COMMENTO AL TESTO UNIFICATO ELABORATO
DAL COMITATO RISTRETTO DELLA CAMERA
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IL COMITATO RISTRETTO DELLA CAMERA HA RIUNIFICATO IN UN TESTO BASE LE PROPOSTE
DI LEGGE PRESENTATE DAGLI ON. BATTAGLIA, DI VIRGILIO, CASTELLANI, BINDI, VALPIANA,
CHE PREVEDONO L'ISTITUZIONE DI UN FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE PERSONE NON
AUTOSUFFICIENTI.
IL TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ALLA DATA DEL 2 OTTOBRE
2003 PRESENTA DEI PUNTI CHE ANDREBBERO INTEGRATI COME SEGUE:
Art. 1, punto 2
Ai fini della presente legge sono considerate non autosufficienti le persone
che, per una minorazione singola o plurima o per la presenza di malattie
croniche invalidanti abbiano subito una riduzione dell'autonomia personale,
correlata all'età anagrafica dei coetanei normodotati, in modo
da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e
globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Motivazioni: si chiede di inserire correlata all'età anagrafica
dei coetanei normodotati perché l'età deve avere come termine di paragone
i cittadini normali; infatti non necessariamente chi è "anziano" è anche "non
autosufficiente", così come vi sono casi di soggetti ancora giovani, che presentano
gravi condizioni di non autosufficienza e che necessitano quindi di sostegno
per continuare a restare al proprio domicilio.
Il richiamo alle malattie croniche invalidanti è per sottolineare che
il fondo deve essere utilizzato anche per gli adulti e anziani cronici non autosufficienti,
per i quali la causa che crea non autosufficienza non è determinata da una menomazione
(fisica, sensoriale o intellettiva), ma dalla malattia.
Art. 1, punto 4
Sostituire "a carico delle famiglie" con "a carico degli utenti", ai
sensi di quanto disposto dall'art. 25 della legge 328/2000.
Motivazioni: Il fondo deve essere un diritto soggettivo e pertanto
va erogato tenendo conto del reddito e del patrimonio dell'interessato e non
della famiglia che, volontariamente, decide di continuare ad accogliere presso
di sé il proprio congiunto non autosufficiente.
Poiché il fondo è indicato nell'art. 15 della legge 328/2000, per analogia vanno
applicate le disposizioni previste dalla stessa legge per quanto concerne la
compartecipazione.
Oltretutto il dispositivo indicato (Dpcm) non ha vigore di legge.
Art. 2, lettera a)
Si chiede di mantenere a parte l'indennità di accompagnamento, salvaguardandone
le caratteristiche di finanziamento ed erogazioni attuali e, quindi, non inserita
tra le prestazioni del fondo per i non autosufficienti, che ha altri obiettivi
e altri finanziamenti.
Motivazioni: è bene mantenere separati i capitoli di finanziamento dei
due provvedimenti, in quanto non vorremmo che a fronte della scarsità di risorse
(perenne in questo ambito) le risorse del Fondo (che è un intervento discrezionale
e non obbligatorio) venissero alla fine utilizzate per erogare soltanto le indennità
di accompagnamento (diritto soggettivo e, quindi, esigibile).
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