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Illegittima la sanzione del Comune al disabile per violazione della Ztl

Altalex, 8 settembre 2006. Nota a cura del Dott. Enzo Benincasa e dell'Avv. Stenio Benincasa)

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Il Giudice di Pace di Arezzo ha sentenziato che il Codice della Strada (art. 381 http://www.altalex.com/index.php?idnot=34645#articolo381 del Regolamento di attuazione) attribuisce al disabile, munito di autorizzazione dal proprio comune di residenza, il diritto di circolare nelle zone soggette alla limitazione del traffico, cosiddette Ztl, diritto che non è vincolato ad uno specifico veicolo, ed è valido su tutto il territorio nazionale.
Tale autorizzazione agisce in deroga al punto /b/ -primo comma- e nono comma dell’art. 7 C.d.S.
http://www.altalex.com/index.php?idnot=34122#articolo7 il quale prevede la facoltà per le Amministrazioni Comunali di limitare la circolazione dei veicoli in determinate zone cittadine per “/accertate e motivate esigenze/” elencata nello stesso articolo.
La decisione in questione nasce dal caso di un disabile (/rectius/: dal padre del medesimo che conduceva in auto il ragazzo) il quale, munito di un regolare permesso di circolazione rilasciato dal proprio Comune di
residenza (Lanciano), si è recato con l’auto presso il Comune di Arezzo, ed ha attraversato la Ztl.
A seguito della ripresa della targa del veicolo da parte della video-camera all’ingresso della Ztl è stata successivamente irrogata la sanzione.
Il disabile ha fatto ricorso al Prefetto di Arezzo, il quale, tuttavia, ha respinto il medesimo asserendo la violazione di “/procedure previste ed indicate nella segnaletica/”.
Il successivo ricorso al Giudice di Pace di Arezzo, invece, ha dato l’esito sopra descritto.
Detta Sentenza pare particolarmente importante in quanto evidenzia che sono illegittimi tutti i regolamenti del Comune, anche se contenuti in apposita Ordinanza comunale richiamata nella segnaletica di accesso alle
Zone a Traffico Limitato, i quali prevedano una preventiva autorizzazione specifica per l’accesso alla Ztl a chi è già in possesso di una autorizzazione, in quanto disabile, rilasciata dal Comune di residenza.
Detta Sentenza, in sostanza, avvalora la piena validità di un’autorizzazione che è connessa alle condizioni della persona, e dunque vieta i particolarismi autorizzativi comunali.

massima:
“/nel caso che il Comune, in base alle risultanze successive di apparecchiature di video-controllo degli accessi alla Ztl, invii la sanzione al presunto violatore, quest’ultimo ben può esibire, anche solo nel giudizio di opposizione, l’autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza in quanto disabile, con conseguente annullamento della sanzione./
/La suddetta autorizzazione esclude del tutto la necessità di una ulteriore autorizzazione specifica alla circolazione da parte di altro Comune, seppur regolamentata a mezzo di apposita Ordinanza comunale, in
quanto è valida su tutto il territorio nazionale./
/Non costituisce, pertanto, valida eccezione da parte del Comune di transito quella per cui il disabile avrebbe dovuto richiedere, specificamente, anche in via semplificata, l’autorizzazione anche del detto Comune, in quanto detta pretesa contrasta col diritto sancito dal Codice della Strada, e concretizzato nella autorizzazione di cui il disabile è già in possesso.”

I Disabili, alla luce di questo precedente giurisprudenziale, si spera potranno avere in futuro sonni più tranquilli!


*Giudice di Pace*

*Arezzo*

*Sentenza 27 giugno 2006*

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Giudice di Pace di Arezzo, dottor Rodolfo Pieschi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 115/06 del R.G., promossa, con ricorso, da XXXXX, che si difende in proprio ex Art. 82 C.p.C.,

RICORRENTE

contro

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO - PREFETTO di Arezzo

RESISTENTE

OGGETTO: Opposizione a Decreto-ingiunzione del Prefetto, che ha confermato una sanzione amministrativa.

CONCLUSIONI:

Il ricorrente chiede l'annullamento delle contravvenzioni.

Il resistente Prefetto di Arezzo ha delegato il Comune di Arezzo alla tutela in sede giudiziaria, in relazione al presente procedimento, ex Art. 205, 3 ° comma D.Lg.vo n. 285 del 30.04.1992.

*SVOLGIMENTO DELLA CAUSA*

Con ricorso depositato il 16.01.2006 ed all'udienza del 27.06.2006 il sig. xxxxx esponeva che il giorno 18.12.04, con vettura di sua proprietà, venuto ad Arezzo dalla sua residenza di Lanciano (Chieti),
entrava in ZTL (via Guido Monaco) in orario non consentito (h. 10,16 e 10,20), ma, in tale occasione, era in possesso di autorizzazione, in quanto aveva quale trasportato il figlio, di anni 13, riconosciuto disabile. L'auto aveva il contrassegno invalidi n. 939 del 29.9.2003. Notificati al sig. xxxxxx n.2 addebiti di infrazione all'Art. 7 cod. d. str., il ricorrente si opponeva di fronte al Prefetto di Arezzo, che confermava però le infrazioni con proprio Decreto-Ordinanza poiché, secondo l'Ente, il conducente non aveva attivato "le procedure previste ed indicate nella segnaletica".

Avverso il Decreto lo stesso si rivolgeva a questo Giudice di Pace.

All'udienza del 27.06.2006, si costituiva il Comune di Arezzo, a seguito della predetta delega, chiedendo invece la conferma dei verbali di accertamento (e del conseguente Decreto prefettizio ), poiché, secondo
l'Amministrazione Locale, il possesso di permesso per portatori di handicap non costituisce deroga alla norma violata. Il Comune - si legge in comparsa di costituzione e risposta - ha infatti messo in opera una
serie di facilitazioni per mettere in condizione le persone con limitate capacità motorie di non risentire delle barriere di accesso al centro storico. L'Ente ha scritto ai portatori di handicap residenti nel Comune
di Arezzo, ha inserito apposita segnaletica con le procedure per l'autorizzazione all'accesso ed ha provveduto all'indicazione di apposito numero verde. Stanti tali iniziative, il Comune escludeva la possibilità di una "sanatoria a posteriori" che lascia spazio ad abusi "in modo troppo marcato". Concludeva pertanto per la reiezione del ricorso.

All'udienza, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione, questo giudicante pronunciava dispositivo di sentenza, riservandosi sulle motivazioni.

*MOTIVI DELLA SENTENZA*

Si da atto, innanzi tutto, della legittimità della comparsa di costituzione e risposta del Comune di Arezzo, ai sensi dell'Art. 205 L. n. 214 del 1.8.2003 (Nuovo Codice della strada) che prevede, da parte del Prefetto, la delega della tutela giudizi aria all'Amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, nei giudizi di opposizione alle Ordinanze-Ingiunzioni di pagamento emesse dal Prefetto, a seguito di ricorso ex Art. 203 cod. d. str.

La Prefettura di Arezzo ha emanato, dopo la citata normativa, il Decreto n. D/14/03D-Area IV del 15.10.2003, con delega al Comune a rappresentare l'Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo.

Risulta in atti una copia di "concessione parcheggio invalidi" da parte del Comune di Lanciano, con scadenza 29.9.2008. Nel caso di specie il sig. xxxxx (conducente) aveva con sé il figlio disabile ed il suo status gli consentiva detti accessi, poiché poteva fruire delle agevolazioni previste dall'Art.188 cod. d. str., in primis la circolazione nelle zone soggette a limitazione di traffico.

Dalla lettura dell'Art. 381/2° comma, 3° periodo del Reg. di attuazione al codice della strada (D.P.R. n. 495/92), emerge con chiarezza che il permesso di circolazione di veicoli a servizio di invalidi con deficit
deambulatorio non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha validità su tutto il territorio nazionale. La verifica fatta anche a posteriori, con utilizzo di strumenti di rilevamento e controllo, negli accessi in ZTL,
della titolarità del permesso in capo a chi si assume trasportato nel veicolo, incombe sull'Ente, ed è onere dello stesso operare in concreto, assumendo le iniziative utili ad evitare abusi. L'osservazione del
Comune che un cittadino, nelle condizioni sopra esposte, deve richiedere preventiva autorizzazione ad accedere alla ZTL comunicando la targa del veicolo, non appare conforme alle norme del vigente cod. d. str., che riservano libertà di accesso nelle ZZ.TT.LL. ai veicoli con portatori di handicap.

Pertanto, la circostanza che si esegua un controllo di possibili accessi abusivi mediante un sistema di videocontrollo automatizzato non può comportare una riduzione del diritto di libera locomozione ai soggetti
portatori di handicap. La possibilità di libero accesso deve così essere garantita solo esibendo il permesso-concessione per invalidi. Appare pertanto pur sempre giustificabile la condotta del Comune, che notifica
il verbale al proprietario di un veicolo non riconoscibile dal sistema di videocontrollo come veicolo trasportante un soggetto invalido, proprio perché detta circostanza non è altrimenti riscontrabile dal
Comune se non in un momento successivo, e cioè in sede di ricorso in opposizione al verbale di contestazione. Ciò rende pertanto necessaria una attività da parte del ricorrente, volta all'accertamento
giurisdizionale del suo diritto di accesso, attività svolta dal sig. xxxxxx, che tra, l'altro, avendo la residenza a Lanciano (Chieti), non è risultato destinatario di avvisi da parte del Comune di Arezzo.

*P.Q.M.*

*Il Giudice di Pace, decidendo sul ricorso di xxx avverso il Decreto-Ordinanza del Prefetto di Arezzo n. 780/781/05 - Area IV - del 12.9.05, ANNULLA il Decreto sopra indicato, disponendo, conseguentemente
l'annullamento dei verbali nn. 44800/04 e yyyyyyyyy.*

*NULLA per le spese di lite.*

Così deciso ad Arezzo il 27 giugno 2006.