http://www.superabile.it/Superabile/HomePage/Punto/Fish.htm
Licenza media, anche il ministero ribadisce
l'importanza
(indice informazioni)
Nella valutazione dei ragazzi con disabilità non
si possono prendere in considerazione valori assoluti, ma bisogna tener
conto dei miglioramenti di apprendimento rispetto ai dati iniziali. In
una nota del ministero si
ribadisce l'importanza del conseguimento del diploma di scuola media per
l'inserimento lavorativo degli studenti disabili.
di Salvatore Nocera
Il problema del conseguimento del diploma di licenza media per gli alunni
con disabilità è oggetto di discussioni antiche, da quando,
con la L.n. 118/71 prima e con la L.n. 517/77 poi si è affermato
il principio dell' integrazione scolastica generalizzata.
La prima presa di posizione ufficiale del Ministero risale al decreto
del 13 dicembre 1984 che, per cercare di razionalizzare le diverse prassi
correnti, aveva stabilito che potesse essere rilasciato il diploma solo
se l'alunno avesse realizzato risultati "comunque riconducibili agli
obiettivi degli esami di scuola media". Ciò significava che
solo se l'alunno avesse saputo leggere, scrivere e far di conto avrebbe
potuto conseguire il diploma. In pratica ciò significava che tutti
o quasi gli alunni con disabilità intellettiva, che costituiscono
circa il 75% di tutti gli alunni con disabilità inseriti per essere
integrati nella scuola comune, non avrebbero
potuto conseguire il diploma. Si ebbe subito una forte reazione non solo
delle famiglie, ma anche dei docenti che con tanta professionalità
e fatica riuscivano a fare realizzare a tali alunni grandi progressi negli
apprendimenti che però non potevano essere "riconducibili
agli obiettivi degli esami di licenza media". Anche il mondo universitario
dimostrò che tali criteri dovevano essere modificati.
Un contributo notevole a questa esigenza di revisione provenne dalla
sentenza della corte costituzionale n. 215/87, secondo la quale per gli
alunni con disabilità intellettiva "capacità e merito
non potevano essere
valutati secondo parametri oggettivi, ma calibrati secondo le loro effettive
capacità e potenzialità". Tale esplicazione del principio
costituzionale di rispetto dei diritti della persona venne recepito nella
Legge-quadro n. 104/92 che all'art 16 commi 1 e 2 stabilisce che , nella
scuola dell'obbligo, la valutazione deve misurare i progressi di apprendimento
realizzati rispetto ai livelli iniziali, ottenuti sulla base del progetto
didattico personalizzato che poteva contenere anche la riduzione o la
sostituzione dei contenuti programmatici di talune discipline.
A questo orientamento innovativo della legge si adeguarono via via in
modo sempre più esplicito tutte le successive ordinanze ministeriali
sulla valutazione degli alunni e, in modo definitivo, l'Ordinanza ministeriale
n. 90/01, e le successive, che all'art 11 commi 10 e 11 riprende la stessa
formulazione della legge precisando che tali alunni possono essere sottoposti
a prove "differenziate" che consentano la valutazione dei
progressi realizzati.
Purtroppo la stessa ordinanza all'art 15 prevedeva anche programmi "differenziati"
per gli alunni con disabilità frequentanti le scuole superiori,
che con la valutazione dei risultati di tali percorsi "differenziati",
non potevano ottenere il diploma finale di stato, ma solo un attestato
comprovante i crediti formativi maturati. Ciò era logico per la
scuola superiore che ha carattere preprofessionalizzante; ma non ha nulla
a
che fare con la scuola dell'obbligo, per la quale invece la legge ha espressamente
previsto, alla luce della sentenza citata, una valutazione dei risultati
realizzati secondo le potenzialità e capacità di tali alunni
con
conseguente rilascio del diploma, in caso di valutazione positiva.
A causa dell'impropria applicazione della normativa per le scuole superiori
anche alla scuola dell'obbligo, le associazioni hanno reagito dimostrando
l'illegittimità di tale prassi applicativa, evidenziando una numerosa
documentazione didattica scientifica e pratica a sostegno della logicità
e correttezza del rilascio del diploma di licenza media per questi alunni.
Malgrado ciò, la prassi valutativa non è cambiata di molto
e opportunamente il ministero dell'Istruzione ha deciso di rompere il
silenzio ufficiale per intervenire in modo chiaro con la nota. In essa
si precisa che il mancato conseguimento del diploma di licenza media pregiudica
l'inserimento nel modo del lavoro di questi alunni, per i quali, invece,
è stata approvata proprio la legge n. 68/2000 sul "collocamento
lavorativo mirato su progetto personalizzato". In conseguenza di
ciò e della sentenza sopra citata, la nota ministeriale invita
i direttori scolastici regionali a fornire ai consigli di classe e alle
commissioni giudicatrici opportune indicazioni perché essi tengano
nel debito conto non solo le capacità evidenziate, ma pure le potenzialità
di apprendimento degli alunni con disabilità in modo da poter far
conseguire loro il diploma.
E' questa una precisazione autorevole di estrema importanza che, nel
rispetto del principio secondo cui la disabilità di per sé
non dà diritto al diploma, impone ai collegi giudicanti di tenere
nel massimo conto del
principio costituzionale e dei risultati delle scienze psicologiche e
pedagogiche.
La F.I.S.H. ha immediatamente colto il senso profondo di tale precisazione
ministeriale ed ha inviato al ministero ed ai direttori scolastici regionali
una lettera di ringraziamento, che si pubblica, a nome delle
associazioni, perché finalmente si esce dagli equivoci e le Commissioni
giudicatrici sono finalmente in grado di lavorare con serenità
nell' effettuare valutazioni non più costrette da vincoli burocratici,
ma rimesse
alla ragionevolezza e alla professionalità valutativa dei docenti.
(11 giugno 2004)
|