Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge:
INDICE
Art. 1 - Finalità e oggetto
Art. 2 - Registri delle organizzazioni di volontariato
Art. 3 - Requisiti per lorganizzazi
Art. 4 - Procedure per l
Art. 5 - Attività di controllo
Art. 6 - Accesso alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati
Art. 7 - Diritto di partecipazione e di informazione
Art. 8 - Formazione, aggiornamento e qualificazione
Art. 9 - Contributi
Art. 10 - Spazi ed attrezzature
Art. 11 - Disposizioni in materia di edilizia
Art. 12 - Servizi informativi
Art. 13 - Rapporti convenzionali
Art. 14 - Criteri di priorità per le convenzioni
Art. 15 - Principio di sussidiarietà
Art. 16 - Centri di servizio per il volontariato
Art. 17 - Compiti e attività dei Centri di servizio
Art. 18 - Controlli sui Centri di servizio
Art. 19 - Partecipazione al Comitato di gestione
Art. 20 - Conferenza regionale del volontariato
Art. 21 - Raccordo e confronto tra volontariato ed Enti locali
Art. 22 - Osservatorio regionale del volontariato
Art. 23 - Comitati paritetici provinciali
Art. 24 - Norma finanziaria
Art. 25 - Disposizioni transitorie
Art. 26 - Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1996, n. 37
Art. 1
Finalità e oggetto
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio delle proprie competenze
legislative ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, con la presente
legge riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del
volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo
e, nel rispetto della sua autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto
originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale,
civile e culturale.
2. La presente legge, ispirandosi ai principi della legge 11 agosto 1991,
n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) ed ai principi fondanti la Carta
dei Valori del Volontariato, adottata dalle rappresentanze nazionali del
volontariato il 4 dicembre 2001 a conclusione dell'Anno internazionale
del volontario, disciplina i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le
organizzazioni di volontariato, nonché l'istituzione e la tenuta del registro
regionale e dei registri provinciali delle organizzazioni stesse. Art. 2
Registri delle organizzazioni di volontariato
1. Sono istituiti il registro regionale ed i registri provinciali delle
organizzazioni di volontariato. L'iscrizione in detti registri è condizione
necessaria per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 266
del 1991 e per poter accedere alle forme di sostegno e valorizzazione
previste dalla presente legge, nonché dalle altre leggi regionali.
2. Nel registro regionale vengono iscritte le organizzazioni aventi rilevanza
regionale le cui caratteristiche verranno determinate da un'apposita direttiva
di Giunta, sentita la competente Commissione consiliare.
3. Nei registri provinciali sono iscritte le organizzazioni di volontariato
non aventi rilevanza regionale, nonché i loro organismi di coordinamento
e collegamento cui aderiscono organizzazioni di volontariato prevalentemente
iscritte. Art. 3
Requisiti per l'iscrizione
1. Possono richiedere l'iscrizione nel registro regionale e nei registri
provinciali di cui all'articolo 2 le organizzazioni dotate di autonomia,
liberamente costituite a fini di solidarietà e di impegno civile, qualunque
sia la forma giuridica assunta, aventi sede ed operanti nel territorio
regionale.
2. Le organizzazioni devono essere caratterizzate, per espressa ed attuata
disposizione degli accordi degli aderenti, dell'atto costitutivo o dello
statuto, dall'assenza di fini di lucro nonché di remunerazione degli associati
sotto qualsiasi forma, dall'elettività e gratuità delle cariche associative
nonché dalla gratuità delle prestazioni personali e spontanee fornite
dagli aderenti, dall'obbligatorietà del bilancio e dalla democraticità
della struttura. Gli accordi, l'atto costitutivo o lo statuto devono inoltre
prevedere i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti e l'indicazione
dei loro obblighi e diritti.
3. L'iscrizione nei registri regionale e provinciali di cui alla presente
legge è incompatibile con l'iscrizione nel registro di cui alla legge
regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni
di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995,
n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo").
Tale incompatibilità deve essere superata entro tre anni dalla pubblicazione
della presente legge. Art. 4
Procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione 1. Le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione del registro
regionale sono stabilite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge con deliberazione da pubblicarsi
nel Bollettino ufficiale regionale.
2. Relativamente ai registri provinciali, le Province con propri atti
disciplinano le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione, nel
rispetto di criteri minimi di uniformità delle procedure stabiliti entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dalla Giunta
regionale con proprio atto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale regionale.
3. Il procedimento di iscrizione deve concludersi nel termine di sessanta
giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva la sospensione dei
termini per eventuali documentazioni integrative.
4. L'elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri
regionale e provinciali è pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale
della Regione e trasmesso annualmente all'Osservatorio nazionale ai sensi
dell'articolo 6, comma 6, della legge n. 266 del 1991. Art. 5 Attività di controllo 1. Al fine di verificare l'effettiva esistenza e permanenza dei requisiti
per l'iscrizione, la Regione, previo parere della competente commissione
consiliare, e le Province stabiliscono i criteri e le modalità di controllo
diretto sulle attività delle organizzazioni di volontariato iscritte.
Il controllo dovrà in particolare verificare la trasparenza di bilancio,
la democrazia di gestione, il radicamento territoriale delle organizzazioni
e le modalità con cui le stesse usufruiscono delle forme di sostegno e
di valorizzazione previste dalle leggi di riferimento.
2. Le Province disciplinano con propri atti i criteri e le modalità di
controllo, nel rispetto di criteri minimi di uniformità delle procedure
stabiliti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, e previo parere della competente commissione consiliare, dalla
Giunta regionale con proprio atto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale
regionale. Art. 6 Accesso alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati 1. Gli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro
regionale e nei registri provinciali hanno titolo ad accedere alle strutture
ed ai servizi pubblici o privati convenzionati con enti pubblici, operanti
nei settori di loro interesse, per lo svolgimento delle loro attività,
purché queste siano compatibili con le disposizioni degli statuti e dei
regolamenti degli enti stessi. L'eventuale diniego all'accesso deve essere
motivato.
2. L'accesso è in ogni caso subordinato ad accordi tra la struttura od
il servizio e l'organizzazione di volontariato, in ordine alle modalità
di presenza del volontariato ed alle modalità di rapporto tra i volontari
ed il personale della struttura o servizio.
3. Gli accordi devono prevedere tra l'altro:
a) la riconoscibilità del volontario e dell'organizzazione di appartenenza;
b) il rispetto da parte del volontario della normativa specifica riguardante
l'attività svolta, nonché il rispetto delle norme per l'utilizzo delle
attrezzature della struttura o servizio;
c) il rispetto della libertà, dignità personale, diritti, convinzioni
e riservatezza degli utenti, compresa la libertà per questi ultimi di
rifiutare l'attività del volontario.
Art. 7
Diritto di partecipazione e di informazione
1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale o
nei registri provinciali:
a) possono partecipare alle fasi istruttorie della programmazione pubblica
nei settori cui si riferisce la loro attività;
b) possono proporre alla Regione ed agli Enti locali, ciascuna per il
proprio ambito territoriale di attività, programmi ed iniziative di intervento
nelle materie di loro interesse;
c) hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia degli studi e delle
ricerche pubblicate dalla Regione e dagli Enti locali nei settori di loro
interesse.
2. La Regione, nell'ambito della propria attività istituzionale, favorisce
l'acquisizione da parte delle organizzazioni delle informazioni e degli
strumenti utili all'accesso ai finanziamenti ed alle iniziative nazionali
e dell'Unione Europea. Art. 8
Formazione, aggiornamento e qualificazione
1. I volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui
alla presente legge possono accedere alla formazione programmata ai sensi
di quanto previsto all'articolo 44 della legge regionale 30 giugno 2003,
n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere,
per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento
dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione
tra loro) erogata da organismi di formazione professionale accreditati
ai sensi dell'articolo 33 della legge medesima.
2. Le organizzazioni di volontariato iscritte possono promuovere la formazione
dei volontari aderenti.
Art. 9
Contributi
1. La Regione eroga contributi alle organizzazioni iscritte nei registri
previsti dalla presente legge al fine di sostenere progetti d'interesse
regionale volti alla diffusione delle buone pratiche del volontariato
e per la sensibilizzazione dei cittadini all'attività di volontariato,
con particolare riferimento ai giovani.
2. La Giunta regionale definisce i termini, le modalità e le procedure
per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi e per l'assegnazione,
erogazione e liquidazione dei contributi stessi, nonché la percentuale
da concedere ai soggetti beneficiari. Art. 10
Spazi ed attrezzature
1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 della legge regionale
25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della
L.R. 10 aprile 1989, n. 11) e successive modifiche si applicano alle organizzazioni
iscritte ai registri di cui all'articolo 2, anche se prive di personalità
giuridica. L'uso degli spazi e delle attrezzature può essere concesso
a titolo gratuito alle seguenti condizioni:
a) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle
organizzazioni concessionarie;
b) il legale rappresentante dell'organizzazione concessionaria s'impegna
a restituire il bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato,
salvo il normale deperimento d'uso.
Art. 11
Disposizioni in materia di edilizia
1. La sede ed i locali in cui si svolgono le attività delle organizzazioni
di volontariato iscritte sono collocate di norma nel patrimonio edilizio
esistente destinato ad attività pubbliche e di interesse generale.
2. Gli edifici e le unità immobiliari esistenti possono essere destinati
alla sede ed alle attività delle organizzazioni di volontariato iscritte,
anche in deroga alle destinazioni d'uso ammissibili definite dagli strumenti
urbanistici vigenti, purché sia assicurato il rispetto delle norme di
sicurezza e igienico-sanitarie e di quelle poste a tutela degli immobili
che presentino un interesse storico-artistico. Per tali casi trovano applicazione
le disposizioni dell'articolo 15, commi 1 e 3 della legge regionale 25
novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia).
3. Le opere e le attrezzature realizzate dalle organizzazioni di volontariato
iscritte usufruiscono dell'esonero dal contributo di costruzione ai sensi
dell'articolo 30, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 31 del
2002. Art. 12
Servizi informativi
1. Per garantire la circolazione delle informazioni utili allo svolgimento
delle attività di volontariato, la Regione può stipulare accordi con i
Centri di servizio di cui all'articolo 16 e con le organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri istituiti dalla presente legge da almeno sei mesi,
per consentire l'accesso ai propri servizi di documentazione, informativi
ed informatici, comunque nel rispetto delle vigenti norme sulla tutela
della privacy. Art. 13
Rapporti convenzionali
1. La Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono stipulare
convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro
regionale o nei registri provinciali da almeno sei mesi per l'erogazione
di prestazioni ed attività, anche di carattere promozionale, compatibili
con la natura e le finalità del volontariato.
2. I suddetti Enti devono pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni,
nelle modalità che riterranno opportune, dandone comunicazione in ogni
caso a tutte le organizzazioni del loro territorio iscritte ai registri
ed operanti nel settore oggetto della convenzione.
3. Le convenzioni devono essere stipulate nel rispetto delle seguenti
condizioni:
a) le attività oggetto del rapporto convenzionale devono essere svolte
dalle organizzazioni contraenti con l'apporto determinante e prevalente
dei propri aderenti volontari;
b) deve essere verificato il possesso da parte dei volontari delle cognizioni
tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie
allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche;
c) devono essere stipulate le assicurazioni previste dall'articolo 4 della
legge n. 226 del 1991 in favore dei volontari aderenti alle organizzazioni;
d) tra gli oneri derivanti dalle convenzioni, oltre alle spese ammesse
a rimborso, ancorché non interamente documentate, devono figurare gli
oneri relativi alle coperture assicurative ed eventuali quote parte delle
spese generali di funzionamento delle organizzazioni. Art. 14
Criteri di priorità per le convenzioni
1. Nella scelta delle organizzazioni di volontariato con cui stipulare
convenzioni, la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici non
compresi nell'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione,
si attengono a criteri di priorità comprovanti l'attitudine e la capacità
operativa delle organizzazioni, considerando nel loro complesso:
a) l'esperienza maturata nell'attività oggetto di convenzione;
b) il livello qualitativo in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi
ed al personale volontario, anche con riferimento a requisiti previsti
dalle vigenti disposizioni;
c) l'offerta di modalità a carattere innovativo o sperimentale per lo
svolgimento delle attività di pubblico interesse;
d) la sede dell'organizzazione e la presenza operativa nel territorio
in cui deve essere svolta l'attività;
e) la definizione di piani formativi per i volontari aderenti alle organizzazioni,
in coerenza con le attività oggetto della convenzione;
f) le attività innovative per la soluzione di problematiche connesse ad
emergenze sociali o sanitarie od ambientali.
2. Qualora le attività da gestire in convenzione siano proposte direttamente
dalle organizzazioni di volontariato per ragioni di utilità pubblica o
richiedano una capacità operativa particolare, adeguata alle esigenze
di pubblico interesse, gli Enti di cui all'articolo 13, comma 1, possono
stipulare convenzioni dirette con le organizzazioni iscritte che dimostrino
un adeguato grado di capacità ad assolvere gli impegni derivanti dalle
convenzioni stesse. Art. 15
Principio di sussidiarietà
1. Al fine di favorire l'autonoma iniziativa delle organizzazioni di volontariato,
sulla base del principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 118 della
Costituzione e dall'articolo 9 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna,
gli enti pubblici di cui all'articolo 13, comma 1, riconoscono e sostengono
progetti di utilità sociale promossi e gestiti direttamente dalle stesse
organizzazioni in forma singola o in rete tra loro, o con altre organizzazioni
di volontariato anche non iscritte. Art. 16
Centri di servizio per il volontariato
1. I Centri di servizio per il volontariato (di seguito denominati 'Centri
di servizio') sono istituiti dal Comitato di gestione del fondo speciale
regionale per il volontariato (di seguito denominato 'Comitato di gestione')
e sono gestiti da organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'articolo
15 della legge n. 266 del 1991, in forma associata. L'istituzione dei
Centri di servizio deve avvenire d'intesa con la Provincia in cui avranno
sede, previa valutazione dei progetti operativi presentati dai soggetti
richiedenti.
2. Il Comitato di gestione istituisce un Centro di servizio per ogni territorio
provinciale, tenendo conto delle esigenze locali, della presenza di organizzazioni
di volontariato e delle richieste delle stesse.
3. Le modalità di funzionamento dei Centri di servizio sono disciplinate
in accordo con gli indirizzi del Comitato di gestione da appositi regolamenti
approvati dal competente organo del soggetto gestore.
4. Il Centro di servizio presenta annualmente al Comitato di gestione
e al Comitato paritetico provinciale di cui all'articolo 23 una relazione
illustrativa dell'attività svolta comprensiva del rendiconto tecnico e
contabile.
5. I Centri di servizio sono finanziati dal fondo di cui al comma 1 del
presente articolo, costituito ai sensi del decreto del Ministro del Tesoro
di concerto con il Ministro per la Solidarietà sociale 8 ottobre 1997
(Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso
le Regioni), e tramite risorse autonomamente reperite.
6. Le Province ed i Comuni possono concorrere ad individuare ed assicurare
gli spazi necessari per le sedi e le attività dei Centri di servizio al
fine di contenere i costi di gestione e favorire lo sviluppo delle attività
di volontariato.
7. Le associazioni di organizzazioni di volontariato che gestiscono i
Centri di servizio devono prevedere una base associativa aperta che favorisca
il ricambio nella composizione degli organi direttivi. Le organizzazioni
aderenti devono essere in maggioranza iscritte nei registri.
8. L'appartenenza all'organo deliberativo ed all'organo di controllo dei
soggetti gestori dei Centri di servizio è incompatibile con l'appartenenza
agli organi direttivi di organismi a cui le organizzazioni di volontariato
presenti nel territorio provinciale di riferimento attribuiscono funzioni
di rappresentanza. L'incompatibilità sussiste anche per l'appartenenza
alla Conferenza regionale del Terzo settore di cui all'articolo 35 della
legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e
locale), ai Comitati di cui all'articolo 23 ed agli organismi di concertazione
istituiti dagli Enti locali. Art. 17
Compiti e attività dei Centri di servizio
1. I Centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività
di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma
di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non
iscritte nei registri. In particolare:
a) approntano strumenti ed iniziative per la crescita della cultura della
solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato ed il rafforzamento
di quelle esistenti;
b) offrono consulenza ed assistenza qualificata nonché strumenti per la
progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;
c) offrono iniziative di formazione a favore degli aderenti ad organizzazioni
di volontariato e rispondenti ai loro bisogni formativi, nonché un servizio
di informazione in merito ad iniziative formative promosse dalle organizzazioni
di volontariato sul territorio regionale;
d) offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività
di volontariato locale e nazionale, su esperienze, linee e processi di
sviluppo del settore a livello comunitario e internazionale;
e) incentivano e sostengono il ruolo e l'impegno civico delle organizzazioni
di volontariato nella partecipazione alla programmazione ed alla valutazione
delle politiche sociali nei singoli ambiti zonali;
f) contribuiscono all'attuazione di progetti promossi ed attuati dalle
organizzazioni di volontariato, in forma singola, o in rete tra loro,
o con altri soggetti istituzionali per dare risposte puntuali ed efficaci
ai bisogni del territorio e del volontariato.
2. Il Comitato di gestione ripartisce annualmente il fondo di competenza
tra i diversi Centri di servizio istituiti sulla base di criteri oggettivi,
garantendo prioritariamente le risorse necessarie al sostegno delle attività
di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1. Destina inoltre
parte del fondo di competenza al finanziamento dei progetti di cui alla
lettera f) del comma 1. Nel rispetto di quanto previsto al comma 3 i criteri
vengono individuati fatta salva l'autonomia progettuale dei Centri di
servizio.
3. I progetti di cui al comma 1, lettera f) possono contribuire al sistema
integrato dei servizi predisposto con i Piani di zona di cui alla legge
regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza
sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali), o ad altri sistemi integrati di intervento previsti da altre
leggi regionali, ovvero rispondere alle priorità territoriali autonomamente
individuate dalle organizzazioni di volontariato.
4. Il Comitato di gestione può altresì destinare parte del fondo di competenza
al sostegno dei progetti formativi attivati dalle organizzazioni di volontariato
nell'ambito del servizio civile volontario, di cui alla legge regionale
20 ottobre 2003, n. 20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio
civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della L.R.
28 dicembre 1999, n. 38) e della protezione civile. Art. 18
Controlli sui Centri di servizio
1. Con cadenza annuale il Comitato di gestione, nell'esercizio delle proprie
funzioni di controllo, attiva procedimenti di verifica sull'attività e
sulla gestione contabile dei Centri di servizio. Per detti procedimenti
il Comitato si può avvalere di persone alle quali siano riconosciute elevate
competenze ed esperienza professionale nelle discipline economico-contabili.
2. Qualora a carico delle associazioni di organizzazioni che gestiscono
i Centri di servizio venga accertato, tramite le procedure di verifica
di cui al comma 1, il venir meno dell'effettivo svolgimento delle attività
a favore delle organizzazioni di volontariato, o lo svolgimento di attività
in modo difforme dai propri regolamenti, o irregolarità di gestione, od
il mancato rispetto delle norme di riferimento, il Comitato di gestione
provvede a cancellare, con provvedimento motivato, le stesse associazioni
dall'elenco di cui all'articolo 2, comma 6, lettera c) del DM 8 ottobre
1997. Le associazioni di organizzazioni di volontariato che gestiscono
i Centri di servizio sono altresì cancellate qualora appaia opportuna
una diversa funzionalità o competenza territoriale in relazione ai Centri
di servizio esistenti, ovvero nel caso in cui dette associazioni siano
state definitivamente cancellate dai registri istituiti con la presente
legge.
3. Nel caso di cancellazione di un soggetto gestore il Comitato di gestione,
limitatamente all'ambito provinciale d'interesse, provvede a bandire apposito
invito alle organizzazioni di volontariato a presentare progetti per la
gestione del Centro di servizio. Art. 19
Partecipazione al Comitato di gestione
1. Il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, è componente
del Comitato di gestione. Lo stesso Presidente nomina quali componenti
del medesimo Comitato quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri regionale o provinciali ed un rappresentante degli
Enti locali, designati rispettivamente nell'ambito della Conferenza di
cui all'articolo 20 della presente legge e dalla Conferenza Regione -
Autonomie locali di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 3 del
1999 e successive modifiche. Art. 20
Conferenza regionale del volontariato
1. La Regione, in accordo con la Conferenza regionale del Terzo settore
di cui all'articolo 35 della legge regionale n. 3 del 1999, indice la
Conferenza regionale del volontariato quale momento di confronto e verifica
sulle politiche di interesse per il volontariato. La Conferenza è costituita
dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale od
in quelli provinciali ed è indetta, di norma, almeno quaranta giorni prima
della scadenza del Comitato di gestione.
2. Sono invitati a partecipare alla Conferenza gli Enti locali, le Aziende
sanitarie di cui alla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per
il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 modificato dal decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517), gli enti di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo
20 novembre 1990, n. 356 (Disposizioni per la ristrutturazione e per la
disciplina del gruppo creditizio), nonché, tramite pubblico avviso, le
organizzazioni di volontariato non iscritte nei registri di cui alla presente
legge.
3. Alla Conferenza regionale del volontariato vengono presentati un rapporto
del Comitato di gestione sulla propria attività di controllo ed un rapporto
dei Centri di servizio sulle attività svolte.
4. Nell'ambito della Conferenza, le organizzazioni di volontariato iscritte
nel registro regionale o nei registri provinciali designano i propri rappresentanti
nel Comitato di gestione, assicurando la rappresentanza dei territori
provinciali e dei diversi ambiti di attività, anche attraverso il criterio
della rotazione. Art. 21
Raccordo e confronto tra volontariato ed Enti locali
1. Al fine di favorire il costante raccordo tra il volontariato e gli
Enti locali, la Conferenza regionale del Terzo settore può chiedere alla
Presidenza della Conferenza Regione-Autonomie locali di convocare tra
le due Conferenze, nelle forme concordate, speciali sessioni di informazione,
dibattito, approfondimento, confronto, verifica e proposta. Art. 22
Osservatorio regionale del volontariato
1. E' istituito l'Osservatorio regionale del volontariato quale Sezione
speciale della Conferenza regionale del Terzo settore.
2. La Giunta regionale, su proposta della Conferenza regionale del Terzo
settore, con proprio atto provvederà a determinare la composizione e le
modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1.
3. L'Osservatorio assolve alle seguenti funzioni:
a) analizzare le necessità del territorio e le priorità di intervento;
b) favorire la conoscenza e la circolazione di esperienze, raccogliere
dati, documenti e testimonianze riguardanti le attività di volontariato;
c) promuovere direttamente o in collaborazione con gli enti locali e con
le organizzazioni di volontariato, iniziative di studio e di ricerca ai
fini della promozione e dello sviluppo delle attività di volontariato;
d) adottare iniziative di proposta, di impulso, di sensibilizzazione e
di verifica in materia di volontariato;
e) assicurare il rapporto e il confronto con i Comitati paritetici provinciali
di cui all'articolo 23 e con il Comitato di gestione, fornendo indicazioni
e suggerimenti per la loro attività;
f) supportare la Conferenza regionale del Terzo settore nell'individuazione
delle problematiche di rilievo da sottoporre all'attenzione della Conferenza
di cui all'articolo 20 e alla discussione a livello provinciale. Art. 23
Comitati paritetici provinciali
1. Le Province costituiscono Comitati paritetici provinciali composti
da rappresentanti degli Enti locali e delle organizzazioni di volontariato
iscritte e non iscritte nel registro regionale o nei registri provinciali.
Partecipano inoltre ai Comitati paritetici provinciali i rappresentanti
dei soggetti che contribuiscono al fondo speciale per il volontariato
in relazione alle diverse appartenenze territoriali.
2. I Comitati paritetici provinciali sono preposti al costante raccordo
e confronto tra il volontariato e gli Enti locali con funzioni di proposta,
di impulso, di sensibilizzazione, di verifica e di valutazione. I Comitati
fissano le priorità per l'azione del Centro di servizio istituito sul
territorio provinciale. In particolare contribuiscono all'individuazione
delle priorità di intervento territoriali per la programmazione dei progetti
di cui all'articolo 17, comma 1, lettera f). Art. 24
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte
con i fondi annualmente stanziati nella unità previsionale di base e relativo
capitolo del bilancio regionale, apportando le eventuali modificazioni
che si rendessero necessarie o mediante l'istituzione di apposita unità
previsionale di base e relativo capitolo, che verrà dotato della necessaria
disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo
1972, n. 4). Art. 25
Disposizioni transitorie
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
la Regione provvede a disciplinare le modalità ed i tempi per la gestione
della fase transitoria. Tali modalità tengono conto delle competenze specifiche
di ciascun soggetto istituzionale gestore dei registri istituiti secondo
quanto previsto all'articolo 2.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui al
comma 1, le Province provvedono a recepire con apposito atto le iscrizioni
attribuite dalla Regione.
3. Ai procedimenti per la concessione di contributi iniziati sulla base
delle norme modificate o abrogate dalla presente legge, non ancora conclusi
alla data dell'entrata in vigore della stessa, continuano ad applicarsi
le disposizioni previgenti.
4. La prima Conferenza regionale del volontariato programmata dopo l'entrata
in vigore della presente legge, sarà indetta almeno quaranta giorni prima
della scadenza del Comitato di gestione in carica per il biennio 2006-2008.
E' fatta salva ogni futura norma che intervenga a modificare la durata
del mandato del Comitato stesso stabilita con il decreto del Ministro
del Tesoro di concerto con il Ministro per la Solidarietà sociale 8 ottobre
1997. Art. 26
Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1996, n. 37
1. La legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di
attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato.
Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26) è abrogata.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Emilia-Romagna.