Riprendiamo la battaglia iniziata da
Mario Tortello incoraggiati dal caso di Sara di Quartu Sant'Elena (CA) con un'azione
allargata a nuove forze sociali per una definitiva modifica della norma gravemente
discriminatoria negli esami di licenza di scuola media
(torna all'indice informazioni)
"Al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo scolastico di cui alla
legge 20.1.1999, n. 9 e dell'obbligo formativo di cui alla legge 17.5.1999,
n. 144, il Consiglio di classe delibera se ammettere o meno agli esami di licenza
media gli alunni in situazione di handicap che possono anche svolgere prove
differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla
base del percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute
nell'art. 318 del D.L.vo 16.4.1994, n. 297. Tali prove devono essere idonee
a valutare l'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento
iniziale. Ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI,
il Consiglio di classe può decidere che l'alunno ripeta la classe o che sia
comunque ammesso agli esami di licenza, al solo fine del rilascio di un attestato
di credito formativo. Tale attestato è titolo per la iscrizione e la frequenza
delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi
da valere anche per percorsi integrati" (O.M. n. 90 del 21 maggio 2001, art.
11, comma 12).
IL CASO DI SARA LE SUE ESTENSIONI E LE SUE CONSEGUENZE
La senatrice Acciarini, su sollecitazione del nostro Comitato, ha presentato
due interrogazioni parlamentari al Ministro dell'Istruzione, argomentando ampiamente
sulla norma, gravemente discriminatoria, nei confronti degli alunni disabili,
che possono concludere gli esami di licenza media solo con il "rilascio di un
attestato di credito formativo" (1). In particolare richiedeva che in ogni caso
fosse effettuato un monitoraggio per sapere quanti sono gli alunni che sono
costretti a utilizzare tale possibilità al termine della scuola media.
La sottosegretaria Aprea ha risposto solo alla prima interrogazione, nei modi
che si dirà di seguito; ma nessuna risposta è pervenuta alla seconda interrogazione
in cui si insisteva in particolare sulla necessità di un monitoraggio: solo
un cenno imbarazzato, in privato, sulla non conoscenza di tali dati, mentre
già in precedenza la senatrice aveva raccomandato al Governo "una rapida
soluzione del problema, anche allo scopo di prevenire i prevedibili ricorsi
in sede giurisdizionale delle famiglie interessate".
La seconda interrogazione della senatrice, a cui non si è data risposta, porta
la data del 25 febbraio 2003. Pochi mesi dopo, nel giugno 2003, scoppia il caso
di Sara (il nome è fittizio), allieva disabile che, presso la scuola media Satta-Porcu
di Quartu Sant'Elena, in provincia di Cagliari, agli esami di licenza viene
giudicata dalla Commissione in grado di ricevere soltanto "un attestato di credito
formativo", in luogo del regolare diploma.
Grave è lo sconcerto della famiglia che oppone i risultati della figlia che
avrebbe raggiunto gli obiettivi di un piano educativo individualizzato, particolarmente
adattato e curato, in tutti gli anni precedenti di scuola, anche con l'aiuto
della famiglia ("comunicazione facilitata a scelta multipla"). In questo caso,
e in queste circostanze, la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto decidere
per il rilascio di un attestato regolare di licenza di scuola media.
Fortunosamente la famiglia ha trovato piena solidarietà e fattivo impegno nell'Associazione
Bambini Cerebrolesi (ABC) e nel suo presidente Marco Espa, che hanno mobilitato
in vari modi l'opinione pubblica e, nella ricerca dei rimedi più incisivi, hanno
sollecitato le autorità competenti.
Riportiamo, in particolare, queste dichiarazioni di Marco Espa:
"E' stato già inoltrato un esposto con richiesta di ispezione sulla vicenda
al Ministro dell'Istruzione Letizia Moratti, al Sottosegretario Valentina Aprea
e al Direttore generale regionale della Sardegna Armando Pietrella. Siamo molto
determinati, i nostri avvocati sono pronti, andremo avanti fino in fondo, coinvolgeremo
i Parlamentari, procederemo con un ricorso al TAR se sarà necessario, perché
vogliamo far luce sulla questione, per Sara e per tutti i bambini e ragazzi
italiani in situazione di handicap grave che hanno affrontato queste umiliazioni".
Sono molto importanti queste dichiarazioni. In effetti la soluzione
del caso è avvenuta in seguito al ricorso della famiglia al Direttore scolastico
regionale che ha disposto un'ispezione e, verificata la manifesta contraddittorietà
di motivazione finale rispetto all'esito verbalizzato delle prove, ha obbligato
la Commissione a riunirsi per sanare un manifesto vizio di legittimità amministrativa
di eccesso di potere.
Si tratta di un caso importante di "autotutela" che la pubblica amministrazione
può mettere in atto, per la sussistenza di uno specifico interesse pubblico
alla eliminazione di un atto illegittimo, ponendo termine, in questo caso, a
una situazione di disagio o di discredito della pubblica amministrazione stessa.
Ma l'impegno generoso del presidente dell'Associazione ABC "per Sara e per
tutti i bambini e ragazzi italiani in situazione di handicap grave che hanno
affrontato queste umiliazioni", ci induce a un doppio riconoscente apprezzamento,
per quanto è stato fatto per Sara e per quanto impegno ci si propone di impiegare
per tutti gli altri ragazzi.
D'altra parte, questa stretta connessione, fra il caso singolo e l'estensione
ad altri soggetti ugualmente bisognosi, pare avvalorata anche da un principio
giuridico:
"Se l'Amministrazione si determina ad annullare d'ufficio un atto su sollecitazione
dell'interessato, non può sottrarsi all'obbligo di adottare lo stesso provvedimento
nei confronti di altro soggetto, che assume di essere nelle stesse condizioni
del primo, senza indicare adeguatamente le ragioni che la inducono ad un diverso
comportamento" (Cons. Stato 29 luglio 1959, n. 793).
Inoltre la stessa norma, gravemente discriminatoria nei confronti degli allievi
disabili (introdotta con l'ordinanza n. 90 del 21 maggio 2001), in seguito al
procedimento giuridico nel caso di Sara, risulta gravemente intaccata e "invalidata":
già estremamente vaga nelle sue condizioni di applicabilità, è stata di fatto
sottoposta alla prima importante "interpretazione ufficiale".
D'ora in poi, per le Commissioni di esame, sarà più difficile valutare separatamente
il "mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI", mentre l'accento
dovrà cadere sul "valutare l'allievo in rapporto alle sue potenzialità e
ai livelli di apprendimento iniziale".
Dopo anni di tentativi e di delusioni, ora finalmente, nel caso di Sara
e nei procedimenti attuati, scorgiamo uno "spiraglio anche ufficiale" per riprendere,
insieme a chi è riuscito in un caso emblematico, la battaglia decisiva, iniziata
già da Mario Tortello, per la soppressione o la profonda modifica della norma
gravemente discriminatoria per gli alunni in situazione di handicap e per i
loro familiari.
La fiducia in un esito positivo, oltre che sul buon esito del caso di Sara,
in base ai motivi sollevati, poggia anche su una serie di altre motivazioni
che abbiamo raccolto in questi anni, anche con il contributo di esperti, e che
rafforzano il quadro giuridico, pedagogico e sociale:
LE MOTIVAZIONI PER IL SUPERAMENTO DELLA NORMA DISCRIMINATORIA
In cinque numeri di "Handicap & Scuola" (2) abbiamo sviluppato varie motivazioni
a sostegno di un superamento decisivo della norma introdotta con l'O.M. n. 90,
insieme al parere di esperti e alle iniziative politiche (lettere al Ministero,
interrogazioni parlamentari). In particolare abbiamo riportato nel numero 105
della rivista ("Dossier: Esami di licenza di scuola media") l'aggiornamento
di "Orientamenti e proposte sperimentate per le prove scritte e orali degli
esami secondo tre livelli di gravità degli alunni disabili".
Per quanto riguarda le motivazioni di critica alla norma, dobbiamo iniziare
da un momento particolarmente doloroso per il nostro Comitato. Mario Tortello,
di ritorno dall'Osservatorio nazionale in cui la maggioranza avallò purtroppo
un parere positivo sulla nuova normativa, scriveva con amarezza (3):
"Le nuove norme relative alla certificazione degli esiti delle prove di licenza
media sono, a nostro avviso, gravemente lesive dei diritti di allieve e allievi
in situazione di handicap. Rimandiamo i lettori a un commento più approfondito,
auspicando che le scuole medie, nella loro autonomia, siano più sensibili ai
diritti fondamentali dei più deboli di quanto non lo sono stati gli uffici del
ministero".
Era il 5 giugno 2001. Purtroppo Mario non poté più scrivere l'annunciato "commento
più approfondito", perché ci lasciò dopo pochi giorni , il 12 giugno…
Riprendendo l'iniziativa, come impegno inderogabile, abbiamo esaminato e documentato
vari aspetti della discriminazione operata dalla norma.
Anzitutto si nega a molti disabili, dopo anni di partecipazione a tutte le attività
comuni della scuola, il diritto a un attestato regolare, alla pari dei compagni
di classe, e di accedere alle classi successive con una procedura non discriminante.
Ma tale discriminazione persiste per tutto il curricolo successivo: l'attestato
di credito formativo consente l'accesso alla scuola superiore ai soli fini del
riconoscimento di altri crediti formativi, ma questa espressione può pregiudicare,
per tutti gli anni scolastici futuri, la possibilità per l'allievo, inizialmente
non valutato secondo i criteri ordinari, di poter rientrare nel curricolo, anche
quando i risultati lo consentissero: possibilità che, nel rispetto dell'età
evolutiva, la normativa consente già dal 1991 (Marisa Pavone) . (4)
Ma abbiamo denunciato anche un'altra grave discriminazione, segnalata dagli
stessi genitori che recatisi agli Uffici del lavoro hanno avuto un'amara sorpresa:
l'attestato di credito formativo consente l'iscrizione solo nelle liste dei
soggetti con certificato di scuola elementare, mentre i disabili con tale attestato
saranno sempre esclusi dall'assunzione e dai concorsi presso gli Enti pubblici,
in quanto questi richiedono per legge il possesso del diploma di scuola
media.
Non si comprende come il Ministero, in risposta a una nostra lettera e alla
prima interrogazione parlamentare della senatrice Acciarini, abbia potuto minimizzare
o ignorare queste conseguenze, difendendo la nuova normativa, addirittura come
"un'occasione in più e quasi un vantaggio" per il proseguimento nella frequenza
delle scuole superiori.
Ma insieme il Ministero scopre le sue carte e afferma: "D'altra parte, occorre
tener presente che il diploma di licenza media si consegue al termine di
un esame di Stato e che ad esso, stante il vigente sistema del valore legale
dei titoli di studio, sono connessi specifici contenuti formativi" (5).
A questa grave affermazione occorre argomentare con le parole di esperti:
"Per quel che riguarda la valutazione del raggiungimento degli obiettivi educativi
e di apprendimento, la normativa distingue nettamente da un lato la scuola
elementare e la scuola media, dall'altro la scuola secondaria di secondo
grado: solo nel caso di quest'ultima l'acquisizione del titolo di studio è legata
al raggiungimento di livelli di apprendimento standard determinabili con l'esame
di Stato. Nella scuola elementare e nella scuola media di primo grado, invece,
la valutazione deve essere effettuata per ognuno degli alunni sulla base delle
proprie effettive capacità: essa non deve avvenire tenendo in considerazione
i rapporti reciproci tra le prestazioni degli allievi né un'ipotetica 'media'
dei risultati ottenuti da tutti gli alunni, ma, al contrario, deve tener conto
della situazione di partenza di ciascuno e dei suoi possibili progressi misurati
in relazione solo a se stesso, delle potenzialità intellettive effettive di
ognuno e dei limiti dettati dalla situazione personale e generale dell'allievo,
i suoi ritmi di apprendimento, e così via" (6).
Le norme precedenti già garantivano adeguatamente i diritti e i doveri degli
alunni in situazione di handicap, mentre le attuali norme comportano serie difficoltà
per gli insegnanti, in quanto risultano ridondanti nella loro applicazione e
di difficile applicazione data l'ampia discrezionalità di interpretazione. E'
stato anche osservato che la recente disposizione potrebbe indirettamente suscitare
effetti di disimpegno presso i docenti delle classi terminali di scuola media,
i quali potrebbero aprioristicamente preferire, per i propri studenti disabili,
la scelta "restrittiva" dell'attestato di credito formativo piuttosto che quella
"impegnativa" del diploma di licenza media (Marisa Pavone) (4).
LAVORARE INSIEME
L'importante traguardo, civile e giuridico, raggiunto nel caso di Sara ci ha
incoraggiato a contattare direttamente l'Associazione ABC, nella persona del
suo Presidente, per un doveroso apprezzamento del lavoro svolto, dei risultati
ottenuti e dell'impegno manifestato per proseguire un'azione a favore di tutti
gli alunni in situazione di handicap. In particolare abbiamo proposto di mettere
in comune il patrimonio culturale, acquisito dalle nostre due Associazioni nel
problema specifico, in vista di un impegno comune.
Abbiamo documentato all'Associazione ABC il materiale prodotto in questi anni,
a cominciare dal primo intervento di Mario Tortello, mentre in questo stesso
scritto abbiamo riassunto i punti principali.
Siamo particolarmente lieti della risposta positiva per un'azione comune che
ci è pervenuta, ne apprezziamo l'importante significato, mentre vogliamo sottolinearne
la tempestività, in vista degli interventi che è opportuno intraprendere prima
dell'emanazione della nuova ordinanza ministeriale sugli scrutini e gli esami,
che è prevista nel mese di maggio.
Nella progettazione degli interventi si sono dimostrati finora efficaci quelli
in sede governativa e parlamentare, ma anche il coinvolgimento dell'opinione
pubblica, come nel caso di Sara, ha svolto un ruolo fondamentale.
In modo specifico, è opportuno approfondire preliminarmente le proposte da avanzare
in merito alla norma dell'ordinanza n. 90: ci sembra opportuna e realistica
la proposta avanzata da Marisa Pavone: fermo restando il diritto dell'alunno
disabile al diploma di licenza media, esplicitare e attestare il credito formativo
conseguito può rappresentare un "prezioso corredo" al diploma stesso, anche
in vista dell'orientamento scolastico
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(1) "Handicap & Scuola" n. 104, luglio-agosto 2002, pp. 11-12.
(2) "Handicap & Scuola" n. 98, luglio-agosto 2001, p. 1; n. 103, maggio-giugno
2002, p. 2; n. 104, luglio-agosto 2002, p.11-13; n. 105, settembre-ottobre 2002,
pp. 3-17; n. 109, maggio-giugno 2003, pp. 5-6.
(3) MARIO TORTELLO, Licenza Media: novità inaccettabili, "Handicap & Scuola"
n. 98, luglio-agosto 2001, p. 1.
(4) MARISA PAVONE, Editoriale, "Handicap & Scuola" n. 105, settembre-ottobre
202, pp.4-5.
"Handicap & Scuola" n. 104. luglio-agosto 2002, pp. 11-12.
MARIO MARTINELLI (a cura di), In difesa del diritto dei disabili al diploma
di scuola media, "Handicap &
Scuola" n. 105, settembre-ottobre 202, pp. 6-7.
Estratto da "Handicap & Scuola" n. 112, novembre-dicembre 2003
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