Salvatore Nocera - Responsabile del
Settore Giuridico dell´Osservatorio dell´AIPD sull´Integrazione
Scolastica, osservscuola.aipd@tiscali.it - 14-03-2007
Abbattuti i paletti in difesa delle classi
con alunni disabili
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Diritto allo studio - Numero alunni per classe
Il Ministero della Pubblica Istruzione, con la Circolare n. 19 del 13
febbraio 2007, ha trasmesso lo Schema di Decreto sulla formulazione degli
organici di diritto del personale docente per l´anno scolastico
2007/2008.
Sia la circolare che lo schema di decreto si riferiscono in più
punti alle classi frequentate da alunni con disabilità. In particolare
l´art. 2, comma 5 del decreto precisa che, in applicazione dell’art.
1, comma 605, lettera A della Legge n. 296/06, finanziaria per il 2007,
si può derogare al numero massimo di alunni nelle classi con alunni
disabili costituito con non più di 25 alunni in presenza di 1 alunno
con disabilità e con non più di 20 alunni in presenza di
2 o più alunni con disabilità, ai sensi del Decreto Ministeriale
n. 141/99. Ciò significa che, mentre sino ad oggi, superati quei
numeri massimi, era obbligatorio lo sdoppiamento della classe, da ora
in poi, come dicono Circolare e Decreto, si possono avere sino ad un massimo
rispettivamente di 27 alunni e di 22 alunni, senza possibilità
di sdoppiamento. L´art. 9 del Decreto conferma la consistenza dei
posti di sostegno in organico di diritto pari a quella dello scorso anno
e consente le deroghe secondo al
normativa precedente dell’art. 40, comma 1, Legge n. 449/97, in
attesa di una più puntuale individuazione "delle effettive
esigenze" che dovranno essere individuate ai sensi dell’art.
1, comma 605, lettera B della
stessa legge finanziaria per il 2007. L´art. 11 del Decreto ribadisce
il principio secondo cui non è possibile lo sdoppiamento di una
prima classe anche se con un numero eccedente di alunni, dopo il 31 agosto.
Osservazioni
La normativa sopra descritta sembra non conforme alla disposizione garantista
contenuta nell’art. 1, comma 605, lettera A della Legge n. 296/06,
secondo la quale occorre realizzare l´obiettivo di aumentare dello
0,4% il numero medio di alunni per ciascuna classe, "...nel rispetto
della normativa vigente...". Infatti nella normativa vigente è
presente il DM n. 141/99, che non ha avuto alcuna modifica sino all’entrata
in vigore
della legge finanziaria per il 2007. Pertanto, se la legge finanziaria
non ha modificato il numero massimo di alunni previsto dal DM n. 141/99,
anzi lo fa espressamente salvo, non possono una circolare ed un decreto
andare contro una norma di legge abbattendo dei paletti che sono stati
di garanzia per la qualità dell’integrazione scolastica e
che neppure la Riforma Moratti ha osato scalfire. Al Ministero assicurano
che con l´organico di fatto si ridurrà al minimo il numero
della classi che sfondano i tetti previsti dal Decreto n. 141. Però
ciò non rappresenta la garanzia legale che sino ad oggi è
stata costituita dai tetti fissati da
tale decreto.
Tali norme, probabilmente illegittime, offrono ulteriore occasione, agli
insegnanti curricolari, per delegare al solo insegnante per il sostegno
la presa in carico degli alunni con disabilità, dovendosi occupare
di un
numero di alunni superiore a quello degli anni precedenti, e senza avere
alcuna formazione di regola sull´integrazione scolastica.
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