SCUOLA:
informazioni sulla normativa
Il Ministero dell'Istruzione
conferma le deroghe per il sostegno anche per l'a.s.2003/04 ed attende il decreto
del presidente del consiglio dei ministri per i nuovi criteri di certificazione
dell'handicap
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A) Attesa per applicare i nuovi criteri di certificazione dell'handicap
Con qualche ritardo rispetto all'anno scorso, il Ministero dell'Istruzione ha
diramato ai Direttori scolastici regionali la C.M. n. 27 del 7 Marzo 2003 concernente
gli organici di diritto, anche per il sostegno, per l'a.s. 2003/04. Questo ritardo
ha indotto qualche Direzione scolastica regionale ad anticipare i nuovi criteri
di certificazione dell'handicap, riducendo così il loro numero e quindi il numero
dei posti di sostegno. La Circolare fa chiarezza su questo fondamentale aspetto,
precisando che le segnalazioni dei Dirigenti scolastici ai Direttori regionali
potranno effettuarsi solo dopo la data di emanazione della stessa circolare,
cioè il 7 Marzo (e non prima) e che per i posti di sostegno, (e quindi anche
per modificare i criteri di certificazione dell'handicap) occorre ancora attendere
nuove indicazioni ministeriali, conseguenti ovviamente alla emanazione del prescritto
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Data la delicatezza della materia, è bene riportare il testo della Circolare
su questi punti determinanti:
"Al fine di garantire il puntuale e ordinato inizio dell'anno scolastico 2003/2004
si rende necessario che questi Uffici provvedano con la massima sollecitudine,
alla definizione delle dotazioni organiche del personale docente relative al
citato anno scolastico"
"Perchè le SS.0LL. possano disporre degli elementi e dei dati occorrenti per
dare subito avvio alle complesse e laboriose procedure relative alla citata
incombenza, si trasmette, con la presente, la bozza del decreto interministeriale"
"Per i posti di sostegno, l'organico di diritto è stato determinato sulla base
del rapporto di un posto ogni 138 alunni, come previsto dalla legge n. 448/97,
e ricondotto nei limiti della dotazione organica di cui alla tabella allegata
al D.I. n. 168 del 20/11/2001.
Al riguardo, si richiama l'attenzione su quanto previsto dall'art. 35, comma
7, della legge n. 289/2002 che definisce, come destinatari delle attività di
sostegno ai fini dell'integrazione scolastica, "gli alunni che presentano una
minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva".
La stessa norma, modificando le disposizioni del D.P.R. 24 febbraio 1994 "Atto
di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali
in materia di alunni portatori di handicap", affida l'individuazione e la certificazione
dell'handicap ad accertamenti collegiali da effettuarsi
secondo modalità e criteri previsti da apposito D.P.C.M. in corso di elaborazione.
In merito a tale ultimo aspetto si fa riserva di ulteriori comunicazioni."
I brani citati non lasciano alcun dubbio sull'illegittimità di anticipata applicazione
dei nuovi criteri di accertamento dell'handicap, che, ove realizzata, va per
ora revocata e sostituita coi criteri usati negli anni precedenti.
B) Formazione delle classi
La Circolare e la bozza del decreto allegato si occupano pure della formazione
delle prime classi come segue: Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione
non sia sufficiente "per la costituzione di una prima classe, il competente
Consiglio di istituto stabilisce i criteri di redistribuzione degli alunni tra
i diversi corsi di studio della stessa scuola."
Dal momento che la C.M. e la bozza di decreto richiamano espressamente il D.M.
n. 141/99 circa il numero massimo di alunni per la formazione delle prime classi
ove sono iscritti alunni con handicap (massimo 25 alunni con un compagno con
handicap; massimo 20 alunni con più di un compagno con
handicap, possibilmente non più di 2 per esigenze di qualità dell'integrazione
scolastica), è necessario tener presente che questa redistribuzione non può
superare i limiti massimi indicati, pena l'illegittimità del provvedimento,
che potrà quindi essere impugnato al TAR dai genitori e dalle associazioni di
appartenenza.
C) Situazioni di fatto
Per quanto riguarda l'adeguamento delle situazioni di fatto successive alla
formulazione attuale degli organici di diritto e per le richieste di sdoppiamnenti
e di deroghe quindi sino al 31 Luglio, così si esprime la circolare:
"Per quanto riguarda le situazioni di fatto, la legge n. 268 del 22/11/2002,
come è noto, ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 3, I° comma, della
legge 20/8/2001 n. 333. Il citato primo comma va pertanto applicato nel senso
che i dirigenti scolastici, nella fase di adeguamento dell'organico alle situazioni
di fatto, possono disporre incrementi del numero delle classi assolutamente
indispensabili nel caso in cui si registri un numero di alunni superiore a quello
previsto nell'organico di diritto, e tale da legittimare gli incrementi stessi,
ma sono anche tenuti ad operare i necessari accorpamenti di classi qualora il
numero degli alunni iscritti risulti inferiore alle previsioni e non più rispondente
ai parametri fissati dal D.M. n. 331/98." Questo brano chiarisce ulteriormente
che i Dirigenti scolastici possono, entro il 10 Luglio, chiedere al Direttore
scolastico regionale l'aumento
delle classi, ad es. per rispettare i limiti numerici del D.M. n. 141/99 (espressamente
richiamato dall'art 9 comma 1 della bozza del decreto allegato alla Circolare),
che è una modifica al D.M. n. 331/98 per le classi frequentate da alunni con
handicap.
L'art 9 comma 3 della bozza di decreto allegato alla circolare stabilisce che
le richieste di sdoppiamento vanno inoltrate dai Dirigenti scolastici entro
e non oltre il 10 Luglio. È da porre attenzione al comma 3 dell'art. 9 della
stessa bozza di decreto allegato, secondo cui NON POSSONO ESSERE EFFETTUATI
SDOPPIAMENTI DOPO IL 31 AGOSTO. Quindi i genitori debbono insistere per iscritto,
prima di tale data ultimativa, se esistono le condizioni numeriche per pretendere
il rispetto del D.M. n. 141/99
D) Deroghe per i posti di sostegno
La Circolare e l'art. 9 comma 6 della bozza di decreto http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm_organici03.htm
prevedono espressamente le deroghe per i posti di sostegno, come segue: "La
stessa legge finanziaria n. 289/02 dispone inoltre che la necessità di istituire
posti di sostegno in deroga debba essere valutata dal competente Direttore Regionale
che provvede alle necessarie autorizzazioni."
E) Verifiche e monitoraggio
La Circolare e l'art. 10 della bozza del decreto prevedono verifiche e monitoraggio
anche sulla necessità degli sdoppiamenti e delle deroghe per il sostegno. Ciò
conferma ulteriormente che, anche dopo il 31 Luglio, sono possibili deroghe,
ma solo per fatti nuovi, operate direttamente dai Dirigenti scolastici; questa
ormai deve intendersi norma "a regime", cioè operante anche se non espressamente
ripetuta, bastando, nella Circolare e nel decreto allegato, il richiamo espresso
alla L. n. 333/01 che ha previsto tale possibilità. Diversamemte non si comprenderebbe
come mai il Direttore regionale debba effettuare verifiche sulle deroghe che
solo egli potrebbe autorizzare anche dopo il 31Luglio.
F) Spese a carico del bilancio statale
L'art 12 della bozza del decreto precisa che le spese per sdoppiamenti e deroghe
sono a carico del bilancio statale. Pertanto i Dirigenti scolastici non possono
rifiutarsi di richiedere entro
il 10 Luglio al Direttore regionale e questi non può rifiutarsi di autorizzare
sdoppiamenti e deroghe, né i Dirigenti possono rifiutarsi di operare deroghe
dopo il 31 Luglio per fatti nuovi, con la motivazione che
non vi sono fondi o che le spese debbono gravare sui bilanci delle singole istituzioni
scolastiche autonome. Un rifiuto con tale motivazione sarebbe illegittimo sotto
il profilo amministrativo e potrebbe probabilmente configurarsi come omissione
di atti di ufficio.
In conclusione i genitori trovano nella Circolare e nella bozza di decreto notevoli
punti fermi per la tutela e l'esigibilità del diritto allo studio per i propri
figli con handicap.
Occorrerà comunque vigilare per verificare che queste buone norme ministeriali
vengano effettivamente e puntualmente applicate dai Dirigenti scolastici e dai
Direttori regionali. In caso contrario, sarebbe opportuno che i genitori, prima
di agire giudizialmente, segnalino i casi di violazione al Ministero e, se lo
ritengono opportuno, anche alla FISH, nella speranza che i problemi possano
essere risolti senza necessità di contenzioso.
Roma 10 marzo 2003.
Salvatore Nocera
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