Sembra che le chiarificazioni in materia di permessi
lavorativi non abbiano mai fine. Come si ricorderà (HandyLex ne
ha dato ampia divulgazione), il Ministero del Lavoro ha espresso, purtroppo
solo in tempi recenti, un parere nel quale sosteneva, forte di una direttiva
comunitaria recepita anche in Italia, che i permessi lavorativi previsti
dall'articolo 33 della Legge 104/1992 non devono incidere negativamente
sulla maturazione della tredicesima mensilità e delle ferie.
Fino ad oggi i principali istituti previdenziali (INPS e INPDAP) non
avevano fatta propria questa indicazione.
Mentre ancora dall'INPDAP (dipendenti pubblici) non giunge alcuna precisazione,
l'INPS, con proprio messaggio n. 013032 del 24 marzo 2005, ha affrontato
per la prima volta l'argomento. In verità aveva già espresso
un parere favorevole, ma era limitato solo ai propri dipendenti. Ora,
il messaggio del 24 marzo riguarda invece tutti gli assicurati.
L'INPS in premessa riporta, a nostro avviso in modo non corretto, il parere
del Ministero del Lavoro: "Il Ministero ritiene in sostanza che sia
la quota di tredicesima mensilità che la quota inerente alle ferie
relative ai permessi goduti ai sensi della legge 104/92, debbano essere
corrisposti ai fruitori dei permessi stessi."
In realtà il Ministero mai si è riferito a formule di corresponsione
e di retribuzione, ma ha affermato un'indicazione generale ma perentoria:
come già detto, la fruizione dei permessi non può incidere
negativamente sulla maturazione di ferie e tredicesima mensilità.
La premessa dell'INPS è tuttavia funzionale a ciò che esprime
di seguito e cioè che la quota parte della tredicesima mensilità
è già compresa nell'indennità giornaliera (o oraria)
che viene corrisposta dall'Istituto ai lavoratori che fruiscono dei permessi
lavorativi. Pertanto tale quota non deve essere corrisposta dal datore
di lavoro.
Per quanto riguarda invece le ferie, l'INPS precisa che la questione
non è di propria pertinenza, in quanto la regolamentazione delle
ferie si trova all'interno dei singoli contratti collettivi di lavoro.
Sugli stessi aspetti si è pronunciato anche il Dipartimento Funzione
Pubblica (nota dell'8 marzo 2005), organo di riferimento per i dipendenti
delle Pubbliche Amministrazioni, forte di un parere dell'Avvocatura dello
stato.
Nemmeno il Dipartimento affronta la questione della maturazione delle
ferie per chi fruisce dei permessi lavorativi per l'assistenza di un familiare
con handicap grave. Si limita a precisare, e ad invitare le singole Amministrazioni
a rendere omogeneo l'indirizzo, che i permessi lavorativi non debbono
incidere negativamente sulla maturazione della tredicesima mensilità.
5 aprile 2005
Carlo Giacobini
Responsabile del Centro per la documentazione legislativa Unione Italiana
Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale
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Il messaggio INPS
Messaggio INPS, 24 marzo 2005, n. 013032
"Permessi ai sensi della legge 104/92. Riflessi su gratifica natalizia
e ferie per i lavoratori assicurati."
A seguito di un parere (contenuto in una lettera indirizzata ad una associazione
di categoria) espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
e del conseguente messaggio n. 36370 del 10.11.2004 della Direzione Centrale
per le Risorse Umane, riferito a problematiche contrattuali specifiche
relative ai dipendenti INPS - e quindi valido pertanto soltanto per gli
stessi - sono pervenute numerose richieste da parte di alcune Sedi periferiche
e da Aziende private circa l'applicabilità di quanto in essi contenuto.
Il Ministero ritiene in sostanza che sia la quota di tredicesima mensilità
che la quota inerente alle ferie relative ai permessi goduti ai sensi
della legge 104/92, debbano essere corrisposti ai fruitori dei permessi
stessi.
Al riguardo la scrivente Direzione rammenta, per quanto riguarda i lavoratori
assicurati beneficiari dei permessi di cui alla legge 104/92 citata (e
cioè quelli del settore privato per i quali è dovuta la
contribuzione di maternità), che per gli stessi la quota di 13°
mensilità (o altre mensilità aggiuntive) è già
inclusa nella retribuzione giornaliera da prendere a riferimento ed è
pertanto già corrisposta a carico dell'Istituto (v. circ. n. 80/1995,
par. 4, che rinvia, per quanto di interesse, alle circolari n. 134371
AGO del 2.4.1981 e n. 134378 AGO del 31.8.1981).
Infatti su specifico quesito posto al competente Ministero è stato
chiarito e condiviso dallo stesso che, per effetto del rinvio ai c.d.
"permessi per allattamento", sia la quota di gratifica natalizia
sia la quota di altre mensilità aggiuntive debbano considerarsi
elementi della retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle
indennità di che trattasi.
Il richiamo all'art. 7 della legge 1204/71 (ora art. 34, comma 5 del D.Lgs.
n. 151/2001) va inteso, quindi, nel senso che da parte del datore di lavoro
non è dovuta la corresponsione della quota relativa alla gratifica
natalizia (o altre mensilità) in quanto già compresa nell'indennità
erogata dall'INPS.
Per quanto riguarda il problema delle ferie l'Istituto ritiene che lo
stesso esuli dalla propria competenza, trattandosi di un istituto contrattuale
la cui disciplina è lasciata alle singole contrattazioni collettive
di categoria.
Il Direttore Centrale
f.to Ziccheddu
La nota del Dipartimento Funzione Pubblica
Nota circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 8 marzo 2005
"Permessi retribuiti di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della legge
n. 104/1992"
Numerose richieste di chiarimenti pervengono in ordine all'incidenza
o meno, sulla 13a mensilità, dei permessi retribuiti di cui all'art.
33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate).
Sull'argomento che più volte è stato oggetto di incertezze
sul piano applicativo, si è ritenuto opportuno, in attesa che la
materia venga disciplinata in sede contrattuale, l'intervento da parte
di questo Dipartimento al fine di fornire alle amministrazioni un indirizzo
univoco allo scopo di evitare situazioni di discriminazione tra dipendenti
pubblici che usufruiscono del medesimo beneficio.
Con specifico riferimento al lavoro pubblico si ritiene pertanto utile
precisare quanto segue.
Come già accennato in premessa, il punto nodale della questione
riguarda l'incidenza o meno sul calcolo dei ratei della tredicesima mensilità
dei permessi retribuiti di cui all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge
n. 104/1992, che prevedono per i soggetti disabili, nonché per
i familiari che li assistono, due ore di permesso al giorno o tre giorni
di permesso al mese. La rilevanza della questione ha reso necessario da
parte di questo Dipartimento, il ricorso all'Avvocatura Generale dello
Stato, per l'acquisizione di un apposito parere.
Il predetto organo, con nota n. 142615 del 2 novembre 2004, nell'esprimersi
in merito alla problematica, è giunto alla conclusione che "...
vista la ratio di tutela e protezione della normativa in esame a favore
di soggetti particolarmente deboli, tra cui i lavoratori familiari di
persone portatrici di handicap, e vista l'evidente finalità sociale
delle disposizioni esaminate, non si può non interpretare la normativa
in esame, nel senso che la tredicesima mensilità non subisce decurtazioni
o riduzioni nell'ipotesi nella quale un lavoratore scelga di fruire dei
permessi disposti dai commi 2 e 3 del citato articolo 33.
Del resto, analoga disciplina è direttamente seguita dal legislatore
in casi analoghi, come nell'ipotesi di periodi di assenza per malattia
ed infortunio, per gravidanza e puerperio e nel caso di congedo matrimoniale".
Alla luce di quanto sopra rappresentato e in aderenza al parere dell'Avvocatura
Generale dello Stato, lo scrivente Dipartimento ritiene di poter affermare
che la fruizione dei permessi retribuiti, di cui all'articolo 33, commi
2 e 3, della legge n. 104 del 1992, non comporta alcuna riduzione sulla
tredicesima mensilità.