La FISH sull’integrazione scolastica
Un appunto della FISH (Federazione Italiana Superamento dell’Handicap)
sui temi urgenti in materia di integrazione scolastica, emersi durante
i lavori dei gruppi dell’Osservatorio Nazionale Ministeriale del luglio
2004, da risolvere con Circolari, con Atti Amministrativi o con Norme
Legislative
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1. Formazione iniziale e in servizio dei
docenti per il sostegno
Le semestralità previste dal Decreto Legislativo applicativo della
riforma sono del tutto insufficienti e comunque troppo sbilanciate sul
versante della clinica. Occorre invece aumentare le semestralità della
didattica e della programmazione metodologica con particolare riguardo
alla pedagogia cooperativa.
Quanto specificamente alla formazione in servizio, questa dev’essere
affidata fondamentalmente non alle Università, ma alle scuole autonome
in rete, che abbiano l’Università come supervisore, perché tale formazione
necessità di riflessioni sulle prassi che costituiscono la base dell’aggiornamento.
La formazione iniziale e in servizio dei docenti curricolari dev’essere
prevista come obbligatoria, sulla base di intese coi sindacati; non può
rimanere facoltativa, pena la delega al solo insegnante per il sostegno.
2. Occorre una Direttiva Ministeriale per fare una stima delle prassi
improprie, quali:
- ordine dato ai docenti per il sostegno di supplire in altre classi i
colleghi assenti, anche quando l’alunno con disabilità è a scuola;
- uscita dell’alunno con disabilità dalla classe per quasi tutte le ore
di lezione, accompagnato dall’insegnante per il sostegno o da un assistente
comunale o da un collaboratore scolastico;
- ripetenze reiterate, specie in terza media e nell’ultimo anno delle
superiori, oppure passaggio ad altro indirizzo dopo il termine di un primo
indirizzo di scuola superiore, a causa della mancata attivazione della
formazione professionale o di percorsi misti scuola-formazione professionale.
3. L’emanando Decreto Applicativo dell’articolo 35 comma 7 della
Legge 289/02 deve prevedere che la commissione per l’individuazione
dell’handicap non sia un’ulteriore commissione che si aggiunge alle tante
altre già esistenti, sia per motivi di costi, sia per evitare ulteriori
fastidi alle persone.
Inoltre non basta dire nel testo che deve operare in tempi utili per fornire
le certificazioni e le diagnosi per la scuola, ma occorre prevedere come
ciò avverrà, per evitare che le affermazioni di principio rimangano sulla
carta.
4. La situazione dell’integrazione e della sua qualità è assai diversificata
in Italia. Occorre un incontro della Conferenza Stato-Regioni-Città
che detti delle linee-guida concordate affinché si realizzino livelli
essenziali di qualità degli interventi provenienti dai diversi apparati
amministrativi.
In tale documento concordato si dovrebbe ridare molto peso agli accordi
di programma di cui all’articolo 13 comma 1 lettera “a” della Legge 104/92,
inseriti nella logica dei piani di zona di cui all’articolo 19 della Legge
328/00, che ormai possono e debbono essere sottoscritti anche dalle reti
di scuole autonome, anche paritarie.
5. Vigilanza sui corsi riservati ex Lege 143/04: occorre
predisporre una seria vigilanza per evitare che le poche ore siano svolte
in linea senza obbligo di frequenza, con mancanza di confronto diretto
coi docenti formatori e fra docenti discenti.
6. Aree disciplinari per il sostegno nelle scuole superiori:
l’articolo 13 comma 5 della Legge 104/92 prevede aree disciplinari nelle
quali nominare insegnanti specializzati, secondo le indicazioni del PEI
(Piano Educativo Individualizzato). Tale norma, rivolta alle scuole secondarie
di primo e secondo grado, è stata applicata solo per quelle di primo grado,
con gravi problemi organizzativi e scarsa trasparenza nell’individuazione
delle aree, dovuta ad una totale discrezionalità degli Uffici Scolastici
Regionali o dei dirigenti scolastici.
Nelle scuole secondarie di secondo grado, invece, si è proseguito come
per il passato ad effettuare tre soli elenchi, rispettivamente per minorati
della vista, dell’udito e psicofisici, nei quali tutti i docenti di qualunque
classe di concorso sono inseriti secondo il punteggio assegnato nelle
rispettive graduatorie.
Sarebbe necessario estendere questa prassi anche alle scuole superiori,
in modo che si eviti che docenti con alto punteggio, ma inseriti in un’area
poco richiesta, vengano nominati dopo docenti inseriti in altre aree,
aventi un punteggio inferiore.
7. Formazione sull’integrazione scolastica dei docenti curricolari:
manca attualmente una norma che renda obbligatoria tale formazione. La
conseguenza è che questi si dichiarino incompetenti, delegando il tutto
all’insegnante per il sostegno e facilitando la richiesta sempre più frequente
- anche tramite il ricorso alla magistratura - di ulteriori ore di sostegno
per tutta la durata dell’orario scolastico. Ciò, oltre ad un incalcolabile
danno per l’erario (aggravato dai corsi di formazione facoltativi frequentati
solo da non più del 2 o 3% dei docenti delle singole scuole), rompe la
logica della presa in carico corale da parte di tutti i docenti della
classe del progetto d’integrazione scolastica.
Appare necessaria una revisione del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro), che preveda, d’intesa coi sindacati, l’obbligatorietà di formazione
in servizio, oltre che iniziale, di tali docenti, pena un’alluvione di
sentenze dei giudici.
8. Continuità didattica: l’articolo 641 del Decreto Legislativo
sulla normativa scolastica 297/94 prevede l’impossibilità di spostare
un docente dopo il ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni. Ove questa
norma fosse stata modificata da una norma patrizia di un Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro, è necessario ripristinarla o provvedere a nomine
di docenti per il sostegno per un periodo più lungo di un anno e di docenti
di ruolo per un periodo superiore ai cinque anni di ferma obbligatoria.
Infatti si assiste continuamente al succedersi di più docenti per il sostegno
nello stesso anno o del cambiamento di docente in ciascuno degli anni
successivi al primo o di docenti di ruolo dopo il quinto anno di ferma
obbligatoria. Occorre innalzare a dieci anni il periodo di ferma obbligatoria
per i docenti di ruolo per il sostegno.
La classe di concorso, prevista da una recente proposta di legge, in linea
con l’articolo 14 della Legge 104/92, non convince, sia perché crea una
“casta” dei docenti per il sostegno, sia perché la proposta di legge non
è chiara circa la validità dei titoli di specializzazione previsti da
diverse norme succedutesi nel tempo.
Occorre invece una formazione iniziale seria per i futuri docenti per
il sostegno e quella in servizio obbligatoria sia per ciascuna tipologia
di minorazione a mano a mano che di anno in anno l’insegnante debba fare
da sostegno a nuovi alunni con disabilità, sia e soprattutto per quelli
assegnati privi di un titolo di specializzazione.
9. Valutazione della qualità dell’integrazione. L’attuale
predisposizione di un questionario da parte dell’INVALSI (Istituo Nazionale
per la Valutazione del Sistema dell’Istruzione) lascia perplessi poiché
il questionario predisposto dall’Osservatorio, formulato per consentire
alle scuole un’autovalutazione rispetto a tre crescenti livelli di qualità,
è stato stravolto. L’INVALSI sostiene infatti che l’amministrazione non
potrebbe valutare ma dovrebbe limitarsi a raccogliere elementi per una
successiva valutazione.
Lascia perplessità inoltre la tesi dell’INVALSI secondo la quale non è
possibile formulare domande circa il rispetto o meno di norme che prevedono
certi comportamenti o procedure. Ma sono proprio queste prassi che occorre
verificare per proporre dei correttivi e il rispetto delle norme vigenti.
10. Mancata assistenza igienica da parte dei collaboratori scolastici:
malgrado la Nota Ministeriale protocollo n. 3390/01 e il Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro (CCNL) del 24/7/03, articolo 47 lettera “A”, ancora
in molte scuole o non vengono formati i collaboratori scolastici o i dirigenti
scolastici tollerano che i collaboratori, anche se formati, possano rifiutarsi
di svolgere questi compiti.
In più, la regione siciliana, con la Legge Regionale 15/05, articolo 22,
ha stabilito, violando la normativa patrizia del CCNL con conseguenze
di dubbia legittimità costituzionale, che l’assistenza igienica sia di
competenza degli assistenti comunali.
A questo punto o si cambia la normativa contrattuale o si deve pretenderne
il rispetto. Infatti, assegnare agli assistenti comunali tali compiti,
crea un conflitto permanente con gli Enti Locali che vedono questa prassi
anche come una sostituzione impropria delle ore di sostegno con ore di
assistenza, che è assolutamente squalificata, dal momento che l’assistenza
educativa richiede un titolo di studio superiore alla terza media, titolo
richiesto per la mera assistenza igienica.
11. Conflitti fra Comuni e Province circa la nomina di assistenti
educativi nelle scuole superiori: malgrado il chiaro disposto
dell’articolo 139 del Decreto Legislativo 112/98, ancora continuano i
confitti, in quanto le Province si rifiutano di attuare la norma se prima
non ricevono dalle regioni i fondi sufficienti.
Appare necessario un definitivo chiarimento, ove serva su base legislativa
e un accordo Stato-Regioni, per l’assegnazione dei fondi necessari.
12. Licenza media per gli alunni con disabilità: la Legge
53/04 di riforma prevede che senza diploma di licenza media non si possa
accedere né ai licei né alla formazione professionale. Di conseguenza
tutte le Intese stipulate dal MIUR con le Regioni sulla formazione professionale
e l’alternanza scuola lavoro, hanno riprodotto tale norma.
L’assurdo è che, mentre la normativa scolastica (Ordinanza Ministeriale
90/91, articolo 12, comma 11) prevede che gli alunni con disabilità possano
accedere alle scuole superiori, ciò viene vietato per l’accesso ai corsi
di formazione professionale, dove invece i casi di alunni con handicap
intellettivo grave potrebbero trovare maggiore possibilità di soluzione,
anche con percorsi misti di istruzione e formazione professionale, anch’essi
previsti dalla legge di riforma.
Occorre chiarire e risolvere definitivamente, con un’Intesa Stato-Regioni,
questo assurdo, pena l’esclusione degli alunni con disabilità sia dalle
scuole superiori sia dalla formazione professionale, con palese violazione
della Sentenza 215/87 della Corte Costituzionale che sancisce il diritto
pieno e incondizionato di accesso degli alunni con disabilità, anche grave,
a qualunque tipo di scuola superiore e alla formazione professionale.
13. Valutazione degli apprendimenti per gli alunni con handicap
intellettivi gravi, come autistici, cerebrolesi, con grave ritardo mentale
Si sta diffondendo la prassi dell’assegnazione a tali alunni di
esperti nella “comunicazione facilitata o aumentativa”.
Questa metodologia di comunicazione non è ancora valicata da protocolli
scientifici e taluni docenti si rifiutano di effettuare valutazioni che
ritengono viziate dall’intervento determinante del comunicatore.
Occorre predisporre dei criteri di prassi valutative non viziate, come
ad esempio mettere in cuffia sia l’alunno che il comunicatore e inviare
ai due soggetti testi diversi, per essere certi che il comunicatore non
possa influenzare l’alunno.
Nei casi già sperimentati, se la comunicazione facilitata è svolta con
serietà, si è accertata una vera preparazione degli alunni; in altri casi
il sospetto è giustificato.
14. Direttiva sull’integrazione: Va rilanciata la qualità
dell’integrazione scolastica, tramite una Direttiva Ministeriale (se necessario
concordata in sede di Conferenza Stato-Regioni), per far comprendere a
tutti che l’integrazione è una cosa seria e non un ripiego per parcheggiare
o tenere comunque a scuola gli alunni con disabilità.
Sta diffondendosi l’impressione che si voglia fare andar male l’integrazione
per poi avere la giustificazione di aprire scuole speciali, anche private
(cosa che sta accadendo presso Comuni amministrati sia dal centrodestra
che dal centrosinistra, ad esempio Seregno, Cinisello Balsamo, Lucca).
La mancanza di chiarezza su tutto quanto sopra detto, crea con funzione
e facilità la diffusione di notizie incontrollate, destituite di ogni
fondamento, ma che molto nuocciono all’immagine dell’integrazione e della
volontà politica di questo Governo di voler proseguire nelle scelte operate
da oltre trent’anni dai Governi precedenti.
Roma, 3 aprile 2005
Salvatore Nocera
Vicepresidente nazionale FISH
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