Il volontariato
di promozione e tutela dei diritti*
Giovanni Nervo, Presidente onorario Fondazione Zancan, Padova
in APPUNTI sulle politiche sociali, n.
3(152)-2004
(indice informazioni)
Di tutte le funzioni del volontariato, il documento,
prende in considerazione, quella che in inglese si definisce advocacy,
traducibile in lingua italiana come “promozione e tutela dei diritti”,
naturalmente in favore dei soggetti deboli, perché quelli forti tutelano
da sé i loro diritti senza bisogno del volontariato.
(…) Per promozione dei diritti intendiamo la sollecitazione al sistema
giuridico a evolversi per rispondere alle necessità emergenti, e per tutela
dei diritti intendiamo l’azione per l’applicazione effettiva del sistema
di protezione esistente ai casi concreti.
Per quali motivi il volontariato è chiamato a svolgere anche un ruolo
di promozione e tutela dei diritti
Il volontariato è chiamato a svolgere il ruolo di promozione e tutela
dei diritti, accanto ad altri ruoli che possono essere definiti “tradizionali”
(anticipazione delle risposte ai bisogni emergenti, integrazione ai servizi
esistenti, promozione della cultura di solidarietà), perché la promozione
e la tutela dei diritti è nella stessa natura del volontariato, che si
pone come principio fondamentale la centralità della persona: perciò non
può prescindere dalla promozione e tutela dei diritti della persona.
Nel campo della sanità e degli altri servizi del welfare è noto che esiste
una forte differenza di potere fra consumatore e produttore, il quale
normalmente prevale in quanto informato e posto in posizione di netta
superiorità oggettiva. Il malato, soprattutto se cronico, il disabile,
il povero, il carcerato, il nomade, il tossicodipendente (che rappresentano
categorie deboli almeno sotto determinati profili) sono spesso costretti
a subire le scelte che per loro vengono fatte da chi teoricamente sarebbe
addetto al loro servizio. Coloro che sono costretti a risiedere in un’istituzione
sono ulteriormente svantaggiati, e la loro condizione d’inferiorità è
ancora più pesante.
Le associazioni di volontariato possono e devono farsi portavoce degli
interessi di queste minoranze, che contano poco in termini di voti. Molte
persone appartenenti alle categorie deboli non sono in grado di conoscere
né di accedere agli uffici pubblici e privati costituiti in difesa dei
cittadini. E’ un dovere di giustizia informare e accompagnare queste persone
all’ufficio appositamente costituito per rispondere alle loro necessità,
affinché possano usufruire di tutte le previdenze di legge. Nonostante
il panorama degli enti e delle organizzazioni sia abbastanza vasto e i
loro uffici siano numerosi, resta pur sempre scoperto dalla loro tutela
un vasto numero di persone appartenenti alle categorie deboli, con le
quali il volontariato ha rapporti più frequenti.
Disponibilità del volontariato ad assumere il ruolo di promozione e
di tutela dei diritti
Sulla disponibilità del volontariato ad assumere il ruolo di promozione
e tutela dei diritti ci sono delle difficoltà.
Oltre all’insufficiente consapevolezza del ruolo e all’insufficiente maturazione
sociale e politica, sembra prevalere la difficoltà di diventare controparte
delle istituzioni e contrapporsi ad esse per tutelare i diritti dei soggetti
deboli, e poi trovarsi a dover collaborare con esse nel servizio.
Finché il volontariato assolve la funzione di “tappabuchi”, viene generalmente
ben accettato da tutti, ma all’assunzione del ruolo di tutela dei diritti
può corrispondere un aspetto negativo nei rapporti con la direzione del
servizio o con gli operatori; quando si denuncia una violazione di diritti
dovuta a scelte organizzative, ad esempio a restrizioni di bilancio, la
direzione politica e tecnica del servizio stesso non potrà vedere di buon
occhio questi interventi del volontariato, e saranno possibili ritorsioni
sull’operatività del volontariato all’interno dei servizi. In tal caso
gli operatori, anch’essi colpiti dalle restrizioni di risorse, potranno
essere solidali con la denuncia del volontariato. Viceversa, quando la
segnalazione di disservizio ha come causa un errore o un’omissione di
un operatore, si rischia di deteriorare il rapporto tra operatore e volontario,
entrambi impegnati fianco a fianco sullo stesso problema. In un caso o
nell’altro occorre valutare con attenzione le conseguenze di una segnalazione
di disservizio, che per la sua importanza può mettere in forse la continuità
dell’azione resa dal volontariato a favore delle persone che ne hanno
più bisogno.
Non può essere però taciuta una violazione di legge che coinvolge il benessere
degli assistiti, in questo caso per lo più incapaci di difendersi da soli:
è dovere del volontariato denunciare i fatti, anche a costo di rompere
con l’istituzione e di andare a svolgere altrove il proprio servizio.
E’ necessario però non mitizzare il volontariato di tutela e riconoscerne
i limiti.
E’ una scelta di civiltà necessaria, ma non sostituisce la funzione e
la responsabilità delle istituzioni pubbliche di garantire a tutti i cittadini
i diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione.
Il volontariato, pertanto, deve promuovere la fiducia nelle istituzioni,
anche quando le stimola a funzionare meglio, e non deve caricarsi di eccessivi
compiti che non è in grado di assolvere.
In concreto, la funzione di promozione e tutela dei diritti non può limitarsi
a denunce, ma deve consistere anche nella proposta di buone prassi.
Il volontariato può creare uno stimolo al riconoscimento concreto della
dignità e dei diritti degli utenti dei servizi attraverso la sua testimonianza
improntata a questi valori. Concorre in questo modo a una maggiore umanizzazione
dei servizi, che però non è delegabile al volontariato perché è elemento
costitutivo della stessa professionalità degli operatori. Il volontariato
promuove la tutela dei diritti anche promovendo la cultura della solidarietà
e lo sviluppo delle reti informali di solidarietà di base.
Altra difficoltà può essere la mancanza di libertà sia di fronte al potere
economico sia di fronte al potere politico. Maggiore garanzia di libertà
c’è quando l’associazione riceve i fondi di cui ha bisogno prevalentemente
dalla comunità in cui opera, piuttosto che dall’istituzione pubblica.
Ciò richiede informazione precisa e costante sui bisogni che l’associazione
affronta e sulla sua azione, e trasparenza amministrativa, con informazioni
precise e periodiche sulle risorse ricevute e sull’uso che se ne è fatto.
Questo coinvolgimento della comunità è importante anche per ogni azione
di tutela dei diritti che il volontariato intenda intraprendere, perché
può contare sul suo peso politico: anche i volontari, i familiari, i loro
amici sono votanti alle elezioni. Se si ritiene utile e opportuno denunciare
disfunzioni nei servizi alla persona e violazioni di diritti, è necessario
farlo responsabilmente, evitando dichiarazioni astratte e forme ideologiche,
ma basando la propria azione su una seria e coscienziosa documentazione
e valutando le conseguenze della propria azione. E’ necessario conoscere
bene le leggi sul tema che si affronta e gli spazi di azione che esse
consentono.
Molte associazioni che hanno una storia di avanguardia possono perdere
lo spirito iniziale e non essere disponibili ad azioni di promozione e
tutela dei diritti perché non riescono a trasmettere ai nuovi volontari
lo spirito originario e perdono il contatto con le radici. E’ importante
perciò trasmettere e mantenere viva la conoscenza delle radici.
Una sede e un momento in cui il volontariato può esprimere la promozione
e la tutela dei diritti sono i vari collegamenti, le consulte, i tavoli
di consultazione (piani di zona, della salute ecc…). Le associazioni,
però, hanno difficoltà ad essere presenti per scarsità di persone qualificate
disponibili.
A questa esigenza dovrebbe rispondere la promozione e il coinvolgimento
di un volontario non di routine, ma di alto livello culturale e professionale.
Competenza, complementarietà, ambiti di intervento
Nella promozione e tutela dei diritti ci sono tre espressioni organizzative
diverse: associazioni di autotutela per i propri membri (familiari di
disabili, di malati mentali, di tossicodipendenti ecc.); associazioni
specialistiche che si dedicano esclusivamente alla tutela dei diritti
(Movimento dei cittadini, Comitato di difesa dei diritti degli assistiti
ecc.); promozione e tutela dei diritti come dimensione di tutto il volontariato.
Si ritiene che la promozione e tutela dei diritti non debba essere esclusiva
delle prime due forme, ma debba essere trasversale, cioè una dimensione
di tutto il volontariato.
Non tutte le associazioni devono fare la stessa cosa; ne derivano una
certa specializzazione di ruoli e una certa complementarietà reciproca
fra associazioni nelle quali la tutela dei diritti è la missione principale
e le altre associazioni che sono chiamate (anche) a sostenere l’azione
delle precedenti.
Tuttavia, in una dimensione matura civica e politica tutto il volontariato
si assume, oltre al compito di aiuto alla persona, anche quello della
promozione e tutela dei diritti, senza delegarlo totalmente alle associazioni
di volontariato specializzate, alle altre associazioni o ai partiti: questa
azione viene prevalentemente svolta all’interno della comunità locale.
Anche se si deve riconoscere che alcune associazioni specifiche di volontariato,che
svolgono un ruolo di nicchia, conseguono risultati rilevanti per le categorie
di persone (ad esempio particolari categorie di malati e disabili) di
cui si occupano, deve esserci un interessamento di tutto il volontariato
per far progredire il quadro politico generale all’interno del quale possono
fiorire i risultati particolari: ad esempio, una cattiva legge finanziaria
nazionale può pregiudicare la tutela di molti dei diritti esistenti e
impedire la promozione di quelli auspicabili. In molte associazioni si
rileva che fin dall’inizio è evidente la funzione di promozione dei diritti.
In altre questa funzione appare dopo che matura il dibattito interno sulle
cause delle disfunzioni alle quali l’associazione cerca di porre rimedio.
Il confronto con altre situazioni positive, nelle quali i problemi vengono
risolti, o meglio prevenuti sistematicamente, aiuta a comprendere l’utilità
di talune soluzioni economiche,giuridiche e sociali a livello generale.
Le associazioni che si pongono come compito specifico ed esclusivo la
tutela dei diritti possono dare un contributo a tutto il volontariato
perché sviluppi questa dimensione con l’informazione, la collaborazione
fra associazioni nelle azioni di tutela, lo stimolo ai collegamenti esistenti
rispettandone l’autonomia con momenti di riflessione comune. La rappresentanza
deve avere alcuni requisiti indispensabili: una credibilità riconosciuta,
la capacità di spogliarsi dello specifico e di vedere il problema in generale;
competenza, capacità di comprendere se la partecipazione è effettiva o
strumentale; un collegamento con la base di riferimento.
Il volontariato è impegnato anche nella promozione dei diritti che la
legge ancora non ha codificato.
Alla tutela dei diritti esistenti si può aggiungere come scopo del volontariato
quello di aprire nuove strade e nuove frontiere: ogni miglioramento della
norma implica l’intervento del legislatore, che si muove sulla base di
maggioranze parlamentari e di partiti. Per raggiungere questo ambizioso
obiettivo le associazioni di volontariato possono esercitare una funzione
di promozione rivolta agli organi di Governo, o alle assemblee elettive
nel loro insieme (da quelle nazionali a quelle regionali e locali), oppure
alle parti che li compongono. E’ opportuno che le associazioni non diventino
collaterali a questa o a quella parte: il fenomeno del volontariato è
diffuso far gli appartenenti a tutti i partiti. Quando poniamo alla base
il principio della centralità della persona, questo vale non solo per
gli utenti dei servizi, ma anche per gli operatori.
In questo momento c’è una situazione in cui la promozione e tutela dei
diritti degli utenti è strettamente legata a quella degli operatori: è
quella del terzo settore quando questi è produttore di servizi sulla base
di convenzioni con l’ente pubblico.
I meccanismi convenzionali del mercato che coinvolgono spesso sia le cooperative
sociali, sia gli enti pubblici con gli appalti dei servizi al minor costo
- trascurando di fatto gli elementi che dovrebbero garantire sia i diritti
dei cittadini a ricevere servizi validi, sia i diritti degli operatori
ad avere remunerazioni eque - possono portare conseguenze devastanti:
il personale precario e sottopagato che si trova frequentemente nel privato
è sottoposto a una selezione negativa e a un forte ricambio sul posto
di lavoro, scaricando queste contraddizioni sull’utente. A poco vale la
valutazione di qualità dei servizi eseguita da enti esterni di certificazione,
che raramente possono essere realmente indipendenti da chi commissiona
e paga la certificazione stessa. Il volontariato, seppure non competente
dal punto di vista strettamente tecnico, può comunque dare indicazioni
sui risultati conseguiti, soprattutto dal punto di vista della persona
utente dei servizi, di cui è portavoce, ma anche degli operatori, essi
pure persone, che vanno a integrare (talvolta a contraddire fondatamente)
il giudizio dei tecnici, troppo spesso basato su conformità a procedure
piuttosto che su risultati concreti e percepibili dagli interessati. La
gran parte delle prestazioni necessarie per le categorie deboli trova
oggi una limitazione nei bilanci e nelle priorità dei bilanci stessi,
che vengono decise ai vari livelli territoriali di governo. La legge n.
328/00 condiziona infatti l’operatività dei diritti alle disponibilità
di bilancio. Una parte delle prestazioni necessarie per le categorie deboli
dovrà essere garantita dai livelli essenziali di assistenza (Lea), validi
per tutti, indipendentemente dalla residenza. Per queste prestazioni si
potrà parlare a pieno titolo di diritti soggettivi perfetti.
Strumenti e alleanze
(…) Nel campo dei diritti soggettivi degli interventi sanitari e sociosanitari
a elevata integrazione sanitaria (oggetto dei Lea del Dpcm 29 novembre
2001), degli aiuti monetari (pensioni e indennità) e dei diritti affievoliti
alle prestazioni dell’assistenza sociale di cui alla legge n. 328/00,
è necessaria molta competenza per esercitare un’efficace difesa dei diritti,
sia per un caso particolare che per una certa categoria di soggetti che
hanno un problema in comune. Per intervenire con efficacia a difesa dei
diritti occorre identificare la situazione, il bisogno e le modalità di
soluzione possibili, in un ginepraio di leggi e di trabocchetti congegnati
dalla stessa pubblica amministrazione, che spesso difende le casse erariali
con differenti trincee, utili a scoraggiare la domanda di aiuti e a rinviarne
nel tempo la soddisfazione. La tutela e la difesa dei diritti dell’utente
costituiscono un’impresa difficile, per cui sono necessarie preparazione
tecnica e tenacia in quantità maggiore di quanto esigerebbe analoga azione
in favore del consumatore nei confronti del produttore privato operante
sul mercato. I centri di servizio potrebbero produrre sussidi informativi
per la promozione e la tutela dei diritti e metterli a disposizione delle
associazioni.
Quanto alle alleanze, all’esterno del volontariato, è da escludere il
collateralismo con i partiti, e occorre essere cauti nei rapporti con
i sindacati dei lavoratori, perché rappresentano gli operatori. Diversa
è la situazione dei sindacati pensionati e delle associazioni da questi
promosse.
Non si può però ignorare che in un sistema democratico, cioè in una democrazia
rappresentativa, le leggi che tutelano o trascurano i diritti dei più
deboli le fanno il Parlamento e le assemblee regionali, e i servizi della
popolazione li organizzano gli enti locali.
Come non si può ignorare che il maggior peso per la promozione e la tutela
dei diritti dei lavoratori lo portano i sindacati, cioè i lavoratori stessi
attraverso le loro rappresentanze democratiche.
E’ indispensabile pertanto evitare ogni forma di qualunquismo e tener
conto della realtà, con le sue risorse, le sue complessità, i suoi limiti.
Il volontariato, perciò, se vuole realmente tutelare i diritti dei più
deboli, non può ignorare la politica, i partiti,i sindacati. L’essenziale
è definire con chiarezza il proprio ruolo e mantenere rigorosamente la
propria autonomia. Alleanze più facili, ma importanti, sono possibili
con i centri culturali per la formazione, con l’associazionismo sociale,
con gli istituti di patronato per gli strumenti tecnici di tutela.
* in Studi Zancan n.1/2004, p. 30. Pubblichiamo parte del documento curato
da Giovanni Nervo che raccoglie le indicazioni emerse durante il seminario
di ricerca Il volontariato di advocacy. Confronto di esperienze, promosso
dalla Fondazione Zancan a Molosco (TN), nei giorni 27-31 luglio 2003.
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