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Legge 1 agosto 2003, n. 207,
Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni G.U. n. 182 del 7 agosto 2003 (torna all'indice informazioni) Art. 1. (Sospensione condizionata dell'esecuzione della
parte finale della pena detentiva) 2. La sospensione dell'esecuzione della pena puo' essere disposta una sola volta, tenendo conto della pena determinata ai sensi dell'articolo 663 del codice di procedura penale, decurtata della parte di pena per la quale e' stato concesso il beneficio della liberazione anticipata ai sensi dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. 3. La sospensione non si applica: a) quando la pena e' conseguente alla condanna per i reati indicati dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale nonche' dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; b) nei confronti di chi sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale; c) nei confronti di chi sia stato sottoposto al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge; d) quando la persona condannata e' stata ammessa alle misure alternative alla detenzione; e) quando vi sia stata rinuncia dell'interessato.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 69-bis, commi 1, 3 e 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. 3. Il magistrato di sorveglianza puo' chiedere alle autorita' competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno. 4. Dell'applicazione della misura di cui all'articolo 1 e' data immediata comunicazione all'autorita' di polizia competente, che vigila sull'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 4 e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione. 5. La sospensione dell'esecuzione della pena puo' essere revocata se chi ne ha usufruito non ottempera, senza giustificato motivo, alle prescrizioni di cui all'articolo 4 o commette, entro cinque anni dalla sua applicazione, un delitto non colposo per il quale riporti una condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi. 6. Il tribunale di sorveglianza provvede sulla revoca della misura di cui all'articolo 1 ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. 7. In caso di revoca il tribunale di sorveglianza determina la residua pena detentiva da eseguire, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il periodo di sospensione dell'esecuzione della pena. 8. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 51-bis e 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. 9. Trascorso il termine di cui al comma 5 la pena e' estinta.
2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354. 3. Con il provvedimento che dispone la sospensione dell'esecuzione della pena, salvo specifica autorizzazione del magistrato di sorveglianza in relazione ad esigenze familiari o lavorative, e' disposto, per il periodo corrispondente alla pena la cui esecuzione e' stata sospesa, nei confronti del condannato il divieto di espatrio, con tutte le misure necessarie per impedire l'utilizzazione del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio.
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