d) esprime parere sulle proposte di provvedimenti regionali in materia socio-assistenziale e sanitaria e su ogni altro provvedimento che anche indirettamente possa incidere sulla qualità della vita familiare.
3. La Consulta è costituita da:
a) tre rappresentanti designati dalle associazioni di famiglie costituite ed operanti nell'ambito della sfera delle politiche familiari;
b) due rappresentanti designati dalle cooperative o altre formazioni di autorganizzazione dei servizi sanitari, educativi, di formazione professionale, di scuole per genitori, di servizi culturali, sociali o assistenziali tra le famiglie;
c) due rappresentanti designati dalle strutture private di solidarietà sociale e di volontariato iscritte nei registri regionali;
d) tre rappresentanti di cui due dei comuni ed uno delle province che abbiano delegato ad uno specifico assessorato le competenze relative alla promozione e all'attuazione delle politiche familiari, designati rispettivamente dall'ANCI e dall'UPI;
e) un rappresentante designato dalla Commissione regionale pari opportunità tra uomo e donna di cui alla L.R. 18 aprile 1986, n. 9;
f) un rappresentante designato dal Forum per le associazioni familiari delle Marche;
g) un rappresentante del coordinamento regionale per l'handicap di cui alla L.R. 4 giugno 1996, n. 18;
h) due esperti di problematiche familiari designati dalle Università marchigiane;
i) un rappresentante designato dalle strutture pubbliche di intervento a favore della persona, della coppia e della famiglia.
4. Partecipa di diritto, senza diritto di voto, alla Consulta il dirigente del servizio regionale competente o suo delegato.
5. Le funzioni di segreteria della Consulta sono svolte dal servizio regionale competente.
6. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dura in carica sino alla scadenza della legislatura.
7. Ai componenti della Consulta è corrisposto per ogni seduta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio determinato con le modalità stabilite dall'art. 4 della L.R. 2 agosto 1984, n. 20, così come modificata dall'articolo 1 della L.R. 4 luglio 1994, n. 23."
Nota all'art. 5, comma 1:
Il testo del comma 3, dell'articolo 4, della legge n. 451/1997 è il seguente:
"Art. 4 - (Organizzazione) - Omissis
3. Al fine di rendere coordinata l'azione in materia di infanzia e di adolescenza tra lo Stato e le regioni, le regioni, in raccordo con le amministrazioni provinciali, e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, idonee misure di coordinamento degli interventi locali di raccolta e di elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale. In particolare devono essere acquisiti tutti i dati relativi a:
a) la condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e psicologica dell'infanzia e dell'adolescenza;
b) le risorse finanziarie e la loro destinazione per aree di intervento nel settore;
c) la mappa dei servizi territoriali e le risorse attivate dai privati.
Omissis."
Nota all'art. 5, comma 2:
La l.r. 18/2002 reca: "Istituzione del garante per l'infanzia e l'adolescenza".
Nota all'art. 5, comma 3:
Per il testo della lettera a) del comma 3, dell'articolo 8 della legge 328/2000 vedi nella nota all'articolo 3, comma 1.
Note all'art. 7, comma 7:
- Il testo dell'articolo 16 della legge 328/2000 è il seguente:
"Art. 16 - (Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari) - 1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza degli interventi, gli operatori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi.
2. I livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili nel territorio nazionale, di cui all'articolo 22, e i progetti obiettivo, di cui all'articolo 18, comma 3, lettera b), tengono conto dell'esigenza di favorire le relazioni, la corresponsabilità e la solidarietà fra generazioni, di sostenere le responsabilità genitoriali, di promuovere le pari opportunità e la condivisione di responsabilità tra donne e uomini, di riconoscere l'autonomia di ciascun componente della famiglia.
3. Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno priorità:
a) l'erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternità e della paternità responsabile, ulteriori rispetto agli assegni e agli interventi di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e alla legge 28 agosto 1997, n. 285, da realizzare in collaborazione con i servizi sanitari e con i servizi socio-educativi della prima infanzia;
b) politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura, promosse anche dagli enti locali ai sensi della legislazione vigente;
c) servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità, anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie;
d) prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefìci di carattere economico, in particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in affidamento, di anziani;
e) servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia, ed in particolare i componenti più impegnati nell'accudimento quotidiano delle persone bisognose di cure particolari ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l'orario di lavoro;
f) servizi per l'affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate.
4. Per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave e temporanea difficoltà economica, di famiglie di recente immigrazione che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale, nell'àmbito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, i comuni, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, possono concedere prestiti sull'onore, consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito. L'onere dell'interesse sui prestiti è a carico del comune; all'interno del Fondo nazionale per le politiche sociali è riservata una quota per il concorso alla spesa destinata a promuovere il prestito sull'onore in sede locale.
5. I comuni possono prevedere agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche responsabilità di cura. I comuni possono, altresì, deliberare ulteriori riduzioni dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per la prima casa, nonché tariffe ridotte per l'accesso a più servizi educativi e sociali.
6. Con la legge finanziaria per il 2001 sono determinate misure fiscali di agevolazione per le spese sostenute per la tutela e la cura dei componenti del nucleo familiare non autosufficienti o disabili. Ulteriori risorse possono essere attribuite per la realizzazione di tali finalità in presenza di modifiche normative comportanti corrispondenti riduzioni nette permanenti del livello della spesa di carattere corrente."
- Il testo del comma 6, dell'articolo 18 della legge 328/2000 è il seguente:
"Art. 18 - (Piano nazionale e piani regionali degli interventi e dei servizi sociali) . Omissis
6. Le regioni, nell'esercizio delle funzioni conferite dagli articoli 131 e 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge, in relazione alle indicazioni del Piano nazionale di cui al comma 3 del presente articolo, entro centoventi giorni dall'adozione del Piano stesso adottano nell'àmbito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, attraverso forme di intesa con i comuni interessati ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, provvedendo in particolare all'integrazione socio-sanitaria in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario regionale, nonché al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro."
Nota all'art. 12, comma 4:
Il testo dell'articolo 10 della l.r. 18/1996 è il seguente:
"Art. 10 - (Unità multidisciplinare dell'età evolutiva) - 1. L'Unità multidisciplinare dell'età evolutiva è composta da un neuro-psichiatra infantile, uno psicologo, un pedagogista, un assistente sociale, uno o più tecnici della riabilitazione come logopedisti, fisioterapisti, psicomotricisti, musicoterapisti, uno o più consulenti nella patologia segnalata. All'interno dell'Unità multidisciplinare è individuato un coordinatore.
2. L'Unità di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:
a) informazione, educazione sanitaria e attività di prevenzione;
b) consulenza e sostegno, anche psicologico, della famiglia;
c) collaborazione con enti ed istituzioni;
d) interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona in situazione di handicap;
e) individuazione dell'handicap e compilazione della diagnosi funzionale;
f) collaborazione con gli operatori della scuola e i genitori per l'elaborazione del profilo dinamico funzionale nonché del piano educativo individualizzato;
g) verifica del progetto educativo ai fini dell'inserimento sociale, scolastico e nelle strutture che favoriscono l'integrazione della persona in situazione di handicap;
h) controlli periodici per una valutazione globale in itinere sull'andamento del soggetto nelle fasi evolutive dal punto di vista clinico, relazionale, delle capacità residue e delle potenzialità di apprendimento."
Nota all'art. 15, comma 2:
Per il testo del comma 1, dell'articolo 19 della legge 328/2000 vedi nella nota all'articolo 3, comma 1, lettera a).
Nota all'art. 20, comma 3:
La deliberazione della Giunta regionale n. 698 del 10/04/2002 ad oggetto: "LR n. 46/95 - Piano annuale di attuazione DA n. 59/2001 degli interventi di promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani e degli adolescenti. Indirizzi applicativi per l'anno 2002" è stata pubblicata nel BURM n. 58 del 30 aprile 2002.
Nota all'art. 21:
Viene di seguito pubblicato il testo della Legge Regionale 12 aprile 1995, n. 46 "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani.", coordinato con le modifiche ed integrazioni apportate dalla legge sopra pubblicata che sono stampate con caratteri distinti. La pubblicazione del testo aggiornato e coordinato ha esclusivamente carattere informativo. Restano fermi il valore e l'efficacia dei testi normativi riprodotti.
L.R. 12 aprile 1995, n. 46
Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani.

Art. 1
Finalità e principi generali


1. La Regione promuove in attuazione degli artt. 4 e 7 dello Statuto, la realizzazione di iniziative formative, sociali, culturali e ricreative finalizzate a favorire il completo e libero sviluppo della personalità dei giovani.
2. In particolare interviene a favore della piena valorizzazione delle forme associative libere e spontanee promuovendo, ai sensi dell'art. 6 della L. 8 giugno 1990, n. 142, la partecipazione dei giovani alla vita della comunità locale.

Art. 2
Partecipazione


1. Per favorire tale partecipazione, secondo le linee di indirizzo della "Carta per la partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale" approvata il 17 novembre 1990 dalla sottocommissione della gioventù del Consiglio d'Europa, la Regione:
a) armonizza e coordina i propri interventi con gli obiettivi indicati nel succitato documento, promuovendone l'adozione e la relativa attuazione da parte degli enti locali;
b) sostiene tutte le iniziative in grado di educare alla dimensione collettiva del vivere civile con particolare riferimento a quelle indirizzate a:
b1) l'aggregazione e l'associazionismo tra i giovani;
b2) la valorizzazione del patrimonio di idee ed esperienze presenti all'interno dell'universo giovanile;
b3) la prevenzione di fenomeni di devianza e di emarginazione sociale nonché il sostegno socio-educativo di soggetti a rischio di devianza;
b4) il riconoscimento e la valorizzazione culturale dei giovani non appartenenti ai Paesi dell'Unione europea;
b5) (abrogata)
b6) gli scambi socioculturali in conformità con la normativa CEE;
b7) lo sviluppo delle attività rivolte alla gestione del tempo libero e dello sport;
b8) la promozione di un sistema coordinato di informazione specificatamente rivolto al mondo giovanile.

Art. 3
Compiti della Regione

1. La Giunta regionale con proprio regolamento, in relazione alle finalità della presente legge, istituisce ed organizza:
a) (abrogata)
a1) (abrogata)
a2) (abrogata)
b) il coordinamento regionale degli Informagiovani volto a sostenere qualsiasi intervento relativo alle politiche giovanili ed in particolare teso a promuovere lo sviluppo di centri di servizi informativi e di orientamento su scuola e formazione, lavoro ed imprenditorialità giovanile, in collaborazione con i Centri per l'impiego e le strutture formative del territorio.
2. La Giunta regionale riconosce l'istituzione dei coordinamenti provinciali dei progetti giovani e adolescenziali che fanno capo alle singole amministrazioni provinciali, con le seguenti competenze:
a) assicurare un coordinamento su base provinciale delle strutture e dei servizi posti in essere dai comuni in forma singola o associata nell'ambito dei progetti giovani;
b) sostenere i comuni in forma singola o associata nella fase di elaborazione del piano territoriale d'ambito, ed i giovani nella fase della progettazione proposta direttamente dagli stessi;
c) elaborare proposte di momenti formativi per gli operatori impegnati nel settore delle politiche giovanili;
d) esprimere un parere obbligatorio circa l'aderenza o meno al programma triennale degli interventi di cui al successivo art. 5 dei singoli progetti giovani elaborati dalle amministrazioni comunali in sede di richiesta di contributi.
3. La Giunta regionale adotta un programma triennale di interventi allo scopo di indirizzare e coordinare le iniziative regionali e degli enti locali al mondo giovanile.

Art. 4
Organizzazione regionale


1. Le attribuzioni del servizio servizi sociali, di cui alla L.R. 26 aprile 1990, n. 30 e successive modificazioni di cui all'allegato E punto 19, sono integrate dalle competenze di cui alla tabella A allegata ed il servizio è organizzato secondo moduli utili all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3.

Art. 5
Programma triennale degli interventi


1. La Giunta regionale predispone il programma triennale degli interventi e, acquisito il parere del coordinamento regionale degli Informagiovani, delle amministrazioni provinciali e dei rispettivi coordinamenti provinciali, lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.
2. Il programma triennale degli interventi regionali contiene:
a) gli indirizzi per il coordinamento delle iniziative degli enti locali in materia;
b) l'individuazione della tipologia dei progetti giovani degli enti locali in materia;
c) la determinazione del regime di finanziamento o di incentivazione per tipo di iniziativa;
d) l'indicazione delle procedure di accesso ai finanziamenti e agli incentivi;
e) la determinazione delle procedure di erogazione dei benefici e della eventuale rendicontazione;
f) l'individuazione dei dati e delle informazioni da acquisire ai fini della valutazione e dei risultati dell'intervento regionale.
3. Tra le iniziative da finanziare o incentivare il programma deve prevedere:
a) l'allestimento di locali attrezzati, ad opera dei comuni, per le attività delle associazioni giovanili o comunque destinate a favorire momenti di aggregazione e di incontro tra i giovani;
b) le spese di gestione delle iniziative riferite agli strumenti ed al personale necessari alla completa realizzazione dei progetti;
c) i progetti rivolti alla realizzazione di scambi socioculturali in ambito regionale, nazionale ed internazionale, con particolare riferimento a quelli realizzati con i paesi della comunità europea.
4. Il programma triennale di interventi è approvato dal Consiglio regionale.

Art. 6
Attuazione del programma triennale di interventi


1. Il programma triennale di cui all'articolo 5 è attuato mediante il programma annuale degli interventi, approvato dalla Giunta regionale; in esso sono contenuti i criteri e le modalità di riparto dei finanziamenti destinati alle finalità previste dalla legge e dal relativo programma triennale.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, corredata dei pareri del coordinamento regionale degli Informagiovani e dei coordinamenti provinciali dei progetti giovani, nonché sullo stato di attuazione del programma, con specifico riferimento alle singole iniziative finanziate o incentivate e ai risultati dell'intervento regionale.

Art. 7
Norma finanziaria


1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1995 la spesa di lire 400 milioni.
2. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.
3. Le spese di cui al comma 1 sono così ripartite:
a) per la costituzione dell'attività dell'osservatorio regionale sulla condizione giovanile è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1995;
b) per il coordinamento degli informagiovani è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1995;
c) per la concessione dei finanziamenti e degli incentivi previsti dal programma di cui all'articolo 6 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1995.
4. Alla copertura della somma di lire 400 milioni, autorizzata per effetto del comma 1 relativa all'anno 1995, si provvede mediante utilizzo della somma iscritta al capitolo 5100101 del bilancio del detto anno, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita 14 elenco 1.
5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte per l'anno 1995 a carico dei seguenti capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno con le seguenti denominazioni e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:
a) "Spese per il coordinamento degli informagiovani", lire 50 milioni;
b) "Spese per l'attività dell'osservatorio regionale sulla condizione giovanile", lire 50 milioni;
c) "Spese per l'attuazione del programma triennale relativo alla condizione giovanile", lire 300 milioni.
Per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
6. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 del bilancio di previsione 1995 sono ridotti di lire 400 milioni.

TABELLA A
Promuove coordina e attua periodiche iniziative di indagine sulla condizione giovanile, in particolare nell'ambito regionale.
Elabora orientamenti ed indirizzi da proporre all'amministrazione regionale ed alle amministrazioni locali in ordine alle iniziative da intraprendere a favore del mondo giovanile.
Realizza e gestisce servizi informativi e di banca-dati sulla condizione e sulla politica per i giovani utilizzando i dati provenienti da tutti i comuni della regione, da altre strutture regionali o centri esistenti, dagli informagiovani, da strutture operanti presso altre regioni o a livello nazionale.
Organizza momenti formativi per gli operatori impegnati nel settore delle politiche giovanili acquisendo proposte provenienti dai coordinamenti provinciali dei progetti giovani e dal coordinamento regionale degli informagiovani.
Coordina gli interventi nelle materie di competenza regionale che possono concorrere all'attuazione delle finalità della presente legge, proponendo alla giunta ed ai coordinatori di area le misure idonee a sviluppare, nei piani e nei programmi generali, gli interventi e le iniziative a favore dei giovani.
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
* Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale n. 136 del 22 luglio 2002;
* Parere della II Commissione consiliare permanente in data 10 aprile 2003;
* Relazione della V Commissione consiliare permanente in data 30 aprile 2003;
* Deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 7 maggio 2003, n. 131.
b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI ED INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA.